Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 809
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Esclusione IMU per immobili merce

    La Corte ha ritenuto che la semplice dichiarazione IMU 2015, presentata per l'anno 2016, nella quale sono indicati parte degli immobili quali beni merce, non è sufficiente al riconoscimento dell'esenzione, poiché la norma agevolativa richiede ulteriori condizioni affinchè possa essere applicata. Tuttavia, la Suprema Corte ha statuito che in tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd. "beni-merce" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza. Gli Ermellini hanno ritenuto sufficiente al fine di poter usufruire della agevolazione IMU dei c.d. beni merce non locati, che l'interessato ha l'obbligo di presentare apposita dichiarazione al competente ente locale, così come prescrive la norma di riferimento, senza altri e ulteriori incombenze arbitrariamente dedotte dall'appellante.

  • Accolto
    Sospensione termini impugnazione per definizione agevolata

    La Corte ha ritenuto l'eccezione fondata, dato che l'appello è stato proposto in data 13.06.2024, mentre il termine ultimo spirava il 13.05.2024, computando la sospensione prevista dalla Legge 197/22.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 809
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 809
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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