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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
GASPARINI GIACOMO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO-Urbino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220240011160354000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 361/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese. Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La cartella di pagamento della cui fondatezza le parti discutono in questo processo è stata emessa in quanto dai controlli della Agenzia delle Entrate la società Ricorr_1 avrebbe indicato nella dichiarazione annuale del 2021 costi pluriennali non scomputabili sostenuti nel passato riferiti ad investimenti in un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
L'atto impositivo si impernia sulla considerazione che gli incentivi conosciuti in gergo come bonus energia e quelli della legge Tremonti ambiente non sarebbero cumulabili e le imprese interessate non potrebbero farli valere con dichiarazioni integrative tardive (nel caso di Ricorrente_1 la emenda è stata compiuta nel 2016).
La parte attrice sostiene con varietà di argomenti che la tesi dell'Ufficio è erronea.
Nella memoria di costituzione in giudizio l'Agenzia si oppone all'accoglimento della domanda esplicando le ragioni di diritto che militano in tal senso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte si è già uniformata, nel decidere ricorsi analoghi a quello proposto da Ricorr_1, alla regola secondo cui un contribuente che non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali per un errore di fatto o di diritto imputabile ad incertezze intepretative sulla norma agevolativa (in concreto la cumulabilità dei vantaggi riconosciuti dalle norme del conto energia e quelli della detassazione ora per allora dei costi sostenuti per investimenti ambientali della Tremonti ambiente) ha il diritto di presentare la dichiarazione con cui emenda l'errore anche oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento (che considera solo il presupposto cronologico dell'anno fiscale della prima dichiarazione) sempre che l'incertezza non derivasse da colpevoli interpretazioni da parte sua delle norme tributarie ma ad una oscurità obiettiva di comprensione del precetto (nel caso degli incentivi per la produzione di energia pulita la giurisprudenza di merito e di legittimità ha cominciato a cimentarsi con la questione per trovare la soluzione più adeguata da almeno 5 anni).
Il dibattito è migrato dalle aule giudiziarie a quelle parlamentari ed il legislatore nel 2019, disponendo ovviamente solo per il futuro, soppesando i contenuti di circolari, articoli scientifici, sentenze di merito e di legittimità offerti dagli operatori giuridici a partire dal 2012, ha stabilito in via chiara e definitiva la soluzione da dare alla questione.
La complessità della materia e il recente assestamento della giurisprudenza nomofilattica costituiscono ragioni adeguate per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO accoglie il ricorso e compensa le spese. RO 18.12.2025 Presidente relatore/estensore Giacomo Gasparini
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
GASPARINI GIACOMO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO-Urbino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220240011160354000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 361/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese. Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La cartella di pagamento della cui fondatezza le parti discutono in questo processo è stata emessa in quanto dai controlli della Agenzia delle Entrate la società Ricorr_1 avrebbe indicato nella dichiarazione annuale del 2021 costi pluriennali non scomputabili sostenuti nel passato riferiti ad investimenti in un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
L'atto impositivo si impernia sulla considerazione che gli incentivi conosciuti in gergo come bonus energia e quelli della legge Tremonti ambiente non sarebbero cumulabili e le imprese interessate non potrebbero farli valere con dichiarazioni integrative tardive (nel caso di Ricorrente_1 la emenda è stata compiuta nel 2016).
La parte attrice sostiene con varietà di argomenti che la tesi dell'Ufficio è erronea.
Nella memoria di costituzione in giudizio l'Agenzia si oppone all'accoglimento della domanda esplicando le ragioni di diritto che militano in tal senso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte si è già uniformata, nel decidere ricorsi analoghi a quello proposto da Ricorr_1, alla regola secondo cui un contribuente che non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali per un errore di fatto o di diritto imputabile ad incertezze intepretative sulla norma agevolativa (in concreto la cumulabilità dei vantaggi riconosciuti dalle norme del conto energia e quelli della detassazione ora per allora dei costi sostenuti per investimenti ambientali della Tremonti ambiente) ha il diritto di presentare la dichiarazione con cui emenda l'errore anche oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento (che considera solo il presupposto cronologico dell'anno fiscale della prima dichiarazione) sempre che l'incertezza non derivasse da colpevoli interpretazioni da parte sua delle norme tributarie ma ad una oscurità obiettiva di comprensione del precetto (nel caso degli incentivi per la produzione di energia pulita la giurisprudenza di merito e di legittimità ha cominciato a cimentarsi con la questione per trovare la soluzione più adeguata da almeno 5 anni).
Il dibattito è migrato dalle aule giudiziarie a quelle parlamentari ed il legislatore nel 2019, disponendo ovviamente solo per il futuro, soppesando i contenuti di circolari, articoli scientifici, sentenze di merito e di legittimità offerti dagli operatori giuridici a partire dal 2012, ha stabilito in via chiara e definitiva la soluzione da dare alla questione.
La complessità della materia e il recente assestamento della giurisprudenza nomofilattica costituiscono ragioni adeguate per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO accoglie il ricorso e compensa le spese. RO 18.12.2025 Presidente relatore/estensore Giacomo Gasparini