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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/11/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT MA ME, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1800/2023 R.G. lavoro e previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Golino;
Parte_1 contro
in persona del Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna CP_1 CP_2
Maugeri;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 8.06.2023, , premesso di svolgere sin dal 1989 Parte_1 attività di operaio addetto all'assemblaggio dei seggiolini eiettabili militari e delle strutture degli aeromobili civili alle dipendenze della e dedotta l'esposizione alle polveri di amianto CP_3 aerodisperse nello stabilimento di quest'ultima sito in Latina, alla via Eschilo n. 1, conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale al fine di conseguire il riconoscimento delle CP_1 provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale “Esiti fibrotici in sede apicale polmonare bilateralmente ed in sede lingulare…..fenomeni bronchitici cronici”, asseritamente produttiva di un danno biologico nella misura quantomeno del 20%, ma denunciata e non riconosciuta dall' CP_4 convenuto per insufficienza della documentazione acquisita in sede amministrativa.
Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. CP_1
Istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale, disposta ed eseguita CTU medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa
(celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
La domanda deve essere respinta per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'esperita istruttoria testimoniale e l'acquisizione della CTU ambientale espletata dall'Ing. Per_1 nel giudizio iscritto dinanzi all'intestato Tribunale al n. 2909/2008 R.G. e definito con sentenza n.
2083/2010 hanno consentito di ricostruire le condizioni ambientali in cui la parte ricorrente ha svolto le mansioni cui era addetta consentendo di ritenere verosimile la sua esposizione a fibre d'amianto aerodisperse e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale al dott. affinchè accertasse Persona_2
l'eventuale natura professionale della patologia denunciata ed il relativo coefficiente di invalidità.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici e compatibile con le risultanze istruttorie acquisite al processo, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dello scrutinio della documentazione medico-assicurativa versata in atti, ha ritenuto che la parte ricorrente non fosse affetta da alcuna patologia asbesto-correlata ma soltanto da esiti fibrotici in sede apicale bilaterale e modesti fenomeni bronchitici cronici senza danno anatomico, comunque non riferibili all'esposizione all'amianto. Sulla base di tale approdo peritale non può che concludersi per il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni tra le parti, a carico esclusivo della parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 2.697,00, oltre accessori come per legge, se dovuti;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido, e nei rapporti interni tra le parti a carico esclusivo della ricorrente, le spese di CTU che si liquidano con separato decreto.
Latina, data del deposito
Il Giudice
RT MA ME