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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 809/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3225/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14175/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7216 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 impugnava dinanzi la Corte di Giustizia di Primo grado di Roma l'Avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma, relativo al mancato pagamento dell'imposta unica comunale
(IUC)- IMU - anno d'imposta 2016, pari a € 17.272,39, oltre sanzioni e interessi.
La Società contribuente deduceva di avere diritto all'esenzione IMU per gli immobili censiti al Catasto Urbano di Roma Dati_catastali_1 zona 6 categoria D/8 e D/7, in quanto fabbricati costruiti dalla stessa Resistente_1, destinati alla vendita e non locati, in conformità a quanto disposto dall'art 2 comma 2 lettera a) del D.L.31108/2013, convertito dalla Legge 124 del 28/10/2013.
La contribuente deduceva, inoltre, che soltanto nell'anno 2019 gli immobili erano stati locati e, conseguentemente, era stata tempestivamente pagata l'IMU.
L'escussa Corte, nel contraddittorio con il Comune di Roma, che puntualmente controdeduceva alle eccezioni della ricorrente, con sentenza n. 14175 del 6.12.2022, lo accoglieva e compensava le spese di lite.
Il Comune di Roma ha proposto appello alla suddetta sentenza deducendo l'errata pronuncia sulla sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio fiscale spettante agli immobili merce.
L'appellante, in buona sostanza, ritiene che la gravata sentenza sia illegittima in quanto l'escusso giudice ha ritenuto che la Resistente_1 abbia assolto al proprio mero obbligo dichiarativo per ottenere l'agevolazione di immobile merce, omettendo di valutare la coesistenza di altri requisiti.
Invero, la semplice dichiarazione IMU 2015, presentata per l'anno 2016, nella quale sono indicati parte degli immobili quali beni merce, non è sufficiente al riconoscimento dell'esenzione, poiché la norma agevolativa richiede ulteriori condizioni affinchè possa essere applicata, ossia la ricorrenbza dei seguenti requisiti: soggettivi, che prevedono l'esclusione dell'imposta spetti al solo costruttore e non a quelle imprese che acquistano fabbricati già ultimati e destinati alla vendita;
oggettivi, nel senso che l'esenzione IMU si applica ai fabbricati abitativi e strumentali.
Ed ancora, l'esclusione decorre dal momento in cui il fabbricato è ultimato e quindi accatastato;
i fabbricati debbono essere destinati alla vendita;
detti immobili debbono essere iscritti in bilancio tra le rimanenze alla voce attivo circolante e non immobilizzazioni;
i fabbricati non devono essere locati o concessi in comodato.
Nella fattispecie in esame, conclude l'appellante, dall'analisi delle informazioni in suo possesso e dai documenti reperiti da altre amministrazioni pubbliche, la società contribuente non ha documentalmente provato l'iscrizione degli immobili di cui è causa nell'attivo circolante alla voce rimanenze al fine di potere usufruire della esenzione IMU. Ritualmente si è costituita in giudizio la Resistente_1 che ha eccepito, in via preliminare, la tardività dell'appello, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 327 co. 1 c.p.c..
In particolare, l'appellata deduce che nella fattispecie si verte in ipotesi di controversia definibile ai sensi dell'art. 1 comma 186 Legge 29/12/22 n. 197 (definizione agevolata per i tributi locali), per cui trova applicazione il disposto di cui al comma 199 del citato art. 1 recita testualmente: «Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023".
La suddetta disciplina è applicabile al caso di specie, in quanto il termine per proporre appello sarebbe scaduto il 13 giugno 2023, stante che la sentenza di primo grado era stata depositata il 13 dicembre 2022,
e quindi in un periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della Legge 197/22 (1° gennaio 2023) ed il
31 ottobre 2023.
Conseguentemente, il nuovo termine per proporre appello, applicandosi la sospensione in questione (e senza la sospensione feriale) spirava il 13 maggio 2024; l'appello, viceversa, è stato notificato il 13 giugno
2024 e, pertanto, deve ritenersi intempestivo.
Nel merito, l'appella precisa che per gli anni 2015 e 2016 gli immobili erano esenti di IMU giuste le disposizioni legislative in materia, stante che i suddetti fabbricati erano stati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita e che ritualmente, la stessa società costruttrice aveva presentato apposita dichiarazione al Comune di Roma.
All'odierna udienza la controversia è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in via preliminare, ritiene opportuno esaminare la questione relativa alla tempestività del proposto gravame.
L'eccezione è palesemente fondata.
Come dedotto l'appellante, nella fattispecie de qua si verte in tema di tributi locali per cui trova applicazione il disposto dell'art. 1 comma 186 Legge 29/12/22 n. 197, nonché il successivo comma 199 della citata legge, il quale dispone che, per le controversie soggette a definizione agevolata per i tributi locali, i termini di impugnazione sono sospesi per undici mesi, anche con riferimento a quelle incidentali, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023.
Orbene, nella fattispecie in esame, indiscussa la definizione agevolata dei tributi locali, appare del tutto evidente che l'appello è palesemente intempestivo stante che è stato proposto soltanto in data 13.06.2024, mentre il termine ultimo spirava il 13.05.2024.
In ordine al computo dei termini, si aggiunga l'indirizzo della Suprema Corte, la quale ha precisato che “in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima” (Cass. n. 15129/2025; Cass. n. 22502/2024;
Cass. 33069/2022; Cass. n. 30397/2021; Cass. 10252/2020).
Anche nel merito, l'appello va rigettato.
La Suprema Corte ha statuito che “ in tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd. "beni-merce" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza”
(Cassazione civile sez. trib., 30/03/2025, n. 8357).
Dunque, gli Ermellini hanno ritenuto sufficiente al fine di poter usufruire della agevolazione IMU dei c.d. beni merce non locati, che l'interessato ha l'obbligo di presentare apposita dichiarazione al competente ente locale, così come prescrive la norma di riferimento, senza altri e ulteriori incombenze arbitrariamente dedotte dall'appellante.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 4.000,00.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3225/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14175/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7216 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 impugnava dinanzi la Corte di Giustizia di Primo grado di Roma l'Avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma, relativo al mancato pagamento dell'imposta unica comunale
(IUC)- IMU - anno d'imposta 2016, pari a € 17.272,39, oltre sanzioni e interessi.
La Società contribuente deduceva di avere diritto all'esenzione IMU per gli immobili censiti al Catasto Urbano di Roma Dati_catastali_1 zona 6 categoria D/8 e D/7, in quanto fabbricati costruiti dalla stessa Resistente_1, destinati alla vendita e non locati, in conformità a quanto disposto dall'art 2 comma 2 lettera a) del D.L.31108/2013, convertito dalla Legge 124 del 28/10/2013.
La contribuente deduceva, inoltre, che soltanto nell'anno 2019 gli immobili erano stati locati e, conseguentemente, era stata tempestivamente pagata l'IMU.
L'escussa Corte, nel contraddittorio con il Comune di Roma, che puntualmente controdeduceva alle eccezioni della ricorrente, con sentenza n. 14175 del 6.12.2022, lo accoglieva e compensava le spese di lite.
Il Comune di Roma ha proposto appello alla suddetta sentenza deducendo l'errata pronuncia sulla sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio fiscale spettante agli immobili merce.
L'appellante, in buona sostanza, ritiene che la gravata sentenza sia illegittima in quanto l'escusso giudice ha ritenuto che la Resistente_1 abbia assolto al proprio mero obbligo dichiarativo per ottenere l'agevolazione di immobile merce, omettendo di valutare la coesistenza di altri requisiti.
Invero, la semplice dichiarazione IMU 2015, presentata per l'anno 2016, nella quale sono indicati parte degli immobili quali beni merce, non è sufficiente al riconoscimento dell'esenzione, poiché la norma agevolativa richiede ulteriori condizioni affinchè possa essere applicata, ossia la ricorrenbza dei seguenti requisiti: soggettivi, che prevedono l'esclusione dell'imposta spetti al solo costruttore e non a quelle imprese che acquistano fabbricati già ultimati e destinati alla vendita;
oggettivi, nel senso che l'esenzione IMU si applica ai fabbricati abitativi e strumentali.
Ed ancora, l'esclusione decorre dal momento in cui il fabbricato è ultimato e quindi accatastato;
i fabbricati debbono essere destinati alla vendita;
detti immobili debbono essere iscritti in bilancio tra le rimanenze alla voce attivo circolante e non immobilizzazioni;
i fabbricati non devono essere locati o concessi in comodato.
Nella fattispecie in esame, conclude l'appellante, dall'analisi delle informazioni in suo possesso e dai documenti reperiti da altre amministrazioni pubbliche, la società contribuente non ha documentalmente provato l'iscrizione degli immobili di cui è causa nell'attivo circolante alla voce rimanenze al fine di potere usufruire della esenzione IMU. Ritualmente si è costituita in giudizio la Resistente_1 che ha eccepito, in via preliminare, la tardività dell'appello, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 327 co. 1 c.p.c..
In particolare, l'appellata deduce che nella fattispecie si verte in ipotesi di controversia definibile ai sensi dell'art. 1 comma 186 Legge 29/12/22 n. 197 (definizione agevolata per i tributi locali), per cui trova applicazione il disposto di cui al comma 199 del citato art. 1 recita testualmente: «Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023".
La suddetta disciplina è applicabile al caso di specie, in quanto il termine per proporre appello sarebbe scaduto il 13 giugno 2023, stante che la sentenza di primo grado era stata depositata il 13 dicembre 2022,
e quindi in un periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della Legge 197/22 (1° gennaio 2023) ed il
31 ottobre 2023.
Conseguentemente, il nuovo termine per proporre appello, applicandosi la sospensione in questione (e senza la sospensione feriale) spirava il 13 maggio 2024; l'appello, viceversa, è stato notificato il 13 giugno
2024 e, pertanto, deve ritenersi intempestivo.
Nel merito, l'appella precisa che per gli anni 2015 e 2016 gli immobili erano esenti di IMU giuste le disposizioni legislative in materia, stante che i suddetti fabbricati erano stati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita e che ritualmente, la stessa società costruttrice aveva presentato apposita dichiarazione al Comune di Roma.
All'odierna udienza la controversia è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in via preliminare, ritiene opportuno esaminare la questione relativa alla tempestività del proposto gravame.
L'eccezione è palesemente fondata.
Come dedotto l'appellante, nella fattispecie de qua si verte in tema di tributi locali per cui trova applicazione il disposto dell'art. 1 comma 186 Legge 29/12/22 n. 197, nonché il successivo comma 199 della citata legge, il quale dispone che, per le controversie soggette a definizione agevolata per i tributi locali, i termini di impugnazione sono sospesi per undici mesi, anche con riferimento a quelle incidentali, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023.
Orbene, nella fattispecie in esame, indiscussa la definizione agevolata dei tributi locali, appare del tutto evidente che l'appello è palesemente intempestivo stante che è stato proposto soltanto in data 13.06.2024, mentre il termine ultimo spirava il 13.05.2024.
In ordine al computo dei termini, si aggiunga l'indirizzo della Suprema Corte, la quale ha precisato che “in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima” (Cass. n. 15129/2025; Cass. n. 22502/2024;
Cass. 33069/2022; Cass. n. 30397/2021; Cass. 10252/2020).
Anche nel merito, l'appello va rigettato.
La Suprema Corte ha statuito che “ in tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd. "beni-merce" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza”
(Cassazione civile sez. trib., 30/03/2025, n. 8357).
Dunque, gli Ermellini hanno ritenuto sufficiente al fine di poter usufruire della agevolazione IMU dei c.d. beni merce non locati, che l'interessato ha l'obbligo di presentare apposita dichiarazione al competente ente locale, così come prescrive la norma di riferimento, senza altri e ulteriori incombenze arbitrariamente dedotte dall'appellante.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 4.000,00.