Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2017, n. 5604
CASS
Sentenza 7 marzo 2017

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Nel processo di espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori manifestata dopo l’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima resta ferma, nei confronti dell’aggiudicatario, senza necessità di interlocuzione o di apposita istanza, ed i provvedimenti di estinzione del processo esecutivo ed aggiudicazione definitiva dell’immobile possono essere adottati anche nel contesto o a seguito di un’udienza fissata davanti al giudice dell’esecuzione per la trattazione della fase sommaria di un incidente oppositivo, fermo che conservano la loro natura e funzione di atti esecutivi, distinte da quelle dei provvedimenti che definiscono la fase sommaria del giudizio di opposizione, pure se contestualmente adottati.

In caso di estinzione del processo esecutivo per espropriazione immobiliare dovuta a rinuncia dei creditori, sopravvenuta dopo l’aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, pur in presenza di tempestiva offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., la gara prevista dalla suddetta norma resta preclusa, anche se già indetta, e, ai sensi dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., quale introdotto dal d.l. n. 35 del 2005 “ratione temporis” applicabile, gli effetti dell’aggiudicazione, pur provvisoria, restano fermi nei confronti dell'aggiudicatario, con conseguente suo diritto ad ottenere il trasferimento del bene in proprio favore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2017, n. 5604
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5604
    Data del deposito : 7 marzo 2017

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