Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/12/2024, n. 31391
CASS
Ordinanza 6 dicembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 19 settembre 2024, con numero di registro generale 14812/2020. Le parti in causa sono la Lega Navale Italiana - Sezione di Pozzuoli, ricorrente, e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, controricorrente, insieme a un raggruppamento temporaneo di imprese e al Comune di Pozzuoli, intimati. La Lega Navale contestava un avviso di accertamento per il pagamento della TARSU, sostenendo l'assenza di motivazione adeguata e la mancanza di legittimazione del R.T.I. a riscuotere il tributo, nonché l'inesistenza del servizio di smaltimento rifiuti da parte del Comune.

La Corte ha rigettato le censure della ricorrente, affermando che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva legittimamente subentrato nel processo, e che l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato. Ha inoltre chiarito che il Comune aveva il potere impositivo sulla TARSU, nonostante la natura demaniale dell'area, poiché non era stata istituita un'Autorità portuale. Tuttavia, ha accolto il quattordicesimo motivo di ricorso riguardante l'applicazione delle sanzioni, stabilendo che doveva essere applicato il principio del cumulo giuridico per le violazioni relative a periodi di imposta diversi. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la rideterminazione delle sanzioni.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un RTI, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un RTI di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del raggruppamento che svolgono le attività principali concernenti l'accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui accertamento è riservato al giudice del merito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/12/2024, n. 31391
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31391
    Data del deposito : 6 dicembre 2024

    Testo completo