Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 732/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato il 22.09.2021 da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Moro e Marta Parte_1 Capuzzo giusta procura in calce al ricorso di primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Mestre-Venezia alla via Pacinotti 4 Appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Francesco Cappelluti in virtù di procure generali alle liti rep 100860 del 3.6.2010 per notaio di Venezia, elettivamente domiciliato presso la Direzione Regionale del Veneto Per_1 dell' in Venezia, S. Croce 712 Pt_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 210/2021 depositata il 16.4.2021
In punto: malattia professionale
Conclusioni: Per parte appellante: “”in riforma della sentenza impugnata: in via istruttoria: si insiste affinchè l'Ecc.ma Corte adita voglia disporre la rinnovazione della CT medico legale per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva e l'ammissione di tutte le prove, compresa l'acquisizione presso CT della documentazione sanitaria riferita alla visita preassuntiva del ricorrente;
1
Per parte appellata: “”Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- nel merito: - respingere l'appello proposto perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, confermare in ogni sua statuizione l'impugnata sentenza;
- spese e compensi del giudizio come per legge.
- In via istruttoria: - si ribadisce l'espressa contestazione di tutte le relazioni e certificazioni mediche depositate da controparte e ci si oppone alla richiesta avversaria di rinnovo della CT in quanto inutile.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda proposta da diretta ad accertare la riconducibilità all'attività lavorativa svolta presso Parte_1
l'CT (in qualità di autista) della discopatia lombare denunciata (ernie discali L3-L4 e L5-S1), compensando le spese di lite e ponendo a carico di parte ricorrente quelle di CT.
2. Il primo giudice, espletata CT medico legale (con il DO. ) e richiamandone Per_2 le conclusioni, ha evidenziato come nel caso di specie la discopatia lombare, da cui era affetto il , non era causalmente riconducibile all'attività lavorativa presso CT. Parte_1 Il CT attraverso un'analisi degli studi epidemiologici, sottolineando che se effettivamente le attività lavorative a bordo di mezzi di trasporto espongono il corpo a vibrazioni o impatti che possono risultare nocivi, il ruolo delle vibrazioni nella etiopatogenesi delle alterazioni del rachide lombare non risultava però completamente chiarito, poiché “la guida di macchine o veicoli comporta l'esposizione a vibrazioni potenzialmente dannose ma anche a fattori di stress ergonomico, come ad esempio la prolungata postura assisa ovvero la mobilizzazione del tronco in frequenti movimenti di flessione e torsione”. D'altro canto alcune caratteristiche individuali (età, indice di massa corporea, abitudine al fumo di tabacco, aspetti costituzionali), fattori di natura psicosociale e pregressi traumatismi alla schiena sono anche riconosciuti come importanti variabili predittive della comparsa di disturbi al rachide, in particolare di lombalgie. In sostanza “i sintomi muscolo-scheletrici e le lesioni al rachide lombare negli autisti di macchine o veicoli rappresentano un complesso di alterazioni di origine multifattoriale nella cui etiopatogenesi intervengono fattori di natura sia occupazionale sia extraoccupazionale”. Da qui la necessità di individuare un vero e proprio rischio “inteso quale incremento della probabilità del verificarsi di un evento dannoso” secondo taluni requisiti quali:
1) l'anamnesi lavorativa che deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, durata ed intensità tale da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore o quantomeno uguale, a quella esercitata dai fattori eziologici extraprofessionali;
2) i quadri clinici anatomo-funzionali e radiologico che devono presentare caratteristiche specifiche, per intensità, precocità e localizzazione del fenomeno morboso, rispetto alla normalità della popolazione.
2.1 Il primo giudice ha pienamente concordato con l'approccio rigoroso del CT il quale, facendo applicazione dei criteri richiamati, ha escluso che l'attività lavorativa potesse considerarsi, con elevata probabilità, causa della patologia vertebrale del . Parte_1
2
2.2 Ha altresì ritenuto non convincenti le osservazioni di parte ricorrente, incentrate sulla non corretta valutazione da parte del CT dei tempi di guida, dei mezzi utilizzati e del percorso effettuato dagli autisti. Quanto ai tempi di guida ha evidenziato che la fattispecie decisa da un precedente dello stesso Tribunale (sentenza n.94/2020) non era sovrapponibile posto che in detta decisione si faceva riferimento ad un arco temporale anteriore ai fatti di causa. Quanto alla tipologia dei mezzi utilizzati, parte ricorrente, riportando alcune deposizioni testimoniali assunte in altre vertenze, aveva rilevato che i mezzi di CT erano in realtà autobus vetusti, con sedili e ammortizzatori inidonei e non adeguatamente manutenzionati fino ad epoca assai prossima a quella della causa. La stessa difesa del ricorrente aveva ricordato, peraltro, che a partire dagli anni 2000 CT aveva iniziato ad acquistare mezzi nuovi, che erano andati a sostituire “via via” quelli più vecchi ed il aveva iniziato a lavorare proprio nel 2000, per cui doveva presumersi Parte_1 che dopo alcuni anni di attività non avesse più utilizzato autobus così vetusti. Quanto, infine, al percorso di guida, a detta del ricorrente particolarmente accidentato soprattutto durante i lavori di costruzione del tram, ha rilevato che nel DVR esaminato dal CT erano state ampiamente considerate le caratteristiche del percorso. Si legge nella perizia che nella acquisizione dei valori efficaci di accelerazione “…sono stati acquisiti facendo percorrere al mezzo oggetto di valutazione un circuito standard che fosse tipico del servizio a cui è adibito, curando in particolar modo che fossero rappresentate le seguenti variabili: tipologia di fondo stradale, andature tipiche del servizio: velocità di marcia, manovre di guida: accelerazioni, decelerazioni, fermata…” ed inoltre “…in ogni tratta e quindi durante ogni singola misura, si è caratterizzato l'uso tipico del mezzo. In particolare in ogni tratta sono state rilevate le seguenti fasi: partenza – accelerazione, marcia a regime stazionario, frenata, fermata, ripartenza – marcia…”. Sotto questo profilo le prove fatte dall'azienda risultavano molto più attendibili delle generiche testimonianze dei colleghi di lavoro del , assunte peraltro in altre cause Parte_1 e non sempre pertinenti, che in alcuni punti delle deposizioni descrivevano il percorso urbano all'interno di Mestre con caratteristiche che sembravano più simili a quelle di un sentiero di montagna (“… sono presenti dossi, buche, sconnessioni del manto stradale).
3. Avverso la sentenza ha proposto appello con un unico articolato motivo. Parte_1 L' ha insistito per il rigetto della impugnazione. CP_1
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
espletata CT medico legale con il DO. , all'esito della Per_3 discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 5 giugno 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. ha censurato la decisione per difetto di motivazione su un punto decisivo Parte_1 della controversia (correlazione causale o concausale tra malattia e prestazioni lavorative di autista di autobus e tram); il primo Giudicante si era meramente limitato ad aderire alla consulenza tecnica d'ufficio di fatto senza tenere conto delle osservazioni critiche valorizzate da parte ricorrente e, inoltre, senza tenere conto degli errori di fatto e di razionalità della CT che, ad un attento esame, non aveva risposto alle osservazioni svolte dal Consulente di parte ricorrente.
5.1 Ha richiamato il diverso orientamento dello stesso Tribunale in fattispecie similari e sovrapponibili ed ha evidenziato come le mansioni svolte dall'originario ricorrente (ancora oggi) sono caratterizzate dalla presenza di diversi fattori di rischio quale la sottoposizione
3 continuativa a vibrazioni al corpo intero, la assunzione e mantenimento di posture incongrue e microtraumi, le sollecitazioni del rachide collegate anche allo stato di manutenzione dei mezzi e delle strade (soprattutto durante i lavori del tram, 1995-2005 circa) e alla presenza dei dossi rallentatori, la assenza di pause compensative nella maggior parte dei turni di servizio.
5.2 In punto di fatto le caratteristiche della prestazione lavorativa del ricorrente risultavano ben diverse da quelle valutate in sede giudiziale: ciò, in particolar modo, in relazione ai tempi di guida effettivi, alla tipologia di mezzi utilizzati e alle loro caratteristiche, al cattivo stato della rete stradale del periodo di causa. L'entità dell'esposizione al rischio subita dal ricorrente nel corso della propria vita lavorativa non poteva prescindere da una corretta valutazione di tali elementi. Ha evidenziato, in punto tempi di guida, come le prove testimoniali assunte nei giudizi i cui verbali erano stati acquisiti al presente (cause RG 2637/2018, RG 2374/2018, RG 387/2019, RG 1026/2019) avevano confermato che l'orario di guida effettiva degli autisti era superiore di almeno due ore rispetto a quello indicato dall'azienda: gli autisti, soprattutto nelle ore di punta, non osservavano le pause a causa del traffico e dei conseguenti ritardi e pertanto guidavano ininterrottamente per circa 6,5-7 ore/die, così quantomeno sottostimandosi i tempi di esposizione al rischio indicati da CT. Dalle prove testimoniali richiamate era, altresì, emerso che il ricorrente, come i colleghi di lavoro, aveva certamente utilizzato nella linea urbana di Mestre autobus vetusti, con sedili e ammortizzatori inidonei e non adeguatamente manutenzionati e ciò, fino ad epoca assai prossima a quella odierna. Dette testimonianze avevano, altresì, confermato che gli autobus del “parco mezzi CT” coincidevano con quelli del “parco mezzi” dell'Indagine dell'Istituto di Medicina del lavoro di Padova e delle altre relazioni peritali in atti;
la documentazione CT risultava particolarmente significativa ai fini del decidere poiché consentiva di ricostruire il numero degli autobus in dotazione all'Azienda, la tipologia, l'anno di immatricolazione di ciascuno. Da tale elenco si potevano estrapolare i dati riferiti alle caratteristiche specifiche di ciascun autobus così potendosi verificare il tipo di mezzo conDOo a seconda del percorso assegnato all'autista: alcuni mezzi sono dedicati al percorso urbano Mestre, altri al percorso suburbano Sud, altri al percorso suburbano Nord, Nel periodo di causa il parco mezzi aziendale CT era (ed è ancora in parte) composto dai seguenti mezzi: INBUS U 150, INBUS U 210, Controparte_2 CP_3 01, , , 210, CP_4 CP_5 CP_6 CP_6 CP_7 CP_8
, , , , CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_6
, , , CP_15 CP_16 CP_17 CP_18 CP_4 CP_19
, , , ; la
[...] Controparte_20 CP_21 CP_22 CP_23 maggiorparte degli stessi erano molto “vecchi” perché immatricolati a cavallo tra la metà degli anni '70 - '80. Ulteriore fonte di esposizione al rischio non considerata in primo grado derivava dalle caratteristiche dei percorsi, cioè delle linee, osservati dal ricorrente e dai colleghi: i percorsi urbani CT erano caratterizzati dalla presenza di buche e sconnessioni in molte tratte, da fermate molto ravvicinate tra loro e da continue e ripetute sequenze di frenate e di partenze e dalla presenza di dossi rallentatori in numero sempre maggiore. Ha evidenziato come il CT in primo grado aveva fondato il proprio convincimento sull'assenza di esposizione al rischio basandosi sui soli dati dei DVR aziendali del 2012, 2015 e del 2018 (che affermavano la presenza di livelli di vibrazione al corpo intero poco significativi) mentre il D.V.R. ha finalità di medicina preventiva e di igiene industriale e non può ritenersi elemento di giudizio idoneo e/o esclusivo, sotto il profilo medico legale, della dimostrazione della idoneità lesiva poiché, oltre a fotografare esclusivamente una situazione di rischiosità temporanea e limitata al momento della redazione del documento
4 stesso, non tiene conto di situazioni di esposizione pregresse o attuali a noxe professionali e non professionali che possono aver causato la patologia accertata. Di conseguenza, ragionare di “assenza di rischio” fondando il proprio convincimento sui soli dati (errati o quantomeno parziali) dei DVR aziendali, redatti in un periodo storico molto più recente rispetto ai fatti di causa e frutto di una sottostima espositiva, risultava valutazione censurabile. Ha altresì evidenziato come il ricorrente aveva sicuramente guidato i veicoli più vecchi per almeno quindici- venti anni: dalla documentazione aziendale risultava che solo a partire dal 2010 circa, la percentuale di mezzi nuovi superava il 50%: fino al 2010, infatti, almeno la metà dei mezzi era vetusta e le loro caratteristiche tecniche coincidevano con quelle indicate nelle diverse CT proDOe unitamente al ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, i livelli espositivi contenuti nei DVR non potevano, per definizione, rispecchiare la vera situazione espositiva del lavoratore e costituire l'unico dato rilevante. Ha richiamato il precedente della Corte di Appello di Trieste proDOa dall' nel corso CP_1 del giudizio da cui emerge che l'Istituto aveva positivamente ammesso alla tutela assistenziale gli autisti triestini che avevano conDOo gli stessi mezzi conDOi anche dall'odierno ricorrente. Ha contestato la valutazione espressa dal CT circa la “inutilizzabilità” delle valutazioni espresse dalla ricerca dell'Istituto di Medicina del Lavoro di Padova in cui i rilievi sono stati svolti per il 52% dei casi su tragitti periferici con manto stradale asfaltato, per il 13% dei casi su percorsi centrali, per il 35% su percorso misto, cioè su tragitti pacificamente assimilabili a quelli del territorio veneziano, risultando dimostrato che in tutte le aziende di trasporto pubblico locale i valori delle vibrazioni al corpo intero sono ben superiori a quelli di cui ai DVR aziendali di CT. Ha infine evidenziato come all'atto dell'assunzione presso CT, l'odierno appellante era stato sottoposto ad esami specialistici mirati a verificare lo stato del rachide lombare, ritenuto “regolare”, e che solo a partire dal 2015, data della prima diagnosi, aveva iniziato ad accusare sintomatologia dolorosa al rachide. Richiamato il principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. del “più probabile che non”, pur non potendosi negare l'esistenza di altre concause, ciò non impediva che l'eventuale esposizione ad intense vibrazioni avesse avuto un ruolo rilevante nel determinismo della patologia.
6. L' ha contestato le ragioni di appello evidenziando, quanto ai turni di guida CP_1 nell'area urbana di Mestre, che gli stessi non potevano durare 7 ore continue contrastando i dati forniti dall'appellante con quelli forniti dal datore di lavoro, che riportavano turni di guida effettiva pari a 4 ore e 19 minuti fino al 2014 e, successivamente, di 4 ore e 27 minuti. Sulla vetustà del parco mezzi utilizzato dall'appellante “con sedili e ammortizzatori inidonei e non adeguatamente manutenzionati…fino ad epoca assai prossima alla presente” ha richiamato quanto dallo stesso appellante riferito in sede di CT, allorquando ha confermato “che le sedute furono sempre di tipo “molleggiato”, pur diverse all'inizio rispetto a quelle attualmente in uso” e ciò considerando che l'appellante svolge l'attività di conducente di autobus di linea dal 16.10.2000 e non potendo pertanto assumere rilevanza quanto verificatosi in precedenza. Dall'anno 2000 (data di assunzione del ricorrente) il parco mezzi dell'CT era notevolmente migliorato con autobus di marca peraltro i dati esaminati dal CT CP_19 si estendevano ai “mezzi in possesso dell'azienda a partire dal 1987”. Sulle caratteristiche del percorso effettuato dall'appellante ha richiamato la decisione di primo grado mentre in ordine all'esposizione a vibrazioni da parte dell'appellante ha richiamato la CT espletata nel primo giudizio che, con dovizia di dati scientifici e di misurazioni fisiche attendibili, aveva accertato valori di misurazione delle vibrazioni al corpo intero di “molte volte inferiori a quelli ritenuti potenzialmente lesivi”. Ha evidenziato, inoltre, la piena valenza probatoria dei vari DVR redatti per conto dell'CT precisando che nella stessa perizia espletata in primo grado del tutto
5 correttamente si affermava che il rischio lavorativo deve essere dotato di “propria efficienza certa e non ipotetica da identificarsi secondo gli usuali criteri, non ultimi, se non addirittura primi, i criteri quantitativi e cronologici” Sul nesso causale l' ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale “la prova della CP_1 causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità” ribadendo inoltre che l'ernia discale lombare è patologia tabellata ai fini ai sensi del d.m. 9.4.2008, ma solo se CP_1 causata da “Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazioni materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura” e la guida di autobus di linea su un terreno pianeggiante non costituisce lavorazione tabellata ai fini per cui si rendeva necessaria la dimostrazione – con onere CP_1 della prova a carico del ricorrente - dell'adibizione lavorativa del a vibrazioni Parte_1 total body e a posture incongrue della colonna vertebrale.
7. L'appello è fondato e va accolto per le considerazioni di seguito riportate.
8. Le argomentazioni svolte dall'appellante volte a censurare sotto diversi profili la consulenza tecnica svolta in primo grado e la conseguente statuizione giudiziale circa la contestata carenza di prova del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la patologia lombare possono essere trattate unitariamente in quanto connesse.
9. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi plurime volte in casi consimili (tra le altre, più di recente, con le sentenze 141/2025, 625/2024, 666/2024) in cui era emerso che CT aveva gradualmente dismesso gli autoveicoli più vetusti che trasmettevano vibrazioni al conducente, tali da causare l'insorgenza della patologia per cui è causa. Tale circostanza è emersa anche nella presente controversia in ragione della documentazione proDOa ed acquisita nel primo giudizio e dalle risultanze istruttorie.
10. Va evidenziato, infatti, che le circostanze in fatto (tempi di guida, percorsi urbani e suburbani, mezzi utilizzati) hanno trovato piena conferma nella istruttoria testimoniale assunta in altri giudizi paralleli i cui verbali sono stati ritualmente acquisiti al giudizio di primo grado (RG 2637/2018, RG 2374/2018, RG 387/2019, RG 1026/2019); i testi escussi in tali procedimenti ( , e ) hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 chiarito sia l'orario di guida effettiva degli autisti (superiore di almeno due ore rispetto a quello indicato dall'azienda) i quali, maggiormente nelle ore di punta, non osservavano le pause a causa del traffico e dei conseguenti ritardi così guidando ininterrottamente per circa 6,5-7 ore/die. Dalle citate deposizioni era emerso, inoltre, che il ricorrente aveva certamente utilizzato nella linea urbana di Mestre autobus vetusti, con sedili e ammortizzatori inidonei e senza adeguata manutenzione e ciò, fino ad epoca recente. Le ulteriori risultanze istruttorie e la produzione documentale avevano poi confermato che gli autobus del “parco mezzi CT” (come da documentazione proDOa dall'CT che consentiva di ricostruire il numero degli autobus CT, la tipologia e l'anno di immatricolazione di ciascuno), e che coincidevano con quelli del “parco mezzi” dell'Indagine dell'Istituto di Medicina del lavoro di Padova, erano vetusti. Da tali documenti si potevano estrapolare, inoltre, i dati riferiti alle caratteristiche specifiche di ciascun autobus così potendosi verificare il tipo di mezzo conDOo a seconda del percorso assegnato all'autista (alcuni mezzi erano dedicati al percorso urbano Mestre, altri al percorso suburbano Sud, altri al percorso suburbano Nord).
6 Le risultanze di causa hanno, dunque, confermato l'utilizzo dei mezzi indicati (e risultati non idonei) nel lasso temporale corrispondente all'esposizione denunciata con il presente giudizio.
11. Il Collegio, con ordinanza del 23.5.2024, ritenutane la necessità, ha disposto la rinnovazione della consulenza medico legale nominando CT dapprima la DOt.sa e successivamente (in data 19.9.2024) il DO. formulando Per_4 Persona_5 il seguente quesito: “a chiarimento di quanto richiesto dal CT precisa che la consulenza odierna - trattandosi di rinnovo di CT – ha per oggetto lo stesso quesito conferito in primo grado dal tribunale impugnato ed in particolare se la patologia lamentata dall'appellante, tenuto conto di quanto allegato dalle parti e provato in via documentale con riferimento ai livelli di esposizione alle vibrazioni e alle misurazioni realizzate ratione temporis, ai turni orari prestati, alla tipologia di mezzi conDOi e alla tipologia di percorsi urbani e non rivestiti dal ricorrente, sia direttamente ricollegabile – in termini di certezza o elevata probabilità scientifica (ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 5752/2012 e n. 28218/2011; Trib. Venezia n.436/2012; Corte d'Appello di Venezia n. 756/2009) – alla propria attività lavorativa, e, in caso affermativo, quantifichi il C.T.U. la percentuale di danno biologico permanente, utilizzando le tabelle di cui al D.M. 12.7.2000, emanato in attuazione CP_1 dell'art. 13 del d.lgs.vo n. 38/2000”.
12. Con relazione depositata in data 13.3.2025 il CT DO , richiamava, in via Per_3 preliminare, alcune nozioni relative alla patologia oggetto della consulenza evidenziando come “il dolore lombare cronico è un quadro patologico di difficile definizione. Da una revisione degli studi esistenti in letteratura sulla definizione e prevalenza delle lombalgie acute sono emerse disomogeneità e limiti nella definizione del disturbo con una conseguente difficile confrontabilità dei risultati di volta in volta ottenuti. Alcuni studi definiscono la lombalgia come episodio di “mal di schiena” durato più di una settimana, dovuto ad un
“injury” (danno, lesione) nel tratto lombo-sacrale. In altri casi, gli Autori descrivono le lombalgie come episodi di mal di schiena durati almeno due settimane contando sia gli episodi acuti, che subacuti e cronici. Altri Autori valutano la prevalenza della lombalgia intesa come un episodio di mal di schiena che ha provocato almeno un giorno di assenza dal lavoro, o propongono come definizione di lombalgia acuta quella più comunemente utilizzata dai testi clinici specialistici e cioè “l'insorgenza di dolore lombare o lombo- sacrale acuto tale da costringere all'immobilità e all'assenza dal lavoro per almeno due giorni o un giorno se con l'assunzione di farmaci”. Nonostante le diverse definizioni di lombalgia acuta o comunque di lombalgie “importanti” utilizzate dai vari Autori, in funzione della durata, dei giorni di assenza o della perdita di motilità, si riscontrano prevalenze simili nei diversi gruppi di riferimento. Per quanto riguarda la comparsa di episodi di lombalgia “importante” (“back injuries”, lombalgia acuta etc.) durante l'intero arco di vita in gruppi di riferimento le prevalenze variano, a seconda degli studi, tra l'8 - 9% e il 17-19% nelle classi di età più elevata. Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) statunitense pone le affezioni cronico-degenerative del rachide al secondo posto nella lista dei dieci problemi di salute presso i luoghi di lavoro. Negli Stati Uniti il Lower Back Pain determina una media di 28.6 giorni di assenza per malattia ogni 100 lavoratori;
le patologie del rachide sono la prima limitazione lavorativa nelle persone con meno di 45 anni e gli indennizzi per patologie professionali della colonna assorbono il 33% dei costi totali. In Italia le affezioni acute dell'apparato locomotore sono al secondo posto (dopo le affezioni delle vie aeree) nella prevalenza puntuale di patologie acute accusate dagli italiani. Da indagini Istat sullo stato di salute degli italiani, le sindromi artrosiche corrispondono alle affezioni croniche di maggiore durata.
7 Anche la patologia del disco intervertebrale è una condizione patologica di riscontro assai frequente nella popolazione. Si manifesta, come picco di incidenza, nella quarta decade d'età (picco massimo intorno ai 41-42 anni) e non è agevole discernere tra le patologie del rachide lombare che rappresentano una patologia “comune” da quelle che riconoscono precise cause esterne, ad esempio noxae patogene di natura professionale. È noto, peraltro, che i lavori statici o isometrici risultano essere più gravosi di quelli isotonici, o dinamici, perché i primi comportano il mantenimento prolungato dell'attività muscolare, mentre i secondi consentono una più fisiologica alternanza tra i momenti di contrazione e di rilassamento delle strutture muscolari. È noto altresì che la componente organica maggiormente esposta nei lavori statici è il disco intervertebrale, e questo per le sue caratteristiche anatomiche. Infatti, il disco intervertebrale non è nutrito da un sistema vascolare diretto, ma trae il suo nutrimento passivamente dai tessuti interstiziali circostanti. È dunque necessaria la successione di compressioni e distensioni per ottenere un adeguato apporto nutrizionale. La struttura di contenimento del disco può danneggiarsi fino a rompersi, con la conseguente comparsa di protrusioni discali o ernie discali che, comprimendo le vicine strutture nervose, provoca dolore, quando non quadri neurologici più importanti La degenerazione discale determina la cosiddetta artropatia degenerativa o spondiloosteoartrosi o spondilisi. Man mano che il disco degenera, le fibre elastiche concentriche dell'anulus si rarefanno e vengono sostituite da tessuto fibroso;
ne conseguono una perdita di elasticità del disco ed una riduzione della flessibilità nei movimenti delle vertebre adiacenti. La capacità del disco di ammortizzare gli urti va in parte perduta. Il materiale nucleare degenerato, sospinto dalla pressione interdiscale, ormai non più trattenuto dall'anulus integro, protrude, facilitando così un avvicinamento dei corpi vertebrali. Inoltre, il materiale protruso, agendo da corpo estraneo, provoca una reazione irritativa, che può sfociare nella formazione di osteofiti””.
12.1 Quanto agli effetti delle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV, whole-body vibrations degli anglosassoni) sui conducenti di autobus ha evidenziato come
“L'esposizione occupazionale a vibrazioni meccaniche può essere causata da un'ampia varietà di processi e operazioni lavorative svolte nell'industria manifatturiera, nel comparto estrattivo, nell'industria delle costruzioni, nel settore agricolo-forestale e nei servizi di pubblica utilità. Un'esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo si verifica quando il lavoratore, in posizione eretta o assisa, è a contatto con una superficie vibrante, ad esempio durante operazioni di trasporto con macchine o veicoli oppure durante lavorazioni nelle vicinanze di macchinario industriale. La risposta del corpo umano allo stimolo vibratorio dipende principalmente dalla ampiezza, frequenza e direzione delle vibrazioni.2 L'ampiezza delle vibrazioni viene espressa, per ragioni di convenienza, in termini di valore efficace o r.m.s. (root-mean-square) dell'accelerazione (m/s2). Il valore efficace dell'accelerazione è correlato con l'energia delle vibrazioni e pertanto potenzialmente associato con il rischio di danno al corpo umano inDOo dallo stress vibratorio. Gli studi sperimentali di biodinamica hanno evidenziato che i diversi effetti delle vibrazioni sul corpo umano sono frequenza-dipendenti. Gli effetti sul corpo intero possono prodursi nell'intervallo di frequenze compreso tra 0.5 e 80 Hz. Data la particolare relazione tra frequenza delle vibrazioni ed effetti sul corpo umano, gli standard nazionali e internazionali per le vibrazioni meccaniche suggeriscono di “ponderare” l'accelerazione delle vibrazioni in rapporto alla frequenza.
8 La ponderazione in frequenza delle vibrazioni viene eseguita lungo il sistema triassiale x, ty e z e viene calcolato il valore totale o somma vettoriale (av) delle accelerazioni ponderate in frequenza (aw), secondo la formula av = k2awx, 2 + k2awy, 2 + k2awz, 2 (m/s2) (r.m.s.). Oltre alle caratteristiche fisiche dello stimolo vibratorio, alcune altre variabili possono giocare un ruolo nell'induzione degli effetti dannosi delle vibrazioni, quali la durata di esposizione (giornaliera, annuale, totale), la modalità dell'esposizione (continua, intermittente con pause di riposo), il tipo di utensile o veicolo in uso, le condizioni ambientali (temperatura, ventilazione, umidità, rumore), la risposta biodinamica del corpo umano (impedenza, trasmissibilità, energia assorbita), e le caratteristiche individuali (stato di salute, postura, stile e capacità lavorativa, condizioni di ipersuscettibilità biologica). L'esposizione occupazionale a WBV è associata ad un aumentato rischio di insorgenza di disturbi a carico del rachide lombare. I dati epidemiologici attualmente disponibili depongono per una maggiore occorrenza di lombalgie, alterazioni degenerative precoci della colonna vertebrale e discopatie o ernie discali lombari e/o lombosacrali nei conducenti di veicoli industriali e di mezzi di trasporto rispetto a gruppo di controllo non esposti a WBV. Il ruolo delle WBV nelle eziopatogenesi delle alterazioni del rachide lombare non è ancora completamente chiarito poiché la guida di macchine o veicoli comporta non solo l'esposizione a WBV potenzialmente dannose ma anche fattori di stress ergonomico quali una prolungata postura assisa o frequenti movimenti di inclinazione e torsione del rachide.6 Inoltre, alcune categorie di autisti, come gli addetti a lavori di trasporto in vari settori commerciali, possono svolgere attività di sollevamento e spostamento di carichi manuali che rappresentano un ulteriore fattore di stress per il rachide lombare. Alcune caratteristiche individuali (età, indice di massa corporea, tabagismo, aspetti costituzionali), fattori di natura psicosociale, e pregressi traumatismi alla colonna vertebrale sono anche riconosciuti come importanti variabili predittive della comparsa di disturbi al rachide, in particolare di lombalgie. Pertanto, i sintomi muscolo-scheletrici e le lesioni al rachide lombare negli autisti di macchine o veicoli rappresentano un complesso di alterazioni di origine multifattoriale nella cui eziopatogenesi intervengono fattori di natura sia occupazionale che extra- occupazionale. Studi di biodinamica hanno evidenziato i possibili meccanismi attraverso i quali le vibrazioni possono indurre lesioni all'apparato muscolo-scheletrico del rachide: 1) sovraccarico meccanico dovuto a fenomeni di risonanza della colonna vertebrale nell'intervallo di frequenze delle vibrazioni tra 3 e 10 Hz, con conseguente danno strutturale a carico dei corpi vertebrali, dischi e articolazioni intervertebrali;
2) eccessiva risposta contrattile dei muscoli paravertebrali causata da intenso stimolo vibratorio, con conseguenti fenomeni di stiramento e affaticamento muscolare. Una meta-analisi di prevalenza e incidenza di patologie del rachide lombare in conducenti di veicoli pesanti e macchine industriali o agricole ha riportato una significativa associazione tra disturbi e alterazioni croniche a carico del tratto lombare della colonna vertebrale ed esposizione prolungata a WBV.5 Sono stati valutati i risultati di 17 studi epidemiologici in base all'appropriatezza del disegno dello studio e dei metodi di analisi impiegati, nonché della qualità dei dati sanitari e della valutazione dell'esposizione a vibrazioni meccaniche. Gli studi selezionati hanno incluso conducenti di bus, trattori, carrelli elevatori e gru fisse o mobili. Gli studi di tipo trasversale hanno evidenziato un'aumentata prevalenza di disturbi lombari e di episodi di lombalgia acuta negli autisti di bus rispetto ai controlli. La prevalenza del sintomo lombalgia era, tuttavia, molto variabile nei gruppi di autisti indagati e oscillava tra 14 e 81%. Assumendo i controlli come categoria di riferimento, le stime del rischio per lombalgia negli autisti erano comprese tra 0.6 e 2.8.
9 Negli studi di prevalenza, un'anamnesi positiva oppure un'evidenza radiologica per ernia discale lombare o lombosacrale sono state riportate con una frequenza variabile tra 2 e 8% negli autisti di bus. L'eccesso di rischio rispetto ai controlli è stato modesto e l'odds ratio di prevalenza è stato stimato intorno al 1.3 in uno studio di conducenti di autobus urbani.8 Questi dati di prevalenza sono in sostanziale accordo con i risultati degli studi di coorte che hanno rilevato un'aumentata incidenza di dislocazioni o ernia discale lombare negli autisti di bus rispetto a gruppi di controllo rappresentati da individui della popolazione generale, impiegati d'ufficio o autisti con anzianità lavorativa inferiore ai 5 anni.””
12.2 Ha poi richiamato il rapporto pubblicato dall' nel 2023 sul “Sistema di CP_1 sorveglianza delle malattie professionale nel settore del trasporto su strada” rilevando come da tale documento “emerge che in tale settore si evidenziano non solo malattie professionali intese in senso tradizionale, ma anche malattie lavoro-correlate (WRD - work-related diseases): tale ultimo gruppo comprende una vasta gamma di affezioni dell'apparato muscolo-scheletrico e dei nervi periferici che, soprattutto con il progredire dell'età, possono verificarsi anche a prescindere da fattori di rischio occupazionale specifici, ma che le esposizioni professionali tendono a far divenire più diffuse, più precoci e più gravi. Nel settore dei trasporti ed in particolare tra gli autotrasportatori le WRD si manifestano prevalentemente a carico di schiena ed arti superiori. All'eziopatogenesi delle patologie cronico degenerative del rachide concorrono, anche in modo sinergico, i rischi connessi all'attività di autista: posture obbligate con valori elevati di carico sui dischi intervertebrali (soprattutto del tratto dorso-lombare), vibrazioni trasmesse al corpo intero, movimentazione manuale dei carichi e microclima sfavorevole. Il rapporto rileva inoltre come le spondilosi e patologie dei dischi intervetebrali sono quelle maggiormente associate al settore “trasporti su strada” rispetto agli altri settori, in base al calcolo del PRR (proportional reporting ratio). Nella stragrande maggioranza dei sopracitati studi, la misura delle WBV è stata conDOa secondo le raccomandazioni dello standard internazionale ISO 2631/1 e successivi aggiornamenti. In modo conforme a tale standard, il D.Lgs. n. 187 del 19.08.2005 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, che ha recepito la Direttiva 2002/44/CE del 25.06 2002, prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela. In particolare, nel decreto l'indicatore di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è rappresentato dall'accelerazione ponderata in frequenza delle vibrazioni equivalente a 8 ore di lavoro, A(8) = Aw (T/T8)1/2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero Aw è il più elevato dei valori rms o il più elevato dei Valori della Dose delle Vibrazioni (VDV in m/s-1.75, calcolato con il metodo della quarta potenza) delle accelerazioni ponderate in frequenza (aw) determinate lungo i tre assi ortogonali x, y, z ovvero Aw = 1.4 awx, 1.4 awy, awz, per un lavoratore seduto o in piedi. Nel decreto, il valore giornaliero di esposizione a vibrazioni al corpo intero che fa scattare l'azione è fissato in 0.5 m/s2 e il valore limite giornaliero di esposizione è stabilito a 1.15 m/s2, entrambi espressi come A(8). Il primo indica il livello al quale è necessario iniziare ad interpretare azioni per limitare (ridurre) l'esposizione. Dunque, è del tutto ragionevole che esso di fatto coincida con il livello a partire dal quale, secondo lo standard ISO 2631- 1, non è possibile escludere danni per l'esposto. Il secondo livello è invece quello che non deve mai essere superato.
10 Sul tema, un più recente studio del 2010 si è posto come obiettivo quello di indagare la relazione tra gli esiti del dolore lombare (LBP) e le misure dell'esposizione giornaliera alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) nei conducenti professionisti. In una popolazione di studio composta da 202 conducenti di sesso maschile, che non presentavano LBP al momento dell'indagine iniziale, il dolore lombare è stato analizzato in termini di durata, intensità e disabilità nel corso di un periodo di follow-up di due anni. L'incidenza di dolore di elevata intensità e di disabilità grave è stata rispettivamente del 16,8% e del 14,4%. Dopo l'aggiustamento per diversi fattori confondenti, gli indicatori VDVmax (vibration dose max) o VDVsum (root-sum-of-quads) hanno fornito previsioni migliori degli esiti del dolore lombare (LBP) nel tempo rispetto a A(8)max o A(8)sum, rispettivamente. Previsioni poco accurate sono state ottenute con A(8)max, che, come ampiamente visto, rappresenta attualmente la misura standard per l'esposizione giornaliera alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) nei paesi europei. Nell'analisi multivariata dei dati, il carico fisico di lavoro è risultato un predittore significativo degli esiti del dolore lombare nel periodo di follow-up. Nel Committee Draft of International Standard ISO/CD 2631-5 (2014) è stato proposto un metodo più complesso per la valutazione delle esposizioni professionali alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV). Per stimare la risposta della colonna lombare alle vibrazioni, studi biodinamici recenti hanno sviluppato modelli agli elementi finiti (FE) anatomicamente adattati all'antropometria e alle posture sedute dei lavoratori esposti. Le metriche derivate per la valutazione del rischio per la colonna lombare sono espresse in termini di dose compressiva giornaliera Sed (MPa) e fattore di rischio R (unità adimensionali), calcolati sulla base della forza gravitazionale statica agente sulle limitanti vertebrali, dei picchi di forza compressiva dinamica vertebrale correlati alle vibrazioni e di altri fattori, come le caratteristiche individuali (età, massa corporea, indice di massa corporea, dimensione delle limitanti ossee vertebrali), la durata dell'esposizione alle vibrazioni e le posture dei conducenti. È stato quindi conDOo uno studio di coorte che ha evidenziato come le misure del carico interno sulla colonna vertebrale siano predittori più affidabili della comparsa di sintomi lombari rispetto alle misure dell'esposizione giornaliera alle vibrazioni espresse in termini di A(8)max e VDVmax, misure attualmente previste dalla Direttiva UE sulle vibrazioni meccaniche. I valori limite del fattore di rischio R per basse e alte probabilità di effetti avversi sulla colonna lombare, come proposto dalla norma ISO/CD 2631-5 (2014), tendono a sottostimare il rischio per la salute derivante dall'esposizione prolungata alle vibrazioni nei conducenti professionisti.”
12.3 Avuto riguardo ai quesiti formulati dalla Corte ha precisato che “ per quanto riguarda la patologia da cui è affetto il ricorrente, appare ben documentato che il sig. è Parte_1 affetto da spondiloartropatia lombo-sacrale con ernie discali L3-L4-L5-S1. L'anamnesi lavorativa ha evidenziato che il sig. ha svolto ininterrottamente e Parte_1 fino ad oggi la mansione di autista di autobus per CT a partire dall'anno 2000, utilizzando varie tipologie di autobus per circa 7 ore/die, alternando cinque giorni lavorativi ad un giorno di riposo. Sulla base dei dati tecnici e scientifici poc'anzi esposti, si giudica che il sig. sia Parte_1 stato esposto ad un rischio potenzialmente lesivo per il rachide lombare. Per quanto attiene all'esistenza di un nesso di causalità materiale tra la patologia da cui è affetto il ricorrente e l'attività lavorativa svolta, si ribadisce in primis quanto già esposto nella parte di trattatistica della presente Consulenza, e cioè che la spondiloartropatia lombare è un quadro patologico molto diffuso nella popolazione generale, con una prevalenza che aumenta con l'età, e non vi sono elementi che consentano di distinguere, sul
11 piano delle manifestazioni cliniche, la patologie professionali da quelle a genesi non professionale. Ciò premesso, nella specificità del caso concreto è necessario considerare alcuni elementi di particolare rilievo. La patologia rachidea, infatti, è diventata clinicamente manifesta in età relativamente giovanile, in quanto il sig. iniziava ad accusare i primi disturbi, che lo portavano Parte_1 ad effettuare gli accertamenti clinico-strumentali, già nel 2012 a nemmeno 37 anni. Dalla letteratura abbiamo ricordato che nella popolazione generale il picco di incidenza della patologia riguarda la decade successiva, o comunque negli over 40. Tale dato suggerisce che l'esposizione professionale continua alle vibrazioni tramesse a tutto il corpo possa aver contribuito, in concorso con altri fattori, ad esacerbare o perlomeno ad anticipare la manifestazione clinica della patologia lombo-sacrale. Inoltre, non appare di secondaria importanza che il sig. presenti un'altezza ben Parte_1 al di sopra della media (193 cm). È noto, infatti, che in concerto con l'esposizione alle vibrazioni, anche altri fattori di stress ergonomico quali le posture obbligate con valori elevati di carico sui dischi intervertebrali possono contribuire alla patogenesi delle patologie discali. È ragionevole ritenere che ciò sia ancora più vero per lavoratori che presentano caratteristiche antropometriche superiori a quelle degli standard medi di riferimento. Non da ultimo, è necessario sottolineare che seppur dal Documento di Valutazione dei Rischi i livelli di esposizione a vibrazioni espressi mediante il parametro A(8) siano inferiori rispetto alle soglie poste dal D.Lgs. n. 187 del 19.08.2005, la letteratura scientifica più recente ha evidenziato che tale parametro di valutazione dell'esposizione può condurre ad una sottostima del rischio in quanto tiene conto esclusivamente delle vibrazioni esterne, misurate strumentalmente a bordo del mezzo, e non del carico di vibrazioni effettivamente trasmesse alla colonna vertebrale. Alla luce di quanto argomentato, si ritiene che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente abbia avuto un ruolo causale nella genesi della patologia professionale denunciata e che pertanto sia ad essa riconducibile con criterio di elevata probabilità scientifica. A fronte della documentazione sanitaria valutata e dell'obiettività clinica rilevata in sede di visita medico legale, il danno biologico, secondo le tabelle di cui al D.M. CP_1
12.7.2000, emanato in attuazione dell'art. 13 del Dlgs.vo n. 38/2000, è quantificabile nella misura dell'8% (otto percento).””
13. Avverso le conclusioni della relazione peritale i CTP non hanno mosso rilievi critici.
14. Quanto alla censura svolta dall' relativa alle risultanze dei DVR del datore di CP_1 lavoro che escluderebbero il rischio, trattasi di censura generica non supportata da alcuno specifico riferimento documentale (l' non richiama alcun documento a supporto delle CP_1 proprie affermazioni se non quanto richiamato dalla CT svolta in primo grado, documenti che comunque si riferiscono solo ad alcuni anni, 2012, 2015 e 2018). Sul punto, peraltro, nella CT svolta nel presente giudizio, il consulente ha sottolineato che seppur dal Documento di Valutazione dei Rischi i livelli di esposizione a vibrazioni espressi mediante il parametro A(8) siano inferiori rispetto alle soglie poste dal D.Lgs. n. 187 del 19.08.2005, la letteratura scientifica più recente ha evidenziato che tale parametro di valutazione dell'esposizione può condurre ad una sottostima del rischio in quanto tiene conto esclusivamente delle vibrazioni esterne, misurate strumentalmente a bordo del mezzo, e non del carico di vibrazioni effettivamente trasmesse alla colonna vertebrale.
12 15. Risultato, dunque, accertato il nesso di causalità tra attività lavorativa e genesi della patologia professionale ed in applicazione del principio per cui, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, "trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni", secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. Civ. 38123/2021), condividendo le conclusioni svolte dal CT, puntualmente ed esaustivamente argomentate e motivate, è possibile affermare la responsabilità di CT nella causazione della malattia professionale denunciata dall'appellante, con il riconoscimento di un danno biologico, secondo le tabelle di cui al D.M. 12.7.2000, in attuazione dell'art. 13 del CP_1
Dlgs.vo n. 38/2000, nella misura dell'8% (otto percento).””
16. In ragione, dunque, della natura professionale della patologia denunziata da Parte_1
in accoglimento della domanda originariamente proposta, l' va condannato a
[...] CP_1 corrispondere il relativo indennizzo rapportato alla misura dell'8% a decorrere dalla domanda amministrativa maggiorato degli interessi legali;
17. In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell' e vengono liquidate come in dispositivo in base CP_1 al DM 55/2014 e successive modifiche tenendo conto del valore indeterminabile e sulla base di valori medi con attività istruttoria.
17.1 Le spese di CT, come liquidate in primo grado, vanno poste a carico della odierna parte appellata come anche quelle relative alla CT svolta del presente giudizio, come da separato e contestuale decreto di liquidazione. Vanno altresì riconosciute in favore dell'appellante e poste a carico dell' le spese CP_1 sopportate per la CTP nella misura di € 400,00 come da ricevuta quietanzata depositata dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accerta la natura professionale della patologia denunziata da e per l'effetto condanna l' Parte_1 CP_1 a corrispondere il relativo indennizzo rapportato alla misura dell'8% a decorrere dalla domanda amministrativa maggiorato degli interessi legali;
-condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano in € 9.257,00 per il primo grado ed € 9.991,00 per il grado d'appello, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte appellante dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CT del primo grado e quelle del presente giudizio come da contestuale decreto di liquidazione nonché delle spese di CTP nella misura di € 400,00 come da ricevuta quietanzata depositata dall'appellante. Venezia, 5 giugno 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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