Versione
6 maggio 1975
6 maggio 1975
>
Versione
4 agosto 1982
4 agosto 1982
>
Versione
15 novembre 1994
15 novembre 1994
Art. 6. Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi
E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica. ((11))
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.
Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.
La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonche' su tutte le questioni di carattere generale e normativo relativo alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi. ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 , nel modificare gli articoli 1 e 2 della L. 16 luglio 1982, n. 452 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione consultiva centrale delle armi" di cui al presente articolo.
E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica. ((11))
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.
Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.
La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonche' su tutte le questioni di carattere generale e normativo relativo alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi. ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 , nel modificare gli articoli 1 e 2 della L. 16 luglio 1982, n. 452 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione consultiva centrale delle armi" di cui al presente articolo.
Commentari • 6
- 1. D.P.R., 14/05/2007 n° 85Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2007 · 2.644815
Giurisprudenza • 26
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 06/02/2013, n. 1274Provvedimento: […] Riferisce di aver presentato in data 2 febbraio 2010 detta istanza corredata da idonea documentazione, parte della quale già in possesso dell'Amministrazione intimata, poiché allegata a precedenti istanze di rilascio della licenza per l'esercizio della medesima attività, proposte negli anni 2007 e 2009, e già oggetto dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione consultiva del Ministero dell'interno, ex art. 6 della legge n. 110/1975, e non assentite. […] 4) la necessità di pervenire ad un nuovo pronunciamento della Commissione centrale consultiva ex art. 6 della legge n. 110 del 1975, in ragione del diverso utilizzo del balipedio.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- Allegato B al R.D. n. 635/1940·
- normativa di settore·
- carenza d'istruttoria·
- licenza per vendita di prodotti esplodenti·
- ricorso gerarchico·
- pareri tecnici·
- violazione dei termini procedimentali·
- eccesso di potere·
- silenzio-rigetto