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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2290/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), rispettivamente difesi e
[...] C.F._2
rappresentati dall'avv. ZAMENGO SILVIA, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “1-autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano e con obbligo reciproco di comunicazione di eventuali variazioni delle stesse;
2-il sig. lascerà la casa coniugale e trasferirà la propria Parte_1
residenza in altro immobile unitamente al figlio entro tre mesi Persona_1
dal deposito del presente ricorso. Il figlio continuerà a coabitare Persona_2
con la madre nella casa familiare.
3-il sig. si obbliga a versare a titolo di assegno di mantenimento Parte_1
alla signora la somma mensile di euro 2.500,00 Parte_2
(duemilacinquecento/00) entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora e le cui coordinate saranno Parte_2
comunicate al sig. . Parte_1
-i coniugi concordemente hanno deciso di suddividere tutte le somme cointestate e riportate a saldo dei conti correnti e dei depositi titoli. A tal fine il sig. si obbliga a versare a mezzo bonifico bancario alla signora Parte_1
sul conto corrente che sarà acceso da quest'ultima e le cui Parte_2
coordinate saranno comunicate al sig. la somma di euro Parte_1
50.000,00 (cinquantamila /00) quale 50% relativo a tutte le somme attualmente cointestate tra i coniugi, detratta la somma spettante al sig.
[...]
di euro 120.000 (centoventimila/00) e non rientrante nella comunione Pt_1
dei beni in quanto ricevuta a titolo successorio in morte del proprio padre.
Pag. 2 di 10 7-inoltre il sig. si obbliga al versamento a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento in favore della signora della somma mensile di Parte_2
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) da versarsi entro e non oltre il giorno
10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora , Parte_2
10-i coniugi, volendo provvedere alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali a definizione dei reciproci rapporti economici tra loro esistenti, convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di far rientrare nelle condizioni della presente separazione la seguente attribuzione patrimoniale
-Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione consensuale. Nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio
prescelto. Le parti e il difensore si impegnano a curare la trascrizione dell'atto.
Tutto ciò è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
2) Il sig. trasferisce la propria quota della piena proprietà Parte_1
(diritto di proprietà pari a 1/1) alla signora il seguente bene Parte_2
immobile:
Catasto Fabbricati: porzione, seconda a sud del fabbricato quadrifamiliare avente accesso dal numero civico n°43 di via F. Pomai con terreno di pertinenza esclusiva composta da piano interrato, di piano terra (ove è il garage) e di piano
Pag. 3 di 10 primo , per complessivi quattro vani e servizi, censita Al N.C.E.U. del Comune di
Mirano (VE) categoria A/2 classe 3 consistenza vani 6,5 a seguito della denuncia di nuova costruzione n°18685 del 28 dicembre 1992 alla partita n°6983 sez. U
Foglio 15 particella 33 sub. 56 Via Francesco Pomai, 43 P-S1-T-1°
(appartamento):: 33 sub57 , Via Franscesco Pomai , P-T (garage): mentre l'area scoperta di pertinenza in proprietà esclusiva è individuata al N.C.E.U. di detto
Comune con il numero 33 sub. 55 (bene comune non censibile ai subb. 56 e 57).
L'unità ha diritto ai seguenti beni comuni: foglio 15 particella 33 subalterno 55
(BCNC). Il cedente, intestatario catastale dichiara che i dati catastali degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alla relativa planimetria allegata.
-che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sulla rendita catastale e dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 Gennaio 2008 n°37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al
Pag. 4 di 10 riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di prestazione energetica (APE) relativo ai suddetti immobili in data 15.05.2024 numero identificativo64858/2024 a firma dell'ingegnere e che si allega in originale al presente atto Persona_3
formandone parte integrale.
La parte cessionaria inoltre dichiara di essere stata edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di anni dieci a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
GARANZIE E PROVENIENZA:
Il sig. dichiara e garantisce che: Parte_1
che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi e vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi ad oggetto totalmente o parzialmente i medesimi beni.
Gli immobili in oggetto sono pervenuti al medesimo in forza dei seguenti titoli:
Pag. 5 di 10 ATTO DI ASSEGNAZIONE a firma del Notaio repertorio Persona_4
n°18789 e raccolta n°5112 scrittura tra STIGMA
soc. coop. a.r.l. con sede in Mirano (VE) Via Gramsci 31/2 ha assegnato in proprietà con acquisto l'unità immobiliare oggetto del presente atto al sig.
. Parte_1
L'atto è stato registrato a Padova il 23.02.1993 al n°230 atti privati e trascritto a
Padova il 26.02.1993n°5034 registro ordinario e n°3593 registro. Form. –
Assegnazioni voltura n°3136.6/1993 pratica n° 240500 in atti dal 02.10.2001
CONDIZIONI ECONOMICHE:
le parti convengono che il sig. trasferisce in piena proprietà alla Parte_1
signora l'immobile di cui al punto precedente senza Parte_2
corresponsione di somme di denaro da parte della signora in Parte_2
favore del sig. . Parte_1
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE:
la parte cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza, rinunciando altresì a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Pag. 6 di 10 Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie la parte cedente dichiara che:
b) Il sig. dichiara che sull'immobile oggetto del trasferimento Parte_1
non sono state apportate modifiche o eseguite opere o dovevano essere richiesti specifici provvedimenti autorizzativi. per le quali erano necessarie autorizzazioni o dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi.
DICHIARAZIONI FISCALI
AI FINI DELLA PIENA ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, LE PARTI
DICHIARANO CHE IL PRESENTE TRASFERIMENTO è
ESENTE da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 L. 06 marzo 1987 n°74 e della sentenza della Corte Costituzionale n°154/1999 e che è clausola dell'accordo di separazione delle parti.
EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di
Cassazione n°21761 del 29.07.2021 secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale di udienza, assume la forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione.
Le parti nel chiedere la trascrizione dell'atto esonerano il conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
Pag. 7 di 10 2- il sig. lascerà la casa coniugale e trasferirà la propria Parte_1
residenza in altro immobile unitamente al figlio Persona_1
12- tutte le utenze relative alla casa familiare e oggetto di trasferimento della proprietà immobiliare quali luce, acqua, gas, telefono, tassa rifiuti saranno intestate alla signora al momento del perfezionamento del Parte_2
trasferimento della proprietà della casa coniugale dal sig. alla Parte_1
signora e quindi a trascrizione avvenuta. Parte_2
15- le automobili del nucleo familiare sono:
a) Auto modello Citroen C4 intestata alla signora Parte_2
b) Auto modello Mercedes GLB intestata al sig. Parte_1
Le rispettive polizze di assicurazione delle auto e il bollo auto saranno pagate dalla signora per l'auto sub a) e dal sig. per Parte_2 Parte_1
l'auto sub b).
-Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione consensuale.
Nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio prescelto. Le parti e il difensore si impegnano a curare la trascrizione dell'atto.
Pag. 8 di 10 Le parti nel chiedere la trascrizione dell'atto esonerano il conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”.
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione consensuale del 29.05.2024 le parti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario il 29.10.1994 a Jesolo, atto trascritto nei Registri dello Stato civile al n. 80, Parte II, Serie A, anno 1994
del Comune di Jesolo;
che dalla loro unione erano nati il Persona_1
24.10.2000 e il 18.12.2004, maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti.
Disposta originariamente l'udienza di comparizione delle parti del
03.10.2024 in modalità cartolare con decreto del 12.06.2024, a seguito della richiesta dei coniugi di comparire personalmente dinnanzi al Giudice onde sottoscrivere personalmente il verbale al fine del trasferimento immobiliare previsto nel ricorso introduttivo, il Giudice disponeva con decreto del
30.09.2024 che la suddetta udienza si tenesse in presenza. In tale sede le parti insistevano nella domanda svolta, chiedendo l'omologa delle seguenti condizioni sopra epigrafate. Il Giudice quindi tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Pag. 9 di 10 Ciò premesso, la domanda proposta congiuntamente dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono, infatti, conformi alla legge, poiché prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 20.12.2024
La Presidente
Dott. ssa Lisa Micochero
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2290/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), rispettivamente difesi e
[...] C.F._2
rappresentati dall'avv. ZAMENGO SILVIA, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “1-autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano e con obbligo reciproco di comunicazione di eventuali variazioni delle stesse;
2-il sig. lascerà la casa coniugale e trasferirà la propria Parte_1
residenza in altro immobile unitamente al figlio entro tre mesi Persona_1
dal deposito del presente ricorso. Il figlio continuerà a coabitare Persona_2
con la madre nella casa familiare.
3-il sig. si obbliga a versare a titolo di assegno di mantenimento Parte_1
alla signora la somma mensile di euro 2.500,00 Parte_2
(duemilacinquecento/00) entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora e le cui coordinate saranno Parte_2
comunicate al sig. . Parte_1
-i coniugi concordemente hanno deciso di suddividere tutte le somme cointestate e riportate a saldo dei conti correnti e dei depositi titoli. A tal fine il sig. si obbliga a versare a mezzo bonifico bancario alla signora Parte_1
sul conto corrente che sarà acceso da quest'ultima e le cui Parte_2
coordinate saranno comunicate al sig. la somma di euro Parte_1
50.000,00 (cinquantamila /00) quale 50% relativo a tutte le somme attualmente cointestate tra i coniugi, detratta la somma spettante al sig.
[...]
di euro 120.000 (centoventimila/00) e non rientrante nella comunione Pt_1
dei beni in quanto ricevuta a titolo successorio in morte del proprio padre.
Pag. 2 di 10 7-inoltre il sig. si obbliga al versamento a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento in favore della signora della somma mensile di Parte_2
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) da versarsi entro e non oltre il giorno
10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora , Parte_2
10-i coniugi, volendo provvedere alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali a definizione dei reciproci rapporti economici tra loro esistenti, convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di far rientrare nelle condizioni della presente separazione la seguente attribuzione patrimoniale
-Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione consensuale. Nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio
prescelto. Le parti e il difensore si impegnano a curare la trascrizione dell'atto.
Tutto ciò è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
2) Il sig. trasferisce la propria quota della piena proprietà Parte_1
(diritto di proprietà pari a 1/1) alla signora il seguente bene Parte_2
immobile:
Catasto Fabbricati: porzione, seconda a sud del fabbricato quadrifamiliare avente accesso dal numero civico n°43 di via F. Pomai con terreno di pertinenza esclusiva composta da piano interrato, di piano terra (ove è il garage) e di piano
Pag. 3 di 10 primo , per complessivi quattro vani e servizi, censita Al N.C.E.U. del Comune di
Mirano (VE) categoria A/2 classe 3 consistenza vani 6,5 a seguito della denuncia di nuova costruzione n°18685 del 28 dicembre 1992 alla partita n°6983 sez. U
Foglio 15 particella 33 sub. 56 Via Francesco Pomai, 43 P-S1-T-1°
(appartamento):: 33 sub57 , Via Franscesco Pomai , P-T (garage): mentre l'area scoperta di pertinenza in proprietà esclusiva è individuata al N.C.E.U. di detto
Comune con il numero 33 sub. 55 (bene comune non censibile ai subb. 56 e 57).
L'unità ha diritto ai seguenti beni comuni: foglio 15 particella 33 subalterno 55
(BCNC). Il cedente, intestatario catastale dichiara che i dati catastali degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alla relativa planimetria allegata.
-che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sulla rendita catastale e dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 Gennaio 2008 n°37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al
Pag. 4 di 10 riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di prestazione energetica (APE) relativo ai suddetti immobili in data 15.05.2024 numero identificativo64858/2024 a firma dell'ingegnere e che si allega in originale al presente atto Persona_3
formandone parte integrale.
La parte cessionaria inoltre dichiara di essere stata edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di anni dieci a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
GARANZIE E PROVENIENZA:
Il sig. dichiara e garantisce che: Parte_1
che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi e vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi ad oggetto totalmente o parzialmente i medesimi beni.
Gli immobili in oggetto sono pervenuti al medesimo in forza dei seguenti titoli:
Pag. 5 di 10 ATTO DI ASSEGNAZIONE a firma del Notaio repertorio Persona_4
n°18789 e raccolta n°5112 scrittura tra STIGMA
soc. coop. a.r.l. con sede in Mirano (VE) Via Gramsci 31/2 ha assegnato in proprietà con acquisto l'unità immobiliare oggetto del presente atto al sig.
. Parte_1
L'atto è stato registrato a Padova il 23.02.1993 al n°230 atti privati e trascritto a
Padova il 26.02.1993n°5034 registro ordinario e n°3593 registro. Form. –
Assegnazioni voltura n°3136.6/1993 pratica n° 240500 in atti dal 02.10.2001
CONDIZIONI ECONOMICHE:
le parti convengono che il sig. trasferisce in piena proprietà alla Parte_1
signora l'immobile di cui al punto precedente senza Parte_2
corresponsione di somme di denaro da parte della signora in Parte_2
favore del sig. . Parte_1
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE:
la parte cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza, rinunciando altresì a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Pag. 6 di 10 Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie la parte cedente dichiara che:
b) Il sig. dichiara che sull'immobile oggetto del trasferimento Parte_1
non sono state apportate modifiche o eseguite opere o dovevano essere richiesti specifici provvedimenti autorizzativi. per le quali erano necessarie autorizzazioni o dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi.
DICHIARAZIONI FISCALI
AI FINI DELLA PIENA ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, LE PARTI
DICHIARANO CHE IL PRESENTE TRASFERIMENTO è
ESENTE da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 L. 06 marzo 1987 n°74 e della sentenza della Corte Costituzionale n°154/1999 e che è clausola dell'accordo di separazione delle parti.
EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di
Cassazione n°21761 del 29.07.2021 secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale di udienza, assume la forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione.
Le parti nel chiedere la trascrizione dell'atto esonerano il conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
Pag. 7 di 10 2- il sig. lascerà la casa coniugale e trasferirà la propria Parte_1
residenza in altro immobile unitamente al figlio Persona_1
12- tutte le utenze relative alla casa familiare e oggetto di trasferimento della proprietà immobiliare quali luce, acqua, gas, telefono, tassa rifiuti saranno intestate alla signora al momento del perfezionamento del Parte_2
trasferimento della proprietà della casa coniugale dal sig. alla Parte_1
signora e quindi a trascrizione avvenuta. Parte_2
15- le automobili del nucleo familiare sono:
a) Auto modello Citroen C4 intestata alla signora Parte_2
b) Auto modello Mercedes GLB intestata al sig. Parte_1
Le rispettive polizze di assicurazione delle auto e il bollo auto saranno pagate dalla signora per l'auto sub a) e dal sig. per Parte_2 Parte_1
l'auto sub b).
-Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione consensuale.
Nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio prescelto. Le parti e il difensore si impegnano a curare la trascrizione dell'atto.
Pag. 8 di 10 Le parti nel chiedere la trascrizione dell'atto esonerano il conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”.
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione consensuale del 29.05.2024 le parti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario il 29.10.1994 a Jesolo, atto trascritto nei Registri dello Stato civile al n. 80, Parte II, Serie A, anno 1994
del Comune di Jesolo;
che dalla loro unione erano nati il Persona_1
24.10.2000 e il 18.12.2004, maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti.
Disposta originariamente l'udienza di comparizione delle parti del
03.10.2024 in modalità cartolare con decreto del 12.06.2024, a seguito della richiesta dei coniugi di comparire personalmente dinnanzi al Giudice onde sottoscrivere personalmente il verbale al fine del trasferimento immobiliare previsto nel ricorso introduttivo, il Giudice disponeva con decreto del
30.09.2024 che la suddetta udienza si tenesse in presenza. In tale sede le parti insistevano nella domanda svolta, chiedendo l'omologa delle seguenti condizioni sopra epigrafate. Il Giudice quindi tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Pag. 9 di 10 Ciò premesso, la domanda proposta congiuntamente dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono, infatti, conformi alla legge, poiché prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 20.12.2024
La Presidente
Dott. ssa Lisa Micochero
Pag. 10 di 10