Art. 25. Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici 1. Gli articoli 83 e 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale.
Note all'art. 25:
- Si riportano gli articoli 83 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni»:
«Art. 83 (Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate). - E' vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattasi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattasi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.
I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori.
Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennita' nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.»
«Art. 84 (Assicurazione obbligatoria). - Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati.
La dichiarazione di valore non puo' essere superiore al valore reale del contenuto, ma e' consentito di dichiarare un valore inferiore.
E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
E' ammessa, altresi', l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.
Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell'art. 54, e' tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa.»
Note all'art. 25:
- Si riportano gli articoli 83 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni»:
«Art. 83 (Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate). - E' vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattasi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattasi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.
I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori.
Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennita' nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.»
«Art. 84 (Assicurazione obbligatoria). - Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati.
La dichiarazione di valore non puo' essere superiore al valore reale del contenuto, ma e' consentito di dichiarare un valore inferiore.
E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
E' ammessa, altresi', l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.
Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell'art. 54, e' tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa.»