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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.575/2022 RGN
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Francesco Barone e dall'avv. Luigi Villani ed elettivamente domiciliati lo studio del primo avvocato sito in Agropoli (SA) alla via
Monti n.
3- appellanti
E in persona del lr pt rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Michele Tagliaferri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sapri (SA) alla via Villa Comunale n.10 – appellata
E
Controparte_2
in persona del lr pt rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
[...]
Fauceglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Salerno al corso Vittorio Emanuele n.127 – appellata
E
1 in persona del lr pt quale procuratrice generale di Controparte_3
e quale procuratrice speciale di CP_4 Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi ed elettivamente domiciliata presso la Pec del suo procuratore costituito
- interveniente in appello ex Email_1
art.111 cpc
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.329/2022
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 17/5/2022 e notificata il 18/5/2022.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per gli appellanti: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente, con riferimento al pignoramento promosso dal creditore procedente che in via principale fosse CP_5
accertata e dichiarata la parziale nullità del contratto di mutuo fondiario per Notar La Corte del 3 giugno 2005 – Persona_1
rep.n. 39847, racc. n. 12486, a causa dell'usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, che fosse condannata la predetta banca alla restituzione degli interessi e competenze percepiti, che fosse dichiarata la debenza,
per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento, e, per l'effetto, che fosse annullato e/o revocato il pignoramento promosso
2 dalla e pendente – proc.n.121/2013 R.E. del CP_5
Tribunale di Vallo della Lucania, che in via subordinata fosse accertata e dichiarata la difformità tra il tasso contrattuale e il tasso effettivamente applicato nel piano di ammortamento, che fosse dichiarata ai sensi degli artt. 1284 cc, 1283 cc e 1419 cc, la nullità
della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcalo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo in ogni sua applicazione e, per l'effetto, che fosse annullato e/o revocato il pignoramento promosso dalla CP_5
e pendente - n. 121/2013 R.E. del Tribunale di Vallo della
[...]
Lucania, che in via ancora più gradata fosse accertata e dichiarata la violazione della normativa antitrust e la nullità del parametro di riferimento Euribor, applicando al contratto il tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 cc, e, per l'effetto, che fosse accertato e dichiarato l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati della CTU contabile da espletare e che fosse dichiarata l'invalidità della decadenza dal beneficio del termine, invalido in base all'effettivo dare-avere e, per l'effetto, che fosse annullato e/o revocato il pignoramento promosso dalla e pendente – n. 121/2013 R.E. del Tribunale di CP_5
3 Vallo della Lucania;
chiedevano con riferimento all'atto di intervento della Controparte_2
che, in via principale, fosse accertata e dichiarata la nullità
[...]
del contratto di mutuo stipulato tra la
[...]
nell'attualità Controparte_6 [...]
Controparte_7
in data 25 luglio 2013, per Notar
[...] [...]
– rep. n. 37953, racc. n. 18842, per violazione dell'art. 1813 Per_2
cc e, per l'effetto, che fosse ritenuta e dichiarata la nullità dell'ipoteca volontaria concessa in favore della banca indicata , ipoteca iscritta a garanzia del predetto mutuo presso l'Agenzia delle Entrate, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Salerno in data 1/8/2013, ai nn. 28863 di R.
Gen. e 2656 di R. Part., e, per l'effetto, che fosse annullato e/o revocato l'intervento proposto dalla nel procedimento di esecuzione immobiliare pendente – proc.n.121/2013 R.E. del
Tribunale di Vallo della Lucania e che, in via subordinata, fosse accertata e dichiarata la simulazione relativa del predetto contratto di mutuo e, per l'effetto, che fosse ritenuta e dichiarata la nullità del contratto dissimulato di concessione dell'ipoteca volontaria costituita
4 in favore della banca prima indicata, ipoteca iscritta a garanzia del predetto mutuo presso l'Agenzia delle Entrate per violazione dell'art. 1418 IIc cc per totale assenza di causa, e, per l'effetto, che fosse annullato e/o revocato l'intervento della nel procedimento di esecuzione immobiliare pendente – proc.n.121/2013 R.E. del
Tribunale di Vallo della Lucania;
chiedevano, infine, nei termini indicati al motivo di diritto sub 5),
la vittoria delle spese di lite e delle competenze professionali, oltre accessori per il doppio grado di giudizio;
per le appellate: chiedevano il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese e dei compensi, oltre accessori;
per l'interveniente in appello: chiedeva il rigetto dell'appello previa dichiarazione di infondatezza della eccezione di nullità -
simulazione del mutuo ipotecario a rogito del notaio Persona_2
del 25 luglio 2013, rep. n. 37953 e racc. n. 18842 ed in ogni caso la vittoria delle spese e dei compensi professionali.
Con ordinanza del 7 giugno 2023 la Corte rinviava al merito la decisione in merito alla richiesta di una CTU contabile.
5 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 12 dicembre 2024 e con ordinanza del 9 gennaio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La e riassumevano per la fase Parte_1 Parte_2
di merito l'opposizione ex art. 615 IIc cpc proposta davanti al
Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento esecutivo RGE n.
121/2013 per ottenere la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iniziata su ricorso della Controparte_8
diventata , in cui era intervenuta anche la
[...] CP_5 CP_6
.
[...]
Nella fase sommaria l'istanza di sospensione della procedura esecutiva veniva rigettata.
In sede di riassunzione nel merito gli opponenti deducevano in relazione al credito vantato dalla che il contratto di mutuo per CP_5
Notar La Corte del 3/6/2005 rep. n. 39847 Persona_1
dell'importo originario di € 140.000,00 era nullo per superamento del
6 tasso soglia di usura, per l'adozione nel piano di ammortamento del calcolo alla francese e per violazione della normativa antitrust.
In conclusione gli opponenti chiedevano che: 1) in via principale fosse accertata e dichiarata la parziale nullità, ai sensi e per gli effetti degli artt.1815 II 2 cc e 1419 cc , del predetto contratto di mutuo fondiario, a causa dell' usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze, con la condanna della banca alla restituzione degli interessi e competenze percepiti, con la debenza, per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento e, per l'effetto, fosse annullato e/o revocato il pignoramento promosso dalla pendente – proc.n.121/2013 RE;
2) in via CP_5
subordinata fosse accertata e dichiarata la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivamente applicato nel piano di ammortamento, nonché dichiararsi ai sensi dell'art. 1284 cc, 1283 cc,
1419 cc, la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore,
con eliminazione dell'anatocismo, in ogni sua applicazione;
e, per l'effetto, fosse annullato e/o revocato il pignoramento promosso dalla
7 n. 121/2013 R.E.; 3) in via gradata che fosse CP_5
accertata e dichiarata la violazione della normativa antitrust e la nullità
del parametro di riferimento Euribor, applicando il tasso sostitutivo di cui all'art.1284 cc;
4) conseguentemente che fosse accertato e dichiarato l'esatto dare – avere tra le parti in rapporto base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato sulla base di una CTU
contabile; 5) fosse dichiarata l'invalidità della decadenza dal beneficio del termine, invalido in base all'effettivo dare-avere e che, quindi,
fosse annullato e/o revocato il pignoramento promosso dalla
[...]
n. 121/2013 R.E.; 6) in ogni caso, che fosse condannata la CP_5
al risarcimento dei danni patiti nella misura ritenuta di CP_5
giustizia, con valutazione secondo equità.
In sede di riassunzione gli opponenti deducevano in relazione al credito vantato dalla per il contratto di mutuo per Controparte_6
notar del 25/7/2013 la nullità del contratto per simulazione;
Per_2
invero secondo gli opponenti l'erogazione del mutuo era simulata perché le somme concesse erano state utilizzate dalla banca e non dai mutuatari per estinguere precedenti esposizioni debitorie.
8 In conclusione gli opponenti chiedevano: 1) in via principale che fosse dichiarata la nullità del predetto contratto di mutuo per violazione dell'art. 1813 cc con conseguente nullità dell'ipoteca volontaria concessa in favore della stessa banca, come iscritta a garanzia del mutuo presso l'Agenzia delle Entrate, Servizio di pubblicità immobiliare di Salerno in data 1/8/2013, ai nn. 28863 RG e
2656 R.part. e che, per l'effetto, fosse annullato e/o revocato l'intervento proposto dalla nel procedimento di esecuzione immobiliare pendente con il n. 121/2013 R.E. del Tribunale di Vallo
della Lucania;
2) in via subordinata, che fosse dichiarata la simulazione relativa del contratto di mutuo in questione con la conseguente nullità del contratto dissimulato di concessione ipotecaria per violazione dell'art. 1418 IIc cc per totale assenza di causa e, per l'effetto, che fosse annullato e/o revocato l'intervento proposto dalla stessa nel procedimento di esecuzione immobiliare RG n.
121/2013.
Entrambe le banche si costituivano, contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto.
9 La causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione all'esecuzione e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
ai fini del superamento del tasso soglia, secondo la costante giurisprudenza gli interessi corrispettivi e quelli moratori, avendo funzioni diverse, non andavano sommati tra loro, come era stato già
affermato dal Giudice dell'Esecuzione nella fase monitoria ai sensi dell'art.120 TUB, come modificato dal d.lvo 349/99 e dalla Delibera
CICR 9-2-2000;
il piano di ammortamento alla francese non implicava alcun anatocismo, in quanto nella prima rata gli interessi corrispettivi si calcolavano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi veniva computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta;
quanto al riferimento degli interessi corrispettivi all'Euribor,
sulla base di quanto già affermato dal Giudice dell'Esecuzione gli
10 opponenti non avevano comprovato l'illecita manipolazione di tale indice che di per sé non comportava la violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990;
infine, il contratto di mutuo intercorso con la Controparte_2
non era simulato perché aveva materialmente Parte_1
ricevuto sul suo conto corrente n.
1.901100846 acceso presso la filiale di Rofrano della una somma pari a E 598.500,00 E e a nulla rilevava l'eventuale utilizzo di tale somma per ripianare esposizioni debitorie della di cui il mutuatario era amministratore unico, Parte_4
in quanto il mutuo fondiario non costituiva un finanziamento con vincolo di destinazione.
La e hanno presentato Parte_1 Parte_2
appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)error in judicando - motivazione insufficiente e contraddittoria
- posizione degli appellanti rispetto alla;
secondo gli appellanti CP_5
la non poteva procedere all' esecuzione forzata sulla base CP_5
del contratto di mutuo per notar La Corte del Persona_1
3/6/2005 che era nullo per superamento del tasso soglia, per l'applicazione del tasso di interesse composto nel piano di
11 ammortamento e per la violazione della normativa antitrust;
nel contratto in questione veniva convenuto un TEG superiore al tasso soglia di riferimento e precisamente un tasso di mora del 5,97%
superiore al tasso di soglia del 3,805% con conseguente usurarietà del contratto di mutuo;
chiedevano , pertanto, l'applicazione dell'art. 1815
cc e, quindi, l'annullamento degli interessi;
inoltre si dolevano del fatto che per il piano di ammortamento del mutuo, allegato al contratto, non era stata utilizzata la formula dell'interesse semplice, ma quello dell'interesse composto, venendosi, così, a determinare una maggiorazione occulta, contrattualmente non prevista, nonché
illegittima, per violazione dell'art. 1283 cc, del tasso di interesse, come poteva rilevarsi dalla richiamata perizia tecnica di parte a firma del dott. dalla quale era emerso che il tasso effettivo Persona_3
applicato al piano di ammortamento era pari al 4,49%, mentre il tasso indicato e convenuto nel contratto era del 4,40%; sulla base di quanto dedotto il metodo di calcolo comportava la nullità di detti patti ex art. 1418 cc;
infine, gli appellanti contestavano, quale ulteriore profilo di nullità, l'applicazione al caso di specie del parametro di riferimento
12 per la determinazione degli interessi all'Euribor, in espresso contrasto con la l n. 287/1990 in tema di normativa antitrust;
2)error in judicando - motivazione insufficiente e contraddittoria
- errata valutazione degli elementi probatori - posizione degli appellanti rispetto alla “
[...]
; gli appellanti Controparte_7
evidenziavano che il contratto di mutuo era simulato perché le somme oggetto del contratto erano state utilizzate dalla banca mutuante e non dai mutuatari per estinguere precedenti posizioni creditorie della stessa nei confronti della suddetta e di;
ne Parte_4 Parte_1
conseguiva che il contratto dissimulato di garanzia era nullo in quanto privo di causa giuridica, essendo il contratto di concessione volontaria di ipoteca in oggetto del tutto privo di ragione pratica per la Oelle
Costruzioni Meccaniche srl, come per gli appellanti stessi, in quanto alla costituzione di garanzia non corrispondeva per questi ultimi alcuna utilità giuridico -economica.
La quale mandataria in Controparte_1
nome e per conto di si costituiva e controdeduceva CP_5
chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
13 non vi era la nullità del contratto di mutuo per superamento del tasso soglia in quanto sulla base della pronuncia della Cassazione a
Sezioni Unite n.16303/2018 emergeva che il confronto ai fini dell'usura andava fatto solo tra dati omogenei, per cui gli interessi di mora andavano esclusi o valutati separatamente o in modo diverso;
ne conseguiva che era pienamente legittima la previsione contrattuale di un tasso corrispettivo del 5,07%, rispetto a quello soglia del 2° trim.
2005 per mutui a tasso variabile del 5,80%, non dovendo esservi cumulato anche il tasso di mora;
alle stesse conclusioni perveniva l'appellata rispetto alle ulteriori doglianze degli appellanti secondo le quali, per effetto del piano di ammortamento alla francese, il tasso effettivo praticato sarebbe stato quello del 4,49% e non quello del 4,40% indicato in contratto, in quanto, in merito alla cd. usura sopravvenuta, sempre la Corte della
Cassazione con la sent. Sezioni Unite n. 24675/ 2017 aveva statuito che nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario avesse superato, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l.n. 108/1996, non si verificava la nullità o
14 l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
quanto al piano di ammortamento alla francese e al riferimento al tasso Euribor evidenziava la corretta motivazione della decisione impugnata.
La Controparte_2
si costituiva e controdeduceva chiedendo il rigetto
[...]
dell'appello per i seguenti motivi:
la stipula del contratto di mutuo per atto pubblico, peraltro erogato su espressa richiesta dei mutuatari, e l'erogazione delle somme erano assistite da atto di quietanza ex art. 1199 cc che la parte mutuataria aveva rilasciato, con idonea dichiarazione nell'atto notarile del 25/7/2013, da qualificarsi anche come ricognizione di debito e promessa di pagamento titolata, e in quanto tale idonea ad attestare l'obbligazione di restituzione del finanziamento gravante sulla parte mutuataria;
15 aveva assolto al suo onere della prova in merito all'erogazione della somma data a mutuo con la produzione in giudizio dell'atto pubblico assistito dalla dichiarazione di quietanza della parte mutuataria;
in ogni caso la pretesa simulazione del mutuo era contraddetta non solo dall'effettiva erogazione delle somme, ma anche dall'attribuzione ai mutuatari della loro concreta disponibilità sul c/c.n.
1.901100846 intestato a con data valuta Parte_1
25/7/2013;inoltre l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità del mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integrava la fattispecie della simulazione del mutuo con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente, potendo solo configurare una fattispecie di un procedimento negoziale indiretto non illecito, nel cui ambito il mutuo ipotecario veniva erogato realmente e veniva utilizzato per l'estinzione di un precedente debito chirografario.
La nella qualità di procuratrice generale di Controparte_3
e di quale cessionaria del credito CP_4 Parte_3
derivante dal contratto di mutuo ipotecario a rogito del notaio Pt_2
16 del 25 luglio 2013, rep. n. 37953 e racc. n. 18842, Per_2
presentava comparsa di intervento ex art. 111 cpc chiedendo che fosse rigettato l'appello per infondatezza dell'eccezione di nullità per la simulazione del contratto di mutuo con la vittoria delle spese e delle competenze professionali.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Prima di tutto il superamento del tasso soglia in relazione agli interessi pattuiti nel primo contratto di mutuo non può dedotto sommando nel calcolo gli interessi sic et simpliciter gli interessi moratori.
La questione va affrontata sulla base della sent.Cass. sez un.
n.19597/2020 che è tuttora dirimente e peraltro confermata dalla sent.
Cass n.16526/2024.
Tale decisione richiamata costituisce un valore o comunque una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento alla quale non è
consentito discostarsi in assenza di serie ragioni giustificative
(cfr.sent.Cass.sez.un.n.13620/2012).
17 Tale sentenza ha avuto ad oggetto in primis l'estensibilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, tematica caratterizzata da una tesi restrittiva e da una tesi estensiva.
La Corte di Cassazione a sezioni unite ha optato per la tesi estensiva sulla base delle seguenti argomentazioni:
certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercè del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando,
scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti;
la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto,
quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato;
18 in ogni caso non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni;
secondo gli artt. 820,821 e 1284 c.c., l'interesse in un'operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito;
la nozione presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di questi del relativo costo;
non vi si comprende, invece, la situazione in cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l'accordo, ma violi gli obblighi assunti;
l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore;
è ragionevole l'osservazione, secondo cui se è diversa la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi
19 moratori, dall'altro lato ciò implica un identico assoggettamento di tutti gli interessi ai limiti antiusura;
l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella rilevazione dei decreti ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali;
tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più
basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità,
scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione e ,
quindi, la sua significatività non può essere disconosciuta.
In questa sentenza è stato anche indicato come conteggiare gli interessi moratori al fine di accertare il superamento del tasso soglia specificandosi che:
“la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli
20 operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato",
donde la formula TEGM, più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto;
ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del TEGM così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista".
Gli appellanti hanno censurato la decisione sul punto senza dimostrare, sulla base di quanto esplicitato dalla predetta sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, il superamento del tasso soglia, venendo meno all'onere della prova specificamente posto a loro carico.
Neanche è censurabile l'applicazione nel contratto del piano di ammortamento alla francese.
Prima di tutto gli appellanti pongono alla base dello specifico motivo una CT di parte che in realtà si fonda su decisioni risalenti
21 della Corte di Cassazione e precisamente sulla sent. Cass.
n.5286/2000.
Invero la Corte rileva che in proposito è dirimente quanto affermato dalla sent Cass sez un n.15130 del 2024 che ha definitivamente sancito che: in tema di mutuo bancario, a tasso fisso,
con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non
è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Il riferimento per la determinazione del tasso di interesse all'Euribor non determina altrettanto la nullità del contratto.
Invero il Tribunale ha rigettato la censura per ragioni probatorie affermando che gli attori non avevano comprovato l'illecita manipolazione di tale indice che di per sé non comportava la violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
22 Tale ragionamento è avvalorato anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente.
Nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all'Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali censurate dalla Commissione Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità (anche temporanea) di determinazione dell'oggetto, deve essere fornita compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor;
in caso di adempimento, la nullità parziale comporta la sostituzione in via normativa del contenuto delle clausole, nel caso in cui non sia possibile addivenire al valore genuino (cfr.sent.Cass.n.12007/2024).
Vanno rigettati anche i due motivi afferenti il contratto di mutuo stipulato con la banca . CP_2
23 Entrambi i motivi vanno esaminati alla luce della recentissima sent. Cass. sez.un. n. 5841/2025 in virtù della quale è stato affermata la validità del mutuo solutorio.
E' valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c.,
costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché
non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Invero con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è
manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore,
24 autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.
Ne consegue che il "mutuo solutorio" non è una figura contrattuale atipica o diversa dal contratto tipico di mutuo, ma ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
Se il mutuo solutorio non è nullo, non è nulla neppure la contestuale concessione di ipoteca volontaria per mancanza di causa.
Nel caso di mutuo fondiario, come nel caso di specie, è pacifico che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto,
rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata.
Ne consegue pure che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del
25 mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria (sent.Cass. n. 9838/ 2021; sent.Cass.n. 1517/l 2021;
sent.Cass. n. 724 / 2021; sent.Cass. n. 10117/ 2021).
Va valutato, infine, l'intervento della che si è Controparte_3
costituita quale cessionaria del credito nascente dal contratto di mutuo stipulato con la Pruno CP_2
Secondo la giurisprudenza di legittimità la cessione in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione,
non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
Più precisamente in caso di contestazione da parte del debitore,
come avvenuto nel caso di specie, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lvo n. 385 / 1993i, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,
neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,
nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della
26 parte cedente (sent.Cass.17944/2023; sent. Cass.n.15884/2019; sent.
Cass.n.10200/2021; sent. Cass.24798/2020).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (sent.Cass.n.21821/2023).
Nel caso di specie, l'interveniente si è limitata a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per cui non ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, è carente di legittimazione.
L'intervento della è, quindi, inammissibile. Controparte_3
27 Il rigetto dell'appello ha valore assorbente rispetto alla richiesta istruttoria avanzata dagli appellanti.
La valutazione dei motivi è avvenuta almeno in due casi sulla base di sentenze a sezioni unite della Corte di Cassazione, ovvero di decisioni aventi valore dirimente nella definizione del presente appello.
Ne consegue che vanno compensate parzialmente le spese ex art.92 cpc e precisamente nella misura della metà.
Per il residuo va applicato il principio della soccombenza a favore delle appellate che si sono costituite ( scaglione: 520.001,00 E-
1.000.000,00 E - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per la parte appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
28 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese nella misura della metà e per il residuo condanna la parte appellante a pagare le spese del giudizio a favore della , spese che liquida in E 5.583,5 Controparte_1
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e a favore della Controparte_2
, spese che liquida in E 5.583,5 oltre
[...]
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dichiara inammissibile l'atto di intervento della CP_3
[...]
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.575/2022 RGN
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Francesco Barone e dall'avv. Luigi Villani ed elettivamente domiciliati lo studio del primo avvocato sito in Agropoli (SA) alla via
Monti n.
3- appellanti
E in persona del lr pt rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Michele Tagliaferri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sapri (SA) alla via Villa Comunale n.10 – appellata
E
Controparte_2
in persona del lr pt rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
[...]
Fauceglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Salerno al corso Vittorio Emanuele n.127 – appellata
E
1 in persona del lr pt quale procuratrice generale di Controparte_3
e quale procuratrice speciale di CP_4 Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi ed elettivamente domiciliata presso la Pec del suo procuratore costituito
- interveniente in appello ex Email_1
art.111 cpc
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.329/2022
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 17/5/2022 e notificata il 18/5/2022.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per gli appellanti: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente, con riferimento al pignoramento promosso dal creditore procedente che in via principale fosse CP_5
accertata e dichiarata la parziale nullità del contratto di mutuo fondiario per Notar La Corte del 3 giugno 2005 – Persona_1
rep.n. 39847, racc. n. 12486, a causa dell'usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, che fosse condannata la predetta banca alla restituzione degli interessi e competenze percepiti, che fosse dichiarata la debenza,
per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento, e, per l'effetto, che fosse annullato e/o revocato il pignoramento promosso
2 dalla e pendente – proc.n.121/2013 R.E. del CP_5
Tribunale di Vallo della Lucania, che in via subordinata fosse accertata e dichiarata la difformità tra il tasso contrattuale e il tasso effettivamente applicato nel piano di ammortamento, che fosse dichiarata ai sensi degli artt. 1284 cc, 1283 cc e 1419 cc, la nullità
della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcalo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo in ogni sua applicazione e, per l'effetto, che fosse annullato e/o revocato il pignoramento promosso dalla CP_5
e pendente - n. 121/2013 R.E. del Tribunale di Vallo della
[...]
Lucania, che in via ancora più gradata fosse accertata e dichiarata la violazione della normativa antitrust e la nullità del parametro di riferimento Euribor, applicando al contratto il tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 cc, e, per l'effetto, che fosse accertato e dichiarato l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati della CTU contabile da espletare e che fosse dichiarata l'invalidità della decadenza dal beneficio del termine, invalido in base all'effettivo dare-avere e, per l'effetto, che fosse annullato e/o revocato il pignoramento promosso dalla e pendente – n. 121/2013 R.E. del Tribunale di CP_5
3 Vallo della Lucania;
chiedevano con riferimento all'atto di intervento della Controparte_2
che, in via principale, fosse accertata e dichiarata la nullità
[...]
del contratto di mutuo stipulato tra la
[...]
nell'attualità Controparte_6 [...]
Controparte_7
in data 25 luglio 2013, per Notar
[...] [...]
– rep. n. 37953, racc. n. 18842, per violazione dell'art. 1813 Per_2
cc e, per l'effetto, che fosse ritenuta e dichiarata la nullità dell'ipoteca volontaria concessa in favore della banca indicata , ipoteca iscritta a garanzia del predetto mutuo presso l'Agenzia delle Entrate, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Salerno in data 1/8/2013, ai nn. 28863 di R.
Gen. e 2656 di R. Part., e, per l'effetto, che fosse annullato e/o revocato l'intervento proposto dalla nel procedimento di esecuzione immobiliare pendente – proc.n.121/2013 R.E. del
Tribunale di Vallo della Lucania e che, in via subordinata, fosse accertata e dichiarata la simulazione relativa del predetto contratto di mutuo e, per l'effetto, che fosse ritenuta e dichiarata la nullità del contratto dissimulato di concessione dell'ipoteca volontaria costituita
4 in favore della banca prima indicata, ipoteca iscritta a garanzia del predetto mutuo presso l'Agenzia delle Entrate per violazione dell'art. 1418 IIc cc per totale assenza di causa, e, per l'effetto, che fosse annullato e/o revocato l'intervento della nel procedimento di esecuzione immobiliare pendente – proc.n.121/2013 R.E. del
Tribunale di Vallo della Lucania;
chiedevano, infine, nei termini indicati al motivo di diritto sub 5),
la vittoria delle spese di lite e delle competenze professionali, oltre accessori per il doppio grado di giudizio;
per le appellate: chiedevano il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese e dei compensi, oltre accessori;
per l'interveniente in appello: chiedeva il rigetto dell'appello previa dichiarazione di infondatezza della eccezione di nullità -
simulazione del mutuo ipotecario a rogito del notaio Persona_2
del 25 luglio 2013, rep. n. 37953 e racc. n. 18842 ed in ogni caso la vittoria delle spese e dei compensi professionali.
Con ordinanza del 7 giugno 2023 la Corte rinviava al merito la decisione in merito alla richiesta di una CTU contabile.
5 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 12 dicembre 2024 e con ordinanza del 9 gennaio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La e riassumevano per la fase Parte_1 Parte_2
di merito l'opposizione ex art. 615 IIc cpc proposta davanti al
Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento esecutivo RGE n.
121/2013 per ottenere la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iniziata su ricorso della Controparte_8
diventata , in cui era intervenuta anche la
[...] CP_5 CP_6
.
[...]
Nella fase sommaria l'istanza di sospensione della procedura esecutiva veniva rigettata.
In sede di riassunzione nel merito gli opponenti deducevano in relazione al credito vantato dalla che il contratto di mutuo per CP_5
Notar La Corte del 3/6/2005 rep. n. 39847 Persona_1
dell'importo originario di € 140.000,00 era nullo per superamento del
6 tasso soglia di usura, per l'adozione nel piano di ammortamento del calcolo alla francese e per violazione della normativa antitrust.
In conclusione gli opponenti chiedevano che: 1) in via principale fosse accertata e dichiarata la parziale nullità, ai sensi e per gli effetti degli artt.1815 II 2 cc e 1419 cc , del predetto contratto di mutuo fondiario, a causa dell' usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze, con la condanna della banca alla restituzione degli interessi e competenze percepiti, con la debenza, per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento e, per l'effetto, fosse annullato e/o revocato il pignoramento promosso dalla pendente – proc.n.121/2013 RE;
2) in via CP_5
subordinata fosse accertata e dichiarata la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivamente applicato nel piano di ammortamento, nonché dichiararsi ai sensi dell'art. 1284 cc, 1283 cc,
1419 cc, la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore,
con eliminazione dell'anatocismo, in ogni sua applicazione;
e, per l'effetto, fosse annullato e/o revocato il pignoramento promosso dalla
7 n. 121/2013 R.E.; 3) in via gradata che fosse CP_5
accertata e dichiarata la violazione della normativa antitrust e la nullità
del parametro di riferimento Euribor, applicando il tasso sostitutivo di cui all'art.1284 cc;
4) conseguentemente che fosse accertato e dichiarato l'esatto dare – avere tra le parti in rapporto base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato sulla base di una CTU
contabile; 5) fosse dichiarata l'invalidità della decadenza dal beneficio del termine, invalido in base all'effettivo dare-avere e che, quindi,
fosse annullato e/o revocato il pignoramento promosso dalla
[...]
n. 121/2013 R.E.; 6) in ogni caso, che fosse condannata la CP_5
al risarcimento dei danni patiti nella misura ritenuta di CP_5
giustizia, con valutazione secondo equità.
In sede di riassunzione gli opponenti deducevano in relazione al credito vantato dalla per il contratto di mutuo per Controparte_6
notar del 25/7/2013 la nullità del contratto per simulazione;
Per_2
invero secondo gli opponenti l'erogazione del mutuo era simulata perché le somme concesse erano state utilizzate dalla banca e non dai mutuatari per estinguere precedenti esposizioni debitorie.
8 In conclusione gli opponenti chiedevano: 1) in via principale che fosse dichiarata la nullità del predetto contratto di mutuo per violazione dell'art. 1813 cc con conseguente nullità dell'ipoteca volontaria concessa in favore della stessa banca, come iscritta a garanzia del mutuo presso l'Agenzia delle Entrate, Servizio di pubblicità immobiliare di Salerno in data 1/8/2013, ai nn. 28863 RG e
2656 R.part. e che, per l'effetto, fosse annullato e/o revocato l'intervento proposto dalla nel procedimento di esecuzione immobiliare pendente con il n. 121/2013 R.E. del Tribunale di Vallo
della Lucania;
2) in via subordinata, che fosse dichiarata la simulazione relativa del contratto di mutuo in questione con la conseguente nullità del contratto dissimulato di concessione ipotecaria per violazione dell'art. 1418 IIc cc per totale assenza di causa e, per l'effetto, che fosse annullato e/o revocato l'intervento proposto dalla stessa nel procedimento di esecuzione immobiliare RG n.
121/2013.
Entrambe le banche si costituivano, contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto.
9 La causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione all'esecuzione e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
ai fini del superamento del tasso soglia, secondo la costante giurisprudenza gli interessi corrispettivi e quelli moratori, avendo funzioni diverse, non andavano sommati tra loro, come era stato già
affermato dal Giudice dell'Esecuzione nella fase monitoria ai sensi dell'art.120 TUB, come modificato dal d.lvo 349/99 e dalla Delibera
CICR 9-2-2000;
il piano di ammortamento alla francese non implicava alcun anatocismo, in quanto nella prima rata gli interessi corrispettivi si calcolavano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi veniva computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta;
quanto al riferimento degli interessi corrispettivi all'Euribor,
sulla base di quanto già affermato dal Giudice dell'Esecuzione gli
10 opponenti non avevano comprovato l'illecita manipolazione di tale indice che di per sé non comportava la violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990;
infine, il contratto di mutuo intercorso con la Controparte_2
non era simulato perché aveva materialmente Parte_1
ricevuto sul suo conto corrente n.
1.901100846 acceso presso la filiale di Rofrano della una somma pari a E 598.500,00 E e a nulla rilevava l'eventuale utilizzo di tale somma per ripianare esposizioni debitorie della di cui il mutuatario era amministratore unico, Parte_4
in quanto il mutuo fondiario non costituiva un finanziamento con vincolo di destinazione.
La e hanno presentato Parte_1 Parte_2
appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)error in judicando - motivazione insufficiente e contraddittoria
- posizione degli appellanti rispetto alla;
secondo gli appellanti CP_5
la non poteva procedere all' esecuzione forzata sulla base CP_5
del contratto di mutuo per notar La Corte del Persona_1
3/6/2005 che era nullo per superamento del tasso soglia, per l'applicazione del tasso di interesse composto nel piano di
11 ammortamento e per la violazione della normativa antitrust;
nel contratto in questione veniva convenuto un TEG superiore al tasso soglia di riferimento e precisamente un tasso di mora del 5,97%
superiore al tasso di soglia del 3,805% con conseguente usurarietà del contratto di mutuo;
chiedevano , pertanto, l'applicazione dell'art. 1815
cc e, quindi, l'annullamento degli interessi;
inoltre si dolevano del fatto che per il piano di ammortamento del mutuo, allegato al contratto, non era stata utilizzata la formula dell'interesse semplice, ma quello dell'interesse composto, venendosi, così, a determinare una maggiorazione occulta, contrattualmente non prevista, nonché
illegittima, per violazione dell'art. 1283 cc, del tasso di interesse, come poteva rilevarsi dalla richiamata perizia tecnica di parte a firma del dott. dalla quale era emerso che il tasso effettivo Persona_3
applicato al piano di ammortamento era pari al 4,49%, mentre il tasso indicato e convenuto nel contratto era del 4,40%; sulla base di quanto dedotto il metodo di calcolo comportava la nullità di detti patti ex art. 1418 cc;
infine, gli appellanti contestavano, quale ulteriore profilo di nullità, l'applicazione al caso di specie del parametro di riferimento
12 per la determinazione degli interessi all'Euribor, in espresso contrasto con la l n. 287/1990 in tema di normativa antitrust;
2)error in judicando - motivazione insufficiente e contraddittoria
- errata valutazione degli elementi probatori - posizione degli appellanti rispetto alla “
[...]
; gli appellanti Controparte_7
evidenziavano che il contratto di mutuo era simulato perché le somme oggetto del contratto erano state utilizzate dalla banca mutuante e non dai mutuatari per estinguere precedenti posizioni creditorie della stessa nei confronti della suddetta e di;
ne Parte_4 Parte_1
conseguiva che il contratto dissimulato di garanzia era nullo in quanto privo di causa giuridica, essendo il contratto di concessione volontaria di ipoteca in oggetto del tutto privo di ragione pratica per la Oelle
Costruzioni Meccaniche srl, come per gli appellanti stessi, in quanto alla costituzione di garanzia non corrispondeva per questi ultimi alcuna utilità giuridico -economica.
La quale mandataria in Controparte_1
nome e per conto di si costituiva e controdeduceva CP_5
chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
13 non vi era la nullità del contratto di mutuo per superamento del tasso soglia in quanto sulla base della pronuncia della Cassazione a
Sezioni Unite n.16303/2018 emergeva che il confronto ai fini dell'usura andava fatto solo tra dati omogenei, per cui gli interessi di mora andavano esclusi o valutati separatamente o in modo diverso;
ne conseguiva che era pienamente legittima la previsione contrattuale di un tasso corrispettivo del 5,07%, rispetto a quello soglia del 2° trim.
2005 per mutui a tasso variabile del 5,80%, non dovendo esservi cumulato anche il tasso di mora;
alle stesse conclusioni perveniva l'appellata rispetto alle ulteriori doglianze degli appellanti secondo le quali, per effetto del piano di ammortamento alla francese, il tasso effettivo praticato sarebbe stato quello del 4,49% e non quello del 4,40% indicato in contratto, in quanto, in merito alla cd. usura sopravvenuta, sempre la Corte della
Cassazione con la sent. Sezioni Unite n. 24675/ 2017 aveva statuito che nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario avesse superato, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l.n. 108/1996, non si verificava la nullità o
14 l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
quanto al piano di ammortamento alla francese e al riferimento al tasso Euribor evidenziava la corretta motivazione della decisione impugnata.
La Controparte_2
si costituiva e controdeduceva chiedendo il rigetto
[...]
dell'appello per i seguenti motivi:
la stipula del contratto di mutuo per atto pubblico, peraltro erogato su espressa richiesta dei mutuatari, e l'erogazione delle somme erano assistite da atto di quietanza ex art. 1199 cc che la parte mutuataria aveva rilasciato, con idonea dichiarazione nell'atto notarile del 25/7/2013, da qualificarsi anche come ricognizione di debito e promessa di pagamento titolata, e in quanto tale idonea ad attestare l'obbligazione di restituzione del finanziamento gravante sulla parte mutuataria;
15 aveva assolto al suo onere della prova in merito all'erogazione della somma data a mutuo con la produzione in giudizio dell'atto pubblico assistito dalla dichiarazione di quietanza della parte mutuataria;
in ogni caso la pretesa simulazione del mutuo era contraddetta non solo dall'effettiva erogazione delle somme, ma anche dall'attribuzione ai mutuatari della loro concreta disponibilità sul c/c.n.
1.901100846 intestato a con data valuta Parte_1
25/7/2013;inoltre l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità del mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integrava la fattispecie della simulazione del mutuo con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente, potendo solo configurare una fattispecie di un procedimento negoziale indiretto non illecito, nel cui ambito il mutuo ipotecario veniva erogato realmente e veniva utilizzato per l'estinzione di un precedente debito chirografario.
La nella qualità di procuratrice generale di Controparte_3
e di quale cessionaria del credito CP_4 Parte_3
derivante dal contratto di mutuo ipotecario a rogito del notaio Pt_2
16 del 25 luglio 2013, rep. n. 37953 e racc. n. 18842, Per_2
presentava comparsa di intervento ex art. 111 cpc chiedendo che fosse rigettato l'appello per infondatezza dell'eccezione di nullità per la simulazione del contratto di mutuo con la vittoria delle spese e delle competenze professionali.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Prima di tutto il superamento del tasso soglia in relazione agli interessi pattuiti nel primo contratto di mutuo non può dedotto sommando nel calcolo gli interessi sic et simpliciter gli interessi moratori.
La questione va affrontata sulla base della sent.Cass. sez un.
n.19597/2020 che è tuttora dirimente e peraltro confermata dalla sent.
Cass n.16526/2024.
Tale decisione richiamata costituisce un valore o comunque una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento alla quale non è
consentito discostarsi in assenza di serie ragioni giustificative
(cfr.sent.Cass.sez.un.n.13620/2012).
17 Tale sentenza ha avuto ad oggetto in primis l'estensibilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, tematica caratterizzata da una tesi restrittiva e da una tesi estensiva.
La Corte di Cassazione a sezioni unite ha optato per la tesi estensiva sulla base delle seguenti argomentazioni:
certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercè del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando,
scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti;
la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto,
quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato;
18 in ogni caso non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni;
secondo gli artt. 820,821 e 1284 c.c., l'interesse in un'operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito;
la nozione presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di questi del relativo costo;
non vi si comprende, invece, la situazione in cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l'accordo, ma violi gli obblighi assunti;
l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore;
è ragionevole l'osservazione, secondo cui se è diversa la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi
19 moratori, dall'altro lato ciò implica un identico assoggettamento di tutti gli interessi ai limiti antiusura;
l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella rilevazione dei decreti ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali;
tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più
basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità,
scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione e ,
quindi, la sua significatività non può essere disconosciuta.
In questa sentenza è stato anche indicato come conteggiare gli interessi moratori al fine di accertare il superamento del tasso soglia specificandosi che:
“la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli
20 operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato",
donde la formula TEGM, più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto;
ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del TEGM così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista".
Gli appellanti hanno censurato la decisione sul punto senza dimostrare, sulla base di quanto esplicitato dalla predetta sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, il superamento del tasso soglia, venendo meno all'onere della prova specificamente posto a loro carico.
Neanche è censurabile l'applicazione nel contratto del piano di ammortamento alla francese.
Prima di tutto gli appellanti pongono alla base dello specifico motivo una CT di parte che in realtà si fonda su decisioni risalenti
21 della Corte di Cassazione e precisamente sulla sent. Cass.
n.5286/2000.
Invero la Corte rileva che in proposito è dirimente quanto affermato dalla sent Cass sez un n.15130 del 2024 che ha definitivamente sancito che: in tema di mutuo bancario, a tasso fisso,
con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non
è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Il riferimento per la determinazione del tasso di interesse all'Euribor non determina altrettanto la nullità del contratto.
Invero il Tribunale ha rigettato la censura per ragioni probatorie affermando che gli attori non avevano comprovato l'illecita manipolazione di tale indice che di per sé non comportava la violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
22 Tale ragionamento è avvalorato anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente.
Nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all'Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali censurate dalla Commissione Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità (anche temporanea) di determinazione dell'oggetto, deve essere fornita compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor;
in caso di adempimento, la nullità parziale comporta la sostituzione in via normativa del contenuto delle clausole, nel caso in cui non sia possibile addivenire al valore genuino (cfr.sent.Cass.n.12007/2024).
Vanno rigettati anche i due motivi afferenti il contratto di mutuo stipulato con la banca . CP_2
23 Entrambi i motivi vanno esaminati alla luce della recentissima sent. Cass. sez.un. n. 5841/2025 in virtù della quale è stato affermata la validità del mutuo solutorio.
E' valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c.,
costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché
non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Invero con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è
manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore,
24 autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.
Ne consegue che il "mutuo solutorio" non è una figura contrattuale atipica o diversa dal contratto tipico di mutuo, ma ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
Se il mutuo solutorio non è nullo, non è nulla neppure la contestuale concessione di ipoteca volontaria per mancanza di causa.
Nel caso di mutuo fondiario, come nel caso di specie, è pacifico che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto,
rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata.
Ne consegue pure che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del
25 mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria (sent.Cass. n. 9838/ 2021; sent.Cass.n. 1517/l 2021;
sent.Cass. n. 724 / 2021; sent.Cass. n. 10117/ 2021).
Va valutato, infine, l'intervento della che si è Controparte_3
costituita quale cessionaria del credito nascente dal contratto di mutuo stipulato con la Pruno CP_2
Secondo la giurisprudenza di legittimità la cessione in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione,
non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
Più precisamente in caso di contestazione da parte del debitore,
come avvenuto nel caso di specie, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lvo n. 385 / 1993i, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,
neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,
nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della
26 parte cedente (sent.Cass.17944/2023; sent. Cass.n.15884/2019; sent.
Cass.n.10200/2021; sent. Cass.24798/2020).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (sent.Cass.n.21821/2023).
Nel caso di specie, l'interveniente si è limitata a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per cui non ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, è carente di legittimazione.
L'intervento della è, quindi, inammissibile. Controparte_3
27 Il rigetto dell'appello ha valore assorbente rispetto alla richiesta istruttoria avanzata dagli appellanti.
La valutazione dei motivi è avvenuta almeno in due casi sulla base di sentenze a sezioni unite della Corte di Cassazione, ovvero di decisioni aventi valore dirimente nella definizione del presente appello.
Ne consegue che vanno compensate parzialmente le spese ex art.92 cpc e precisamente nella misura della metà.
Per il residuo va applicato il principio della soccombenza a favore delle appellate che si sono costituite ( scaglione: 520.001,00 E-
1.000.000,00 E - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per la parte appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
28 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese nella misura della metà e per il residuo condanna la parte appellante a pagare le spese del giudizio a favore della , spese che liquida in E 5.583,5 Controparte_1
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e a favore della Controparte_2
, spese che liquida in E 5.583,5 oltre
[...]
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dichiara inammissibile l'atto di intervento della CP_3
[...]
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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