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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott.ssa Giusi Ianni Presidente
- dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3004 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA RA IZ;
attrice
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 C.F._2
EN CC convenuto
Oggetto: cessazione effetti civili.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 499/2025 del 14/03/2025 il Tribunale di Cosenza dichiarava la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate dalle parti rimettendo la causa in istruttoria ai fini della decisione sulle domande aventi quali oggetto e presupposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 16.10.2025 le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni stabilite in sede in separazione, in base alle quali è disposto l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente
1 presso la madre cui è assegnata la casa coniugale, ponendo a carico di Controparte_1 un contributo al mantenimento della prole nella misura di euro 525,00, oltre al 70% delle spese straordinarie e stabilendo che il padre veda e tenga con sé i minori secondo quanto indicato in comparsa di costituzione.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza del Tribunale di Cosenza del 14.3.2025, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le sopra riportate condizioni concordate tra le parti devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi dei figli minori.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e alle condizioni concordate dalle parti e riportate in
[...] Controparte_1 motivazione;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott.ssa Giusi Ianni
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott.ssa Giusi Ianni Presidente
- dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3004 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA RA IZ;
attrice
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 C.F._2
EN CC convenuto
Oggetto: cessazione effetti civili.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 499/2025 del 14/03/2025 il Tribunale di Cosenza dichiarava la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate dalle parti rimettendo la causa in istruttoria ai fini della decisione sulle domande aventi quali oggetto e presupposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 16.10.2025 le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni stabilite in sede in separazione, in base alle quali è disposto l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente
1 presso la madre cui è assegnata la casa coniugale, ponendo a carico di Controparte_1 un contributo al mantenimento della prole nella misura di euro 525,00, oltre al 70% delle spese straordinarie e stabilendo che il padre veda e tenga con sé i minori secondo quanto indicato in comparsa di costituzione.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza del Tribunale di Cosenza del 14.3.2025, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le sopra riportate condizioni concordate tra le parti devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi dei figli minori.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e alle condizioni concordate dalle parti e riportate in
[...] Controparte_1 motivazione;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott.ssa Giusi Ianni
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