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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 5730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5730 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2793/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio, promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Alessia CASCIO GIOIA, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Alessia CASCIO GIOIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06/10/2025, con cui il procuratore di entrambe le parti ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 10/06/2025, i coniugi Parte_1
e , esponendo che con decreto n. 3770/2020 cron. del 27/07/2020 reso nel Parte_2
procedimento iscritto al n. 6905/2019 R.G. aveva omologato la loro separazione personale,
hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a CO (CT), in data 02/09/2008, alle condizioni di cui al ricorso,
precisando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 27/04/2000), (in Per_1 Per_2
data 08/11/2002), (in data 07/09/2006), oggi maggiorenni, e (in data Per_3 Per_4
12/04/2008), ancora minorenne.
Tanto premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del predetto decreto di omologa e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti,
inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce gli odierni ricorrenti.
2 Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito quanto segue:
“1 Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
CO (CT) il 2 settembre 2008 Catania trascritto al N. 49 P. 2 S. A. anno 2008;
2 Nulla prevedere con riferimento al mantenimento dei coniugi;
3 Nulla prevedere con riferimento al mantenimento dei figli Persona_5 Per_6
e
[...] Persona_7
4 Con riferimento alla minore nata il [...] il sig. si Persona_8 Pt_1
impegna a corrispondere alla moglie quale contributo per le spese di mantenimento
l'importo mensile di €250,00. Quest'ultimo, inoltre, concorrerà al pagamento delle spese
mediche, scolastiche e straordinarie nella misura del 50%, previa esibizione della relativa
fattura di spesa, laddove il rilascio di quest'ultima sia prevista. Al raggiungimento della
maggiore il sig. verserà le predette somme nelle mani della figlia . I Pt_1 Persona_8
ricorrenti si impegnano a favorire i rapporti dei propri figli con ognuno di essi, rispettando
i relativi ruoli genitoriali.
4 Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CO (CT), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla figlia minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
3 Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
CO (CT) in data 02/09/2008 tra , nato a [...] il Parte_1
25/03/1980, e , nata a [...] il [...], trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CO al n. 49, parte 2,
serie A, anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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