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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/11/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Letrari Paolo Emilio e domiciliati presso il suo studio in Rovereto in Piazza Erbe n.1, giusta delega in calce al ricorso
per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 09.12.2000 in Nomi (TN)
preso atto che all'udienza del 22.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre l'assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra CP_1
che vi manterrà la propria residenza assieme alla figlia sino Per_1
all'avverarsi della condizione di cui al successivo punto 7 (vendita o divisione materiale dell'immobile);
3. consentire al sig. di abitare nella porzione della casa Parte_2
coniugale sita al primo piano (con ingresso autonomo), sino a che non avrà trovato una altra abitazione e comunque sino all'avverarsi della condizione di cui al successivo punto 7 (vendita o divisione materiale dell'immobile);
4. porre a carico di un assegno mensile di euro 450,00 a Parte_2
titolo di concorso al mantenimento della figlia da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo l'indice ISTAT.
pag. 2 di 5 5. Porre a carico del sig. 'onere di contribuire per il 50% alle Parte_2
spese straordinarie che verranno sostenute per le necessità della figlia
Per_1
6. Stabilire che le spese straordinarie di cui al punto precedente debbano essere ritenute quelle indicate nel protocollo del CNF, che qui a titolo esemplificativo ma non esaustivo vengono così richiamate: libri scolastici e altri strumenti di studio;
tasse universitarie, apparecchi per la salute,
mensa universitaria e trasporto scolastico, attività ludico-sportive (con un limite di spesa annuale di € 500,00), visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 711 c.p.c., le parti convengono quanto segue in relazione all'immobile adibito a casa coniugale:
Il sig. ichiara di riconoscere il rilevante contributo fornito Parte_2
dalla sig.ra anche mediante attività domestica prestata Parte_1
nel corso della convivenza matrimoniale, nonché quello offerto dai genitori di lei, a titolo di solidarietà familiare, alla formazione delle risorse economiche che hanno consentito l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Nomi (TN) alla via Monte
Corona n. 40, catastalmente identificato sub p.ed. 142/1, p.m. 2, in
[...]
come da certificazione che si allega (doc. 4). Per_2
In considerazione di quanto sopra, il sig. si impegna a Parte_2
corrispondere alla sig.ra a titolo di riconoscimento Parte_1
pag. 3 di 5 patrimoniale, una somma pari al 40% del ricavato netto che sarà
realizzato con la vendita dell'immobile suddetto, da effettuarsi entro un anno dalla data di omologazione della presente separazione, detratte le spese documentate necessarie per la vendita (quali, a titolo esemplificativo, provvigioni, imposte, oneri notarili e tecnici).
Qualora entro il suddetto termine annuale non si addivenga alla vendita dell'immobile, le parti convengono sin d'ora che il medesimo venga catastalmente frazionato e suddiviso in due unità immobiliari autonome,
di cui una più piccola posta al primo piano e una più grande posta al secondo piano.
Tutti gli oneri della suddetta suddivisione materiale dell'immobile varranno sopportati dai coniugi nella misura del 60% a carico del sig.
del restante 40% a carico della sig.ra Parte_2 Parte_1
Il sig. i impegna, in tale ipotesi, a donare alla sig.ra Parte_2 [...]
entro sei mesi dalla conclusione della suddivisione catastale e Pt_1
urbanistica, l'unità immobiliare più piccola sita al primo piano, a riconoscimento dei contributi sopra descritti.
Le parti dichiarano che il presente accordo patrimoniale è da intendersi come parte integrante dell'accordo di separazione consensuale di cui al redigendo verbale, ai sensi dell'art. 711 c.p.c., ed è sottoposto alla condizione sospensiva dell'omologazione da parte del Tribunale.
pag. 4 di 5 Ai fini fiscali, le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare previsto in caso di mancata vendita dell'immobile avviene nell'ambito di una procedura di separazione personale e costituisce adempimento di obbligazioni reciproche di natura patrimoniale sorte in occasione della crisi coniugale, con conseguente applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 19 della legge n. 74/1987.
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9. Le spese del presente giudizio sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 27.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Letrari Paolo Emilio e domiciliati presso il suo studio in Rovereto in Piazza Erbe n.1, giusta delega in calce al ricorso
per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 09.12.2000 in Nomi (TN)
preso atto che all'udienza del 22.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre l'assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra CP_1
che vi manterrà la propria residenza assieme alla figlia sino Per_1
all'avverarsi della condizione di cui al successivo punto 7 (vendita o divisione materiale dell'immobile);
3. consentire al sig. di abitare nella porzione della casa Parte_2
coniugale sita al primo piano (con ingresso autonomo), sino a che non avrà trovato una altra abitazione e comunque sino all'avverarsi della condizione di cui al successivo punto 7 (vendita o divisione materiale dell'immobile);
4. porre a carico di un assegno mensile di euro 450,00 a Parte_2
titolo di concorso al mantenimento della figlia da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo l'indice ISTAT.
pag. 2 di 5 5. Porre a carico del sig. 'onere di contribuire per il 50% alle Parte_2
spese straordinarie che verranno sostenute per le necessità della figlia
Per_1
6. Stabilire che le spese straordinarie di cui al punto precedente debbano essere ritenute quelle indicate nel protocollo del CNF, che qui a titolo esemplificativo ma non esaustivo vengono così richiamate: libri scolastici e altri strumenti di studio;
tasse universitarie, apparecchi per la salute,
mensa universitaria e trasporto scolastico, attività ludico-sportive (con un limite di spesa annuale di € 500,00), visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 711 c.p.c., le parti convengono quanto segue in relazione all'immobile adibito a casa coniugale:
Il sig. ichiara di riconoscere il rilevante contributo fornito Parte_2
dalla sig.ra anche mediante attività domestica prestata Parte_1
nel corso della convivenza matrimoniale, nonché quello offerto dai genitori di lei, a titolo di solidarietà familiare, alla formazione delle risorse economiche che hanno consentito l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Nomi (TN) alla via Monte
Corona n. 40, catastalmente identificato sub p.ed. 142/1, p.m. 2, in
[...]
come da certificazione che si allega (doc. 4). Per_2
In considerazione di quanto sopra, il sig. si impegna a Parte_2
corrispondere alla sig.ra a titolo di riconoscimento Parte_1
pag. 3 di 5 patrimoniale, una somma pari al 40% del ricavato netto che sarà
realizzato con la vendita dell'immobile suddetto, da effettuarsi entro un anno dalla data di omologazione della presente separazione, detratte le spese documentate necessarie per la vendita (quali, a titolo esemplificativo, provvigioni, imposte, oneri notarili e tecnici).
Qualora entro il suddetto termine annuale non si addivenga alla vendita dell'immobile, le parti convengono sin d'ora che il medesimo venga catastalmente frazionato e suddiviso in due unità immobiliari autonome,
di cui una più piccola posta al primo piano e una più grande posta al secondo piano.
Tutti gli oneri della suddetta suddivisione materiale dell'immobile varranno sopportati dai coniugi nella misura del 60% a carico del sig.
del restante 40% a carico della sig.ra Parte_2 Parte_1
Il sig. i impegna, in tale ipotesi, a donare alla sig.ra Parte_2 [...]
entro sei mesi dalla conclusione della suddivisione catastale e Pt_1
urbanistica, l'unità immobiliare più piccola sita al primo piano, a riconoscimento dei contributi sopra descritti.
Le parti dichiarano che il presente accordo patrimoniale è da intendersi come parte integrante dell'accordo di separazione consensuale di cui al redigendo verbale, ai sensi dell'art. 711 c.p.c., ed è sottoposto alla condizione sospensiva dell'omologazione da parte del Tribunale.
pag. 4 di 5 Ai fini fiscali, le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare previsto in caso di mancata vendita dell'immobile avviene nell'ambito di una procedura di separazione personale e costituisce adempimento di obbligazioni reciproche di natura patrimoniale sorte in occasione della crisi coniugale, con conseguente applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 19 della legge n. 74/1987.
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9. Le spese del presente giudizio sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 27.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 5 di 5