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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 659/2022 R.A.C.L., promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'indirizzo digitale del difensore, avv. Sirio Solidoro , che Email_1 la difende e rappresenta per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro in carica pro tempore, difeso Controparte_1 per delega allegata al ricorso introduttivo dalla dott.ssa Iwona Wronka, dal dott. Paolo Atzori e dal dott. Gabriele Angelo Camboni, dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari CP_1 presso l' Controparte_2
,
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 marzo 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti del , esponendo: Controparte_1
- di essere in possesso della laurea in “Scienze Pedagogiche e servizi educativi” nonché di 24 crediti formativi universitari (cfu) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- di essere attualmente iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Cagliari;
- che il conseguimento del diploma e dei 24 Cfu costituirebbe titolo di abilitazione all'insegnamento, utile anche per l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le Nuove Prime Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), ma che il CP_1 convenuto avrebbe illegittimamente negato la valenza del titolo con l'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020.
Ha, quindi, domandato al Tribunale la condanna del Controparte_1
“all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Cagliari, Nuova Prima Fascia delle pagina 1 di 2 GPS, per le classi di concorso di interesse”, con accertamento e dichiarazione del “diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento”.
Il ha resistito in giudizio. Controparte_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
È sufficiente osservare che sulla questione controversa è intervenuta la Corte di Cassazione, precisando che “in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art.
1-quarter del d.l. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze” (Cass. civ., Sez. L, 8 giugno
2025, n. 12210; Cass. civ., Sez. L., 15 marzo 2024, n. 7084).
Il Tribunale intende aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per scalfire il quale il ricorrente non ha offerto alcuna nuova argomentazione.
3. La complessità e la novità della questione giuridica prospettata, con riferimento al tempo dell'introduzione del giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 25 novembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 659/2022 R.A.C.L., promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'indirizzo digitale del difensore, avv. Sirio Solidoro , che Email_1 la difende e rappresenta per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro in carica pro tempore, difeso Controparte_1 per delega allegata al ricorso introduttivo dalla dott.ssa Iwona Wronka, dal dott. Paolo Atzori e dal dott. Gabriele Angelo Camboni, dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari CP_1 presso l' Controparte_2
,
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 marzo 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti del , esponendo: Controparte_1
- di essere in possesso della laurea in “Scienze Pedagogiche e servizi educativi” nonché di 24 crediti formativi universitari (cfu) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- di essere attualmente iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Cagliari;
- che il conseguimento del diploma e dei 24 Cfu costituirebbe titolo di abilitazione all'insegnamento, utile anche per l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le Nuove Prime Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), ma che il CP_1 convenuto avrebbe illegittimamente negato la valenza del titolo con l'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020.
Ha, quindi, domandato al Tribunale la condanna del Controparte_1
“all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Cagliari, Nuova Prima Fascia delle pagina 1 di 2 GPS, per le classi di concorso di interesse”, con accertamento e dichiarazione del “diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento”.
Il ha resistito in giudizio. Controparte_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
È sufficiente osservare che sulla questione controversa è intervenuta la Corte di Cassazione, precisando che “in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art.
1-quarter del d.l. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze” (Cass. civ., Sez. L, 8 giugno
2025, n. 12210; Cass. civ., Sez. L., 15 marzo 2024, n. 7084).
Il Tribunale intende aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per scalfire il quale il ricorrente non ha offerto alcuna nuova argomentazione.
3. La complessità e la novità della questione giuridica prospettata, con riferimento al tempo dell'introduzione del giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 25 novembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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