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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 2042/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Simioni giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in LO di DE, piazza XI Febbraio
n. 6;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore - contro
Controparte_1
in persona dell'omonima titolare CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Di Liberto giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
FR ET, piazza della Serenissima n. 40/101;
p.i.: P.IVA_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- convenuta -
1
e con la chiamata in causa di in quanto incorporante di Controparte_2 Controparte_3
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Miotto giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, vicolo
XX Settembre n. 1;
p.i.: P.IVA_2
- terza chiamata -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
NEL MERITO
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione:
1) condannarsi la sig.ra e la – ora – al CP_1 Controparte_4 Controparte_2
risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. a causa del sinistro verificatosi in data 20/3/2016, Parte_1
comprensivi del danno da cure future, di cui si chiede la liquidazione nella misura che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, tenuto conto delle risultanze della perizia a firma del C.T.U. dott.ssa Rossella
Snenghi in atti, oltre agli interessi previsti per legge – di cui si chiede la liquidazione al tasso previsto ex art. 1284, 4° comma, c.p.c. quanto meno con decorrenza dalla domanda giudiziale – e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo effettivo;
2) spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi, con distrazione degli stessi in favore del procuratore antistatario avv. Luca Simioni ex art. 93 c.p.c. che non ha riscosso i compensi professionali ed ha anticipato le spese di lite;
3) spese di C.T.U. e C.T. di parte integralmente rifuse, di cui – relativamente a queste ultime – si chiede la liquidazione come da documentazione che si produce (docc. 72 - 73).
IN VIA ISTRUTTORIA
2
Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale della sig.ra e per testimoni sui seguenti capitoli CP_1
di prova – non ammessi – di cui alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. del sig. datata Parte_1
5/1/2022:
1) vero che, in data 18/3/2014, 16/10/2014 e 2/3/2015, la sig.ra ha stipulato gli atti di CP_1
compravendita che si rammostrano al testimone (cfr. docc. 51, 53 e 55 del fascicolo di parte attrice);
2) vero che, nel corso del 2015, la sig.ra ha subito l'esproprio da parte del Demanio Pubblico dello Stato CP_1
dei terreni indicati nella ispezione ipotecaria che si rammostra al testimone (cfr. doc. 56 del fascicolo di parte attrice);
3) vero che i terreni di cui ai precedenti capitoli di prova erano adibiti dalla sig.ra al pascolo dei cavalli e CP_1
degli altri animali della propria azienda agricola;
4) vero che, nel corso del 2015, la sig.ra ha venduto uno dei propri cavalli, e ne ha affidato un altro di CP_1
nome “Daiva” al maneggio “ di RO (VI); Parte_2
7) vero che, nel periodo compreso tra la fine del 2010 e la prima metà del 2018, al civico n. 45 di Via Alberon a LO di DE (TV) abitava il sig. con la propria famiglia, come risulta dal certificato di residenza storico che Controparte_5
si rammostra al testimone (cfr. doc. 61 del fascicolo di parte attrice);
8) vero che, partendo dalla azienda agricola della sig.ra ubicata in Riese Pio X località NE (TV), è CP_1
possibile raggiungere tramite una carrareccia di campagna il civico n. 45 di Via Alberon a LO di DE (TV);
11) vero che, nel corso del 2016, il sig. abitava con la moglie ed i figli e Parte_1 Controparte_6 CP_7 CP_8
al civico n. 45/A di Via Alberon a LO di DE (TV), come risulta dal documento che si rammostra al testimone
(cfr. docc. 59 - 60 del fascicolo di parte attrice);
12) vero che il civico n. 45/A di Via Alberon a LO di DE (TV) è quello evidenziato in colore tratteggiato blu nella planimetria che si rammostra al testimone (cfr. doc. 63 del fascicolo di parte attrice);
14) vero che, a seguito di quanto sopra, il sig. è caduto a terra, e la sig.ra lo ha soccorso, Parte_1 CP_9
ha visto che aveva il volto sanguinante e che aveva perso alcuni denti, ed ha chiamato la madre sig.ra ed Controparte_6
il sig. ; Controparte_5
3
15) vero che, la mattina del 20/3/2016, ad ore 9.30 circa, il sig. ha portato il sig. Controparte_5 Parte_1
presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di FR ET (TV);
16) vero che, a seguito del sinistro verificatosi in data 20/3/2016, il sig. si era rivolto alla G.S. - Parte_1
Gestione Sinistri s.r.l. per la pratica di risarcimento del danno;
17) vero che, negli anni successivi, il sig. ha trasmesso la documentazione medica alla G.S. - Gestione Parte_1
Sinistri s.r.l. ed ha chiamato più volte la stessa per chiedere informazioni sullo stato della pratica;
18) vero che, nel corso di tali colloqui telefonici, il personale della ha riferito il sig. Parte_3 Pt_1
che era in corso la trattativa con la compagnia assicuratrice per il risarcimento del danno;
[...]
19) vero che, negli ultimi giorni del mese di maggio del 2020, il sig. ha contattato telefonicamente la G.S. Parte_1
- Gestione Sinistri s.r.l. ed ha parlato con tale “dott. , il quale gli ha comunicato che stava ancora attendendo Per_1
notizie dalla compagnia assicuratrice;
20) vero che, nel corso di tale colloquio telefonico, il sig. ha chiesto al “dott. la restituzione della Parte_1 Per_1
documentazione, e gli ha detto che si sarebbe rivolto ad un legale per il prosieguo della pratica;
21) vero che la lettera prodotta dalla quale documento n. 10, che si rammostra al Controparte_4
testimone, non è mai pervenuta [oppure, laddove tale formulazione dovesse essere considerata inammissibile, si chiede che il capitolo di prova venga ammesso con la dicitura “è pervenuta”] al sig. . Parte_1
Si indicano come testimoni i sig.ri:
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...]; Controparte_5
- , residente in [...]; Persona_2
- residente in [...]
- residente in [...]; Controparte_6
- , residente in [...]; CP_9
- residente in [...]; Tes_3
- residente in [...]; Testimone_4
4
- (o ), residente in Camposampiero località Rustega (PD), Via Zingarelle. Controparte_10 CP_11
Per parte convenuta:
Nel merito: rigettarsi in toto le domande avversarie.
In via subordinata: in ogni ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, condannare la terza chiamata (già a manlevare, garantire e, comunque, a Controparte_2 Controparte_4
tenere indenne la convenuta da ogni e qualsivoglia importo dovesse essere condannata Controparte_1
a pagare e, comunque, condannare la medesima terza chiamata a rifondere alla convenuta Controparte_1
ogni spesa dalla stessa sostenuta per resistere in giudizio, anche per eventuali C.T.U. e per gli onorari dei consulenti
[...]
tecnici di parte, oltre che per le spese legali sostenute.
In ogni caso: spese e competenze di lite interamente rifuse, con distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario.
Per parte terza chiamata: nel merito: ogni diversa o contraria istanza reietta, voglia il Tribunale Ill.mo
• rigettare le domande tutte proposte dall'attore contro la convenuta in quanto Parte_1 CP_1
infondate, e, per l'effetto, quella di garanzia proposta da quest'ultima contro (oggi incorporata Controparte_3
da ; Controparte_2
• nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dall'attore Parte_1
contro la convenuta rigettare comunque quella proposta da quest'ultima
contro
CP_1 Controparte_3
(oggi incorporata da;
[...] Controparte_2
• nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dall'attore Parte_1
contro la convenuta ed altresì di quella di garanzia da costei proposta
contro
CP_1 Controparte_3
(oggi incorporata da , dichiararsi quest'ultima obbligata a tenere indenne la propria assicurata nei Controparte_2
soli limiti di quanto contrattualmente pattuito, per massimale per persona danneggiata e per quant'altro;
• con vittoria di spese di lite.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
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DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il GN conveniva in giudizio avanti al Tribunale Pt_1
di Treviso la GNa – nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale – per sentirla CP_1
condannare, previo accertamento della sua responsabilità ex art. 2052 cod. civ., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del calcio sferrato dal cavallo , di proprietà Parte_4
dell'azienda agricola della convenuta, in data 20.3.2016.
Esponeva il GN nel proprio atto introduttivo che il predetto cavallo, mentre si trovava presso Pt_1
il giardino della casa del genero e della figlia, lo aveva ferito sferrandogli un calcio al voto, cagionandogli gravi lesioni.
Il GN promuoveva quindi il presente giudizio per ottenere il ristoro dei danni tutti, Pt_1
patrimoniali e non, subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.6.2021, si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto le pretese attoree, chiedendo in subordine una corretta quantificazione del danno patito dal GN e, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria Pt_1
compagnia assicuratrice, la condanna di quest'ultima alla manleva in caso di accoglimento delle domande dell'attore.
Autorizzata la chiamata in garanzia, con comparsa di costituzione depositata in data 13.10.2021 si costituiva in giudizio la (incorporata, nel corso del presente Controparte_4
giudizio, da , la quale eccepiva innanzitutto la lacunosa ricostruzione della dinamica Controparte_2
del sinistro effettuata da attore e convenuta (i quali, peraltro, erano legati da vincoli familiari per essere l'attore il “consuocero” della convenuta), contrastante con le dichiarazioni a più riprese rilasciate dal GN stesso e dal marito della GNa nel corso dell'istruttoria stragiudiziale effettuata Pt_1 CP_1
dalla compagnia assicuratrice.
Negava poi la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. della GNa poiché, stando proprio alla CP_1
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ricostruzione del di lei marito, il cavallo era stato affidato in custodia al figlio e alla UO. Parte_4
Eccepiva, inoltre, l'inoperatività della polizza poiché l'animale, per le sue caratteristiche peculiari, non poteva considerarsi bene strumentale all'azienda agricola della GNa ma vero e proprio animale CP_1
d'affezione.
Contestava infine il quantum risarcitorio preteso dall'attore, concludendo per il rigetto delle sue richieste e per il rigetto, conseguentemente, anche della domanda di manleva. In via subordinata, chiedeva l'esatta quantificazione dei danni patiti dal GN . Pt_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 24.6.2021, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante escussione dei GNi , (testi di parte Testimone_4 CP_9
attrice), Franco Pavia e (testi di parte terza chiamata). Testimone_5
Escussi i testimoni sui capitoli di prova ammessi, il Giudice disponeva l'espletamento di c.t.u. medico- legale sulla persona dell'attore, nominando a tal fine la dott.ssa Rossella Snenghi.
All'esito del deposito della consulenza, la causa veniva quindi ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 14.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1) Sulla dinamica del sinistro
L'attore, nel suo atto introduttivo, ha fornito la propria spiegazione del dinamismo che ha causato il sinistro per cui è causa. In particolare, ha chiarito di essere stato ferito dal calcio sferrato dal cavallo Pt_4
mentre si trovava presso il giardino dell'abitazione del genero (figlio dell'odierna convenuta) in via
[...]
Alberon n. 45 a LO di DE.
Tale versione – pur confliggente con quanto inizialmente dichiarato sia dalla GNa nella CP_1
7
denuncia di sinistro (doc. 11 di parte terza chiamata) che dallo studio di infortunistica SS (incaricato dal GN ) nella missiva del 14.4.2016 (doc. 10 di parte terza chiamata) alla compagnia Pt_1
assicuratrice – risulta confermato sia dalle dichiarazioni rese dal coniuge della GNa agli CP_1
investigatori incaricati da (ed escussi quali testi all'udienza dell'11.7.2023), sia dalla Controparte_3
deposizione testimoniale della teste oculare . CP_9
Dunque, risulta confermato che il sinistro è occorso presso l'abitazione di a LO di Controparte_5
DE, via Alberon n. 45, adiacente a quella dell'attore, mentre il cavallo si trovava nel Parte_4
giardino dei coniugi e . CP_5 Pt_1
Del resto, nemmeno parte terza chiamata smentisce tale versione dei fatti, pur sottolineando la contraddittorietà delle spiegazioni fornite dai soggetti coinvolti nella fase iniziale dell'istruzione del sinistro.
Peraltro, la c.t.u. dott.ssa Rossella Snenghi ha confermato la piena compatibilità tra le lesioni accertate
(salve le peculiarità relative all'ipoacusia sinistra accertata in Pronto Soccorso e alle lesioni tendinee, di cui si dirà) e la descrizione dei fatti resa nell'atto di citazione, affermando che non vi sono elementi che pongano in dubbio il nesso causale.
2) Sulla responsabilità ex art. 2052 cod. civ. invocata dall'attore e sui suoi presupposti
Ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., risponde del danno il proprietario o chi si serve dell'animale, sia che quest'ultimo sia sotto la sua custodia sia che sia smarrito o fuggito.
Il fondamento della responsabilità è ravvisabile nel concetto di uso dell'animale, il quale si riconduce non tanto alla custodia, quanto all'impiego dell'animale al fine di trarne delle utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale.
La giurisprudenza riconduce la responsabilità in esame al principio cuius comoda et incommoda (Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307).
Perché si abbia la responsabilità del proprietario di animale non si deve aver riguardo alla condotta dell'animale, ma al fatto materiale da esso posto in essere, cioè al fatto che l'incidente sia avvenuto a causa
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dell'animale. La responsabilità in esame ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo (Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1979, n. 778).
Nel caso di specie, non può dubitarsi della riconducibilità alla norma di cui all'art. 2052 cod. civ. del fatto in esame.
Tuttavia, ciò che è in discussione è l'identità del soggetto tenuto al risarcimento del danno subito dal GN , se la proprietaria del cavallo (la GNa appunto) o la persona o le Pt_1 Parte_4 CP_1
persone che dell'animale si servivano (secondo la prospettazione della terza chiamata, i coniugi
[...]
e ). CP_5 Testimone_1
La tesi della terza chiamata, assicuratrice dell'azienda agricola della GNa si fonda sulla CP_1
dichiarazione del marito della convenuta, GN , il quale avrebbe dichiarato agli Testimone_6
investigatori della che si trovava presso l'abitazione del figlio e della Controparte_3 Parte_4
UO da circa quindici giorni, affidato alle cure e alla custodia della “famiglia , perché mia UO Pt_1
Tes_
è appassionata di cavalli e a sua volta anch'ella cavalca” (cfr. doc. 12 di parte terza chiamata). Il GN
avrebbe inoltre dichiarato che “ad accudire il cavallo e a dargli da mangiare provvedevano, in Testimone_6
genere, i componenti della famiglia ”. Pt_1
In base a tali affermazioni, secondo la compagnia assicuratrice, dovrebbe ritenersi provato che la custodia di era, al momento del sinistro, in capo alla famiglia e che si servivano del cavallo il Parte_4 Pt_1
figlio e, soprattutto, la UO . Testimone_1
Tuttavia, tale prospettazione contrasta con quanto dichiarato dai testi e Testimone_4 CP_9
(della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare stante la totale estraneità e l'assenza di interessi
[...]
immediati e diretti nel presente giudizio, oltre che della chiarezza e non contraddittorietà delle rispettive dichiarazioni).
Nello specifico, infatti, i testi hanno confermato che era stata collocata temporaneamente Parte_4
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presso il giardino della casa dei coniugi (civico n. 45) – ragionevolmente in ragione del Persona_3
fatto che l'azienda agricola della proprietaria si era da poco spogliata di alcuni terreni adibiti a pascolo – pochi giorni prima del sinistro, ma che continuavano ad occuparsi della cura e dell'alimentazione del cavallo i GNi e avvistati in più occasioni mentre si recavano a portare Testimone_6 CP_1
fieno o a controllare l'animale.
Elementi in senso contrario sono contenuti nella dichiarazione del GN agli Testimone_6
investigatori della (il già richiamato doc. 12 di parte terza chiamata), che gli Controparte_3
investigatori stessi hanno confermato in sede di deposizione testimoniale.
Tuttavia, la contraddittorietà delle dichiarazioni assunte nel corso dell'istruttoria orale non consente di ritenere provato il trasferimento di custodia dalla legittima proprietaria ai coniugi , né, Persona_3
soprattutto, che quest'ultimo nucleo familiare si servisse – al momento del sinistro – dell'animale per esigenze proprie.
La Suprema Corte, in una pronuncia non recente ma certamente condivisibile, ha peraltro chiarito che il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico dei terzi la responsabilità per i danni cagionati dagli animali stessi (Cass. civ., Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11173). E' vero che la
Suprema Corte ha affermato l'alternatività della responsabilità tra proprietario ed utilizzatore, ma ha considerato utilizzatore solo colui il quale utilizzi l'animale per trarne un proprio vantaggio (es. cavallo altrui prestato ad un terzo affinché lo utilizzi per lavoro proprio, come per esempio traino o lezioni ippiche) mentre non è considerato tale, e non è quindi alternativamente responsabile, colui il quale abbia ricevuto l'animale in mera custodia a titolo di cortesia.
Dunque, la responsabilità ex art. 2052 cod. civ., in difetto di prova certa del fatto che un altro soggetto si servisse della cavalla e ne traesse utilità, deve attribuirsi in capo alla proprietaria, ovvero la GNa
CP_1
Va sin d'ora precisato, anche ai fini della domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice,
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che dal “Passaporto – Libretto Segnaletico” di risulta che la proprietà della cavalla è in capo Parte_4
alla GNa (doc. 2 di parte attrice) e che la GNa è espressamente qualificata come CP_1 CP_1
“Allevatore” dell'animale.
2.1) Sulla prova liberatoria
La dottrina ritiene che la prova liberatoria di cui all'art. 2052 cod. civ. abbia un fondamento oggettivo, da ricondursi ad eventi assolutamente straordinari ed imprevedibili.
Il caso fortuito, infatti, consiste nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenta i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (Cass. civ., sez.
III, 30 marzo 2001, n. 4742) e che si inserisce all'improvviso nell'azione di un soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo.
Siamo, quindi, in presenza di una responsabilità a carattere puramente oggettivo, in quanto il caso fortuito non coincide con la dimostrazione dell'impossibilità di impedire il danno cagionato dall'animale.
In altri termini, la responsabilità dei proprietari dell'animale è presunta ed è fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero (tra le più recenti: Corte d'Appello Roma, sez.
III, 29 maggio 2018).
La prova del caso fortuito può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità con conseguente onere per il convenuto, al fine di liberarsi da responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, al di là dell'uso della comune diligenza nella custodia dell'animale.
Secondo la giurisprudenza, deve escludersi la sussistenza del caso fortuito anche nel caso di danno derivante da un impulso imprevedibile dell'animale, non rilevando l'abituale mansuetudine dello stesso
(Cass. civ., 6 gennaio 1983, n. 75).
11
Orbene, nel caso di specie, non è emerso – né tantomeno è stato mai allegato – che il GN Pt_1
abbia compiuto un atto talmente abnorme da essere in grado di interrompere, sic et simpliciter, il nesso causale.
Per tale ragione, risultano integrati tutti i presupposti per ascrivere alla proprietaria la totale responsabilità dell'evento dannoso occorso all'attore, non essendo ravvisabili i presupposti per ritenere integrato il caso fortuito.
3) Sul risarcimento del danno
3.1) Sul danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il c.d. profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale, va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione della c.t.u. nominata nel presente giudizio, dott.ssa
Rossella Snenghi (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che l'attore ha riportato un trauma al volto e ferite al naso e mento, lesioni dentali, frattura nasale (azione diretta) e distorsione temporo-
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mandibolare prevalentemente sinistra (azione diretta branca mandibolare ed indiretta tipo colpo di frusta).
Tali lesioni sono in certo nesso causale con il calcio sferrato da . Parte_4
Più complesso è il meccanismo causale relativo all'ipoacusia sinistra rilevata in Pronto Soccorso dell'Ospedale di FR il giorno successivo al trauma come forma ad insorgenza acuta e tipologia neurosensoriale pantonale di grado importante (medio sulle frequenze gravi e grave e gravissimo sulle frequenze medie ed acute).
Tuttavia, la dott.ssa Snenghi ha concluso confermando la compatibilità causale tra l'evento e il danno:
“l'unico elemento anamnestico “evidente” è rappresentato dal trauma al volto sinistro (criterio topografico), recente rispetto all'esordio clinico (criterio cronologico), idoneo a determinare un meccanismo concussivo a carico dell'orecchio interno (forze indirette da contusione facciale e distorsione cervicale) con produzione di una lesione (criterio idoneità lesiva) in assenza di altre cause” (pag. 20 dell'elaborato peritale). In risposta alle osservazioni del c.t.p. della terza chiamata, la dott.ssa Snenghi ha poi sostenuto che, “data l'assenza di altre cause anamnestiche note e/o semeiologicamente rilevabili, la comparsa improvvisa di ipoacusia neurosensoriale sinistra nel post-trauma (acuta e stabile dall'esordio) trova piena corrispondenza eziologica con il rilevante trauma che ha attinto il volto, prevalentemente a sinistra dove si verificava - peraltro in sede contigua alla regione auricolare -il trauma temporo-mandibolare causativo di disfunzione articolare permanente” (pag. 25 dell'elaborato peritale).
In merito alla riconducibilità causale all'evento della lesione tendinea della spalla sinistra – su cui nemmeno il c.t.p. della compagnia assicuratrice pone dubbi di sorta – la c.t.u. ha spiegato che “è noto che le lesioni dei tendini della cuffia dei rotatori si determina solitamente in funzione di una patologia organica preesistente, cosiddetta “tendinosi”, per dinamiche di rottura “spontanea” o per l'intervento di una causa esogena che induce una contrazione muscolare violenta con stiramento del tendine. Nel caso in esame si rilevano i fattori clinici/strumentali tipici dell'azione di una causa violenta: descrizione di sintomatologia dolorosa all'accesso in Pronto Soccorso quindi in concomitanza dell'infortunio; presenza alla RMN eseguita a distanza di otto mesi dall'infortunio di esiti di una rottura acuta traumatica (edema osseo e versamento) e di un quadro di tendinosi degenerativa” (pagg. 20 e 21 della perizia).
Ciò premesso, è conseguito alle lesioni subite e sopra descritte – secondo la ricostruzione della c.t.u. – un
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periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 90 giorni, parziale al 75% per giorni 30, parziale al 50% per giorni 30 e parziale al 25% per ulteriori giorni 30.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 18%, considerando come riferimento tabellare per le singole voci: ipoacusia neurosensoriale monolaterale grave con acufeni
(8% vs sordità monolaterale 10%); esiti di frattura delle ossa nasali con stenosi nasale unilaterale (5%); esiti di distorsione del rachide cervicale con disfunzione temporo-mandibolare di I grado (5%); esiti cicatriziali con pregiudizio estetico lievissimo (2%); esiti dolorosi di lesione del tendine sovraspinoso con escursioni articolari conservate (2%).
Il grado di sofferenze patito, poi, è stato medio nel periodo di malattia e medio-lieve n fase attuale di cronicizzazione degli esiti.
Orbene, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione.
La Suprema Corte ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la Suprema
Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Peraltro, non può trovare applicazione la c.d. Tabella Unica Nazionale, di recentissima introduzione,
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essendo limitata alle ipotesi risarcitorie in tema di circolazione stradale e malpractice medica e per i sinistri avvenuti successivamente al 5.3.2025.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dalla c.t.u. nel 18%, alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad € 64.586,00 (con punto base pari ad € 3.570,28, incrementato per la sofferenza soggettiva – come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi ed in considerazione del fatto che la c.t.u. ha riconosciuto un grado di sofferenza medio nel periodo di malattia e medio-leve nel a postumi stabilizzati – ed adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 2.587,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed infine € 862,50 per i residui 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di
€ 5.175,00.
Va rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese, così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per una personalizzazione dell'importo, non avendo l'attore fornito la prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva che non fossero già stati considerati dalle tabelle milanesi nella valutazione del danno non patrimoniale globalmente inteso, ricordato che è stato comunque applicato l'incremento per la sofferenza soggettiva.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore deve, pertanto, essere liquidato nella misura di
€ 69.761,00.
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3.2) Sul danno patrimoniale per spese mediche
Deve ritenersi raggiunta la prova con riferimento agli esborsi per spese mediche per complessivi €
4.160,26, ritenuti dalla c.t.u. congrui e in relazione al sinistro per cui è causa.
Inoltre, allo stato attuale è preventivabile quale spesa sanitaria futura l'acquisto di un bite plane notturno per il trattamento della disfunzione temporo-mandibolare il cui “costo può variare tra i 3500 e 4000 euro, in relazione al numero dei controlli necessari al raggiungimento della soluzione” (vedasi relazione clinica odontoiatrica redatta dal dr. in data 24.7.2019), il cui ristoro deve liquidarsi in € 3.500,00 in virtù della specifica Per_4
domanda proposta dal GN sul punto. Pt_1
Al pari, sono risarcibili i costi sostenuti per la perizia di parte svolta dal dott. pari ad € 1.220,00 Per_5
(docc. 44 e 45), esborso da ritenersi congruo secondo il tariffario SISMLA.
Complessivamente, dunque, le spese mediche e gli ulteriori esborsi sostenuti dall'attore, ritenuti congrui e causalmente ricollegati al sinistro, ammontano ad € 8.880,26.
3.3) Sugli esborsi per la trasferta a Milano
Il GN afferma di essersi sottoposto a visita e consulenza specialista odontoiatrica a Milano e Pt_1
di aver sostenuto una spesa di € 56,65 per recarsi in detta città in data 17.6.2016 (doc. 43).
Tuttavia, non risulta provato che il viaggio documentato sub doc. 43 sia stato effettuato per sottoporsi a tale visita medica, il cui referto non è stato prodotto nel presente giudizio (al pari dell'esborso sostenuto dal GN per l'onorario dell'odontoiatra). Pt_1
In altri termini, non vi è prova che il GN si sia recato a Milano, il 17.6.2016, per sottoporsi a Pt_1
visita specialistica odontoiatrica, pertanto il costo del biglietto ferroviario non potrà essere risarcito.
3.4) Sulla rivalutazione e sugli interessi
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi
16
al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. sent. n.
2335/2001) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
4) Sulla domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata
A sostegno della propria richiesta di manleva, la convenuta ha invocato la polizza n. 000005009023264638 stipulata con denominata “ , con effetto dal 24.1.2016 al Parte_5 Parte_6
24.1.2027 (doc. 5 di parte convenuta).
La terza chiamata, subentrata negli obblighi assicurativi di (e poi incorporata da Parte_5
, non contesta la sussistenza del contratto assicurativo, che anch'ella dimette Controparte_2
unitamente alle relative condizioni generali (docc. 2 e 3 di parte terza chiamata), bensì l'operatività della copertura in quanto il cavallo , per le sue particolari caratteristiche (cavallo da sella), non Parte_4
rientrerebbe tra i beni strumentali all'esercizio dell'attività agricola e produttivi di reddito agricolo, ma dovrebbe invece considerarsi mero animale d'affezione della GNa CP_1
A tal proposito, occorre osservare che le condizioni generali di assicurazione, alla sezione “responsabilità civile azienda agricola” precisano, quanto all'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, che “ad integrazione dell'art. 13 – oggetto dell'assicurazione R.C.T. e a parziale deroga degli artt. 15 – persone non considerate terzi e 16 – esclusioni, la garanzia vale per l'assicurazione comprende i danni CP_12
provocati dalla proprietà e/o dall'utilizzo dei beni dell'azienda quali, a titolo esemplificativo, i fabbricati, le macchine agricole, le attrezzature, il bestiame gli animali domestici e da cortile” (art. 14 condizioni generali di assicurazione).
L'oggetto sociale dell'azienda agricola della GNa è evincibile dalla visura prodotta da parte CP_1
attrice (doc. 3) e ha ad oggetto “coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali”. L'allevamento di animali
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è dunque parte fondamentale dell'attività dell'impresa individuale della convenuta.
La cavalla IT LA, animale allevato dalla GNa (come indicato anche nel Passaporto – CP_1
Libretto segnaletico), può considerarsi dunque bene dell'azienda agricola anche se non impiegato per la coltivazione. Ed infatti, l'art. 14 delle condizioni generali ricomprende, tra quelli indennizzabili, i danni provocati dalla proprietà del bestiame e finanche degli animali domestici (i quali, evidentemente, non compartecipano alla produzione del reddito agricolo).
E' dunque evidente che la volontà delle parti non era quella di assicurare esclusivamente i beni strettamente strumentali alla produzione di reddito agricolo (quali, ad esempio, i macchinari e i mezzi), ma anche il bestiame allevato – ivi compresi gli equini – e finanche tutti gli animali che, a vario titolo, trovavano la loro collocazione all'interno dell'impresa agricola.
Inoltre, il reddito agricolo non è quello prodotto dal singolo animale o dal singolo bene di cui l'azienda si compone, ma quello dell'azienda agricola nel suo complesso, come del resto previsto dall'art. 32
T.U.I.R.
Del resto, un cavallo da sella allevato presso un'azienda agricola ben potrebbe essere dalla stessa ceduto, affittato per scopi sportivi o ricreativi, utilizzato per attività didattiche, ecc…, e tutto ciò a scopo di lucro.
Il cavallo, inoltre, potrebbe essere macellato e la carne venduta o utilizzata a vario titolo, sempre in funzione dell'attività d'impresa.
La compagnia assicuratrice sarà dunque tenuta a garantire e manlevare la GNa in qualità di CP_1
titolare dell'omonima impresa individuale, del risarcimento del danno a cui ella è tenuta nei confronti del GN in forza della presente decisione, ovviamente con applicazione dello scoperto e dei Pt_1
massimali di polizza previsti per tale tipologia di sinistro.
Oltre alla manleva per ogni somma che la convenuta è condannata a pagare all'attore (per danni e spese mediche), la GNa ha sostenuto anche il proprio diritto ad essere manlevata dall'Assicurazione CP_1
da ogni obbligazione o costo per spese legali, in virtù della copertura Tutela Legale contenuta nella polizza
(cfr. pag. 8 di 151).
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Secondo la sua prospettazione sarebbe, infatti, precisato in polizza che “ tiene, inoltre, a suo carico le spese Pt_5
per resistere all'azione del danneggiato ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1917 c.c.” e che “sono a carico di le spese Pt_5
sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda”.
Tuttavia, la clausola contrattuale invocata prosegue specificando che “ non riconosce le spese sostenute Pt_5
dall'assicurato per i legali tecnici che non siano da essa designati”. Non vi è prova che il difensore della GNa sia stato designato dalla compagnia assicuratrice, ma è documentato che, raggiunta dalla notifica CP_1
dell'atto di citazione, la convenuta ha provveduto immediatamente ad inviarlo al proprio assicuratore, istando per un immediato intervento (doc. 1 di parte convenuta). Pochi giorni dopo, è pervenuta la comunicazione di contenente l'invito a rivolgersi ad un legale di fiducia, restando Controparte_3
“in attesa dell'eventuale chiamata in causa della Compagnia” (doc. 2).
Alla luce della condotta della compagnia assicuratrice, la copertura Tutela Legale deve ritenersi dunque pienamente operativa;
la terza chiamata dovrà manlevare la sua assicurata anche delle spese di lite e di c.t.u. che la stessa è tenuta a versare all'attore in virtù della presente decisione, nonché di quelle di lite sostenute in proprio dalla GNa CP_1
5) Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite relative alla domanda principale di risarcimento svolta dall'attore nei confronti della convenuta seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate come da dispositivo.
Si precisa che, nella liquidazione delle spese di lite, si è tenuto conto – ai fini dell'individuazione del valore della causa – dell'importo complessivo effettivamente liquidato.
Le spese di lite relative ai rapporti tra convenuta e compagnia assicuratrice seguono invece la soccombenza di Anche in tal caso, le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, Controparte_2
con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi, calcolati in base al valore della manleva.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 29.1.2024, sono definitivamente poste a carico
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della convenuta e della compagnia assicuratrice terza chiamata, in via solidale tra loro, in egual misura, in ragione degli esiti del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertata la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. di nella sua qualità di titolare CP_1
dell'omonima impresa individuale, quale proprietaria del , condanna la convenuta a Parte_7
pagare a la somma di € 69.761,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
ed € 8.880,26 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre a rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
2) accoglie la domanda di manleva formulata da nei confronti della propria compagnia CP_1
assicuratrice e, per l'effetto, condanna (incorporante di Controparte_2 Controparte_4
a tenere indenne e manlevare la predetta convenuta dalla condanna al risarcimento
[...]
del danno in favore dell'attore e a rifondergli le somme che sarà tenuta a corrispondere in forza della presente decisione, anche a titolo di spese legali e di c.t.u., nei limiti e secondo le condizioni di polizza;
3) in relazione alla domanda principale di risarcimento svolta parte attrice, condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 759,00 per anticipazioni, € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
4) in relazione al rapporto processuale tra parte convenuta e la compagnia assicuratrice, condanna la terza chiamata alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali, che liquida in complessivi €
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
5) pone definitivamente e solidalmente a carico della convenuta e della compagnia assicuratrice terza chiamata le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 29.1.2024, con condanna a restituire
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all'attore le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine sostenute e debitamente documentate.
Così deciso in Treviso, 10 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 2042/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Simioni giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in LO di DE, piazza XI Febbraio
n. 6;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore - contro
Controparte_1
in persona dell'omonima titolare CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Di Liberto giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
FR ET, piazza della Serenissima n. 40/101;
p.i.: P.IVA_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- convenuta -
1
e con la chiamata in causa di in quanto incorporante di Controparte_2 Controparte_3
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Miotto giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, vicolo
XX Settembre n. 1;
p.i.: P.IVA_2
- terza chiamata -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
NEL MERITO
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione:
1) condannarsi la sig.ra e la – ora – al CP_1 Controparte_4 Controparte_2
risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. a causa del sinistro verificatosi in data 20/3/2016, Parte_1
comprensivi del danno da cure future, di cui si chiede la liquidazione nella misura che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, tenuto conto delle risultanze della perizia a firma del C.T.U. dott.ssa Rossella
Snenghi in atti, oltre agli interessi previsti per legge – di cui si chiede la liquidazione al tasso previsto ex art. 1284, 4° comma, c.p.c. quanto meno con decorrenza dalla domanda giudiziale – e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo effettivo;
2) spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi, con distrazione degli stessi in favore del procuratore antistatario avv. Luca Simioni ex art. 93 c.p.c. che non ha riscosso i compensi professionali ed ha anticipato le spese di lite;
3) spese di C.T.U. e C.T. di parte integralmente rifuse, di cui – relativamente a queste ultime – si chiede la liquidazione come da documentazione che si produce (docc. 72 - 73).
IN VIA ISTRUTTORIA
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Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale della sig.ra e per testimoni sui seguenti capitoli CP_1
di prova – non ammessi – di cui alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. del sig. datata Parte_1
5/1/2022:
1) vero che, in data 18/3/2014, 16/10/2014 e 2/3/2015, la sig.ra ha stipulato gli atti di CP_1
compravendita che si rammostrano al testimone (cfr. docc. 51, 53 e 55 del fascicolo di parte attrice);
2) vero che, nel corso del 2015, la sig.ra ha subito l'esproprio da parte del Demanio Pubblico dello Stato CP_1
dei terreni indicati nella ispezione ipotecaria che si rammostra al testimone (cfr. doc. 56 del fascicolo di parte attrice);
3) vero che i terreni di cui ai precedenti capitoli di prova erano adibiti dalla sig.ra al pascolo dei cavalli e CP_1
degli altri animali della propria azienda agricola;
4) vero che, nel corso del 2015, la sig.ra ha venduto uno dei propri cavalli, e ne ha affidato un altro di CP_1
nome “Daiva” al maneggio “ di RO (VI); Parte_2
7) vero che, nel periodo compreso tra la fine del 2010 e la prima metà del 2018, al civico n. 45 di Via Alberon a LO di DE (TV) abitava il sig. con la propria famiglia, come risulta dal certificato di residenza storico che Controparte_5
si rammostra al testimone (cfr. doc. 61 del fascicolo di parte attrice);
8) vero che, partendo dalla azienda agricola della sig.ra ubicata in Riese Pio X località NE (TV), è CP_1
possibile raggiungere tramite una carrareccia di campagna il civico n. 45 di Via Alberon a LO di DE (TV);
11) vero che, nel corso del 2016, il sig. abitava con la moglie ed i figli e Parte_1 Controparte_6 CP_7 CP_8
al civico n. 45/A di Via Alberon a LO di DE (TV), come risulta dal documento che si rammostra al testimone
(cfr. docc. 59 - 60 del fascicolo di parte attrice);
12) vero che il civico n. 45/A di Via Alberon a LO di DE (TV) è quello evidenziato in colore tratteggiato blu nella planimetria che si rammostra al testimone (cfr. doc. 63 del fascicolo di parte attrice);
14) vero che, a seguito di quanto sopra, il sig. è caduto a terra, e la sig.ra lo ha soccorso, Parte_1 CP_9
ha visto che aveva il volto sanguinante e che aveva perso alcuni denti, ed ha chiamato la madre sig.ra ed Controparte_6
il sig. ; Controparte_5
3
15) vero che, la mattina del 20/3/2016, ad ore 9.30 circa, il sig. ha portato il sig. Controparte_5 Parte_1
presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di FR ET (TV);
16) vero che, a seguito del sinistro verificatosi in data 20/3/2016, il sig. si era rivolto alla G.S. - Parte_1
Gestione Sinistri s.r.l. per la pratica di risarcimento del danno;
17) vero che, negli anni successivi, il sig. ha trasmesso la documentazione medica alla G.S. - Gestione Parte_1
Sinistri s.r.l. ed ha chiamato più volte la stessa per chiedere informazioni sullo stato della pratica;
18) vero che, nel corso di tali colloqui telefonici, il personale della ha riferito il sig. Parte_3 Pt_1
che era in corso la trattativa con la compagnia assicuratrice per il risarcimento del danno;
[...]
19) vero che, negli ultimi giorni del mese di maggio del 2020, il sig. ha contattato telefonicamente la G.S. Parte_1
- Gestione Sinistri s.r.l. ed ha parlato con tale “dott. , il quale gli ha comunicato che stava ancora attendendo Per_1
notizie dalla compagnia assicuratrice;
20) vero che, nel corso di tale colloquio telefonico, il sig. ha chiesto al “dott. la restituzione della Parte_1 Per_1
documentazione, e gli ha detto che si sarebbe rivolto ad un legale per il prosieguo della pratica;
21) vero che la lettera prodotta dalla quale documento n. 10, che si rammostra al Controparte_4
testimone, non è mai pervenuta [oppure, laddove tale formulazione dovesse essere considerata inammissibile, si chiede che il capitolo di prova venga ammesso con la dicitura “è pervenuta”] al sig. . Parte_1
Si indicano come testimoni i sig.ri:
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...]; Controparte_5
- , residente in [...]; Persona_2
- residente in [...]
- residente in [...]; Controparte_6
- , residente in [...]; CP_9
- residente in [...]; Tes_3
- residente in [...]; Testimone_4
4
- (o ), residente in Camposampiero località Rustega (PD), Via Zingarelle. Controparte_10 CP_11
Per parte convenuta:
Nel merito: rigettarsi in toto le domande avversarie.
In via subordinata: in ogni ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, condannare la terza chiamata (già a manlevare, garantire e, comunque, a Controparte_2 Controparte_4
tenere indenne la convenuta da ogni e qualsivoglia importo dovesse essere condannata Controparte_1
a pagare e, comunque, condannare la medesima terza chiamata a rifondere alla convenuta Controparte_1
ogni spesa dalla stessa sostenuta per resistere in giudizio, anche per eventuali C.T.U. e per gli onorari dei consulenti
[...]
tecnici di parte, oltre che per le spese legali sostenute.
In ogni caso: spese e competenze di lite interamente rifuse, con distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario.
Per parte terza chiamata: nel merito: ogni diversa o contraria istanza reietta, voglia il Tribunale Ill.mo
• rigettare le domande tutte proposte dall'attore contro la convenuta in quanto Parte_1 CP_1
infondate, e, per l'effetto, quella di garanzia proposta da quest'ultima contro (oggi incorporata Controparte_3
da ; Controparte_2
• nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dall'attore Parte_1
contro la convenuta rigettare comunque quella proposta da quest'ultima
contro
CP_1 Controparte_3
(oggi incorporata da;
[...] Controparte_2
• nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dall'attore Parte_1
contro la convenuta ed altresì di quella di garanzia da costei proposta
contro
CP_1 Controparte_3
(oggi incorporata da , dichiararsi quest'ultima obbligata a tenere indenne la propria assicurata nei Controparte_2
soli limiti di quanto contrattualmente pattuito, per massimale per persona danneggiata e per quant'altro;
• con vittoria di spese di lite.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
5
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il GN conveniva in giudizio avanti al Tribunale Pt_1
di Treviso la GNa – nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale – per sentirla CP_1
condannare, previo accertamento della sua responsabilità ex art. 2052 cod. civ., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del calcio sferrato dal cavallo , di proprietà Parte_4
dell'azienda agricola della convenuta, in data 20.3.2016.
Esponeva il GN nel proprio atto introduttivo che il predetto cavallo, mentre si trovava presso Pt_1
il giardino della casa del genero e della figlia, lo aveva ferito sferrandogli un calcio al voto, cagionandogli gravi lesioni.
Il GN promuoveva quindi il presente giudizio per ottenere il ristoro dei danni tutti, Pt_1
patrimoniali e non, subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.6.2021, si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto le pretese attoree, chiedendo in subordine una corretta quantificazione del danno patito dal GN e, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria Pt_1
compagnia assicuratrice, la condanna di quest'ultima alla manleva in caso di accoglimento delle domande dell'attore.
Autorizzata la chiamata in garanzia, con comparsa di costituzione depositata in data 13.10.2021 si costituiva in giudizio la (incorporata, nel corso del presente Controparte_4
giudizio, da , la quale eccepiva innanzitutto la lacunosa ricostruzione della dinamica Controparte_2
del sinistro effettuata da attore e convenuta (i quali, peraltro, erano legati da vincoli familiari per essere l'attore il “consuocero” della convenuta), contrastante con le dichiarazioni a più riprese rilasciate dal GN stesso e dal marito della GNa nel corso dell'istruttoria stragiudiziale effettuata Pt_1 CP_1
dalla compagnia assicuratrice.
Negava poi la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. della GNa poiché, stando proprio alla CP_1
6
ricostruzione del di lei marito, il cavallo era stato affidato in custodia al figlio e alla UO. Parte_4
Eccepiva, inoltre, l'inoperatività della polizza poiché l'animale, per le sue caratteristiche peculiari, non poteva considerarsi bene strumentale all'azienda agricola della GNa ma vero e proprio animale CP_1
d'affezione.
Contestava infine il quantum risarcitorio preteso dall'attore, concludendo per il rigetto delle sue richieste e per il rigetto, conseguentemente, anche della domanda di manleva. In via subordinata, chiedeva l'esatta quantificazione dei danni patiti dal GN . Pt_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 24.6.2021, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante escussione dei GNi , (testi di parte Testimone_4 CP_9
attrice), Franco Pavia e (testi di parte terza chiamata). Testimone_5
Escussi i testimoni sui capitoli di prova ammessi, il Giudice disponeva l'espletamento di c.t.u. medico- legale sulla persona dell'attore, nominando a tal fine la dott.ssa Rossella Snenghi.
All'esito del deposito della consulenza, la causa veniva quindi ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 14.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1) Sulla dinamica del sinistro
L'attore, nel suo atto introduttivo, ha fornito la propria spiegazione del dinamismo che ha causato il sinistro per cui è causa. In particolare, ha chiarito di essere stato ferito dal calcio sferrato dal cavallo Pt_4
mentre si trovava presso il giardino dell'abitazione del genero (figlio dell'odierna convenuta) in via
[...]
Alberon n. 45 a LO di DE.
Tale versione – pur confliggente con quanto inizialmente dichiarato sia dalla GNa nella CP_1
7
denuncia di sinistro (doc. 11 di parte terza chiamata) che dallo studio di infortunistica SS (incaricato dal GN ) nella missiva del 14.4.2016 (doc. 10 di parte terza chiamata) alla compagnia Pt_1
assicuratrice – risulta confermato sia dalle dichiarazioni rese dal coniuge della GNa agli CP_1
investigatori incaricati da (ed escussi quali testi all'udienza dell'11.7.2023), sia dalla Controparte_3
deposizione testimoniale della teste oculare . CP_9
Dunque, risulta confermato che il sinistro è occorso presso l'abitazione di a LO di Controparte_5
DE, via Alberon n. 45, adiacente a quella dell'attore, mentre il cavallo si trovava nel Parte_4
giardino dei coniugi e . CP_5 Pt_1
Del resto, nemmeno parte terza chiamata smentisce tale versione dei fatti, pur sottolineando la contraddittorietà delle spiegazioni fornite dai soggetti coinvolti nella fase iniziale dell'istruzione del sinistro.
Peraltro, la c.t.u. dott.ssa Rossella Snenghi ha confermato la piena compatibilità tra le lesioni accertate
(salve le peculiarità relative all'ipoacusia sinistra accertata in Pronto Soccorso e alle lesioni tendinee, di cui si dirà) e la descrizione dei fatti resa nell'atto di citazione, affermando che non vi sono elementi che pongano in dubbio il nesso causale.
2) Sulla responsabilità ex art. 2052 cod. civ. invocata dall'attore e sui suoi presupposti
Ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., risponde del danno il proprietario o chi si serve dell'animale, sia che quest'ultimo sia sotto la sua custodia sia che sia smarrito o fuggito.
Il fondamento della responsabilità è ravvisabile nel concetto di uso dell'animale, il quale si riconduce non tanto alla custodia, quanto all'impiego dell'animale al fine di trarne delle utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale.
La giurisprudenza riconduce la responsabilità in esame al principio cuius comoda et incommoda (Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307).
Perché si abbia la responsabilità del proprietario di animale non si deve aver riguardo alla condotta dell'animale, ma al fatto materiale da esso posto in essere, cioè al fatto che l'incidente sia avvenuto a causa
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dell'animale. La responsabilità in esame ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo (Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1979, n. 778).
Nel caso di specie, non può dubitarsi della riconducibilità alla norma di cui all'art. 2052 cod. civ. del fatto in esame.
Tuttavia, ciò che è in discussione è l'identità del soggetto tenuto al risarcimento del danno subito dal GN , se la proprietaria del cavallo (la GNa appunto) o la persona o le Pt_1 Parte_4 CP_1
persone che dell'animale si servivano (secondo la prospettazione della terza chiamata, i coniugi
[...]
e ). CP_5 Testimone_1
La tesi della terza chiamata, assicuratrice dell'azienda agricola della GNa si fonda sulla CP_1
dichiarazione del marito della convenuta, GN , il quale avrebbe dichiarato agli Testimone_6
investigatori della che si trovava presso l'abitazione del figlio e della Controparte_3 Parte_4
UO da circa quindici giorni, affidato alle cure e alla custodia della “famiglia , perché mia UO Pt_1
Tes_
è appassionata di cavalli e a sua volta anch'ella cavalca” (cfr. doc. 12 di parte terza chiamata). Il GN
avrebbe inoltre dichiarato che “ad accudire il cavallo e a dargli da mangiare provvedevano, in Testimone_6
genere, i componenti della famiglia ”. Pt_1
In base a tali affermazioni, secondo la compagnia assicuratrice, dovrebbe ritenersi provato che la custodia di era, al momento del sinistro, in capo alla famiglia e che si servivano del cavallo il Parte_4 Pt_1
figlio e, soprattutto, la UO . Testimone_1
Tuttavia, tale prospettazione contrasta con quanto dichiarato dai testi e Testimone_4 CP_9
(della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare stante la totale estraneità e l'assenza di interessi
[...]
immediati e diretti nel presente giudizio, oltre che della chiarezza e non contraddittorietà delle rispettive dichiarazioni).
Nello specifico, infatti, i testi hanno confermato che era stata collocata temporaneamente Parte_4
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presso il giardino della casa dei coniugi (civico n. 45) – ragionevolmente in ragione del Persona_3
fatto che l'azienda agricola della proprietaria si era da poco spogliata di alcuni terreni adibiti a pascolo – pochi giorni prima del sinistro, ma che continuavano ad occuparsi della cura e dell'alimentazione del cavallo i GNi e avvistati in più occasioni mentre si recavano a portare Testimone_6 CP_1
fieno o a controllare l'animale.
Elementi in senso contrario sono contenuti nella dichiarazione del GN agli Testimone_6
investigatori della (il già richiamato doc. 12 di parte terza chiamata), che gli Controparte_3
investigatori stessi hanno confermato in sede di deposizione testimoniale.
Tuttavia, la contraddittorietà delle dichiarazioni assunte nel corso dell'istruttoria orale non consente di ritenere provato il trasferimento di custodia dalla legittima proprietaria ai coniugi , né, Persona_3
soprattutto, che quest'ultimo nucleo familiare si servisse – al momento del sinistro – dell'animale per esigenze proprie.
La Suprema Corte, in una pronuncia non recente ma certamente condivisibile, ha peraltro chiarito che il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico dei terzi la responsabilità per i danni cagionati dagli animali stessi (Cass. civ., Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11173). E' vero che la
Suprema Corte ha affermato l'alternatività della responsabilità tra proprietario ed utilizzatore, ma ha considerato utilizzatore solo colui il quale utilizzi l'animale per trarne un proprio vantaggio (es. cavallo altrui prestato ad un terzo affinché lo utilizzi per lavoro proprio, come per esempio traino o lezioni ippiche) mentre non è considerato tale, e non è quindi alternativamente responsabile, colui il quale abbia ricevuto l'animale in mera custodia a titolo di cortesia.
Dunque, la responsabilità ex art. 2052 cod. civ., in difetto di prova certa del fatto che un altro soggetto si servisse della cavalla e ne traesse utilità, deve attribuirsi in capo alla proprietaria, ovvero la GNa
CP_1
Va sin d'ora precisato, anche ai fini della domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice,
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che dal “Passaporto – Libretto Segnaletico” di risulta che la proprietà della cavalla è in capo Parte_4
alla GNa (doc. 2 di parte attrice) e che la GNa è espressamente qualificata come CP_1 CP_1
“Allevatore” dell'animale.
2.1) Sulla prova liberatoria
La dottrina ritiene che la prova liberatoria di cui all'art. 2052 cod. civ. abbia un fondamento oggettivo, da ricondursi ad eventi assolutamente straordinari ed imprevedibili.
Il caso fortuito, infatti, consiste nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenta i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (Cass. civ., sez.
III, 30 marzo 2001, n. 4742) e che si inserisce all'improvviso nell'azione di un soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo.
Siamo, quindi, in presenza di una responsabilità a carattere puramente oggettivo, in quanto il caso fortuito non coincide con la dimostrazione dell'impossibilità di impedire il danno cagionato dall'animale.
In altri termini, la responsabilità dei proprietari dell'animale è presunta ed è fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero (tra le più recenti: Corte d'Appello Roma, sez.
III, 29 maggio 2018).
La prova del caso fortuito può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità con conseguente onere per il convenuto, al fine di liberarsi da responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, al di là dell'uso della comune diligenza nella custodia dell'animale.
Secondo la giurisprudenza, deve escludersi la sussistenza del caso fortuito anche nel caso di danno derivante da un impulso imprevedibile dell'animale, non rilevando l'abituale mansuetudine dello stesso
(Cass. civ., 6 gennaio 1983, n. 75).
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Orbene, nel caso di specie, non è emerso – né tantomeno è stato mai allegato – che il GN Pt_1
abbia compiuto un atto talmente abnorme da essere in grado di interrompere, sic et simpliciter, il nesso causale.
Per tale ragione, risultano integrati tutti i presupposti per ascrivere alla proprietaria la totale responsabilità dell'evento dannoso occorso all'attore, non essendo ravvisabili i presupposti per ritenere integrato il caso fortuito.
3) Sul risarcimento del danno
3.1) Sul danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il c.d. profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale, va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione della c.t.u. nominata nel presente giudizio, dott.ssa
Rossella Snenghi (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che l'attore ha riportato un trauma al volto e ferite al naso e mento, lesioni dentali, frattura nasale (azione diretta) e distorsione temporo-
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mandibolare prevalentemente sinistra (azione diretta branca mandibolare ed indiretta tipo colpo di frusta).
Tali lesioni sono in certo nesso causale con il calcio sferrato da . Parte_4
Più complesso è il meccanismo causale relativo all'ipoacusia sinistra rilevata in Pronto Soccorso dell'Ospedale di FR il giorno successivo al trauma come forma ad insorgenza acuta e tipologia neurosensoriale pantonale di grado importante (medio sulle frequenze gravi e grave e gravissimo sulle frequenze medie ed acute).
Tuttavia, la dott.ssa Snenghi ha concluso confermando la compatibilità causale tra l'evento e il danno:
“l'unico elemento anamnestico “evidente” è rappresentato dal trauma al volto sinistro (criterio topografico), recente rispetto all'esordio clinico (criterio cronologico), idoneo a determinare un meccanismo concussivo a carico dell'orecchio interno (forze indirette da contusione facciale e distorsione cervicale) con produzione di una lesione (criterio idoneità lesiva) in assenza di altre cause” (pag. 20 dell'elaborato peritale). In risposta alle osservazioni del c.t.p. della terza chiamata, la dott.ssa Snenghi ha poi sostenuto che, “data l'assenza di altre cause anamnestiche note e/o semeiologicamente rilevabili, la comparsa improvvisa di ipoacusia neurosensoriale sinistra nel post-trauma (acuta e stabile dall'esordio) trova piena corrispondenza eziologica con il rilevante trauma che ha attinto il volto, prevalentemente a sinistra dove si verificava - peraltro in sede contigua alla regione auricolare -il trauma temporo-mandibolare causativo di disfunzione articolare permanente” (pag. 25 dell'elaborato peritale).
In merito alla riconducibilità causale all'evento della lesione tendinea della spalla sinistra – su cui nemmeno il c.t.p. della compagnia assicuratrice pone dubbi di sorta – la c.t.u. ha spiegato che “è noto che le lesioni dei tendini della cuffia dei rotatori si determina solitamente in funzione di una patologia organica preesistente, cosiddetta “tendinosi”, per dinamiche di rottura “spontanea” o per l'intervento di una causa esogena che induce una contrazione muscolare violenta con stiramento del tendine. Nel caso in esame si rilevano i fattori clinici/strumentali tipici dell'azione di una causa violenta: descrizione di sintomatologia dolorosa all'accesso in Pronto Soccorso quindi in concomitanza dell'infortunio; presenza alla RMN eseguita a distanza di otto mesi dall'infortunio di esiti di una rottura acuta traumatica (edema osseo e versamento) e di un quadro di tendinosi degenerativa” (pagg. 20 e 21 della perizia).
Ciò premesso, è conseguito alle lesioni subite e sopra descritte – secondo la ricostruzione della c.t.u. – un
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periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 90 giorni, parziale al 75% per giorni 30, parziale al 50% per giorni 30 e parziale al 25% per ulteriori giorni 30.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 18%, considerando come riferimento tabellare per le singole voci: ipoacusia neurosensoriale monolaterale grave con acufeni
(8% vs sordità monolaterale 10%); esiti di frattura delle ossa nasali con stenosi nasale unilaterale (5%); esiti di distorsione del rachide cervicale con disfunzione temporo-mandibolare di I grado (5%); esiti cicatriziali con pregiudizio estetico lievissimo (2%); esiti dolorosi di lesione del tendine sovraspinoso con escursioni articolari conservate (2%).
Il grado di sofferenze patito, poi, è stato medio nel periodo di malattia e medio-lieve n fase attuale di cronicizzazione degli esiti.
Orbene, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione.
La Suprema Corte ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la Suprema
Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Peraltro, non può trovare applicazione la c.d. Tabella Unica Nazionale, di recentissima introduzione,
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essendo limitata alle ipotesi risarcitorie in tema di circolazione stradale e malpractice medica e per i sinistri avvenuti successivamente al 5.3.2025.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dalla c.t.u. nel 18%, alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad € 64.586,00 (con punto base pari ad € 3.570,28, incrementato per la sofferenza soggettiva – come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi ed in considerazione del fatto che la c.t.u. ha riconosciuto un grado di sofferenza medio nel periodo di malattia e medio-leve nel a postumi stabilizzati – ed adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 2.587,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed infine € 862,50 per i residui 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di
€ 5.175,00.
Va rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese, così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per una personalizzazione dell'importo, non avendo l'attore fornito la prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva che non fossero già stati considerati dalle tabelle milanesi nella valutazione del danno non patrimoniale globalmente inteso, ricordato che è stato comunque applicato l'incremento per la sofferenza soggettiva.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore deve, pertanto, essere liquidato nella misura di
€ 69.761,00.
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3.2) Sul danno patrimoniale per spese mediche
Deve ritenersi raggiunta la prova con riferimento agli esborsi per spese mediche per complessivi €
4.160,26, ritenuti dalla c.t.u. congrui e in relazione al sinistro per cui è causa.
Inoltre, allo stato attuale è preventivabile quale spesa sanitaria futura l'acquisto di un bite plane notturno per il trattamento della disfunzione temporo-mandibolare il cui “costo può variare tra i 3500 e 4000 euro, in relazione al numero dei controlli necessari al raggiungimento della soluzione” (vedasi relazione clinica odontoiatrica redatta dal dr. in data 24.7.2019), il cui ristoro deve liquidarsi in € 3.500,00 in virtù della specifica Per_4
domanda proposta dal GN sul punto. Pt_1
Al pari, sono risarcibili i costi sostenuti per la perizia di parte svolta dal dott. pari ad € 1.220,00 Per_5
(docc. 44 e 45), esborso da ritenersi congruo secondo il tariffario SISMLA.
Complessivamente, dunque, le spese mediche e gli ulteriori esborsi sostenuti dall'attore, ritenuti congrui e causalmente ricollegati al sinistro, ammontano ad € 8.880,26.
3.3) Sugli esborsi per la trasferta a Milano
Il GN afferma di essersi sottoposto a visita e consulenza specialista odontoiatrica a Milano e Pt_1
di aver sostenuto una spesa di € 56,65 per recarsi in detta città in data 17.6.2016 (doc. 43).
Tuttavia, non risulta provato che il viaggio documentato sub doc. 43 sia stato effettuato per sottoporsi a tale visita medica, il cui referto non è stato prodotto nel presente giudizio (al pari dell'esborso sostenuto dal GN per l'onorario dell'odontoiatra). Pt_1
In altri termini, non vi è prova che il GN si sia recato a Milano, il 17.6.2016, per sottoporsi a Pt_1
visita specialistica odontoiatrica, pertanto il costo del biglietto ferroviario non potrà essere risarcito.
3.4) Sulla rivalutazione e sugli interessi
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi
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al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. sent. n.
2335/2001) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
4) Sulla domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata
A sostegno della propria richiesta di manleva, la convenuta ha invocato la polizza n. 000005009023264638 stipulata con denominata “ , con effetto dal 24.1.2016 al Parte_5 Parte_6
24.1.2027 (doc. 5 di parte convenuta).
La terza chiamata, subentrata negli obblighi assicurativi di (e poi incorporata da Parte_5
, non contesta la sussistenza del contratto assicurativo, che anch'ella dimette Controparte_2
unitamente alle relative condizioni generali (docc. 2 e 3 di parte terza chiamata), bensì l'operatività della copertura in quanto il cavallo , per le sue particolari caratteristiche (cavallo da sella), non Parte_4
rientrerebbe tra i beni strumentali all'esercizio dell'attività agricola e produttivi di reddito agricolo, ma dovrebbe invece considerarsi mero animale d'affezione della GNa CP_1
A tal proposito, occorre osservare che le condizioni generali di assicurazione, alla sezione “responsabilità civile azienda agricola” precisano, quanto all'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, che “ad integrazione dell'art. 13 – oggetto dell'assicurazione R.C.T. e a parziale deroga degli artt. 15 – persone non considerate terzi e 16 – esclusioni, la garanzia vale per l'assicurazione comprende i danni CP_12
provocati dalla proprietà e/o dall'utilizzo dei beni dell'azienda quali, a titolo esemplificativo, i fabbricati, le macchine agricole, le attrezzature, il bestiame gli animali domestici e da cortile” (art. 14 condizioni generali di assicurazione).
L'oggetto sociale dell'azienda agricola della GNa è evincibile dalla visura prodotta da parte CP_1
attrice (doc. 3) e ha ad oggetto “coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali”. L'allevamento di animali
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è dunque parte fondamentale dell'attività dell'impresa individuale della convenuta.
La cavalla IT LA, animale allevato dalla GNa (come indicato anche nel Passaporto – CP_1
Libretto segnaletico), può considerarsi dunque bene dell'azienda agricola anche se non impiegato per la coltivazione. Ed infatti, l'art. 14 delle condizioni generali ricomprende, tra quelli indennizzabili, i danni provocati dalla proprietà del bestiame e finanche degli animali domestici (i quali, evidentemente, non compartecipano alla produzione del reddito agricolo).
E' dunque evidente che la volontà delle parti non era quella di assicurare esclusivamente i beni strettamente strumentali alla produzione di reddito agricolo (quali, ad esempio, i macchinari e i mezzi), ma anche il bestiame allevato – ivi compresi gli equini – e finanche tutti gli animali che, a vario titolo, trovavano la loro collocazione all'interno dell'impresa agricola.
Inoltre, il reddito agricolo non è quello prodotto dal singolo animale o dal singolo bene di cui l'azienda si compone, ma quello dell'azienda agricola nel suo complesso, come del resto previsto dall'art. 32
T.U.I.R.
Del resto, un cavallo da sella allevato presso un'azienda agricola ben potrebbe essere dalla stessa ceduto, affittato per scopi sportivi o ricreativi, utilizzato per attività didattiche, ecc…, e tutto ciò a scopo di lucro.
Il cavallo, inoltre, potrebbe essere macellato e la carne venduta o utilizzata a vario titolo, sempre in funzione dell'attività d'impresa.
La compagnia assicuratrice sarà dunque tenuta a garantire e manlevare la GNa in qualità di CP_1
titolare dell'omonima impresa individuale, del risarcimento del danno a cui ella è tenuta nei confronti del GN in forza della presente decisione, ovviamente con applicazione dello scoperto e dei Pt_1
massimali di polizza previsti per tale tipologia di sinistro.
Oltre alla manleva per ogni somma che la convenuta è condannata a pagare all'attore (per danni e spese mediche), la GNa ha sostenuto anche il proprio diritto ad essere manlevata dall'Assicurazione CP_1
da ogni obbligazione o costo per spese legali, in virtù della copertura Tutela Legale contenuta nella polizza
(cfr. pag. 8 di 151).
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Secondo la sua prospettazione sarebbe, infatti, precisato in polizza che “ tiene, inoltre, a suo carico le spese Pt_5
per resistere all'azione del danneggiato ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1917 c.c.” e che “sono a carico di le spese Pt_5
sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda”.
Tuttavia, la clausola contrattuale invocata prosegue specificando che “ non riconosce le spese sostenute Pt_5
dall'assicurato per i legali tecnici che non siano da essa designati”. Non vi è prova che il difensore della GNa sia stato designato dalla compagnia assicuratrice, ma è documentato che, raggiunta dalla notifica CP_1
dell'atto di citazione, la convenuta ha provveduto immediatamente ad inviarlo al proprio assicuratore, istando per un immediato intervento (doc. 1 di parte convenuta). Pochi giorni dopo, è pervenuta la comunicazione di contenente l'invito a rivolgersi ad un legale di fiducia, restando Controparte_3
“in attesa dell'eventuale chiamata in causa della Compagnia” (doc. 2).
Alla luce della condotta della compagnia assicuratrice, la copertura Tutela Legale deve ritenersi dunque pienamente operativa;
la terza chiamata dovrà manlevare la sua assicurata anche delle spese di lite e di c.t.u. che la stessa è tenuta a versare all'attore in virtù della presente decisione, nonché di quelle di lite sostenute in proprio dalla GNa CP_1
5) Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite relative alla domanda principale di risarcimento svolta dall'attore nei confronti della convenuta seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate come da dispositivo.
Si precisa che, nella liquidazione delle spese di lite, si è tenuto conto – ai fini dell'individuazione del valore della causa – dell'importo complessivo effettivamente liquidato.
Le spese di lite relative ai rapporti tra convenuta e compagnia assicuratrice seguono invece la soccombenza di Anche in tal caso, le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, Controparte_2
con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi, calcolati in base al valore della manleva.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 29.1.2024, sono definitivamente poste a carico
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della convenuta e della compagnia assicuratrice terza chiamata, in via solidale tra loro, in egual misura, in ragione degli esiti del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertata la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. di nella sua qualità di titolare CP_1
dell'omonima impresa individuale, quale proprietaria del , condanna la convenuta a Parte_7
pagare a la somma di € 69.761,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
ed € 8.880,26 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre a rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
2) accoglie la domanda di manleva formulata da nei confronti della propria compagnia CP_1
assicuratrice e, per l'effetto, condanna (incorporante di Controparte_2 Controparte_4
a tenere indenne e manlevare la predetta convenuta dalla condanna al risarcimento
[...]
del danno in favore dell'attore e a rifondergli le somme che sarà tenuta a corrispondere in forza della presente decisione, anche a titolo di spese legali e di c.t.u., nei limiti e secondo le condizioni di polizza;
3) in relazione alla domanda principale di risarcimento svolta parte attrice, condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 759,00 per anticipazioni, € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
4) in relazione al rapporto processuale tra parte convenuta e la compagnia assicuratrice, condanna la terza chiamata alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali, che liquida in complessivi €
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
5) pone definitivamente e solidalmente a carico della convenuta e della compagnia assicuratrice terza chiamata le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 29.1.2024, con condanna a restituire
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all'attore le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine sostenute e debitamente documentate.
Così deciso in Treviso, 10 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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