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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1055/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1055/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
15.12.1963, residente in DI (CS) alla C.da Monaca n. 4 e rappresentato e difeso dall'avv. Achille ORDINE del Foro di PA (codice fiscale ), che chiede l'invio CodiceFiscale_2 delle comunicazioni, delle notifiche e degli avvisi di Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo fax al numero 0985.876729 oppure a mezzo PEC all'indirizzo e presso il cui studio, sito in DI (CS) alla C.da Piane Email_1 ss. 18, km 274 + 300, è elettivamente domiciliato;
e
(c.f.: ), nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_3 residente in DI (CS) alla Via I. Silone n. 27 e rappresentata e difesa dall'avv. Egidio ROGATI, del Foro di PA (C.F. , che chiede l'invio delle CodiceFiscale_4 comunicazioni, delle notifiche e degli avvisi di Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo fax al numero 0985.84222 oppure a mezzo PEC all'indirizzo Email_2
e presso il cui studio, sito in EL TI (CS) alla Via Giustino Fortunato n. 86, è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 24.10.2024, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in data 18.05.2004 in DI (CS), in regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune alla Parte I Serie Nr. 4 dell'anno 2004, precisando che dalla loro unione nasceva un figlio, nato a Persona_1
Cetraro (CS) il 12.06.2004, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, erano addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente nell'ambito del procedimento incardinato presso Tribunale di PA con il numero di R.G. 674/2019;
- che il Tribunale di PA, con decreto n. cronol. 3907/2019 del 11.07.2019, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti;
- che in tutto questo tempo i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta, nemmeno temporaneamente, la riconciliazione né spirituale, né materiale;
- che, non essendovi alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, appariva, dunque, manifesta l'impossibilità di ricostituzione materiale e spirituale dei coniugi, per cui sussistevano gli estremi per la dichiarazione di divorzio.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto di omologazione n. cronol. 3907/2019 del 11.07.2019 il Tribunale di PA aveva omologato la separazione tra i coniugi Parte_1
e che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente CP_1 del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. La IG.ra continuerà ad abitare la casa coniugale, sita in DI (CS) alla Via CP_1
I. Silone n. 27, di proprietà del IG. , sino al 30.09.2024 quando lascerà la Parte_1 stessa, portando con sé l'arredo della casa e i propri effetti personali;
2. Al fine di regolare tra loro, in maniera definitiva, ogni questione di natura economica e patrimoniale derivante dallo scioglimento del matrimonio, il IG. , verserà Parte_1 alla IG.ra “una tantum” un assegno divorzile del complessivo importo di Euro CP_1 venticinquemila/00 (€ 25.000,00).Tale somma sarà versata dal IG. in Parte_1 un'unica soluzione, alla IG.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente CP_1 intestato alla IG.ra alle coordinate IBAN: IT 75 N 3608105138224209724218 Parte_2
(per espressa indicazione in tal senso avanzata ed autorizzata dalla stessa IG.ra CP_1 contestualmente al rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale che avverrà entro il 31.10.2024, con la consegna delle chiavi dello stesso;
3. Il summenzionato importo verrà corrisposto dal IG. alla IG.ra Parte_1 CP_1
, secondo le suddette modalità, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, di ogni
[...] natura e specie, anche solo eventuale, avendo con ciò inteso gli stessi dirimere, in via definitiva, ogni tipo di situazione, sia relativa al rapporto matrimoniale, sia estranea allo stesso;
4. Per il resto i coniugi dichiarano di avere provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di scioglimento del matrimonio civile giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1055/2024, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1 in data 18.05.2004 in DI (CS), in regime patrimoniale della separazione dei beni,
[...] con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune alla Parte I Serie Nr. 4 dell'anno 2004;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di DI (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica della sentenza passata in giudicato all'Ufficiale di stato civile del Comune di DI (CS), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in PA il 11.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1055/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
15.12.1963, residente in DI (CS) alla C.da Monaca n. 4 e rappresentato e difeso dall'avv. Achille ORDINE del Foro di PA (codice fiscale ), che chiede l'invio CodiceFiscale_2 delle comunicazioni, delle notifiche e degli avvisi di Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo fax al numero 0985.876729 oppure a mezzo PEC all'indirizzo e presso il cui studio, sito in DI (CS) alla C.da Piane Email_1 ss. 18, km 274 + 300, è elettivamente domiciliato;
e
(c.f.: ), nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_3 residente in DI (CS) alla Via I. Silone n. 27 e rappresentata e difesa dall'avv. Egidio ROGATI, del Foro di PA (C.F. , che chiede l'invio delle CodiceFiscale_4 comunicazioni, delle notifiche e degli avvisi di Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo fax al numero 0985.84222 oppure a mezzo PEC all'indirizzo Email_2
e presso il cui studio, sito in EL TI (CS) alla Via Giustino Fortunato n. 86, è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 24.10.2024, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in data 18.05.2004 in DI (CS), in regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune alla Parte I Serie Nr. 4 dell'anno 2004, precisando che dalla loro unione nasceva un figlio, nato a Persona_1
Cetraro (CS) il 12.06.2004, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, erano addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente nell'ambito del procedimento incardinato presso Tribunale di PA con il numero di R.G. 674/2019;
- che il Tribunale di PA, con decreto n. cronol. 3907/2019 del 11.07.2019, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti;
- che in tutto questo tempo i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta, nemmeno temporaneamente, la riconciliazione né spirituale, né materiale;
- che, non essendovi alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, appariva, dunque, manifesta l'impossibilità di ricostituzione materiale e spirituale dei coniugi, per cui sussistevano gli estremi per la dichiarazione di divorzio.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto di omologazione n. cronol. 3907/2019 del 11.07.2019 il Tribunale di PA aveva omologato la separazione tra i coniugi Parte_1
e che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente CP_1 del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. La IG.ra continuerà ad abitare la casa coniugale, sita in DI (CS) alla Via CP_1
I. Silone n. 27, di proprietà del IG. , sino al 30.09.2024 quando lascerà la Parte_1 stessa, portando con sé l'arredo della casa e i propri effetti personali;
2. Al fine di regolare tra loro, in maniera definitiva, ogni questione di natura economica e patrimoniale derivante dallo scioglimento del matrimonio, il IG. , verserà Parte_1 alla IG.ra “una tantum” un assegno divorzile del complessivo importo di Euro CP_1 venticinquemila/00 (€ 25.000,00).Tale somma sarà versata dal IG. in Parte_1 un'unica soluzione, alla IG.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente CP_1 intestato alla IG.ra alle coordinate IBAN: IT 75 N 3608105138224209724218 Parte_2
(per espressa indicazione in tal senso avanzata ed autorizzata dalla stessa IG.ra CP_1 contestualmente al rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale che avverrà entro il 31.10.2024, con la consegna delle chiavi dello stesso;
3. Il summenzionato importo verrà corrisposto dal IG. alla IG.ra Parte_1 CP_1
, secondo le suddette modalità, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, di ogni
[...] natura e specie, anche solo eventuale, avendo con ciò inteso gli stessi dirimere, in via definitiva, ogni tipo di situazione, sia relativa al rapporto matrimoniale, sia estranea allo stesso;
4. Per il resto i coniugi dichiarano di avere provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di scioglimento del matrimonio civile giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1055/2024, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1 in data 18.05.2004 in DI (CS), in regime patrimoniale della separazione dei beni,
[...] con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune alla Parte I Serie Nr. 4 dell'anno 2004;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di DI (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica della sentenza passata in giudicato all'Ufficiale di stato civile del Comune di DI (CS), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in PA il 11.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo