Sentenza breve 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 30/05/2023, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2023
N. 01284/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI SA AT, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Albani Service S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in NO, via G.V. Quaranta n. 5;
LI MO, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a – del provvedimento di specificazione del 2 dicembre 2022, prot. n. 34521/2022, avente ad oggetto specificazione delle opere ad oggetto di ordine di demolizione n. 13 del 31 maggio 2016, comunicato a mezzo pec in data 12 dicembre 2022;
b – ove occorra e per quanto ragione, della nota di trasmissione prot. n. 0035538 del 12 dicembre 2022 con cui si comunicava il menzionato atto di specificazione sub a;
c – di tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativa all’accoglimento del presente ricorso;
nonché per l’accertamento
ex art. 9 bis, comma 1 bis, D.P.R. n. 380/2001, dello “ stato legittimo dell’immobile ”, a seguito di istanza formalizzata in data 20 dicembre 2022 con allegazione dei titoli nonché annessa dichiarazione tecnica giurata;
con contestuale istanza di verificazione
per le indicate porzioni/opere (asserite come non conformi) che sono state oggetto di domanda di condono, che ha condotto al rilascio dei relativi titoli non rimossi;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AT RI SA il 31 marzo 2023:
d – del provvedimento del 9 marzo 2023 prot. n. 7309, avente ad oggetto “ accertamento di conformità ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 bis del DRP 380/2001 per i titoli edilizi rilasciati dal 1985 al 2006 prot. n. 34631 del 05.12.2022 e prot. n. 36787 del 20.12.2022 … ”, con cui si dichiarava la documentazione trasmessa dal tecnico della ricorrente come “ irricevibile ed improduttiva di effetti ”;
e – della relazione prot. n. 7184 del 9 marzo 2023, richiamata nel provvedimento impugnato sub d), con cui, nel considerare l’istanza ex art. 9 bis del D.P.R. n. 380/2001, si dichiarava l’irricevibilità e l’improduttività di effetti della istanza presentata;
f – di tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso introduttivo, nonché dei motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo,
con richiesta di ATP (accertamento tecnico preventivo)
ai sensi degli artt. 63 c.p.a. e 696 c.p.c. per “ accertare lo stato dei luoghi e la corrispondenza dei medesimi rispetto ai titoli edilizi rilasciati ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore e di Albani Service S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio si impugna il provvedimento di specificazione delle opere oggetto di ordine di demolizione del Comune resistente n. 13 del 31 maggio 2016, chiedendo altresì l’accertamento, ex art. 9 bis, comma 1 bis, del D.P.R. n. 380/2001, dello “ stato legittimo dell’immobile ”, con contestuale istanza di verificazione per le porzioni/opere (asserite come non conformi) che sono state oggetto di domanda di condono, che ha condotto al rilascio dei relativi titoli non rimossi.
Deduce la ricorrente che la menzionata ordinanza di demolizione n. 13 del 31 maggio 2016, riguardava le seguenti opere: “ l’ampliamento al primo e secondo livello con la chiusura di una vanella, opere in realtà già eseguite ed inerenti una sopraelevazione su un’area estradossale, non di proprietà della stessa richiedente; i balconi, già concretamente costruiti da tempo, mai assentiti ”.
Rappresenta altresì di aver impugnato tale ordinanza dinanzi a questo Tribunale e di aver proposto ricorso anche avverso il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 69/2014, prot. 13752 del 16 giugno 2015.
Specifica che i ricorsi, previa riunione, sono stati respinti con sentenza n. 1932/2021, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7502/2022, aggiungendo di aver quindi manifestato la volontà di dare corso all’esecuzione nei termini assegnati e di aver presentato, in data 7 ottobre 2022, apposita istanza al Comune chiedendo di dettagliare specificamente, con precisa indicazione, le opere oggetto di ripristino.
Afferma di aver anche presentato dinanzi al Consiglio di Stato un’istanza di chiarimenti (R.G. 865/2021) ex art. 112, comma 5, c.p.a., ma che l’Amministrazione, prima della definizione del suddetto giudizio di ottemperanza, ha assunto i gravati provvedimenti, comunicando l’intervenuta assunzione di un rinnovato atto di demolizione riguardante le seguenti opere da demolire:
“ - balconi ubicati ai piani primo e secondo, presenti sulla facciata sud del fabbricato; - opere che hanno consentito la chiusura della vanella ai livelli primo e secondo lato sud del fabbricato; - ripristino dimensione del vano di accesso al garage ubicato al piano terra del versante ovest del fabbricato; balcone ubicato al piano primo del lato ovest del fabbricato; - ripristino con modifica apertura da vano balcone a vano finestra al piano primo del lato ovest del fabbricato; - abbaino realizzato a livello sottotetto e prospiciente il versante ovest del fabbricato; ripristino con trasformazione vano da balcone a finestra ubicato al piano primo del versante est del fabbricato ”.
Si deduce che l’amministrazione comunale ha in tal modo riesercitato il potere in sede di auto-vincolo, pervenendo ad una nuova determinazione repressiva.
Si eccepisce che l’atto di rinnovazione demolitoria è illegittimo atteso che, in carenza di istruttoria accertativa, si disallinea rispetto all’originaria disposizione demolitoria (n. 13/2016), indicando opere nella stessa non contemplate; si evidenzia che l’attuale stato di fatto è quello derivante dalle opere realizzate con tutti i titoli ottenuti nel corso del tempo, mai rimossi, e in particolare con i permessi di costruire nn. 23/2002 e 1/2006; si rappresenta che la ricorrente ha inoltrato in data 20 dicembre 2022 accertamento di conformità ai sensi dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del D.P.R. n. 380/2001, dei titoli edilizi rilasciati dal 1985 al 2006, attestando la conformità dello stato attuale dell’immobile agli stessi e che l’amministrazione ha fatto scaturire un silenzio significativo, così decretando l’illegittimità e il superamento del gravato atto di specificazione del 2 dicembre 2022; in merito all’indebito incremento di volume e di superficie utile su proprietà di terzo soggetto, si sottolinea che MO LI, con dichiarazione asseverata, nell’ambito dello specifico iter di accertamento di conformità attivato ( ex art. 9 bis, comma 1bis), ha espressamente dichiarato l’assenza di interesse rispetto alla vicenda sollevata in danno della ricorrente, comprovando il consolidamento della posizione soggettiva dei diritti reali della medesima ricorrente.
Si aggiunge che l’attestazione dello stato di legittimità del fabbricato è stata assunta da tecnico abilitato con apposita dichiarazione giurata, allegando altresì gli atti presupposti e la stessa dichiarazione dell’interessata, erroneamente ritenuta proprietaria dell’area indicata per la contestata vanella.
Si eccepisce che con il gravato provvedimento di specificazione si è imposta l’esecuzione di un fare del tutto illegittimo, stante la conformità delle opere ai titoli edilizi rilasciati, invocando, infine, la nomina di un organismo di verificazione che accerti lo stato dei luoghi.
Si è costituita la controinteressata Società Albani Service S.r.l., eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto l’atto impugnato sarebbe meramente confermativo, senza novazione nell’esercizio del potere demolitorio, nonché per violazione del principio del ne bis in idem .
Ha dedotto altresì l’anomalia e l’atipicità dell’azione di accertamento dello “ stato legittimo dell’immobile ”.
Ha contestato, infine, l’asserito disallineamento tra l’ordinanza di demolizione n. 13/2016 e l’impugnato provvedimento confermativo.
Si è costituito in resistenza anche il Comune di Nocera Superiore, eccependo a sua volta l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati in data 31 marzo 2023 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 9 marzo 2023, prot. n. 7309, avente ad oggetto “ accertamento di conformità ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 bis del DRP 380/2001 per i titoli edilizi rilasciati dal 1985 al 2006 prot. n. 34631 del 05.12.2022 e prot. n. 36787 del 20.12.2022 … ”, con cui si è dichiarata la documentazione trasmessa dal tecnico della ricorrente come “ irricevibile ed improduttiva di effetti ”; nonché la relazione prot. n. 7184 del 9 marzo 2023, richiamata nel provvedimento impugnato suddetto; proponendo altresì istanza di accertamento tecnico preventivo per “ accertare lo stato dei luoghi e la corrispondenza dei medesimi rispetto ai titoli edilizi rilasciati ”, ai fini della successiva proposizione dell’azione di risarcimento danni.
Si censura il riscontro gravato atteso che: oggetto della verifica è l’intero immobile; la valutazione di quanto realizzato è ancorata alla conformità dei titoli legittimamente rilasciati dal 1985 al 2006; la limitata valutazione dell’intervenuta ordinanza ripristinatoria, non precisata, non assume alcuna attinenza rispetto alla dichiarata motivazione (di fatto assente) dell’irricevibilità della istanza ex art. 9 bis, atteso che l’ordinanza demolitoria, in uno all’atto di specificazione-integrazione della medesima, riguarda unicamente alcuni elementi della struttura (balconi, abbaini, etc.).
Più in dettaglio, si deduce che si è chiesta la verifica dello stato di legittimità dell’intero manufatto e che l’ordinanza demolitoria è ancorata all’annullamento del permesso di costruire n. 69 anno 2014, che non è stato mai messo in esecuzione e pertanto non ha dato vita ad un’attività trasformativa dell’immobile.
Si afferma che il Comune procedente, acquisita la documentazione da parte della ricorrente a corredo dell’istanza ex art. 9 bis, avrebbe dovuto attivare apposita istruttoria di verifica della documentazione presentata.
Si ritiene urgente e indispensabile l’accertamento tecnico preventivo in ordine alla rappresentazione dell’ ante e post operam delle porzioni edilizie/interventi oggetto della misura repressiva e di specificazione, anche in considerazione dalla necessità di dare corso ai lavori di ripristino per evitare le sanzioni economiche e accessorie di perdita della proprietà ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
La controinteressata ha depositato una memoria difensiva per resistere ai motivi aggiunti ribadendo che la sentenza n. 7502/2022 del Consiglio di Stato, nel respingere l’appello proposto dall’odierna ricorrente, ha confermato la legittimità sia del provvedimento di annullamento del permesso a costruire n. 69/2014, sia della conseguente ordinanza di demolizione n. 13/2016, indicando in modo analitico e puntuale le opere oggetto del titolo edilizio annullato da demolire, ossia:
a) i balconi ubicati ai piani primo e secondo sulla facciata sud del fabbricato (cfr. sentenza C.d.S. punto 4.4);
b) le opere di chiusura della vanella ai livelli primo e secondo piano del lato sud (cfr. sentenza C.d.S. punto 4.3);
c) la diversa dimensione del vano di accesso al garage ubicato al piano terra del versante ovest del fabbricato (cfr. ancora sentenza C.d.S. punto 4.4);
d) il balcone ubicato al piano primo del lato ovest del fabbricato (cfr. sentenza C.d.S. punto 4.4);
e) le diverse bucature balcone/finestra al piano primo del lato ovest del fabbricato (cfr. sentenza C.d.S. punto 4.4);
f) l’abbaino realizzato a livello sottotetto e prospiciente il versante ovest del fabbricato (cfr. sentenza C.d.S. punto 4.4).
Ha dedotto altresì l’inammissibilità sia dell’istanza di accertamento tecnico preventivo (in quanto non contemplata dal c.p.a. e comunque proposta in violazione del principio del ne bis in idem ), sia dei motivi aggiunti (in quanto gli atti impugnati sono atti meramente esecutivi di provvedimenti giurisdizionali definitivi).
Anche il Comune ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, atteso che anche la nota impugnata non esprime alcuna rinnovata istruttoria, limitandosi a disporre il non luogo a provvedere sull’atipica misura sanante richiesta dalla ricorrente.
All’udienza camerale del 26 aprile 2023 è stato chiesto un breve rinvio per depositare prova dell’avvenuta notifica nei confronti dei MO LI (erede di RE IO, controinteressata non costituita).
In data 27 aprile 2023 è stato effettuato il deposito dell’avviso di ricevimento della notifica.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 24 maggio 2023 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti (che non hanno sollevato obiezioni in merito) di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso e i motivi aggiunti sono manifestamente infondati e vanno respinti.
I provvedimenti gravati (sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti) richiamano espressamente le sentenze di questo TAR e del Consiglio di Stato che si sono già espresse sull’abusività delle opere e sulla legittimità dell’ordinanza demolitoria n. 13/2016.
Più in dettaglio, la sentenza n. 1932/201 di questo TAR ha respinto sia il ricorso proposto avverso l’atto di annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato per eseguire i lavori di costruzione di un sottotetto, balconi e ristrutturazione edilizia (rispetto al quale ha precisato che: “ è del tutto contraddittorio, da parte della ricorrente, elencare titoli edilizi che avrebbero legittimato la costruzione, di cui al p. d. c. annullato, giacché delle due l’una: o le opere, oggetto del titolo ad aedificandum, erano già legittimate, in forza di titoli pregressi, ed allora non si comprende la ragione della richiesta di un nuovo permesso di costruire, relativamente ad esse; o non lo erano, ed allora è vano richiamare i titoli pregressi in questione, che, evidentemente, non erano sufficienti a rendere, tali opere, legittime ”), sia il ricorso proposto avverso la conseguente ordinanza demolitoria (rispetto alla quale ha ritenuto che: “ le stesse ragioni valgono anche a confermare la legittimità dell’ordinanza di demolizione, gravata nel secondo giudizio, che in detto provvedimento d’annullamento in autotutela trovava il suo necessario ed imprescindibile antecedente logico – giuridico ”).
E il Consiglio di Stato, a sua volta, ha confermato che: “ le affermazioni dell’appellante sono del tutto contraddittorie e smentite sia dalla conclusione logica e coerente del Giudice di prime cure (…), sia dalla nota a firma dei tecnici comunali, prot. n. 20358 del 2017, poste dal Giudice di primo grado a fondamento della decisione, e non contestata dall’appellante ”.
Ne consegue che non coglie nel segno la prospettazione attorea, non avendo il Comune con gli atti impugnati né riesercitato il potere né emesso una nuova determinazione repressiva.
Neppure si riscontra il lamentato disallineamento rispetto al contenuto dell’originaria disposizione demolitoria, avendo l’Amministrazione provveduto ad una mera “specificazione” di tale contenuto, peraltro in riscontro ad apposita istanza di parte.
In definitiva, le opere da demolire sono cristallizzate nell’ordinanza di demolizione suddetta, la cui legittimità è stata già oggetto di accertamento con sentenze passate in giudicato, sicché non possono residuare dubbi in odine all’obbligo di ripristino dalla stessa discendente.
D’altro canto, anche le contestazioni che oggi la ricorrente ripropone in ordine allo stato legittimo dell’immobile e ai pregressi titoli su cui lo stesso si fonderebbe sono già state, come detto, oggetto del precedente (sfavorevole) giudicato e la loro valutazione risulta preclusa in questa sede.
Né alcun vizio si riscontra rispetto al provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, essendosi il Comune con esso limitato a disporre il non luogo a provvedere sull’atipica (e comunque inammissibile) misura sanante richiesta dalla ricorrente.
In definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
Le spese di lite, per la peculiarità della specie, possono, tuttavia, essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO