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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 11354 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto:
Altri contratti atipici
vertente
TRA
RI GR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GALLO ATTILIO (c.f. [...]) presso il cui studio, sito in Aversa (Ce) alla Via Minghetti n. 2, è elettivamente domiciliato in virtù di procura apposta in calce all'atto introduttivo,
PARTE ATTRICE
e
IO AB (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE ERNESTO (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Casal di Principe (Ce) alla via Turati n. 35
presso il difensore avv. SCHIAVONE ERNESTO
PARTE CONVENUTA
Proc. n. 11354 /2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/01/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. Mario Griffo conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli Nord il sig. BO TO,
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'esistenza del credito di € 61.784,54, Iva ed accessori di legge di Legge esclusi (per un totale pari ad € 78.392,22), come da prospetto di notula del 07/09/2020, vantato dall'istante avv. Mario
Griffo quale compenso, spese e diritti per la complessa attività professionale svolta nell'ambito del procedimento penale richiamato in narrativa, che ha visto il convenuto BO TO pienamente assolto;
b) per l'effetto condannare questi al pagamento della somma di
€ 61.784,54, Iva ed accessori di legge di Legge esclusi (per un totale pari ad € 78.392,22); c) condannare il convenuto e/o i convenuti in solido alla rifusione delle spese, competenze ed onorario del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
In particolare, l'avv. Mario Griffo riceveva incarico professionale dal signor TO BO, il quale lo nominava difensore di fiducia nel procedimento penale R.G. N.R. 5241/2010, pendente davanti al
Tribunale di Santa Maria C.V., che vedeva coinvolto BO TO,
quale funzionario in servizio presso il Comune di Villa Literno (CE),
Proc. n. 11354 /2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 10 per i reati di cui agli artt. 90 co. 9, 3 e 4 D.Lgs. 81/08, in quanto, in qualità di responsabile del procedimento amministrativo per l'affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, non aveva verificato i requisiti tecnico-professionali dell'impresa esecutrice, né aveva designato i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, violando le normative in materia di sicurezza sul lavoro.
Per tale condotta omissiva, il BO, in concorso con altri, era accusato di aver causato la morte di TI LE, operaio dipendente dell'impresa “Mastrominico Pasquale”, incaricata dei lavori di ampliamento del cimitero. L'incidente che ha portato al decesso di
TI LE si è verificato mentre quest'ultimo stava allestendo un ponteggio, urtando con un'asta metallica una linea elettrica a media tensione, subendo una folgorazione fatale.
Con nota protocollata al n. 5044 del 16/03/2015, BO TO
comunicava al Comune di Villa Literno, presso cui era impiegato, la nomina dell'Avv. Mario Griffo come difensore di fiducia. Nella stessa comunicazione, il sig. BO diffidava il Comune di prendersi carico delle spese legali, qualora fosse stato assolto, in virtù di quanto disposto dalla Legge n. 135 del 1997 (D.L. n. 67/1997).
Il procedimento penale si è concluso con sentenza n. 5100/2019, emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V., che ha assolto BO TO da tutte le accuse con la formula "poiché il fatto non sussiste".
Nonostante i ripetuti solleciti, il pagamento della parcella dell'Avv.
Mario Griffo, pari a € 61.784,54 (al netto di IVA e accessori), non veniva corrisposta né da BO TO né dal Comune di Villa Literno. Tale
Proc. n. 11354 /2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 10 importo si riferisce all'attività legale svolta dal difensore nel procedimento penale.
Con comparsa si costituiva il convenuto non contestava gli avversi assunti, confermando: (a) di essere stato impiegato presso il Comune di
Villa Literno come funzionario architetto dell'Ufficio Area Tecnica, all'epoca dei fatti;
(b) che per il procedimento penale che l'ha visto coinvolto aveva conferito incarico al difensore di fiducia avv. Mario
Griffo; (c) che di tale nomina era stato messo al corrente il comune di
Villa Literno, Ente presso il quale svolgeva la propria attività lavorativa;
(d) che il comune era stato messo inoltre al corrente della propria volontà
di volersi avvalere, in caso di piena assoluzione, del rimborso delle spese legali così come previsto dalla Legge n. 135 del 1997 (D. L. n. 67/1997);
(e) che, tuttavia, il Comune di Villa Literno più volte sollecitato non si
è fatto carico delle citate spese legali di giudizio;
(f) che, quindi,
chiedeva l'autorizzazione per la chiamata in causa del Comune di Villa
Literno, in persona del Sindaco, ai fini di manlevarlo dal pagamento delle somme dovute all'avv. Griffo.
Sebbene, ritualmente chiamato in causa, il Comune di Villa Literno non si costituiva, restando pertanto contumace.
Il Giudice adito concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI, comma c.p.c.
Concessi i termini ex art. 190 c.p.c, e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 20.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione.
***
Proc. n. 11354 /2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 10 1. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Non è inutile precisare che la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011 – applicabile alle sole controversie di cui all' art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile – ma a quella del processo ordinario ovvero,
in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 -
bis c.p.c. innanzi al Tribunale in composizione monocratica (Cass. civ.,
sez. II, 29/04/2024, n. 11376).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti definitivamente chiarito che l'ambito di applicazione del procedimento speciale di cui al richiamato art. 14 è espressamente limitato ai soli giudizi civili (Cass.
SS. UU. 4485/2018); ne deriva perciò che tale rimedio non è utilizzabile per la liquidazione dei compensi per prestazioni svolte in processi amministrativi (Cons. St., Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2133) o penali
(Cass. civ., Sez. II, ord. 6 agosto 2019 n. 21015).
Fatta questa precisazione, nella fattispecie in esame si verte in materia di responsabilità contrattuale, sicché l'attore deve dimostrare la sussistenza del credito, nel caso di specie, documentando l'effettivo svolgimento dell'attività professionale della quale pretende il compenso,
e allegando l'inadempimento della controparte. Parte convenuta, il debitore, deve eccepire e provare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Proc. n. 11354 /2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 10 Orbene, l'attore ha pienamente fornito la prova circa il conferimento degli incarichi professionali e l'attività svolta in favore del convenuto, nell'ambito del procedimento penale che lo ha visto coinvolto, producendo i relativi atti.
Il rapporto nemmeno è stato contestato dal convenuto, che lo ha espressamente ammesso e può dunque ritenersi pacifico tra le parti ex art. 115 c.p.c..
Assodato, quindi, l'espletamento di una effettiva attività difensiva da parte dell'odierno attore nell'ambito del procedimento penale R.G. N.R.
5241/2010 a carico del convenuto, nemmeno risulta contestato il
quantum della pretesa creditoria, che quindi può essere accolta, sempre in base al principio di cui all'art. 115 c.p.c., senza necessità di ulteriore supporto probatorio.
Può dunque concludersi nel senso della sussistenza del diritto dell'attore a pretendere, a titolo di corrispettivo per l'opera professionale svolta in favore del convenuto, la somma di euro 78.392,22, compresi accessori di legge, come da notula del 7.09.2020 allegata alla messa in mora emessa in pari data.
Il tema centrale della controversia riguarda, tuttavia, il soggetto tenuto al pagamento delle competenze in favore dell'avvocato Griffo per l'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento che ha visto il funzionario del Comune di Villa Literno, sig. BO, come convenuto.
È d'uopo precisare che il Tribunale di Santa Maria C.V. ha assolto il convenuto con formula piena.
Pertanto, in virtù dell'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. con
Proc. n. 11354 /2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 10 mod. in L. 23 maggio 1997, n. 135 (in G.U. 24/05/1997, n.119) il pagamento delle parcelle professionali relative alla difesa di un dipendente pubblico, come nel caso del funzionario del Comune di Villa
Literno, debba essere effettuato dal Comune stesso, in quanto soggetto obbligato a fronteggiare le spese legali derivanti da procedimenti in cui l'amministrazione è coinvolta, qualora l'amministrazione non si costituisca in giudizio.
Il citato art. 18 prevede infatti che “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti
connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi
istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato”.
E sebbene il Comune di Villa Literno sia rimasto contumace, la sua mancata costituzione non lo esonera dal rimborso delle spese legali, in quanto l'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 prevede specificamente che, nei casi di assoluzione del dipendente pubblico con formula piena, il pagamento delle parcelle sia a carico dell'amministrazione.
A questo proposito, è stato sostenuto che il soggetto legato all'ente da un rapporto assimilato a quello del funzionario onorario, può ottenere, in applicazione analogica dell'art. 1720, comma 2, c.c., soltanto il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo (Cass. civ., sez. I, 16/04/2008, n. 10052, in
Giust. civ. Mass. 2008, 4, 591). Al contrario, per i dipendenti di
Proc. n. 11354 /2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 10 amministrazioni statali il più volte citato art. 18 prevede il rimborso, in loro favore, delle spese legali maturate nei procedimenti penali “in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o
con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità”.
A riguardo, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di assoluzione con formula piena, l'amministrazione pubblica è obbligata al pagamento delle spese legali, anche se non si è
costituita in giudizio. In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2677/2009, ha statuito che: “L'amministrazione pubblica, che non si costituisce in giudizio a difesa del proprio dipendente, è comunque
tenuta al pagamento delle spese legali in caso di assoluzione con formula piena, in quanto l'obbligo di sostenere le spese per la difesa del dipendente sorge dal contratto di lavoro pubblico e dalla tutela dell'immagine dell'amministrazione stessa”. Ulteriormente, la sentenza n. 4323/2013 della Corte di Cassazione ha ribadito che l'obbligo di pagamento delle parcelle professionali da parte dell'amministrazione sussiste anche qualora l'amministrazione stessa non si costituisca in giudizio, facendo prevalere il principio di tutela del diritto di difesa del dipendente pubblico e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che la domanda dell'attrice sia fondata e che il Comune di Villa Literno sia obbligato al pagamento delle parcelle legali.
La richiesta di pagamento delle spese legali per l'attività difensiva svolta
Proc. n. 11354 /2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 10 è legittima e trova supporto nella normativa vigente e nella consolidata giurisprudenza.
Il pagamento della somma precedentemente indicata avverrà in solido tra la convenuta e la chiamata in causa, con facoltà della prima, se previamente escussa, di agire in regresso nei confronti della seconda in forza della suddetta disposizione normativa che obbliga l'ente di appartenenza al rimborso delle spese legali per fatti connessi all'espletamento, da parte del dipendente, del proprio ufficio.
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Alla luce della totale non contestazione del convenuto, il che ha reso particolarmente agevole la presente decisione, nonché della contumacia del chiamato in causa sussistono giusti ed eccezionali motivi ex art. 92
co. 2° c.p.c. per dichiarare le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da RI
GR
contro
IO AB , così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna IO
AB ed il COMUNE DI VILLA LITERNO, tra loro in solido,
al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 78.392,22,
compresi accessori di legge, come da notula del 7.09.2020 allegata;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Aversa il 18/03/2025
IL GIUDICE
Proc. n. 11354 /2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 10 (dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 11354 /2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 10