CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/2023, n. 9562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9562 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
586 c.p.c. – Precedenti atti del g.e. non opposti - Inammissibilità FR DE NO Presidente AUGUSTO TATANGELO Consigliere RC RO Consigliere NO AI ZZ Consigliere UP. 24/01/2023 Cron. R.G.N. 14167/2020 AL AI Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 14167/2020 R.G. proposto da: UL AL, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Zummo, come da procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro TA SE - intimata – e contro RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Civile Sent. Sez. 3 Num. 9562 Anno 2023 Presidente: DE NO FR Relatore: AI AL Data pubblicazione: 07/04/2023 N. 14167/20 R.G. 2 di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Lo Verso, come da procura allegata all’“atto di costituzione” - resistente - avverso la sentenza n. 4073/2019 del Tribunale di Palermo, depositata il 20.9.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.1.2023 dal Consigliere relatore dr. OR Saija;
udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto procuratore generale dr.ssa Anna IA SO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con ricorso del 26.3.2018, OR LE propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso due decreti di trasferimento emessi in data 5.3.2018 e concernenti immobili di sua proprietà, identificati come lotti nn. 3 e 4, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente in suo danno (nonché di altri esecutati) dinanzi al Tribunale di Palermo ed iscritta al N. 543/2009 R.G.E. Detti decreti erano stati adottati in favore di RT IT, che si era resa aggiudicataria degli immobili a seguito di vendita senza incanto, dinanzi al professionista delegato, in data 26.10.2017. Espose l’opponente che erroneamente il giudice dell’esecuzione aveva emesso i decreti opposti, in quanto il versamento del prezzo era stato effettuato, benché dopo l’aggiudicazione, allorquando la procedura esecutiva era stata sospesa ed in seguito estinta;
al contempo, venne anche sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 2, 14 e 42 Cost. Negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotto il giudizio di merito (riunito a quello della precedente opposizione all’esecuzione pure N. 14167/20 R.G. 3 proposta dall’LE), con sentenza del 20.9.2019 il Tribunale di Palermo – nel contraddittorio con il creditore procedente LL IR s.p.a., con i coesecutati OR TE, EN ER e AE TA, con l’intervenuta CO IA s.p.a. e con l’aggiudicataria RT IT (solo questi ultimi costituitisi in giudizio) – dichiarò cessata la materia del contendere in relazione all’opposizione all’esecuzione e rigettò l’opposizione agli atti esecutivi;
quanto a quest’ultima, per quel che qui interessa, esclusa la non manifesta infondatezza della posta questione di legittimità costituzionale, il Tribunale osservò che l’aggiudicazione in favore di RT IT era da considerare definitiva, che l’emissione dei decreti di trasferimento era quindi necessitata, in forza dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. e che il versamento del prezzo da parte della stessa IT non era stato effettuato in violazione dell’art. 626, comma 2, c.p.c., neppure potendo considerarsi come vera e propria sospensione quella disposta dal giudice dell’esecuzione col provvedimento del 15.12.2017; ciò tanto più che l’atto di pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario ha natura solutoria e non rientra nel novero degli atti esecutivi, riservati al giudice dell’esecuzione. Ricorre ora per cassazione OR LE, affidandosi a tre motivi;
CO IA s.p.a. ha depositato un “atto di costituzione”, al solo scopo di eventualmente partecipare alla discussione orale. L’intimata RT IT non ha svolto difese. Con ordinanza n. 27414 del 20.9.2022, la Sez. VI-3 ha rimesso la causa a questa Sezione, per la trattazione in pubblica udienza. N. 14167/20 R.G. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale omesso di esaminare la questione posta con l’atto di citazione, con cui si era chiesta la revoca degli impugnati decreti di trasferimento, perché emessi dal g.e. in carenza di potere e perché il prezzo era stato versato nonostante la previa estinzione della procedura esecutiva, già dichiarata sospesa;
da ciò discende, secondo il ricorrente, anche l’omesso esame del relativo motivo di opposizione. 1.2 – Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 632 c.p.c., in quanto il Tribunale, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere sull’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha rilevato che l’opponente non aveva tanto contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla curatela pignorante, ma aveva sollecitato l’adozione del provvedimento di estinzione parziale della procedura esecutiva, tenuto conto dell’avvenuto deposito della rinuncia ex art. 629 c.p.c. da parte del LL IR. Rileva il ricorrente che egli non aveva sollecitato alcunché, ma che l’estinzione era stata dichiarata dal giudice d’ufficio con provvedimento dell’8.1.2018. Da qui, dunque, la nullità di tutti gli atti successivi, non potendo il g.e. revocare la disposta cancellazione delle formalità. 1.3 – Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 626, comma 2, c.p.c. e dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che non potesse rinvenirsi vera e propria sospensione dell’esecuzione, ma solo delle operazioni di vendita di altri eventuali beni dell’LE, posto che gli unici N. 14167/20 R.G. 5 beni pignorati erano proprio quelli aggiudicati in favore della IT. Aggiunge che l’aggiudicazione in favore di questa era meramente provvisoria e che il termine di versamento del prezzo è di natura processuale, sicché l’adempimento non poteva comunque essere eseguito, una volta sospesa la procedura. 2.1 – Preliminarmente, va rilevato che l’atto di costituzione depositato da CO IA è da considerare tamquam non esset, in quanto è noto che, se non altro in base al testo originario della norma, vigente ed applicabile ratione temporis, “Nel giudizio di cassazione è inammissibile una ‘memoria di costituzione’ depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.” (Cass., Sez., Un., n. 10019/2019). 2.2 – Sempre in via preliminare, occorre rilevare che l’odierno ricorrente ha notificato il ricorso alla stessa CO IA e alla terza acquirente RT IT, omettendo però di fare altrettanto nei confronti di tutte le altre parti del giudizio di merito, che sono da considerare litisconsorti necessarie (per tutte, Cass. n. 18110/2011). Tuttavia, non occorre provvedere sul punto, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo e considerata la sostanziale ininfluenza dell’adempimento sulla definizione del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 6826/2010), per il tenore della pronuncia a rendersi sul ricorso, stante l’originaria N. 14167/20 R.G. 6 inammissibilità dell’opposizione proposta dall’LE, erroneamente non rilevata dal giudice del merito. 3.1 – Si rende necessario previamente puntualizzare la sequenza quasi inestricabile generata dalle plurime iniziative dell’odierno ricorrente, sia pure per come emergente dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte. In epoca successiva all’aggiudicazione avvenuta dinanzi al professionista delegato in data 26.10.2017, il giudice dell’esecuzione, con un primo provvedimento del 15.12.2017, sospese le operazioni di vendita dei beni pignorati in danno dell’LE e con successiva ordinanza dell’8.1.2018 – preso atto della rinuncia ex art. 629 c.p.c. da parte del creditore procedente LL IR e dell’inerzia dell’intervenuta CO IA s.p.a. – dichiarò l’improseguibilità della procedura limitatamente alla posizione dello stesso LE, ordinando al Conservatore dei RR.II. di Palermo la cancellazione delle relative formalità. Tuttavia, con successivo provvedimento del 20.2.2018, il giudice dell’esecuzione - riscontrata la pendenza di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., in precedenza avviato dallo stesso LE - revocò l’ordine di cancellazione già impartito;
in seguito, con provvedimento del 26.2.2018, reso nell’ambito di detto ultimo giudizio (stando a quanto si afferma in ricorso), lo stesso giudice dell’esecuzione – tra l’altro, dopo aver riqualificato l’istanza di revoca dell’aggiudicazione del 26.10.2017, per come formulata nel relativo ricorso introduttivo, come reclamo avverso l’atto del delegato ex art. 591-ter c.p.c. – rigettò la suddetta istanza e invitò il professionista delegato a predisporre la bozza dei decreti di trasferimento dei lotti nn. 3 e 4. L’LE impugnò quindi entrambe le ordinanze del 20 e del N. 14167/20 R.G. 7 26.2.2018 con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., tuttavia rigettato dal Tribunale con ordinanza del 17.5.2018. Frattanto, il giudice dell’esecuzione emise i decreti di trasferimento in data 5.3.2018, tempestivamente opposti dall’esecutato ex art. 617 c.p.c. 3.2 – Ora – ove possa pur prescindersi dalla evidente carenza di autosufficienza del ricorso, giacché il ricorrente non chiarisce quale fosse il contenuto dell’atto introduttivo dell’originaria opposizione agli atti, ma si limita ad illustrare solo il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di merito e (almeno quanto al primo motivo) neppure espone adeguatamente il contenuto della decisione del Tribunale sull’opposizione stessa – ritiene la Corte che, come già anticipato, l’originaria domanda proposta dall’LE sia inammissibile, benché di ciò il giudice di merito non si sia avveduto. La contorta vicenda processuale prima esposta fa emergere, come dato incontrovertibile, che il giudice dell’esecuzione adottò i due provvedimenti del 15.12.2017 e dell’8.1.2018 dopo il deposito della rinuncia ex art. 629 c.p.c. da parte del LL IR (depositata il 7.12.2017), e dopo aver constatato il disinteresse dell’intervenuta CO IA nel surrogarsi al creditore procedente. In sostanza, con il primo provvedimento si pose la procedura in una sorta di stallo o quiescenza (non già di sospensione tecnicamente intesa, come ancora pretenderebbe il ricorrente), per il tempo necessario a raccogliere le determinazioni del creditore intervenuto;
all’esito, col secondo provvedimento, stante l’inerzia di CO IA, si dichiarò l’improseguibilità della procedura rispetto alla posizione di OR LE e si ordinò la cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Tutto quanto precede, però, senza aver lo stesso N. 14167/20 R.G. 8 giudice dell’esecuzione considerato che, in epoca precedente (26.10.2017), i lotti nn. 3 e 4 erano stati aggiudicati dal professionista delegato a RT IT, nell’ambito della vendita senza incanto dallo stesso esperita. In ogni caso, avendo anche rilevato la pendenza dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., pure proposta dall’esecutato, il giudice dell’esecuzione revocò l’ordine di cancellazione con provvedimento del 20.2.2018; quindi, con ordinanza del 26.2.2018, riqualificò l’istanza di revoca dell’aggiudicazione, proposta dall’LE, come reclamo ex art. 591-ter c.p.c., la rigettò e invitò il delegato a predisporre la bozza dei decreti di trasferimento. 3.3 – Ciò posto, così dipanato l’anomalo intreccio tra il procedimento esecutivo e le opposizioni descritte, ritiene la Corte che l’LE avrebbe dovuto proporre l’opposizione agli atti proprio contro tale ultimo provvedimento, certamente gravatorio per la sua posizione ma ciò non è avvenuto. Egli si è infatti limitato a proporre il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza del 26.2.2018 tout court, senza però considerare, da un lato, che lo speciale sub-procedimento cui il reclamo stesso accede, ossia quello relativo alla “impugnativa” degli atti del professionista delegato ex art. 591-ter c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, è teleologicamente finalizzato alla risoluzione delle sole questioni derivanti da “ostacoli di ordine pratico od incertezze operative del professionista delegato” (così, Cass. n. 11238/2019, in motivazione); dall’altro, soprattutto, che la ripetuta ordinanza del 26.2.2018 aveva contenuto plurimo: con essa, infatti, il giudice dell’esecuzione aveva sì deciso sul reclamo contro gli atti del professionista delegato (dopo aver riqualificato l’istanza presentata dallo stesso LE, addirittura, in seno N. 14167/20 R.G. 9 all’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.), ma aveva anche impartito al medesimo professionista l’ordine di predisporre la bozza dei decreti di trasferimento in favore di RT IT. In altre parole, il giudice dell’esecuzione aveva in tal modo (anche) riattivato le operazioni di vendita, onde giungere alla necessaria conclusione della fase liquidatoria e al solo fine di completare il trasferimento in favore della IT, ferma l’improseguibilità della procedura;
ciò è assolutamente inequivoco, giacché nel provvedimento in parola vengono richiamati gli artt. 632, comma 2, c.p.c. e 187-bis disp. att. c.p.c., in tal guisa affermandosi l’intangibilità degli effetti degli atti esecutivi già prodotti nei confronti dell’aggiudicatario, anche nel caso di sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva (principio su cui si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 25507/2006). Pertanto, con la ripetuta ordinanza del 26.2.2018, il giudice aveva anche revocato l’ordine di sospensione delle operazioni di vendita già disposto, sul presupposto che esso fosse incompatibile con lo ius ad rem già definitivamente acquisito da parte della IT in virtù e per il solo fatto della conseguita aggiudicazione, al solo fine di esaurire i conseguenti adempimenti. Ne discende ulteriormente che, allorché l’LE propose l’opposizione ex art. 617 c.p.c. in data 26.3.2018, i denunciati vizi derivati dei decreti di trasferimento opposti erano oramai non più denunciabili, perché l’ordinanza del 26.2.2018 era divenuta (in parte qua) inoppugnabile. Poiché, infatti, detti vizi deriverebbero, già solo in tesi, dalla pretesa illegittimità delle decisioni assunte dal giudice dell’esecuzione (per aver questi dapprima sospeso ed estinto la procedura, per poi riattivarla, ma illegittimamente, a dire del ricorrente), è evidente che l’LE avrebbe dovuto tempestivamente reagire, con l’opposizione agli atti ex N. 14167/20 R.G. 10 art. 617 c.p.c., proprio contro il provvedimento che detta “riattivazione” aveva in concreto determinato, ossia contro l’ordinanza del 26.2.2018 nella parte in cui tanto era stato disposto, non essendo affatto sufficiente proporre al riguardo il reclamo al Tribunale: la competenza collegiale non poteva che essere naturaliter limitata alla sola questione della revoca dell’aggiudicazione disposta dal professionista delegato (benché entrambe le decisioni fossero contenute nel medesimo formale provvedimento). E poiché la ripetuta ordinanza venne comunicata all’LE il 27.2.2018 (come si evince dal frontespizio del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto al Tribunale di Palermo, in fasc. ric.te), risulta incontrovertibile che, alla data del 26.3.2018 (in cui l’opposizione che qui occupa venne infine proposta) lo stesso LE era oramai decaduto dal potere di denunciare i presunti errori commessi dal giudice dell’esecuzione al riguardo, essendo inutilmente maturato il termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c. Considerazioni in tutto analoghe possono pure svolgersi, per quanto occorra, riguardo alla mancata proposizione dell’opposizione formale anche avverso l’ordinanza del 20.2.2018, con cui era stato revocato l’ordine di cancellazione delle formalità, già impartito. 3.4 – Sul punto, è appena il caso di sottolineare che quanto precede discende indefettibilmente dalla natura derivata degli stessi vizi che, secondo il ricorrente, affliggerebbero gli opposti decreti di trasferimento (che non risultano opposti per vizi propri). Infatti, mentre i vizi della vendita delegata ex art. 591-bis c.p.c. sono denunciabili con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il primo atto successivo adottato dal giudice dell’esecuzione, ossia di norma il decreto di trasferimento (giacché gli atti del professionista, ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. N. 14167/20 R.G. 11 vigente ratione temporis, non sono opponibili ex art. 617 c.p.c., ma solo impugnabili col reclamo, teso però a superare le sole “difficoltà” manifestatesi durante le operazioni delegate – v. supra), nella specie tale soluzione non risulta praticabile, proprio perché gli atti esecutivi che si assumono lesivi vennero adottati dal giudice dell’esecuzione allo scopo di indirizzare l’iter procedimentale verso il suo fine istituzionale (id est, per trasferire gli immobili in favore della legittima aggiudicataria RT IT) e soggiacciono, quindi, agli ordinari rimedi impugnatori. Non può che convintamente ribadirsi, in proposito, il principio di recente affermato da questa Corte, secondo cui “Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti” (Cass. n. 14282/2022). 3.5 – Né, infine, risulta ipotizzabile “recuperare” la reazione processuale comunque adottata dall’LE avverso l’ordinanza del 26.2.2018, ossia convertire il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. in opposizione ex art. 617 c.p.c., giacché ne difettano i requisiti di forma e di sostanza (si veda sul tema, benché riferito al rapporto tra reclamo ex art. 630 c.p.c. ed opposizione agli atti N. 14167/20 R.G. 12 esecutivi, quanto affermato da Cass. n. 8905/2022, i cui principi sono comunque replicabili anche alla fattispecie che occupa). Il reclamo proposto dall’odierno ricorrente è stato infatti diretto al Tribunale in composizione collegiale e non già al giudice dell’esecuzione, sicché difetterebbe in ogni caso la necessaria fase sommaria dell’opposizione dinanzi a quest’ultimo (v. Cass. n. 25170/2018), e a ben vedere la stessa fase di merito, posto che comunque l’ordinanza del 17.5.2018, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del detto reclamo, non può per definizione ritenersi adottata nell’ambito di un giudizio qualificabile ex art. 617 c.p.c.: si tratta, infatti, di ordinanza e non già di sentenza, per di più resa da organo giudiziario – il collegio – non deputato, siccome istituzionalmente privo della relativa potestà, alla adozione del provvedimento di definizione dell’opposizione formale. 3.6 - Discende da tutto quanto precede che la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto il giudice del merito avrebbe dovuto rilevare l’originaria inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta da OR LE avverso i decreti di trasferimento depositati il 5.3.2018, stante l’inoppugnabilità dell’ordinanza del 26.2.2018, in parte qua. 4.1 – Ritiene la Corte di dover comunque ribadire – senza per ciò procedere partitamente all’esame delle doglianze qui proposte dal ricorrente – che costituisce principio irrinunciabile dell’esecuzione forzata, evincibile dal disposto degli artt. 2929 c.c. e 187-bis disp. att. c.p.c., quello secondo cui le vicende del processo esecutivo in nessun modo possono incidere sui diritti del terzo che, spinto dall’interesse all’acquisto di un determinato bene assoggettato ad espropriazione, abbia utilmente impiegato le proprie disponibilità, rendendosi N. 14167/20 R.G. 13 aggiudicatario del bene stesso, fatti ovviamente salvi i vizi del procedimento di vendita, se ritualmente denunciati (nonché l’ipotesi della collusione dello stesso terzo col creditore procedente). Eccettuate tali ultime ipotesi, dunque (su cui si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 21110/2012), qualora una determinata fattispecie estintiva del procedimento esecutivo (sia essa tipica o “atipica”) si perfezioni soltanto dopo l’aggiudicazione del bene all’esito dell’esperimento di vendita (che, nell’ambito della vendita senza incanto, è di per sé definitiva ex lege, ai sensi dell’art. 574 c.p.c.), il giudice dell’esecuzione è comunque tenuto ad emettere il decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario, in quanto titolare dello ius ad rem (in tal senso, Cass. n. 5604/2017, resa riguardo a vendita con incanto, benché l’aggiudicazione che ad essa acceda sia invece di norma solo provvisoria, ex art. 584 c.p.c.): ciò che solo rileva, pertanto, è che valida aggiudicazione vi sia, non importa se definitiva o provvisoria. È poi del tutto irrilevante che il versamento del prezzo, da parte dell’aggiudicatario, sia effettuato allorché detta fattispecie estintiva si sia già perfezionata, in quanto l’adempimento in questione ha indiscutibile natura sostanziale, così come il termine all’uopo fissato nel bando di vendita (si veda sul punto, diffusamente, Cass. n. 18421/2022: approdo che va convintamente ribadito anche in questa sede). 5.1 – In definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese dell’unico grado del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
nulla va invece disposto in relazione al giudizio di legittimità, non potendo considerarsi quale valida attività difensiva quella spiegata da CO IA, né avendo svolto difese l’intimata IT. N. 14167/20 R.G. 14 In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza. DA OR LE alla rifusione delle spese dell’unico grado di merito in favore di CO IA s.p.a. e di RT IT, liquidate per ciascuna in € 2.100,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno
- ricorrente -
contro TA SE - intimata – e contro RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Civile Sent. Sez. 3 Num. 9562 Anno 2023 Presidente: DE NO FR Relatore: AI AL Data pubblicazione: 07/04/2023 N. 14167/20 R.G. 2 di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Lo Verso, come da procura allegata all’“atto di costituzione” - resistente - avverso la sentenza n. 4073/2019 del Tribunale di Palermo, depositata il 20.9.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.1.2023 dal Consigliere relatore dr. OR Saija;
udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto procuratore generale dr.ssa Anna IA SO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con ricorso del 26.3.2018, OR LE propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso due decreti di trasferimento emessi in data 5.3.2018 e concernenti immobili di sua proprietà, identificati come lotti nn. 3 e 4, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente in suo danno (nonché di altri esecutati) dinanzi al Tribunale di Palermo ed iscritta al N. 543/2009 R.G.E. Detti decreti erano stati adottati in favore di RT IT, che si era resa aggiudicataria degli immobili a seguito di vendita senza incanto, dinanzi al professionista delegato, in data 26.10.2017. Espose l’opponente che erroneamente il giudice dell’esecuzione aveva emesso i decreti opposti, in quanto il versamento del prezzo era stato effettuato, benché dopo l’aggiudicazione, allorquando la procedura esecutiva era stata sospesa ed in seguito estinta;
al contempo, venne anche sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 2, 14 e 42 Cost. Negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotto il giudizio di merito (riunito a quello della precedente opposizione all’esecuzione pure N. 14167/20 R.G. 3 proposta dall’LE), con sentenza del 20.9.2019 il Tribunale di Palermo – nel contraddittorio con il creditore procedente LL IR s.p.a., con i coesecutati OR TE, EN ER e AE TA, con l’intervenuta CO IA s.p.a. e con l’aggiudicataria RT IT (solo questi ultimi costituitisi in giudizio) – dichiarò cessata la materia del contendere in relazione all’opposizione all’esecuzione e rigettò l’opposizione agli atti esecutivi;
quanto a quest’ultima, per quel che qui interessa, esclusa la non manifesta infondatezza della posta questione di legittimità costituzionale, il Tribunale osservò che l’aggiudicazione in favore di RT IT era da considerare definitiva, che l’emissione dei decreti di trasferimento era quindi necessitata, in forza dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. e che il versamento del prezzo da parte della stessa IT non era stato effettuato in violazione dell’art. 626, comma 2, c.p.c., neppure potendo considerarsi come vera e propria sospensione quella disposta dal giudice dell’esecuzione col provvedimento del 15.12.2017; ciò tanto più che l’atto di pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario ha natura solutoria e non rientra nel novero degli atti esecutivi, riservati al giudice dell’esecuzione. Ricorre ora per cassazione OR LE, affidandosi a tre motivi;
CO IA s.p.a. ha depositato un “atto di costituzione”, al solo scopo di eventualmente partecipare alla discussione orale. L’intimata RT IT non ha svolto difese. Con ordinanza n. 27414 del 20.9.2022, la Sez. VI-3 ha rimesso la causa a questa Sezione, per la trattazione in pubblica udienza. N. 14167/20 R.G. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale omesso di esaminare la questione posta con l’atto di citazione, con cui si era chiesta la revoca degli impugnati decreti di trasferimento, perché emessi dal g.e. in carenza di potere e perché il prezzo era stato versato nonostante la previa estinzione della procedura esecutiva, già dichiarata sospesa;
da ciò discende, secondo il ricorrente, anche l’omesso esame del relativo motivo di opposizione. 1.2 – Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 632 c.p.c., in quanto il Tribunale, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere sull’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha rilevato che l’opponente non aveva tanto contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla curatela pignorante, ma aveva sollecitato l’adozione del provvedimento di estinzione parziale della procedura esecutiva, tenuto conto dell’avvenuto deposito della rinuncia ex art. 629 c.p.c. da parte del LL IR. Rileva il ricorrente che egli non aveva sollecitato alcunché, ma che l’estinzione era stata dichiarata dal giudice d’ufficio con provvedimento dell’8.1.2018. Da qui, dunque, la nullità di tutti gli atti successivi, non potendo il g.e. revocare la disposta cancellazione delle formalità. 1.3 – Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 626, comma 2, c.p.c. e dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che non potesse rinvenirsi vera e propria sospensione dell’esecuzione, ma solo delle operazioni di vendita di altri eventuali beni dell’LE, posto che gli unici N. 14167/20 R.G. 5 beni pignorati erano proprio quelli aggiudicati in favore della IT. Aggiunge che l’aggiudicazione in favore di questa era meramente provvisoria e che il termine di versamento del prezzo è di natura processuale, sicché l’adempimento non poteva comunque essere eseguito, una volta sospesa la procedura. 2.1 – Preliminarmente, va rilevato che l’atto di costituzione depositato da CO IA è da considerare tamquam non esset, in quanto è noto che, se non altro in base al testo originario della norma, vigente ed applicabile ratione temporis, “Nel giudizio di cassazione è inammissibile una ‘memoria di costituzione’ depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.” (Cass., Sez., Un., n. 10019/2019). 2.2 – Sempre in via preliminare, occorre rilevare che l’odierno ricorrente ha notificato il ricorso alla stessa CO IA e alla terza acquirente RT IT, omettendo però di fare altrettanto nei confronti di tutte le altre parti del giudizio di merito, che sono da considerare litisconsorti necessarie (per tutte, Cass. n. 18110/2011). Tuttavia, non occorre provvedere sul punto, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo e considerata la sostanziale ininfluenza dell’adempimento sulla definizione del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 6826/2010), per il tenore della pronuncia a rendersi sul ricorso, stante l’originaria N. 14167/20 R.G. 6 inammissibilità dell’opposizione proposta dall’LE, erroneamente non rilevata dal giudice del merito. 3.1 – Si rende necessario previamente puntualizzare la sequenza quasi inestricabile generata dalle plurime iniziative dell’odierno ricorrente, sia pure per come emergente dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte. In epoca successiva all’aggiudicazione avvenuta dinanzi al professionista delegato in data 26.10.2017, il giudice dell’esecuzione, con un primo provvedimento del 15.12.2017, sospese le operazioni di vendita dei beni pignorati in danno dell’LE e con successiva ordinanza dell’8.1.2018 – preso atto della rinuncia ex art. 629 c.p.c. da parte del creditore procedente LL IR e dell’inerzia dell’intervenuta CO IA s.p.a. – dichiarò l’improseguibilità della procedura limitatamente alla posizione dello stesso LE, ordinando al Conservatore dei RR.II. di Palermo la cancellazione delle relative formalità. Tuttavia, con successivo provvedimento del 20.2.2018, il giudice dell’esecuzione - riscontrata la pendenza di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., in precedenza avviato dallo stesso LE - revocò l’ordine di cancellazione già impartito;
in seguito, con provvedimento del 26.2.2018, reso nell’ambito di detto ultimo giudizio (stando a quanto si afferma in ricorso), lo stesso giudice dell’esecuzione – tra l’altro, dopo aver riqualificato l’istanza di revoca dell’aggiudicazione del 26.10.2017, per come formulata nel relativo ricorso introduttivo, come reclamo avverso l’atto del delegato ex art. 591-ter c.p.c. – rigettò la suddetta istanza e invitò il professionista delegato a predisporre la bozza dei decreti di trasferimento dei lotti nn. 3 e 4. L’LE impugnò quindi entrambe le ordinanze del 20 e del N. 14167/20 R.G. 7 26.2.2018 con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., tuttavia rigettato dal Tribunale con ordinanza del 17.5.2018. Frattanto, il giudice dell’esecuzione emise i decreti di trasferimento in data 5.3.2018, tempestivamente opposti dall’esecutato ex art. 617 c.p.c. 3.2 – Ora – ove possa pur prescindersi dalla evidente carenza di autosufficienza del ricorso, giacché il ricorrente non chiarisce quale fosse il contenuto dell’atto introduttivo dell’originaria opposizione agli atti, ma si limita ad illustrare solo il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di merito e (almeno quanto al primo motivo) neppure espone adeguatamente il contenuto della decisione del Tribunale sull’opposizione stessa – ritiene la Corte che, come già anticipato, l’originaria domanda proposta dall’LE sia inammissibile, benché di ciò il giudice di merito non si sia avveduto. La contorta vicenda processuale prima esposta fa emergere, come dato incontrovertibile, che il giudice dell’esecuzione adottò i due provvedimenti del 15.12.2017 e dell’8.1.2018 dopo il deposito della rinuncia ex art. 629 c.p.c. da parte del LL IR (depositata il 7.12.2017), e dopo aver constatato il disinteresse dell’intervenuta CO IA nel surrogarsi al creditore procedente. In sostanza, con il primo provvedimento si pose la procedura in una sorta di stallo o quiescenza (non già di sospensione tecnicamente intesa, come ancora pretenderebbe il ricorrente), per il tempo necessario a raccogliere le determinazioni del creditore intervenuto;
all’esito, col secondo provvedimento, stante l’inerzia di CO IA, si dichiarò l’improseguibilità della procedura rispetto alla posizione di OR LE e si ordinò la cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Tutto quanto precede, però, senza aver lo stesso N. 14167/20 R.G. 8 giudice dell’esecuzione considerato che, in epoca precedente (26.10.2017), i lotti nn. 3 e 4 erano stati aggiudicati dal professionista delegato a RT IT, nell’ambito della vendita senza incanto dallo stesso esperita. In ogni caso, avendo anche rilevato la pendenza dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., pure proposta dall’esecutato, il giudice dell’esecuzione revocò l’ordine di cancellazione con provvedimento del 20.2.2018; quindi, con ordinanza del 26.2.2018, riqualificò l’istanza di revoca dell’aggiudicazione, proposta dall’LE, come reclamo ex art. 591-ter c.p.c., la rigettò e invitò il delegato a predisporre la bozza dei decreti di trasferimento. 3.3 – Ciò posto, così dipanato l’anomalo intreccio tra il procedimento esecutivo e le opposizioni descritte, ritiene la Corte che l’LE avrebbe dovuto proporre l’opposizione agli atti proprio contro tale ultimo provvedimento, certamente gravatorio per la sua posizione ma ciò non è avvenuto. Egli si è infatti limitato a proporre il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza del 26.2.2018 tout court, senza però considerare, da un lato, che lo speciale sub-procedimento cui il reclamo stesso accede, ossia quello relativo alla “impugnativa” degli atti del professionista delegato ex art. 591-ter c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, è teleologicamente finalizzato alla risoluzione delle sole questioni derivanti da “ostacoli di ordine pratico od incertezze operative del professionista delegato” (così, Cass. n. 11238/2019, in motivazione); dall’altro, soprattutto, che la ripetuta ordinanza del 26.2.2018 aveva contenuto plurimo: con essa, infatti, il giudice dell’esecuzione aveva sì deciso sul reclamo contro gli atti del professionista delegato (dopo aver riqualificato l’istanza presentata dallo stesso LE, addirittura, in seno N. 14167/20 R.G. 9 all’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.), ma aveva anche impartito al medesimo professionista l’ordine di predisporre la bozza dei decreti di trasferimento in favore di RT IT. In altre parole, il giudice dell’esecuzione aveva in tal modo (anche) riattivato le operazioni di vendita, onde giungere alla necessaria conclusione della fase liquidatoria e al solo fine di completare il trasferimento in favore della IT, ferma l’improseguibilità della procedura;
ciò è assolutamente inequivoco, giacché nel provvedimento in parola vengono richiamati gli artt. 632, comma 2, c.p.c. e 187-bis disp. att. c.p.c., in tal guisa affermandosi l’intangibilità degli effetti degli atti esecutivi già prodotti nei confronti dell’aggiudicatario, anche nel caso di sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva (principio su cui si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 25507/2006). Pertanto, con la ripetuta ordinanza del 26.2.2018, il giudice aveva anche revocato l’ordine di sospensione delle operazioni di vendita già disposto, sul presupposto che esso fosse incompatibile con lo ius ad rem già definitivamente acquisito da parte della IT in virtù e per il solo fatto della conseguita aggiudicazione, al solo fine di esaurire i conseguenti adempimenti. Ne discende ulteriormente che, allorché l’LE propose l’opposizione ex art. 617 c.p.c. in data 26.3.2018, i denunciati vizi derivati dei decreti di trasferimento opposti erano oramai non più denunciabili, perché l’ordinanza del 26.2.2018 era divenuta (in parte qua) inoppugnabile. Poiché, infatti, detti vizi deriverebbero, già solo in tesi, dalla pretesa illegittimità delle decisioni assunte dal giudice dell’esecuzione (per aver questi dapprima sospeso ed estinto la procedura, per poi riattivarla, ma illegittimamente, a dire del ricorrente), è evidente che l’LE avrebbe dovuto tempestivamente reagire, con l’opposizione agli atti ex N. 14167/20 R.G. 10 art. 617 c.p.c., proprio contro il provvedimento che detta “riattivazione” aveva in concreto determinato, ossia contro l’ordinanza del 26.2.2018 nella parte in cui tanto era stato disposto, non essendo affatto sufficiente proporre al riguardo il reclamo al Tribunale: la competenza collegiale non poteva che essere naturaliter limitata alla sola questione della revoca dell’aggiudicazione disposta dal professionista delegato (benché entrambe le decisioni fossero contenute nel medesimo formale provvedimento). E poiché la ripetuta ordinanza venne comunicata all’LE il 27.2.2018 (come si evince dal frontespizio del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto al Tribunale di Palermo, in fasc. ric.te), risulta incontrovertibile che, alla data del 26.3.2018 (in cui l’opposizione che qui occupa venne infine proposta) lo stesso LE era oramai decaduto dal potere di denunciare i presunti errori commessi dal giudice dell’esecuzione al riguardo, essendo inutilmente maturato il termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c. Considerazioni in tutto analoghe possono pure svolgersi, per quanto occorra, riguardo alla mancata proposizione dell’opposizione formale anche avverso l’ordinanza del 20.2.2018, con cui era stato revocato l’ordine di cancellazione delle formalità, già impartito. 3.4 – Sul punto, è appena il caso di sottolineare che quanto precede discende indefettibilmente dalla natura derivata degli stessi vizi che, secondo il ricorrente, affliggerebbero gli opposti decreti di trasferimento (che non risultano opposti per vizi propri). Infatti, mentre i vizi della vendita delegata ex art. 591-bis c.p.c. sono denunciabili con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il primo atto successivo adottato dal giudice dell’esecuzione, ossia di norma il decreto di trasferimento (giacché gli atti del professionista, ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. N. 14167/20 R.G. 11 vigente ratione temporis, non sono opponibili ex art. 617 c.p.c., ma solo impugnabili col reclamo, teso però a superare le sole “difficoltà” manifestatesi durante le operazioni delegate – v. supra), nella specie tale soluzione non risulta praticabile, proprio perché gli atti esecutivi che si assumono lesivi vennero adottati dal giudice dell’esecuzione allo scopo di indirizzare l’iter procedimentale verso il suo fine istituzionale (id est, per trasferire gli immobili in favore della legittima aggiudicataria RT IT) e soggiacciono, quindi, agli ordinari rimedi impugnatori. Non può che convintamente ribadirsi, in proposito, il principio di recente affermato da questa Corte, secondo cui “Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti” (Cass. n. 14282/2022). 3.5 – Né, infine, risulta ipotizzabile “recuperare” la reazione processuale comunque adottata dall’LE avverso l’ordinanza del 26.2.2018, ossia convertire il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. in opposizione ex art. 617 c.p.c., giacché ne difettano i requisiti di forma e di sostanza (si veda sul tema, benché riferito al rapporto tra reclamo ex art. 630 c.p.c. ed opposizione agli atti N. 14167/20 R.G. 12 esecutivi, quanto affermato da Cass. n. 8905/2022, i cui principi sono comunque replicabili anche alla fattispecie che occupa). Il reclamo proposto dall’odierno ricorrente è stato infatti diretto al Tribunale in composizione collegiale e non già al giudice dell’esecuzione, sicché difetterebbe in ogni caso la necessaria fase sommaria dell’opposizione dinanzi a quest’ultimo (v. Cass. n. 25170/2018), e a ben vedere la stessa fase di merito, posto che comunque l’ordinanza del 17.5.2018, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del detto reclamo, non può per definizione ritenersi adottata nell’ambito di un giudizio qualificabile ex art. 617 c.p.c.: si tratta, infatti, di ordinanza e non già di sentenza, per di più resa da organo giudiziario – il collegio – non deputato, siccome istituzionalmente privo della relativa potestà, alla adozione del provvedimento di definizione dell’opposizione formale. 3.6 - Discende da tutto quanto precede che la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto il giudice del merito avrebbe dovuto rilevare l’originaria inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta da OR LE avverso i decreti di trasferimento depositati il 5.3.2018, stante l’inoppugnabilità dell’ordinanza del 26.2.2018, in parte qua. 4.1 – Ritiene la Corte di dover comunque ribadire – senza per ciò procedere partitamente all’esame delle doglianze qui proposte dal ricorrente – che costituisce principio irrinunciabile dell’esecuzione forzata, evincibile dal disposto degli artt. 2929 c.c. e 187-bis disp. att. c.p.c., quello secondo cui le vicende del processo esecutivo in nessun modo possono incidere sui diritti del terzo che, spinto dall’interesse all’acquisto di un determinato bene assoggettato ad espropriazione, abbia utilmente impiegato le proprie disponibilità, rendendosi N. 14167/20 R.G. 13 aggiudicatario del bene stesso, fatti ovviamente salvi i vizi del procedimento di vendita, se ritualmente denunciati (nonché l’ipotesi della collusione dello stesso terzo col creditore procedente). Eccettuate tali ultime ipotesi, dunque (su cui si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 21110/2012), qualora una determinata fattispecie estintiva del procedimento esecutivo (sia essa tipica o “atipica”) si perfezioni soltanto dopo l’aggiudicazione del bene all’esito dell’esperimento di vendita (che, nell’ambito della vendita senza incanto, è di per sé definitiva ex lege, ai sensi dell’art. 574 c.p.c.), il giudice dell’esecuzione è comunque tenuto ad emettere il decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario, in quanto titolare dello ius ad rem (in tal senso, Cass. n. 5604/2017, resa riguardo a vendita con incanto, benché l’aggiudicazione che ad essa acceda sia invece di norma solo provvisoria, ex art. 584 c.p.c.): ciò che solo rileva, pertanto, è che valida aggiudicazione vi sia, non importa se definitiva o provvisoria. È poi del tutto irrilevante che il versamento del prezzo, da parte dell’aggiudicatario, sia effettuato allorché detta fattispecie estintiva si sia già perfezionata, in quanto l’adempimento in questione ha indiscutibile natura sostanziale, così come il termine all’uopo fissato nel bando di vendita (si veda sul punto, diffusamente, Cass. n. 18421/2022: approdo che va convintamente ribadito anche in questa sede). 5.1 – In definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese dell’unico grado del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
nulla va invece disposto in relazione al giudizio di legittimità, non potendo considerarsi quale valida attività difensiva quella spiegata da CO IA, né avendo svolto difese l’intimata IT. N. 14167/20 R.G. 14 In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza. DA OR LE alla rifusione delle spese dell’unico grado di merito in favore di CO IA s.p.a. e di RT IT, liquidate per ciascuna in € 2.100,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno