Sentenza 7 marzo 2017
Massime • 2
Nel processo di espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori manifestata dopo l’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima resta ferma, nei confronti dell’aggiudicatario, senza necessità di interlocuzione o di apposita istanza, ed i provvedimenti di estinzione del processo esecutivo ed aggiudicazione definitiva dell’immobile possono essere adottati anche nel contesto o a seguito di un’udienza fissata davanti al giudice dell’esecuzione per la trattazione della fase sommaria di un incidente oppositivo, fermo che conservano la loro natura e funzione di atti esecutivi, distinte da quelle dei provvedimenti che definiscono la fase sommaria del giudizio di opposizione, pure se contestualmente adottati.
In caso di estinzione del processo esecutivo per espropriazione immobiliare dovuta a rinuncia dei creditori, sopravvenuta dopo l’aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, pur in presenza di tempestiva offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., la gara prevista dalla suddetta norma resta preclusa, anche se già indetta, e, ai sensi dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., quale introdotto dal d.l. n. 35 del 2005 “ratione temporis” applicabile, gli effetti dell’aggiudicazione, pur provvisoria, restano fermi nei confronti dell'aggiudicatario, con conseguente suo diritto ad ottenere il trasferimento del bene in proprio favore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2017, n. 5604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5604 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2017 |
Testo completo
d e t a m r a g s e r t e n v i l e a t u o t b a i r g t i l n b ORIGINALE o c b o l e e t d 5 604/2017 n e e r r o r i o r c e i t l to R REPUBBLICA ITALIANA u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Opposizione agli atti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE esecutivi - aggiudicazione TERZA SEZIONE CIVILE provvisoria -offerte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dopo l'incanto Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Presidente estinzione del processo Dott. DANILO SESTINI Consigliere esecutivo Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere R.G.N. 27731/2014 Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA Rel. Consigliere Cron. 5604 - Consigliere Rep.
1. Dott. MARCO DELL'UTRI Ud. 27/10/2016 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 27731-2014 proposto da: ON RI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO CRISPI 36, presso 10 studio dell'avvocato MAURIZIO BIANCHI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente contro 2016 PA, ME AN, elettivamente ME 2146 domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell'avvocato TULLIO GALIANI, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avversO la sentenza n. 1949/2014 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 09/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato MAURIZIO BIANCHI;
udito l'Avvocato TULLIO GALIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO impugnata, pubblicata il 9 settembre 1. Con la sentenza il Tribunale di Latina ha rigettato l'opposizione 2014, agli atti esecutivi proposta dalla debitrice esecutata BR NI, con ricorso del 5 marzo 2012, avversO l'ordinanza di assegnazione definitiva del bene immobile ed il decreto di trasferimento emessi nella procedura esecutiva n. 621/93 R.G.E.. Il Tribunale -instaurato il contraddittorio nei confronti delle aggiudicatarie provvisorie, poi assegnatarie dell'immobile ed infine destinatarie del decreto di trasferimento, NT RL e PA RL- ha ritenuto che, a seguito dell'estinzione del processo esecutivo pronunciata per la rinuncia dei creditori, dovesse farsi applicazione degli artt. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. e 632 cod. proc. civ., con assegnazione definitiva del bene immobile alle aggiudicatarie provvisorie (essendo l'aggiudicazione provvisoria indifferente all'estinzione del processo, S.U. n. 25507/06, citata in come esplicitato da Cass. irrilevante che, nel caso di sentenza). На reputato specie, dopo l'aggiudicazione provvisoria, ma prima della rinuncia dei creditori, fosse stata indetta una gara in aumento ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. e che l'aggiudicataria provvisoria avesse richiesto la restituzione della cauzione versata: quanto alla prima circostanza, ha ritenuto (richiamando il precedente di cui a Cass. n. 790/13) che soltanto l'effettivo svolgimento della gara avrebbe potuto comportare la caducazione dell'aggiudicazione provvisoria, ma che tale sviluppo era impedito dalla dichiarata estinzione del processo esecutivo (aggiungendo che, comunque, il terzo aveva rinunciato all'offerta in aumento del sesto); quanto alla seconda circostanza, ha ritenuto che la richiesta di restituzione della cauzione non avrebbe prodotto alcun effetto abdicativo né alcun effetto sull'aggiudicazione provvisoria, potendo questa divenire definitiva nel caso in cui la gara non avesse avuto luogo, come di fatto si era verificato (ed ha precisato che perciò correttamente la cauzione non era stata restituita, in attesa dell'esito della gara). Il Tribunale ha compensato le spese di lite.
2. Avverso la sentenza BR NI propone ricorso straordinario per Cassazione con quattro motivi. NT RL e PA RL si difendono con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge ex artt. li 584-586-617 c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione, travisamento delle emergenze processuali, nonché vizio di motivazione e contraddittorietà nel punto in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto legittima e conforme a legge 4 provvedimento di l'assunzione del assegnazione/trasferimento del cespite immobiliare in seno al subprocedimento oppositivo ad atti della procedura esecutiva>>. 3.1.- Il motivo è privo di pregio, perché, presupponendo un dato di fatto processuale non corrispondente al vero, incorre in quel travisamento delle emergenze processuali che addebita al giudice a quo. I l provvedimento di assegnazione definitivo del 23 novembre 2011 non è stato adottato come bene ha ritenuto ed ha spiegato il Tribunale- in seno al sub procedimento oppositivo ad atti della procedura 'esecutiva >> ma contestualmente allo svolgimento dinanzi al giudice dell'esecuzione della fase sommaria di questo procedimento. Effettivamente in data 23 novembre 2011 era stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice dell'esecuzione per l'adozione dei provvedimenti urgenti (nel caso di specie, conferma o revoca della sospensione del processo esecutivo già data con decreto inaudita altera parte), a seguito di un'opposizione proposta dall'esecutata contro l'ordinanza del 20 settembre 2011 con la quale il giudice dell'esecuzione aveva indetto la gara ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ.. In occasione di quell'udienza il giudice dell'esecuzione ha adottato per come emerge anche dal ricorso- tre decisioni: ha 5 dichiarato estinto il processo esecutivo per rinunce dei creditori (depositate nelle more), con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento (con apposita ordinanza datata sempre 23 novembre 2011); ha assegnato definitivamente l'immobile pignorato alle provvisorie;
hasorelle RL, già aggiudicatarie dichiarato improcedibile l'opposizione agli atti che la debitrice aveva proposto avversO l'ordinanza del 20 settembre 2011. Sebbene contestualmente adottate, queste decisioni vanno tenute distinte, per contenuto e funzione, poiché soltanto l'ultima è riferibile al sub-procedimento di opposizione agli atti esecutivi;
le altre riguardano invece il processo esecutivo. Tutte e tre le decisioni sono state legittimamente adottate dal giudice competente, che, per tutte, è il giudice dell'esecuzione. Quanto al giudizio di opposizione agli atti, questi ha reso il provvedimento di improcedibilità (ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ.). Quanto al processo esecutivo, ha reso gli altri due provvedimenti (ordinanza di estinzione, con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, ed assegnazione definitiva, consequenziale ordinanza di all'estinzione del processo): entrambi sono atti esecutivi;
il fatto che siano stati adottati nel contesto dell'udienza fissata per i provvedimenti sommari 6 sull'opposizione agli atti (e finanche il fatto che l'assegnazione definitiva fosse formalmente contenuta nello stesso atto del g.e. in cui vi era anche il provvedimento relativo al sub-procedimento oppositivo, per di più all'interno del "verbale di udienza"), piuttosto che separatamente presi, non ne muta la natura né la funzione ed, a maggior ragione, non ne comporta l'illegittimità. Corretta in diritto l'affermazione del Tribunale secondo cui la contestualità non incide sull'autonomia funzionale del provvedimento di assegnazione rispetto a quello con cui si è deciso nella parentesi di cognizione che si instaura con il procedimento di opposizione>>. Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in rinuncia dei creditori, procedentecaso di intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ., senza necessità di interlocuzione o proveniente dall'aggiudicatario apposita istanza provvisorio. Sia l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo che l'assegnazione definitiva all'aggiudicatario provvisorio dell'immobile pignorato, ai sensi degli artt. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. e 632, secondo comma, cod. 7 proc. civ., il giudicesono provvedimenti che dell'esecuzione legittimamente può adottare anche nel contesto od a seguito di un'udienza fissata dinanzi a sé : per la trattazione della fase sommaria di un incidente oppositivo. In tale eventualità, i provvedimenti di estinzione del processo esecutivo e di assegnazione definitiva del bene staggito conservano la loro natura e la loro funzione di atti esecutivi, distinte dalla natura e dalla funzione sommaria del dei provvedimenti che definiscono la fase opposizione dinanzi giudizio di al giudice dell'esecuzione, anche se contestualmente adottati. In sintesi, può dirsi che, pur dando luogo l'opposizione agli atti esecutivi ad un giudizio a carattere cognitivo, la prima fase di questo si colloca, incidentalmente, nello stesso processo esecutivo ed è condotta dal giudice dell'esecuzione, il quale mantiene la conduzione (anche) del processo esecutivo e la competenza ad adottare provvedimenti(anche) atti esecutivi, oltre che dell'art. 618 cod. proc. civ. Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato. -4. Col secondo motivo si denuncia violazione di legge, artt. 187 bis disp. att. c.p.c., art. 632 c.p.c. con riferimento agli art. 1362, 1366, 1368, 1370 e 1373 c. c., erronea interpretazione ed applicazione, travisamento delle emergenze processuali, nonché vizio di motivazione 8 e contraddittorietà nel punto in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto valida, legittima e conforme a legge l'intangibilità degli effetti verificatisi in favore dell'aggiudicatario provvisorio pur a fronte dell'avvenuta sua rinuncia all'aggiudicazione stessa>>. 4.1.- Col terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge, artt. 187 bis disp. att. c.p.c., art. 632 c.p.c. e 584 c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione, travisamento delle emergenze processuali, nonché vizio di motivazione e contraddittorietà nel punto in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto valida, legittima e conforme a legge l'intangibilità degli in favore dell'aggiudicatarioeffetti verificatisi provvisorio pur a fronte dell'avvenuto aumento di sesto interessato alla gara stessa nonché da parte del terzo dell'indizione della gara in aumento di sesto, giusto provvedimento del G.E. del 20.09.2011>> 5.- I motivi vanno esaminati congiuntamente perché comuni sono le ragioni del rigetto, secondo quanto già ritenuto dal Tribunale. Quanto al primo dei due mezzi, va in primo luogo rilevato inammissibile laddove contrapponeche la censura la personale interpretazione della ricorrente in merito alla dichiarazione depositata dall'aggiudicataria NT RL "in proprio e nella qualità" il 23 giugno 2011 secondo cui si sarebbe trattato di una vera e propria "rinuncia all'aggiudicazione"- all'interpretazione che ne ha dato il giudice di merito -secondo cui si è trattato piuttosto di una "richiesta di restituzione della cauzione", improduttiva di effetti abdicativi. La ricorrente, pur denunciando la violazione delle norme di ermeneutica della volontà negoziale, non evidenzia alcuna significativa loro inosservanza da parte del giudice di merito, laddove l'interpretazione dell'atto processuale da questi fornita (ed а questi riservata) risulta coerente con la lettera della dichiarazione proveniente dall'aggiudicataria provvisoria e compatibile con la condotta processuale di quest'ultima. Né l'interpretazione fornita dal giudice di merito censurabile per contraddittorietà od insufficienza della motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., poiché il testo applicabile ratione temporis (che è quello introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. b, d.l. n. 83/12, convertito dalla 1. n. 134/12), non ammette più siffatta censura (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14). l'interpretazione dell'istanza Va perciò tenuta ferma dall'aggiudicataria il 23 giugno 2011 come presentata volta ad ottenere la restituzione della cauzione. 5.1.- Non sono affatto rilevanti le altre asserite incongruenze della motivazione segnalate col secondo motivo (quanto alle affermazioni del Tribunale circa la necessità di un provvedimento di restituzione della 10 cauzione da adottarsi da parte dal giudice, ma non adottato nel caso concreto, e circa l'impossibilità di dichiarazione di estinzione del adottarlo dopo la processo esecutivo). Si tratta di censure rivolte ad affermazioni del tutto prive di valenza decisoria, come sarà chiaro dopo l'esame che si sta per fare dell'art. 584 cod. proc. civ., da un lato, e degli artt. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. e 632, comma secondo, cod. proc. civ., dall'altro. 6.- Punto di partenza del ragionamento non può che essere l'interpretazione data a queste norme dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25507/06, secondo cui In tema di espropriazione immobiliare, qualora in fase di vendita provvisoria sia intervenuta l'aggiudicazione e il giudice dell'esecuzione abbia successivamente dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva in pendenza del termine per la presentazione delle eventuali offerte in aumento di un sesto (ora di נן quinto) ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., si deve ritenere che, ai sensi nel nuovo art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell'art. 2, comma 4 connovies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, modif. ed integr., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano 11 fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, poiché, con questa disposizione, il legislatore ha inteso incidere sul contenuto dell'art. relativo, appunto, agli effetti632 cod. proc. civ. dell'estinzione del processo esecutivo precisandolo nel senso che tanto l'aggiudicazione provvisoria che l'assegnazione sono ora da ritenersi atti indifferenti a detta estinzione, la quale, quindi, non ne determina la caducazione, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio all'ottenimento del trasferimento del bene in suo favore. Il citato art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. si qualifica come norma interpretativa, per quanto desumibile dalla volontà del legislatore di dirimere il contrasto esistente in materia tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e la dottrina, anche alla stregua della stessa espressione contenuta nell'introduzione del richiamato art. 2, comma 4 novies, del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, in cui si afferma che tale norma risulta emanata "al fine...di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata". Pertanto, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa trova applicazione anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.>>. 12 Questa decisione consente di superare, tenuto conto delle norme sopravvenute ivi richiamate, gli argomenti (e la precedente giurisprudenza, pure citata dalla ricorrente: Cass. S.U. n. 413/83 e successive conformi -che esprimono principi non più attuali, su cui si tornerà) che tendevano a distinguere gli effetti dell'estinzione del processo esecutivo а seconda che l'aggiudicazione fosse provvisoria ovvero definitiva. diritto sopraNon si può prescindere dal principio di enunciato, come vorrebbe la ricorrente, pur dovendosi riconoscere che il caso in esame presenta aspetti peculiari. Il primo elemento di differenza rispetto al caso posto all'attenzione delle Sezioni Unite è costituito dal fatto -su cui la ricorrente insiste col terzo motivo- che il processo esecutivo ai danni della NI si è estinto, non in pendenza, ma dopo che era scaduto il termine per la presentazione delle offerte in aumento di sesto e soprattutto dopo che un'offerta era stata presentata ed il giudice dell'esecuzione aveva fissato il giorno per la gara, ma quest'ultima non era stata ancora espletata quando vennero depositate le rinunce dei creditori. Le questioni da risolvere sono nell'ordine: - 1) quella del momento siain cui, quando vi stata presentazione di offerte in aumento, l'aggiudicazione provvisoria venga caducata;
13 2) quella della sorte dell'indizione della gara in aumento nel caso in cui il processo esecutivo si estingua tra la data del provvedimento del giudice che la dispone e la data fissata per il suo svolgimento;
3) quella della sorte dell'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la gara in aumento non si svolga. Giova premettere che né la ricorrente né le resistenti né il giudice dicono espressamente quale sia il testo dell'art. 584 cod. proc. civ. da applicarsi nel caso di specie (applicazione dipendente dalla data di emissione, e quindi dal regime, dell'ordinanza di vendita, di delega al notaio, che non sono noti: cfr. Cass. n. 940/12). Sebbene il riferimento fatto negli atti all'aumento di sesto (piuttosto che di quinto) induca a ritenere che la norma applicabile sia quella vigente prima della sostituzione fatta dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 31 del d.
1. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005 e succ. mod., quanto si dirà ben si attaglia sia a siffatta normativa, che, a maggior ragione, a quella risultante dal testo dell'art. 584 cod. proc. civ. come vigente a far data dal 1° marzo 2006. - I presupposti sistematici per decidere la prima e 6.1. la terza delle questioni suddette si rinvengono nella decisione di questa Corte n. 790/2013, posta a fondamento della sentenza impugnata, ed alla quale si intende dare qui continuità. 14 Si legge nella motivazione della sentenza n. 790/13, riferita al testo dell'art. 584 cod. proc. civ. vigente prima delle modifiche apportate a far data dal 1° marzo 2006, che ... costituisce principio da tempo acquisito nella giurisprudenza di questa Corte peraltro indirettamente confermato, per quanto si dirà di seguito, dal "nuovo" comma 5, art. 584 cod. proc. civ. quello - secondo cui l'offerta di acquisto con aumento del sesto (oggi del quinto) dopo l'incanto non determina da sola la provvisoria di cuicaducazione dell'aggiudicazione all'art. 581 cod. proc. civ., comma 3, poiché è solo con l'apertura della gara disposta dal giudice dell'esecuzione che assume giuridico significato l'offerta stessa, in modo che eventuali interessati possano rilanciare nella prospettiva del miglioramento del prezzo precedente: tanto in sintonia con la finalità dell'espropriazione forzata, preordinata a ricavare dalla vendita il massimo risultato possibile, sia per il debitore, che si libera della maggiore consistenza del debito, sia nell'interesse dei creditori, che sono più luglio 2003, n.largamente soddisfatti (cfr. Cass. 7 10693; v. anche Cass. 6 aprile 2001, n. 5164).>>. precisato che soprattutto la sentenza n. 10693/2003,Va così come la sentenza n. 790/2013, che vi si uniformata, hanno dato luogo ad una radicale revisione del contrapposto precedente orientamento di legittimità, 15 per il quale, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito all'incanto fosse sopravvenuta una tempestiva offerta in aumento di sesto, si riteneva che questa sola offerta (cfr. Cass. n.4101/88) ovvero l'offerta seguita dalla sola indizione della gara, a prescindere dal suo svolgimento (cfr. Cass. n. 5816/94 e n. 10684/95), sufficienti а rendere inefficace il sarebbero state provvedimento di aggiudicazione provvisoria, che perciò non avrebbe potuto essere confermato nemmeno in caso di mancata successiva comparizione dell'offerente in aumento. Il revirement giurisprudenziale, segnato in particolare dalla sentenza n. 10693/2003 e, poi, dalla sentenza n. 790/2013 e la conclusione raggiunta sulla necessità dell'effettivo svolgimento della gara in aumento perché venga meno definitivamente l'aggiudicazione provvisoria risultano ampiamente supportati dalle ragioni esposte dalle richiamate sentenze e non confutati da alcun significativo argomento da parte della ricorrente. Il conclusione vada qui Collegio ritiene perciò che detta confermata.
6.2. Questa conferma fornisce la soluzione anche alla terza delle questioni da trattare: se l'aggiudicazione provvisoria è caducata soltanto quando la gara in aumento si svolga effettivamente, ogniqualvolta ciò non accada, 16 per qualsivoglia ragione, l'aggiudicazione provvisoria diviene definitiva. Il nuovo testo dell'art. 584, comma quinto, laddove offerenti in aumentoprevede che se nessuno degli partecipa alla gara indetta а norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva >> corrobora questa interpretazione, tuttavia non smentita dalla mancanza di analoga previsione nel testo della norma prima vigente.
6.3. Resta allora da delibare la seconda delle questioni su esposte. Su di essa si era formato l'orientamento, richiamato dalla ricorrente, espresso dalla seguente massima della decisione a Sezioni Unite n. 413/1983: < Si ha improseguibilità del procedimento esecutivo, per il caso in cui il debitore provveda a soddisfare interamente il creditore pignorante e tutti i creditori intervenuti, anche quando tale soddisfacimento, in esecuzione per espropriazione immobiliare, sopravvenga dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, seguita da tempestiva offerta in aumento di sesto, atteso che, anche in questa situazione, non è ancora esaurito 10 "iter" processuale rivolto all'individuazione del soggetto in cui favore dovrà essere operato il trasferimento coattivo del bene pignorato, richiedendosi all'uopo, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., una gara fra l'aggiudicatario provvisorio e l'offerente in 17 aumento. Tale gara, pertanto, resta preclusa dalla sopravvenienza di quel soddisfacimento dei creditori, con il conseguente diritto del debitore esecutato di ottenere la restituzione del bene pignorato>>. L'orientamento era stato seguito dalla giurisprudenza successiva, tra cui vanno segnalati i precedenti costituiti da Cass. n. 4030/83 (che ebbe a precisare che estinzione del processo esecutivo, ilin tema di termine "aggiudicazione" adoperato dal primo comma 632 cod. proc. civ. si riferisce ove sidell'art. tratti di espropriazione immobiliare a mezzo di vendita con incanto - all'aggiudicazione definitiva, con la quale l'aggiudicatario acquista uno ius ad rem soltanto sospensivamente condizionato (diritto al trasferimento coattivo del diritto reale sul bene pignorato, sottoposto alla condizione sospensiva del versamento del prezzo). Conseguentemente soltanto in tale ipotesi e non pure in quella di aggiudicazione provvisoria il debitore, in caso di successiva estinzione del processo esecutivo, ha diritto alla sola consegna della somma ricavata dalla vendita, senza potere ottenere la restituzione degli immobili pignorati>>), seguita da Cass. n. 4101/88 e n. 9480/99. I l punto di rottura rispetto a questi precedenti costituita dalla sentenza a Sezioni Unite n. 2557/2006 sopra menzionata, in applicazione del cui principio di 18 diritto, Va qui ribadito che nell'ipotesi di aggiudicazione provvisoria seguita da estinzione del processo esecutivo il debitore ha diritto alla sola consegna della somma ricavata dalla vendita, senza poter ottenere la restituzione degli immobili pignorati, poiché questi vanno definitivamente assegnati all'aggiudicatario provvisorio. Le norme di riferimento sono, come detto, quelle degli artt. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. e 632 cod. proc. civ. La sentenza impugnata ha fornito una corretta interpretazione della seconda quando ha affermato che, dopo la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione non può compiere alcun ulteriore atto esecutivo, se non quelli previsti appunto dall'art. 632 cod. proc. civ. ed, oggi, dall'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. Questi non sono atti di impulso del processo, i quali ultimi sono possibili soltanto se vi è ancora un creditore munito di titolo esecutivo, che sia legittimato ad agire esecutivamente: presuppone l'impulso di anche il processo esecutivo parte. Dopo la rinuncia dei creditori possono essere compiuti soltanto atti volti a definirne la fase di estinzione, come fatto palese -oltre che dalla necessità di emettere il decreto di trasferimento per completare la 19 "stabilizzazione" dell'aggiudicazione- dalla disciplina dell'art. 632 cod. proc. civ. in punto di liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesta, e delle spese per gli ausiliari, nonché di approvazione del conto finale reso da parte del custode. Va perciò escluso che, dopo aver dichiarato l'estinzione creditori, ildel processo esecutivo per rinuncia dei giudice dell'esecuzione possa dare luogo alla gara in aumento di sesto (oggi di quinto), ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., anche se questa sia stata indetta prima della sopravvenienza della causa estintiva. D'altronde, già la giurisprudenza di legittimità meno recente, sopra richiamata, aveva così interpretato l'art. 632 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 584 cod. proc. civ., quando aveva affermato che, а seguito del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, che determina l'improseguibilità (ed, a maggior ragione, dopo la rinuncia, l'estinzione del processo esecutivo), la gara prevista dall'art. 584 cod. proc. civ. resta definitivamente preclusa (cfr. Cass. S.U. n. 413/83). Però, questa giurisprudenza non può essere confermata -e, contrariamente a quanto si assume in ricorso, resta definitivamente superata e non più attuale- quanto alle conseguenze che traeva dalla preclusione all'espletamento riteneva che l'aggiudicazionedella gara, laddove 20 provvisoria venisse caducata ed il bene pignorato dovesse essere restituito al debitore. Il superamento di questo orientamento giurisprudenziale è dovuto, per un verso, a quanto si è detto trattando della stabilità del provvedimento di aggiudicazione provvisoria ed al revirement segnato dalle sentenze dei primi anni 2000; per altro verso, all'introduzione dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. ed all'interpretazione data dalla decisione a S.U. n. 25507/2006, più volte richiamata. Se (0 di chiusurain ogni ipotesi di estinzione anticipata) del processo esecutivo il provvedimento di aggiudicazione provvisoria diviene definitivo e se in ogni ipotesi di estinzione del processo esecutivo non si può fare luogo alla gara in aumento di cui all'art. 584 corollario degli approdi normativi ecod. proc. civ., giurisprudenziali anzidetti non può che essere il seguente principio di diritto, difforme dal principio di diritto espresso da Cass. n. 413/83: < In caso di estinzione del processo esecutivo per espropriazione immobiliare dovuta a rinuncia dei creditori, sopravvenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, pur in presenza di tempestiva offerta in aumento di sesto (oggi di quinto), la gara prevista dall'art. 584 cod. proc. civ. resta preclusa, anche se già indetta dal giudice dell'esecuzione, ed ai 21 sensi dell'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell'art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio ad ottenere il trasferimento del bene in suo favore.>>. 7.- In merito all'asserita lesione degli interessi dei gara e/oterzi offerenti in aumento a partecipare alla dell'interesse del debitore esecutato a conseguire dalla vendita del bene un ricavato maggiore а seguito dell'espletamento della gara dopo il rilancio, su cui si intrattiene la ricorrente, si osserva quanto segue. Sugli uni e sull'altro degli interessi che sia assumono dall'affermazione del principio di cui sopra, il lesi legislatore, mediante l'introduzione dell'art. 187 bis civ., ha dimostrato di ritenere disp. att. cod. proc. (0 non solo) l'interesse prevalente, non tanto dell'aggiudicatario provvisorio, quanto (anche) quello della sollecita definizione della procedura esecutiva, a seguito del soddisfacimento delle ragioni dei creditori interesse dei creditori, che va ritenuto conseguito 2 22 2 qualora questi, rinunciando all'azione esecutiva (0 restando comunque inerti e provocando perciò l'estinzione del processo), non diano ulteriore corso a quel processo esecutivo, che ha come fine ultimo la soddisfazione dei diritti di credito in esso fatti valere (cfr. già Cass. n. 5164/01, in motivazione). Pertanto, l'interpretazione sopra sostenuta, oltre ad apparire pressoché obbligata alla luce delle più recenti modifiche normative, non compromette affatto la coerenza del sistema. 8.- Quest'ultima considerazione torna utile anche per superare le censure della ricorrente, basate sulla seconda delle peculiarità presenti nel caso in esame rispetto a quello oggetto della pronuncia а S.U. del 2006: l'asserita rinuncia all'aggiudicazione provvisoria, di cui al secondo motivo di ricorso. Si è già detto che, non di vera e propria rinuncia all'aggiudicazione provvisoria si è trattato, bensì di istanza dell'aggiudicatario di restituzione della cauzione. Orbene, dato il principio di diritto di cui sopra e considerato quanto detto a proposito della caducazione dell'aggiudicazione provvisoria soltanto dopo l'espletamento della gara ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., va ritenuta corretta in diritto, e va qui confermata, l'interpretazione del giudice a quo, per la quale, fintantoché la gara in aumento di sesto (oggi di 23 quinto) non venga espletata con esito positivo, la provvisorio aidall'aggiudicatario cauzione prestata sensi del primo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., e trattenuta a seguito dell'aggiudicazione, non può essere restituita, anche se l'aggiudicatario provvisorio non intenda partecipare alla gara, potendosi provvedere alla restituzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., soltanto dopo che, a seguito della gara, l'immobile sia stato aggiudicato ad altro offerente. Questa conclusione si impone una volta che si ritenga, come si è ritenuto, che l'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva nel caso in cui la gara indetta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. non si svolga, per mancata partecipazione degli offerenti ovvero per estinzione del processo esecutivo. L'estinzione, a sua volta, comporta sempre, ai sensi dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ., l'effetto anzidetto, a prescindere da qualsivoglia manifestazione di volontà dell'aggiudicatario. I motivi secondo e terzo vanno perciò rigettati. 9.- Col quarto motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 183 c.p.c. con riferimento agli artt. 111 e 24 lesione del diritto di difesa. MancataCost. motivazione sul punto>>. La ricorrente assume che all'udienza del 23 novembre 2011 non vi sarebbe stata una vera e propria "rinuncia" da 24 parte del terzo offerente in aumento di sesto, malgrado il giudice abbia -a detta della stessa ricorrente- fondato l'intera ricostruzione fattuale>> di cui sopra su questa rinuncia;
assume altresì che il terzo sarebbe distato comunque indotto alla sua dichiarazione "rinuncia" in maniera "artificiosa", come l'opponente avrebbe potuto dimostrare con le prove orali la cui ammissione avrebbe richiesto in sede di merito. 9.1. - Il motivo è inammissibile. la circostanza della rinuncia del terzoInfatti, all'offerta in aumento non è decisiva, in diritto, attesa la ricostruzione sistematica di cui sopra, né appare decisiva nell'economia della sentenza impugnata. in quanto Essa dà luogo ad un'ulteriore ratio decidendi- il giudice ha, in via principale, constatato che, avendo il g.e. dichiarato estinto il processo esecutivo, non avrebbe potuto dare corso alla gara in aumento di sesto. Ha poi precisato che comunque il g.e. non avrebbe potuto corso alla gara anche perché il terzo, unico offerente in aumento, vi aveva rinunciato. Pertanto, anche soltanto questa rinuncia avrebbe comportato il consolidamento provvisoria in applicazione degli dell'aggiudicazione artt. 187 bis disp. att. e 632 cod. proc. civ., come interpretati dalle Sezioni Unite nella sentenza del 2006 più volte menzionata. 25 9.2. In ogni caso, i fatti che la ricorrente ha posto a- fondamento del motivo (per i quali non vi sarebbe stata una vera e propria rinuncia da parte del terzo) risultano privi di riscontro probatorio. La doglianza della ricorrente circa la mancata ammissione della prova testimoniale non tiene conto della ragione della decisione, chiaramente espressa in sentenza (tardività delle richieste di prova accennate per la prima volta nella comparsa conclusionale dell'opponente>>), ma non specificamente impugnata. In conclusione, il ricorso va rigettato. La novità delle questioni poste dal ricorso costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, а norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo 26 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016. сух заме ся 1 estensore X PresidenteJuvanave Calor Innocence BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 7 MAR 2017 Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA 2 27 2