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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6314 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel collegio composto da:
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Paolo Bonofiglio Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5419 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 9.06.2025, con assegnazione del termine di legge, vertente
TRA
1. Controparte_1 C.F._1
2. CP_2 C.F._2
3. Controparte_3 C.F._3
4. CP_4 C.F._4
5. Parte_1 C.F._5
6. Parte_2 C.F._6
7. DI Controparte_5 C.F._7
8. DI CP_6 C.F._8
9. Controparte_7 C.F._9
10. Controparte_8 C.F._10
11. Controparte_9 C.F._11
12. Controparte_10 C.F._12
13. LO CP_11 C.F._13
1 14. RI DO C.F._14
15. CP_12 C.F._15
16. Controparte_13 C.F._16
17. Controparte_14 C.F._17
18. CP_15 C.F._18
19. Controparte_16 C.F._19
20. Parte_3 C.F._20
21. TRAVERSI CINZIA C.F._21
22. Parte_4 C.F._22 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella;
APPELLANTI
E
( ) e Controparte_17 P.IVA_1 Controparte_18
( );
[...] P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3785/2022, pubblicata il 10.03.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli impugnanti - dirigenti medici - hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, che ha respinto le domande di risarcimento del danno derivante dalla non corretta attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 in materia di riposo giornaliero, riposo settimanale e durata massima settimanale del lavoro, con riguardo all'attività lavorativa del personale medico degli enti e delle aziende sanitarie del servizio sanitario nazionale.
Gli appellanti hanno dedotto al riguardo che:
1) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non può essere messo in dubbio il fatto che lo Stato italiano, nel dare attuazione alla direttiva 2003/88/CE abbia violato le disposizioni contenute negli articoli 3 (in materia di riposo giornaliero), 5 (in materia di riposo settimanale) e 6 (in materia di durata massima settimanale del lavoro) della direttiva;
2) sia l'art. 3, comma 85, della legge n. 244 del 2007 (che ha introdotto l'art. 17, comma 6-bis, del d.lgs. n. 66 del 2003, escludendo il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
[SSN] dal campo di applicazione della disciplina in materia di riposo giornaliero dei lavoratori contenuta nell'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003), sia l'art. 41, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008 (che ha escluso il personale dirigenziale degli enti e delle aziende del SSN dal campo di applicazione della disciplina contenuta negli articoli 4 [durata massima dell'orario settimanale] e 7
[obbligo di riposo giornaliero] del d.lgs. n. 66 del 2003) hanno privato i medici del diritto ad un limite massimo dell'orario lavorativo settimanale e ad un periodo minimo di riposo giornaliero riconosciuti dalla direttiva 2003/88/CE;
2 3) la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione (procedura di infrazione n. 2011/4185), chiedendo alla Corte di giustizia dell'Unione europea di accertare che l'Italia non ha applicato correttamente la direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro nei confronti dei medici del SSN;
4) tale procedura d'infrazione è stata chiusa solo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 della legge n. 161 del 2014 (che ha abrogato l'art. 17, comma 6-bis, del d.lgs. n. 66 del 2003 e l'art. 41, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008);
5) la violazione delle disposizioni comunitarie in materia di orario di lavoro è fonte di responsabilità dello Stato indipendentemente dal fatto che le ore lavorate in eccedenza siano state retribuite come ore di lavoro straordinario;
6) la deroga prevista dal legislatore italiano per il personale medico non può ritenersi giustificata dall'attribuzione della qualifica dirigenziale ai medici, in quanto la facoltà di deroga all'uopo prevista dall'art. 17 della direttiva 2003/88/CE presuppone che la durata dell'orario di lavoro possa essere determinata dallo stesso lavoratore (ciò che non accade con riguardo al personale medico del SSN);
7) il legislatore italiano non si è avvalso della deroga alla durata massima settimanale del lavoro prevista dall'art. 22 della direttiva per l'ipotesi in cui il lavoratore presti il proprio consenso;
8) il giudice di primo grado ha errato nel dichiarare che la pretesa risarcitoria non potrebbe, in ogni caso, trovare accoglimento essendo rimasta indeterminata la natura del danno di cui è stato invocato il risarcimento e i parametri di base ai quali dovrebbe essere risarcito.
Gli appellanti hanno concluso domandando – previo accertamento della violazione degli articoli 3, 5 e 6, lett. b) della direttiva 2003/88/CE – la condanna della al Controparte_17 risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme comunitarie, nella misura indicata nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo, ovvero ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_17 quanto inammissibile ed infondato.
L'appello è infondato per il rilievo assorbente del difetto del nesso causale tra le dedotte violazioni ed il danno.
Vanno, innanzi tutto, richiamate le motivazioni in diritto sulle singole violazioni denunciate dagli appellanti, contenute in recenti arresti di legittimità ( Cass. civ., sez. III, 06/07/2025, n.18381; 18382; 18383; 18384; 18387) i cui passaggi fondamentali possono così sintetizzarsi;
- Riconoscimento della Violazione "Grave e Manifesta" delle Direttive Europee
Le Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE (relative al riposo giornaliero di 11 ore consecutive e alla durata massima settimanale di 48 ore) attribuiscono diritti il cui contenuto è individuabile.
La legislazione italiana vigente nel periodo 2008-2015 (in particolare l'art. 3, comma 85, della L. n. 244/2007 e l'art. 41, comma 13, del D.L. n. 112/2008), che escludeva i dirigenti medici dalle tutele previste dal D.Lgs. n. 66/2003, costituisce effettivamente una violazione del diritto dell'Unione che è "grave e manifesta".
3 Tale violazione sussiste per due motivi principali:
Quanto al riposo giornaliero: la normativa interna si limitava a rinviare alla contrattazione collettiva la definizione di "modalità di riposo" generiche, non rispettando le condizioni di deroga previste dalle Direttive (Art. 17 e 18 Dir. 2003/88/CE) che esigono l'accordo di periodi equivalenti di riposo compensativo o una protezione appropriata..
Quanto alla durata massima settimanale: la deroga alla durata massima settimanale (Art. 17 Dir. 2003/88/CE) si applica solo ai dirigenti con "potere di decisione autonomo" sulla durata dell'orario di lavoro. La legge italiana ha esteso la qualifica di dirigente a tutti i medici del SSN, indipendentemente dalla loro effettiva autonomia, dilatando indebitamente i confini della deroga, come peraltro rilevato dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione (n. 2011/4185)1112.
Sotto diverso profilo deve però essere osservato che l'organizzazione dell'orario di lavoro del dirigente medico è in funzione dei programmi concordati da realizzare e del risultato da conseguire, cui è collegato il riconoscimento di una specifica voce retributiva (la c.d. retribuzione di risultato).
L'art. 15, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (che reca in rubrica la “Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie”) stabilisce infatti che “Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito”.
Ne deriva che l'eventuale superamento dell'orario contrattuale massimo consentito ben può essere oggetto di una libera scelta operata dal medico per il raggiungimento del risultato concordato e il conseguimento della relativa retribuzione, ciò che impedisce di ravvisare nel dedotto superamento dell'orario lavorativo una violazione automatica della disciplina comunitaria, laddove – come nel caso di specie - non sia allegato e provato che tale orario è stato imposto dall' al Parte_5 medico che intendesse rinunciare al raggiungimento degli obiettivi da cui dipende il riconoscimento della retribuzione integrativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la doglianza relativa all'inosservanza da parte dello Stato italiano delle disposizioni in materia di riposo giornaliero è infondata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
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