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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/11/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1226/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
AN BI Presidente relatore
LE CI DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1226/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 20.06.2025, congiuntamente da:
(C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
07.04.1972 a AP (NA), residente a [...] in Via XXV
Aprile, n. 19, int. 3,
e
, (C.F. ), nata il Parte_2 C.F._2
14.04.1970 a AP (NA), residente a [...] in Via XXV
Aprile, n. 19, int. 3, entrambi rappresentanti e difesi dall'Avv.
IC TO (Pec: e dall'Avv. Email_1
AN SI, (Pec: vvocati.prato.it) Email_2 congiuntamente ed anche disgiuntamente, con studio legale sito in
Via Augusto Alfani n. 36 a Prato (PO) ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Pistoia, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 20.06.2025, Parte_1
e , esponendo di aver
[...] Parte_2 contratto matrimonio in data 19.06.2000 a Castel Volturno (CE), precisavano che dall'unione erano nati i figli
[...]
(C.F. , nata a [...] il Per_1 CodiceFiscale_3
01.10.03 e (C.F. ), nato Persona_2 C.F._4
a Prato (PO) il 26.09.06.
Le parti evidenziavano che diveniva loro interesse separarsi consensualmente, anche per non turbare la tranquillità dei figli, conviventi con i medesimi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale alla IG.ra che vi Parte_2 vivrà, unitamente, con i propri figli, fino a quando i medesimi non saranno economicamente autosufficienti e non andranno a vivere da soli;
3. Il IG. , si farà carico di pagare le rate del Parte_1 mutuo, per l'intero, gravante sulla casa coniugale, fino alla sua naturale scadenza, inclusa la quota spettante alla moglie;
4. Alla scadenza del predetto mutuo che avverrà, in data
31.05.2028, le parti, qualora entrambi i figli non siano ancora, economicamente indipendenti, si impegnano a rivedere le predette condizioni;
2
5. Il costo del Condominio, per le spese ordinarie e straordinarie è da ripartirsi, in parti uguali, tra i due coniugi;
6. Tutte le utenze accessorie all'utilizzo dell'immobile, nonché, la tassa sui rifiuti, invece, sono poste a carico esclusivo della IG.ra
; Parte_2
7. La vettura WV Polo, tg. EM 921MG, di proprietà esclusiva del IG.
viene concessa ad uso esclusivo di entrambi i figli Parte_3 maggiorenni, i quali, devono utilizzarla, in egual misura, secondo diligenza del buon padre di famiglia;
8. Le spese di bollo, assicurazione, manutenzione della predetta vettura, sono poste a carico di entrambi i coniugi, in parti uguali;
9. Il IG. corrisponderà alla IG.ra per i figli, Parte_3 Pt_2 complessivamente €. 50,00.= mensili;
10. Tutte le spese mediche, scolastiche e ludiche, ordinarie e straordinarie, relative al sostentamento e cura dei figli maggiorenni, sono poste a carico di entrambi i genitori, in parti uguali;
11. Gli assegni di famiglia dovranno essere corrisposti esclusivamente, in favore della madre IG.ra ; Parte_2
12. Il IG. come in effetti è già avvenuto, sia l'unico Parte_3 intestatario di tutte le somme attive o passive presenti sul conto corrente cointestato, a partire dal 01.05.2025;
13. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione,
i loro rapporti saranno caratterizzati da reciproco rispetto;
14. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e che i loro rapporti saranno caratterizzati da reciproco rispetto;
15. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 23.10.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
3 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. , nato il [...] a
[...] C.F._1
AP (NA) e , (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nata il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio in data 19.06.2000 a Castel Volturno (CE), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Volturno (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
4 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
15, P. II, Serie A, Uff. 1, anno 2000);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente relatore
AN BI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
AN BI Presidente relatore
LE CI DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1226/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 20.06.2025, congiuntamente da:
(C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
07.04.1972 a AP (NA), residente a [...] in Via XXV
Aprile, n. 19, int. 3,
e
, (C.F. ), nata il Parte_2 C.F._2
14.04.1970 a AP (NA), residente a [...] in Via XXV
Aprile, n. 19, int. 3, entrambi rappresentanti e difesi dall'Avv.
IC TO (Pec: e dall'Avv. Email_1
AN SI, (Pec: vvocati.prato.it) Email_2 congiuntamente ed anche disgiuntamente, con studio legale sito in
Via Augusto Alfani n. 36 a Prato (PO) ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Pistoia, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 20.06.2025, Parte_1
e , esponendo di aver
[...] Parte_2 contratto matrimonio in data 19.06.2000 a Castel Volturno (CE), precisavano che dall'unione erano nati i figli
[...]
(C.F. , nata a [...] il Per_1 CodiceFiscale_3
01.10.03 e (C.F. ), nato Persona_2 C.F._4
a Prato (PO) il 26.09.06.
Le parti evidenziavano che diveniva loro interesse separarsi consensualmente, anche per non turbare la tranquillità dei figli, conviventi con i medesimi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale alla IG.ra che vi Parte_2 vivrà, unitamente, con i propri figli, fino a quando i medesimi non saranno economicamente autosufficienti e non andranno a vivere da soli;
3. Il IG. , si farà carico di pagare le rate del Parte_1 mutuo, per l'intero, gravante sulla casa coniugale, fino alla sua naturale scadenza, inclusa la quota spettante alla moglie;
4. Alla scadenza del predetto mutuo che avverrà, in data
31.05.2028, le parti, qualora entrambi i figli non siano ancora, economicamente indipendenti, si impegnano a rivedere le predette condizioni;
2
5. Il costo del Condominio, per le spese ordinarie e straordinarie è da ripartirsi, in parti uguali, tra i due coniugi;
6. Tutte le utenze accessorie all'utilizzo dell'immobile, nonché, la tassa sui rifiuti, invece, sono poste a carico esclusivo della IG.ra
; Parte_2
7. La vettura WV Polo, tg. EM 921MG, di proprietà esclusiva del IG.
viene concessa ad uso esclusivo di entrambi i figli Parte_3 maggiorenni, i quali, devono utilizzarla, in egual misura, secondo diligenza del buon padre di famiglia;
8. Le spese di bollo, assicurazione, manutenzione della predetta vettura, sono poste a carico di entrambi i coniugi, in parti uguali;
9. Il IG. corrisponderà alla IG.ra per i figli, Parte_3 Pt_2 complessivamente €. 50,00.= mensili;
10. Tutte le spese mediche, scolastiche e ludiche, ordinarie e straordinarie, relative al sostentamento e cura dei figli maggiorenni, sono poste a carico di entrambi i genitori, in parti uguali;
11. Gli assegni di famiglia dovranno essere corrisposti esclusivamente, in favore della madre IG.ra ; Parte_2
12. Il IG. come in effetti è già avvenuto, sia l'unico Parte_3 intestatario di tutte le somme attive o passive presenti sul conto corrente cointestato, a partire dal 01.05.2025;
13. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione,
i loro rapporti saranno caratterizzati da reciproco rispetto;
14. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e che i loro rapporti saranno caratterizzati da reciproco rispetto;
15. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 23.10.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
3 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. , nato il [...] a
[...] C.F._1
AP (NA) e , (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nata il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio in data 19.06.2000 a Castel Volturno (CE), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Volturno (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
4 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
15, P. II, Serie A, Uff. 1, anno 2000);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente relatore
AN BI
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