Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 08/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Dinoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del diniego, all’istanza di accesso agli atti inoltrata in data 4 ottobre 2024, datato 23 ottobre 2024, prot. n. 6400.23/10/2024.0278163.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 25/11/2024, la deducente ha impugnato il provvedimento dell’I.N.P.S., datato 23/10/2024, recante il diniego sull'istanza di accesso agli atti, presentata in data 4/10/2024.
1.1. Risulta in fatto quanto segue:
- in data 27/6/2024, la deducente, dirigente scolastico presso l’Istituto comprensivo “-OMISSIS-” di Potenza (città in cui risiede e presta assistenza alla madre soggetto portatore di handicap ai sensi della L. n. 104/1992), a seguito dell’approvazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica regionale (che ha previsto la fusione per aggregazione di detto Istituto con altro Istituto scolastico), ha presentato all’U.S.R. istanza per mutamento incarico a seguito di riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale ed è stata, quindi, assegnata presso l’Istituto comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, mentre l’Istituto comprensivo “-OMISSIS-”, come riorganizzato, è stato assegnato alla dirigente della scuola aggregata prof.ssa P. C.;
- in data 19/7/2024, la deducente, lamentando illegittimità nella procedura di assegnazione dell’incarico di direzione dell’Istituto comprensivo “-OMISSIS-”, ha presentato una prima istanza di accesso agli atti detenuti dall’U.S.R., chiedendo di acquisire, tra gli altri, “ la domanda di mutamento di incarico, corredata da apposita documentazione, presentata dalla Dott.ssa P. C. ”; dall’esibizione di detto documento, puntualmente avvenuta, è emerso che anche quest’ultima vanterebbe i benefici di cui alla L. n. 104/1992, prestando assistenza ad un familiare convivente, il sig. -OMISSIS-, al quale è riferibile il verbale di visita medica collegiale del 13/2/1995, allegato a detta domanda (dunque, anch’esso osteso), attestante una condizione di handicap con “ connotazioni di gravità ai sensi del comma 3 dell’art. 3 ”;
- con l’istanza per cui è causa, la deducente, assumendo che “ E’ dunque probabile che sia intervenuta una revisione del predetto verbale rilasciato circa 20 anni or sono e che dunque vi sia stato un aggiornamento non dichiarato, per il quale si avanza formale accesso, in quanto muterebbe il criterio di assegnazione della sede ” (n.d.r. relativa all’Istituto comprensivo “-OMISSIS-”), ha chiesto all’I.N.P.S. l’accesso ai seguenti atti: “ 1. Copia di eventuale certificazione attestante la revisione intervenuta dal verbale del 13.02.1995. 2. Copia dei verbali di visita medico collegiale per la verifica degli stati di handicap, effettuati sul familiare convivente della prof.ssa P. C., sig. -OMISSIS-., successivamente alla data del 13 febbraio 1995 ”;
- con il gravato provvedimento, l’I.N.P.S. ha respinto l’istanza di accesso de qua , “ in quanto riguarda atti e documenti inerenti una persona terza, peraltro, la documentazione è relativa a dati sensibili attinenti lo stato di salute del soggetto per il quale viene chiesto l'accesso e quindi, ai sensi degli artt. 15 e 16 del Regolamento della L. 241/90 trattasi di atti sottratti all'accesso ”.
1.2. Con il ricorso è contestata la legittimità di tale determinazione reiettiva, sul presupposto della fondatezza del diritto all’accesso avanzato dalla deducente.
2. Si è costituito in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, l’I.N.P.S..
3. Alla camera di consiglio del 5/2/2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero:
- l’art. 24, co. 7, della L. n. 241/1990 dispone che “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”;
- l’art. 60 del D.lgs. n. 196/2003, prevede che “ Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ”;
- la giurisprudenza amministrativa in subiecta materia ha condivisibilmente evidenziato che “ In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili alla effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, ma l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato; in questi casi l'accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60 del Codice della Privacy, approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo cui il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso viene considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell'interessato; tale valutazione va effettuata in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza ” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 21/12/2017, n. 6011).
Ciò posto, deve ritenersi che l’istanza di accesso per cui è causa non è assistita dalla prova del requisito di stretta indispensabilità della documentazione sanitaria (relativa al congiunto della Prof.ssa P.) rispetto alle esigenze difensive enunciate dalla ricorrente, risultando piuttosto connotata da elementi di genericità che ne disvelano, invero, una finalità essenzialmente esplorativa, tenuto conto che non vi è alcuna evidenza che detta documentazione sia effettivamente esistente e, quand’anche esistente, sia in grado di contraddire (o superare) le risultanze del verbale di visita medica collegiale del 13/2/1995 (allegato alla domanda di mutamento incarico presentata dalla Prof.ssa P. e comprovante il beneficio ex L. n. 104/1992); infatti, volendo condividere il medesimo approccio, ben potrebbe che dalla ridetta documentazione, contrariamente a quanto ipotizzato dalla ricorrente, risulti la conferma o finanche l’aggravamento della condizione di handicap di detto congiunto, così da render del tutto superfluo l’accesso a tali dati “sensibilissimi”.
Pertanto, rilevata la carenza di elementi dimostrativi in concreto del richiamato requisito, deve ritenersi che le esigenze acquisitive siano certamente recessive rispetto al diritto alla riservatezza che ad esse si contrappone, come correttamente evidenziato nel gravato provvedimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, da liquidarsi nella somma forfetariamente determinata di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone menzionate.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Mariano | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.