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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15002/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10 sono presenti l'avv. Margherita Cammarata in sostituzione dell'avv.
SCHIMMENTI BENEDETTO per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA per la parte resistente
L'avv. Rizzo chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. Cammarata si associa e chiede la condanna alle spese . L'avv. Rizzo insiste nella compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15002 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SCHIMMENTI BENEDETTO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 1.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Luciana Dimaggio e Avv. Benedetto
Schimmenti procuratori antistatari.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponeva opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione nr. OI- CP_1
002664344, notificata in data 23.09.2024 relativa all'atto di accertamento nr. CP_1 5500.27/04/2023.0331854 del 27.04.2023 riferito all'anno 2021 con la quale l' CP_1
ordinava di pagare la sanzione amministrativa accertata pari ad €. 12.100,03.
Si costituiva il convenuto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in virtù dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite in ragione della tardività del provvedimento di annullamento.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'annullamento del provvedimento impugnato è avvenuto soltanto dopo la proposizione e la notifica del ricorso, l' convenuto va comunque CP_2
condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15002/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10 sono presenti l'avv. Margherita Cammarata in sostituzione dell'avv.
SCHIMMENTI BENEDETTO per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA per la parte resistente
L'avv. Rizzo chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. Cammarata si associa e chiede la condanna alle spese . L'avv. Rizzo insiste nella compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15002 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SCHIMMENTI BENEDETTO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 1.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Luciana Dimaggio e Avv. Benedetto
Schimmenti procuratori antistatari.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponeva opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione nr. OI- CP_1
002664344, notificata in data 23.09.2024 relativa all'atto di accertamento nr. CP_1 5500.27/04/2023.0331854 del 27.04.2023 riferito all'anno 2021 con la quale l' CP_1
ordinava di pagare la sanzione amministrativa accertata pari ad €. 12.100,03.
Si costituiva il convenuto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in virtù dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite in ragione della tardività del provvedimento di annullamento.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'annullamento del provvedimento impugnato è avvenuto soltanto dopo la proposizione e la notifica del ricorso, l' convenuto va comunque CP_2
condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio