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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 06 giungo 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale
promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Baldassarre da mandato in atti Parte_1
contro in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello
Stato nonchè
, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con ricorso ex art. 318 cpc e pedissequo decreto di fissazione di udienza, notificato il 10/10/2024, la Sig.ra propone opposizione avverso Parte_1
prospetto informativo di situazione debitoria del 01/08/2024, dal quale risultano emesse a suo carico le cartelle di pagamento di cui all'elenco che segue:
cartella n. 05920090034809928000, emessa dall'Amministrazione Finanziaria
Prov.le di ruolo n. 2009/250009, di Euro Controparte_3 CP_2
13.210,77;
cartella n. 05920110015402713000, emessa dall'Amministrazione Finanziaria
Prov.le di ruolo n. 2011/550155, di Euro 3.008,93; Controparte_3 CP_2
cartella n. 05920120002048704000, emessa dall'Amministrazione Finanziaria
Prov.le di ruolo n. 2011/250467, di Euro 5.059,69; Controparte_3 CP_2
cartella n. 05920120034459507000, emessa dall'Amministrazione Finanziaria
Prov.le di ruolo n. 2012/250111, di Euro 3.652,84; Controparte_3 CP_2
cartella n. 05920140022522414000, emessa dall'Amministrazione Finanziaria
Prov.le di Lecce, ruolo n. 2014/250376, di Euro 3.428,00; Controparte_3
cartella n. 05920150020510862000, multiente, emessa dall'Amministrazione
Finanziaria-Agenzia delle Entrate DI. Prov.le , ruolo n. 2015/250426, e CP_4
dalla EG , ruolo n. 2015/3428, di Euro 2.894,81. Controparte_5
Con comparsa di risposta del 25.10.2024 si costituivano in giudizio
[...]
, ente di riscossione, e Controparte_6 Controparte_7
– ente impositore - per contestare l'assunto attoreo e chiederne il
[...]
rigetto.
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
2 Preliminarmente occorre decidere in ordine alla eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da . Controparte_6
In particolare, rileva la inammissibilità del rito prescelto dalla ricorrente CP_8
avendo erroneamente proposto ricorso ex art. 318 c.p.c.:
L'eccezione è destituita di fondamento.
Nel caso in esame trova applicazione il principio della convalidazione degli effetti dell'atto introduttivo erroneo.
In base a tale principio, da decenni applicato nella giurisprudenza di legittimità, si afferma che, laddove come atto introduttivo del giudizio sia utilizzata la citazione anziché il ricorso come previsto dalla legge, la stessa può valere come ricorso, ma solo nel momento in cui, con il suo deposito nella cancelleria del giudice adito nel termine perentorio, abbia raggiunto lo scopo proprio di quell'atto, consistente nel portare a conoscenza del giudice la manifestazione di volontà di opporsi all'ingiunzione (cfr. tra le meno recenti, ex plurimis, Cass. n. 194 del 1981; Sez. un., n. 2714 del 1991)
Si tratta dunque di una sanatoria riferibile ai soli casi in cui l'atto introduttivo sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156
c.p.c.), inteso come coincidente con l'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale astrattamente previsto, il che può avvenire solo se l'atto erroneo abbia operato esattamente come (e cioè replicato) quello legalmente corretto.
Nel merito, la sig.ra contesta l'omessa notifica degli atti prodromici e Pt_1
eccepisce la intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
In particolare, eccepisce che il credito preteso, di natura sanzionatoria, risulta prescritto per decorso del quinquennio in data antecedente alla notifica della
3 intimazione impegnata.
Orbene, deve essere condiviso, a riguardo, il principio secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini. (Cassa e decide nel merito,
COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 03/12/2015)”(Cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. VI - 5,
24/05/2017, n. 13102).
Inoltre, “Nel caso in cui il destinatario di una cartella esattoriale contesti di averne ricevuto notificazione e l'Agente della Riscossione dia prova della regolare esecuzione della notificazione, secondo le forme ordinarie e con messo notificatore, ovvero mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento, è preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella che non sia stata tempestivamente opposta, né sussiste un onere dell'Agente di produrre in sede giudiziale, la copia integrale della cartella medesima. Quest'ultima altro non è che la stampa del ruolo in un unico originale notificato alla parte ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo esecutivo” (Cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 3, 15/06/2016, n. 12352).
Tale sistema trova riscontro nella disciplina codicistica generale del processo esecutivo: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti
“chiusi”; è costituito cioè in una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente
4 impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cassazione n 2024/1994; Cassazione n. 11251/1996
Cassazione n. 4350/1997; Cassazione n. 724/1998, Cassazione n. 1302/1999,
Cassazione n. 4475/1999, Cassazione n. 4584/1999, Cassazione n. 7026/1999;
Cassazione n. 14821/2000, Cassazione n. 190/2001; Cassazione n. 1308/2002).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento. Ne consegue che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Cio premesso, dalle relate di notifica prodotte in atte emerge che tutte le cartelle sono state notificate a norma dell'art. 26 del DPR n. 602/73, mediante consegna diretta alla sig.ra . Parte_1
Cio chiarito, deve ritenersi l'inammissibilità della opposizione, non essendo stata proposta rituale impugnazione nei termini di legge.
Invero, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge, determina la stabilizzazione del titolo esecutivo stragiudiziale, precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo inerente il merito della pretesa creditoria.
Parimenti infondata risulta la eccezione di prescrizione post notifica della pretesa creditoria ingiunta attesa la regolarità delle successive intimazioni di pagamento
5 anch'esse regolarmente notificate.
La particolare natura e la complessità della questione giuridica trattata, induce il Giudicante a compensare le spese di lite.
.
P.Q.M
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario,
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
Rigetta la opposizione spiegata dalla sig.ra e, per l'effetto, Parte_1
conferma le cartelle di pagamento impugnate.
1) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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