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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione IV CIVILE
Il Tribunale Ordinario di EN, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. Roberto Monteverde Giudice
Dott.ssa Caterina Condo' Giudice Relatore ed Estensore riunito nella camera di consiglio, in data 14.5.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11103 del Registro Generale Contenzioso 2021 tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lara Guffanti e Gloria Parte_1
Bianchi;
ATTORE contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to Massimiliano Giorgi;
CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11.2.2025 i procuratori delle parti hanno così concluso:
pagina 1 di 10 nell'interesse dell'attore : “si riporta alle conclusioni di cui agli Parte_1
atti introduttivi, precisando la volontà conciliativa nei termini di cui alla proposta del Giudice” (si riportano in nota le conclusioni di cui alla memoria 183, c. 6 n. 11) nell'interesse della convenuta : “come da comparsa di costituzione”2. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 01/10/2021 depositato il 12/10/2021
ha convenuto in giudizio , quale coerede Parte_1 CP_1
universale di (deceduta in EN in data 24 maggio 2020), in forza di Persona_1
testamento pubblico del 15 novembre 2012, al fine di chiedere l'accertamento della nullità del testamento olografo pubblicato in data 22 ottobre 2020 per difetto di autografia e, per l'effetto, la condanna alla restituzione alla massa ereditaria e alla divisione sia delle somme di denaro donate in vita dalla de cuius alla convenuta, sia dei saldi presenti sui conti correnti alla morte della medesima, assumendo la nullità delle donazioni di denaro per carenza di forma solenne.
In particolare, l'attore ha esposto che:
- in data 24 maggio 2020 è deceduta in EN , zia delle parti del Persona_1
presente giudizio, la quale, con testamento pubblico datato 15 novembre 2012, pubblicato in data 1 luglio 2020, aveva nominato erede universale il marito, e legato Controparte_4
ai nipoti la nuda proprietà della casa coniugale, posta in EN, in via delle Camelie n 3, riservando l'usufrutto all'erede istituito;
inoltre, con lo stesso testamento aveva regolato l'ipotesi, poi verificatasi, della premorienza del marito mediante un meccanismo di sostituzione, stabilendo che ove questi “(…) non possa o non voglia accettare (…)” fossero nominati eredi universali i nipoti, e . Parte_1 CP_1
- che l'immobile legato ai fratelli veniva posto in vendita dai medesimi ed il Per_1
relativo ricavato veniva ripartito in ragione del 50% ciascuno;
- di aver appreso della “ricorrente espoliazione di denari” dai conti correnti della zia a esclusivo favore della convenuta per un ammontare: di euro 40.000,24 via bonifico da conto n. n. 000005220766 (in n. 9 operazioni effettuate tra il 28.2.20219 ed il CP_2
15.11.2019), di euro 6.600,00 via bonifico dal conto corrente filiale di EN 1812 ag.12, di euro 8.000,00 mediante assegno tratto da conto in favore di beneficiario CP_2
ignoto;
- che tali disposizioni avrebbero dovuto essere dichiarate nulle per difetto di forma ex art. 782 c.c.;
- che a nulla rilevava circostanza che , mediante testamento Persona_1
olografo, datato 30 novembre 2019, successivo al testamento pubblico avesse disposto
“… per ringraziare mia nipote per quello che ha fatto per mio marito fino alla sua morte. CP_1
Decido di lasciarli tutti i miei soldi già dati e quelli che sono nel conto corrente per gestirli come meglio crede. Con l'impegno di accudirmi per tutte le mie necessità sino alla mia morte grazie di tutto
[...]
30/11/2019/”, in quanto detto testamento era da dichiarare nullo per Persona_2
difetto di complessiva autografia.
, costituendosi in giudizio, ha contestato le domande CP_1
dell'attore in fatto e in diritto, e ne ha chiesto il rigetto rilevando:
- che la presunta domanda di nullità del testamento olografo del 30.11.2019 risultava carente sotto il profilo probatorio;
- che il testamento olografo impugnato era valido ed efficace. Mediante tale atto aveva disposto che tutte le somme già date alla nipote Persona_1 CP_1
pagina 3 di 10 o comunque presenti al momento della morte sui conti correnti della medesima, Per_1
fossero da ritenere di esclusiva integrale spettanza e titolarità della odierna convenuta;
- che, in ogni caso, i bonifici bancari effettuati dalla de cuius, in quanto sostenuti da spirito di liberalità, costituivano delle donazioni indirette, e, come tali, non avrebbero dovuto rispettare il requisito di forma previsto dall'art 782 c.c.
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed è stata disposta CTU calligrafica sulla data e sulla sottoscrizione del testamento olografo di , Persona_1
pubblicato in data 22 ottobre 2021 (repertorio n. 9972 fascicolo 8002) dal Notaio Per_3
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di EN, Pistoia e Prato,
[...]
nominando quale CTU la Dott.ssa alla quale è stato posto il seguente quesito: Per_4
“autorizzata sin d'ora la CTU a richiedere al Notaio l'originale testamento olografo oggetto di Per_3
perizia, al fine del suo esame, e alle parti o a terzi documenti in originale utili per il confronto della calligrafia della de cuius, dica se la data e la sottoscrizione apposte in calce al testamento appartengono alla mano della de cuius. In ordine alle scritture comparative utilizzabili, è stato precisato con riguardo alle sottoscrizioni comparative, di “utilizzare come scritture comparative solo le sottoscrizioni della de cuius contenute in documenti dotati di ufficialità (documenti di identità, contratti, procure, ecc), anche detenuti presso terzi o PA, che la CTU è autorizzata a richiedere, escludendo in generale l'utilizzabilità di biglietti di auguri detenuti da entrambe le parti”; successivamente il quesito
è stato integrato in modo tale “che l'indagine della CTU tenga in considerazione anche la parola
“EN””.
Nel merito della causa, va premesso che, ai sensi dell'art. 602 c.c., il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore e dunque deve essere integralmente autografo;
di conseguenza, qualora manchi il requisito dell'autografia o la sottoscrizione il testamento, esso deve considerarsi interamente nullo ex art. 606 c.c.
Dalla falsità della sottoscrizione e della data discende, quindi, la declaratoria di nullità del testamento olografo solo apparentemente riconducibile alla mano del de cuius.
Quanto alle modalità con cui la parte interessata può contestare la sussistenza del requisito dell'autografia del testamento olografo e ai conseguenti oneri probatori, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2015 (cfr. Cass. SU 12307/2015), la parte pagina 4 di 10 che intenda contestare l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e su di essa, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava l'onere della relativa prova.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto espressamente l'accertamento della nullità del testamento olografo della sig.ra , pubblicato in data 22 ottobre Persona_1
2021 (repertorio n. 9972 fascicolo 8002) per difetto di autografia della sottoscrizione e della data.
All'esito dell'istruttoria espletata, la CTU non ha appurato l'apocrifìa della sottoscrizione, né della data della scheda testamentaria di cui è causa.
Non vi è motivo di dubitare delle conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta, che seguono a un puntuale e rigoroso lavoro di analisi e all'esatta considerazione del contraddittorio instauratosi tra le parti.
Il CTU nominato ha effettuato una dettagliata analisi dei tratti grafici della sottoscrizione e della datazione della scheda testamentaria de qua, evidenziando come questi elementi siano contraddistinti da caratteristiche del tutto compatibili rispetto alla grafia delle scritture di comparazione utilizzate, concludendo che il testamento olografo impugnato da parte attrice è stato redatto dalla de cuius.
La dott.ssa a rilevato, quanto alla firma presente in calce al testamento, che Per_4
“Non vi possono essere dubbi dal punto di vista tecnico grafologico che la firma in verifica sia una firma autografa di ”. Sul punto nell'elaborato peritale si è dato conto delle Persona_1
molteplici e significative analogie tra la firma in verifica e le firme comparative utilizzate;
analogie strutturali e stilistiche nel livello di abilità grafomotoria della scrittura, nell'iniziale maiuscola redatta come lettera minuscola, nei legamenti e stacchi tra lettere e gruppi di lettere, nella conduzione del tracciato, nel distanziamento tra cognome e nome, nella inclinazione assiale cd. “a ventaglio”, nella pressione della mano sul foglio, ma anche di analogie morfologiche, come quelle “nell'andamento incurvato del cognome ” e Per_1
“nell'affondamento della lettera b”, “nello sviluppo sottorigo della n di ”. Per_1
Quanto alla datazione espressa in cifre, la Consulente ha concluso che “Tenendo conto di tutte le analogie individuate tra la datazione in cifre e le grafie autografe comparative della de cuius ritengo di poter affermare che ci sono indizi tecnici sufficienti per concludere che la datazione in cifre pagina 5 di 10 numeriche, così come la sottoscrizione, è, con alta probabilità tecnica, attribuibile alla mano grafica di
”. Anche in questo caso la Dott.ssa pur rilevando in premessa Persona_1 Per_4
alcune difficoltà dal punto di vista tecnico per la mancanza di termini omogenei con le cifre numeriche della datazione testamentaria nella documentazione comparativa acquisita, ha comunque proceduto a effettuare il confronto tra alcune cifre numeriche presenti nella data con tratti tipici e personalizzati individuati nelle firme comparative, individuando così rispondenze sia formali, che di natura dinamica (tra lo “zero” e la vocale “o”; tra il numero
“1” e la “b” di “Garbin”; oppure ancora tra il numero “2” e il risvolto basale ristretto della
“b”). Le conclusioni rassegnate dalla C.T.U. sono condivisibili anche in merito alla verifica della data del testamento, in quanto sorrette da congrua e adeguata motivazione, fondata sul raffronto tra il testamento olografo e le scritture di comparazione ritenute ammissibili in giudizio. Sul punto, si osserva, peraltro, che la parte attrice, onerata della prova dell'azione che ha esercitato, non ha prodotto in giudizio alcuna scrittura di comparazione relativa a cifre: nessuna scrittura di comparazione era stata allegata alla perizia di parte prodotta con l'atto di citazione, mentre i docc. 12-17 (vari biglietti di auguri) prodotti con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc, non ammessi come scritture di comparazione in quanto non dotati di ufficialità sulla provenienza dell'autografia dalla de cuius, in ogni caso, non recavano alcuna cifra di comparazione.
Il quesito peritale è stato esteso anche alla verifica dell'autenticità della locuzione
“EN”, quale indicazione del luogo di formazione dell'atto, elemento che non costituisce un elemento formale essenziale del testamento olografo ai sensi dell'art. 606
c.c.. Anche su tale punto le conclusioni della CTU hanno avuto esiti concordanti con le precedenti verifiche:“Anche per la parola EN non si può che prendere atto che le analogie con la grafia autografa di ci sono e sono decisamente significative. Per semplice scrupolo Persona_1
professionale riconosco che sono numericamente inferiori a quelle che sono riuscita ad evidenziare sulla datazione numerica, ma la cosa dipende esclusivamente dalla poca varietà di grafia autografa comparativa disponibile. Anche in questo caso per raggiungere una conclusione di certezza tecnica basterebbe poter disporre di altra grafia generica della de cuius e non soltanto di firme mentre invece dobbiamo purtroppo accontentarci di osservare solo firme. Per questa ragione, e solo per scrupolo professionale, direi che qui
pagina 6 di 10 siamo di fronte non ad “alta probabilità” ma quantomeno a “ragionevole probabilità” che anche la parola
EN sia autografa, opera della mano di e di nessun altro.”. Persona_1
Ribadita la non essenzialità dell'elemento del luogo di redazione del testamento olografo ai fini della sua validità, la valutazione sulla ragionevole probabilità che anche la parola “EN” sia autografa assume rilevanza ai fini del giudizio di autografia complessiva della scheda testamentaria.
Sulla base di tali risultanze tecniche, si ritiene, pertanto, che il testamento redatto da
, oggetto del presente giudizio, sia autentico in ogni sua parte. Ne Persona_1
consegue la validità ed efficacia delle disposizioni in esso contenute in favore della convenuta , con conseguente rigetto di tutte le domande attoree in quanto CP_1
logicamente e giuridicamente connesse alla domanda di nullità del testamento olografo ed assorbite dalla volontà testamentaria in esso espressa.
Più analiticamente, risulta assorbita la domanda di restituzione all'asse ereditario “di quanto indebitamente prelevato dai conti corrente della defunta zia alla data del decesso in ragione del precitato testamento”, atteso il rigetto della richiesta di accertamento di invalidità dell'atto testamentario. Dal tenore letterale del testamento olografo della de cuius (“Io
[...]
nata a [...] il [...], nel pieno delle mie facoltà mentali per ringraziare mia Per_1
nipote per quello che ha fatto per mio marito fino alla sua morte. Decido di lasciarli tutti CP_1
i miei soldi già dati e quelli che sono nel conto corrente per gestirli come meglio crede. Con l'impegno di accudirmi per tutte le mie necessità sino alla mia morte grazie di tutto Persona_2
30/11/2019”) emerge chiaramente la volontà di attribuire alla nipote sia le somme già donatele con le operazioni effettuate tra il febbraio e il novembre 2019, sia quanto giacente sul proprio conto corrente;
ne deriva che tutti i prelievi eseguiti a favore, e dalla convenuta risultano conformi alla volontà testamentaria e non possono qualificarsi come indebiti.
Pertanto, tutte le somme percepite da o che comunque erano CP_1
presenti alla morte di sui conti correnti della medesima, sono da ritenersi Persona_1
di esclusiva integrale titolarità della convenuta, per effetto dell'ultima scheda testamentaria.
Qualche riflessione ulteriore merita la domanda di accertamento della nullità delle donazioni effettuate dalla de cuius in vita a favore della nipote “per il tramite dei bonifici CP_1
pagina 7 di 10 e dell'assegno meglio indicati in narrativa (…) per carenza della forma dell'atto pubblico, con conseguente reintegrazione in favore dell'asse ereditario di quanto ricevuto in donazione”.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
In primo luogo, si rileva la sua inammissibilità, in quanto preordinata a un'azione di riduzione non spettante all'attore: l'azione di nullità risulta, nel caso di specie, preordinata alla reintegrazione dei beni donati in favore dell'asse ereditario. A ben vedere, tuttavia,
l'attore, attraverso la rimozione degli effetti della donazione nulla non potrebbe reclamare una lesione della propria quota di legittima. Egli non è infatti un legittimario ai sensi dell'art. 536 c.c., al quale la legge attribuisce il diritto intangibile a una quota del patrimonio indipendentemente dalle disposizioni del testatore, e dunque legittimato a promuovere azione di riduzione delle donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre. Dunque, a prescindere dalla qualificazione delle liberalità effettuate dalla de cuius - quali donazioni dirette o indirette – e della loro eventuale nullità, all'attore è preclusa l'azione di riduzione, e tale interpretazione si colloca in senso contrario a quanto affermato nella memoria conclusionale di replica di parte attrice, pag. 2, per cui “Ai fini della divisione ereditaria, le donazioni informali (anche se indirette) erosero la quota di legittima e vanno reintegrate nella massa ereditaria. La Cassazione ha precisato che, in ambito successorio, le donazioni indirette sono equiparate a quelle dirette per evitare meccanismi elusivi (Cass. n. 7442/2024).”. Non può pertanto operare il meccanismo della riunione fittizia, mediante il quale viene aggiunto al relictum (i beni appartenenti al defunto al momento della successione) il donatum (il valore dei bene di cui il de cuius abbia disposto in vita a titolo di donazione), come richiesto da parte attrice con la domanda di reintegrazione in favore dell'asse ereditario di quanto ricevuto in donazione e di successiva divisione al 50%.
Tale interpretazione, sulla necessità di verifica, per chi promuove un'azione di nullità ex art. 782 cc delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, dell'interesse ad accertare la consistenza del patrimonio del testatore, è stata sostenuta dalla Corte di Cassazione in merito all'azione spettante al legatario: “Nell'ipotesi di legato di cosa da prendere dal patrimonio del "de cuius", previsto dall'art. 654 c.c., il legatario ha interesse ad accertare, attraverso la ricostruzione dell'asse ereditario, la consistenza del patrimonio del testatore all'epoca della morte, promuovendo le azioni dirette alla declaratoria di invalidità degli atti di disposizione dal medesimo compiuti. Pertanto, egli è pagina 8 di 10 legittimato a proporre l'azione di nullità, per difetto di requisiti di cui all'at. 782 c.c., della donazione effettuata dal "de cuius" avente ad oggetto il bene legato. (…)” (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/01/2007, n.1768, nello stesso senso Cassazione civile sez. II, 09/10/2006,
n.21685).
In disparte la non spettanza dell'azione di riduzione delle donazioni, si osserva come, pur ammettendo la nullità delle donazioni effettuate dalla per Persona_1
difetto della forma solenne (ex art. 782 cc), la reintegrazione dei beni donati nel patrimonio della de cuius (come se non fossero mai usciti dai conti correnti), comporterebbe la successiva attribuzione del denaro, in esecuzione della chiara volontà testamentaria, come da ultimo manifestata nel testamento olografo del 30 novembre 2019, nel patrimonio della convenuta, senza alcun effetto utile per l'attore. In altre parole, i beni oggetto di donazione sarebbero comunque esclusi dalla divisione in misura pari al 50% come da testamento del
15 novembre 2012, che è stato superato dal testamento olografo del 30/11/2019: essendosi accertata la validità del testamento del 30 novembre 2019, e la completa disponibilità del proprio patrimonio per la testatrice, in assenza di categorie di riservatari, difetta per l'attore un concreto e attuale interesse ad agire per la nullità delle donazioni.
(cfr. Tribunale Potenza sez. I, 30/06/2022, n.790, per cui “Ai sensi dell'art. 1421 c.c., la legittimazione ad agire in giudizio per la dichiarazione di nullità della donazione di bene altrui spetta a chiunque abbia interesse purché l'interesse del soggetto sia concreto e, in quanto tale, dimostrato dall'attore secondo le norme generali ed in riferimento all'art. 100 c.p.c.”).
Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità della domanda dell'attore di nullità delle donazioni effettuate dalla de cuius a favore della convenuta, e devono rigettarsi tutte le altre domande proposte dall'attore. Come richiesto da parte convenuta, deve dichiararsi la validità del testamento olografo redatto da in data 30/11/2019, Persona_1
pubblicato il 28/10/2020 dal Notaio (rep. 9972 Fasc. 8002). Per_5
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attore e liquidate come da dispositivo, vista la nota spese depositata da parte convenuta, insieme alle spese di CTP come da parcella depositata.
Anche le spese di C.T.U., come già liquidate, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1
: CP_1
1. dichiara l'inammissibilità della domanda di nullità delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius a favore della nipote , e rigetta nel merito tutte le altre CP_1
domande proposte da;
Parte_1
2. come richiesto da parte convenuta, dichiara la validità del testamento olografo redatto da in data 30/11/2019, pubblicato il 28/10/2020 dal Notaio Persona_1 [...]
(rep. 9972 Fasc. 8002); Per_5
3. condanna l'attore a corrispondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in
Euro 7.616,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge;
4. pone definitivamente le spese della C.T.U., come già liquidate, a carico dell'attore, così come le spese di CTP sostenute dalla convenuta nella misura di Euro 2.282,84.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Condò
pagina 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Conclusioni per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: Parte_1
Accertare e dichiar one ” apposta sul testamento olografo pubblicato in data 22 ottobre 2020 Persona_1 (repertorio n. 9972 fascicolo 8002) non provie . Persona_1
Accertare e dichiarare che l'indicazione delle data e del luogo mento olografo pubblicato in data 22 ottobre 2020 (repertorio n. 9972 fasicolo 8002), ossia “firenze 30/11/2019/” non provengono dalla de cuius . Persona_1
Accertare e dichiarare il predetto testamento olografo pubblicato in data 22 ottobre 2020 (repert lo 8002), nullo, invalido e/o inefficace per mancanza di complessiva autografia da parte del testatore.
Accertare e dichiarare la signora tenuta a restituire in favore dell'asse ereditario quanto indebitamente prelevato dai CP_1 conti correnti della defunta zia alla in ragione del precitato testamento.
Accertare e dichiarare la nullità delle donazioni effettuate dalla de cuius a favore della nipote per il tramite dei bonifici e CP_1 dell'assegno meglio indicati in narrativa (e degli altri effetti/prelievi/titoli che dovessero risultare di causa) per carenza della forma dell'atto pubblico, con conseguente reintegrazione in favore dell'asse ereditario di quanto ricevuto in donazione.
Ordinare la divisione dei denari caduti in successione, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante pari Cont al 50% di quanto presente sui conti correnti e alla data del decesso e di quanto verrà ordinato di reintegrare alla sig.ra CP_2
in forza delle donazioni nu CP_1
Condannare la coerede signora a versare, in favore del coerede le somme di denaro superiori al CP_1 Parte_1 valore della propria quota ereditar dalla stessa già ricevute e/o pr
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. “. 2 Conclusioni per “Voglia L'Ill.mo Tribunale di EN rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto tutte CP_1 le domande attoree p presse in atti e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del testamento olografo della Sig.ra
del 30.11.2019 e delle disposizioni ivi contenute. Con Vittoria di compenso, spese generali, cap iva e spese”. Persona_1 pagina 2 di 10