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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 30/10/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 54/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2024promossa da:
La , con sede in Pescara (C.F. /P.IVA: , in persona del CP_1 Parte_1 P.IVA_1
liquidatore e legale rap presentante in carica sig. ( ), in proprio e CP_2 C.F._1 quale cessionaria del credito della C.A.F. s.r.l. di cui infra, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Di
Palma ( , elettivamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_2
del predetto avvocato, giusta procura in atti
ATTRICE
Contro
( C.F.: ) con sede legale Controparte_3 C.F._3
in Ortona alla Piazza della Repubblica n 5
CONVENUTA contumace
Contro
C.F. ), con sede in Civitaquana (PE) c.so V. Emanuele II n. Controparte_4 P.IVA_2
2, in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante dr. , domiciliata in Controparte_5
Pescara – via Venezia n. 4 presso lo studio dell'avv. Duilio Manella che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;
CONVENUTA ASSUNTRICE DEL
CONCORDATO
pagina 1 di 7 Oggetto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note conclusive depositate telematicamente e note in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente depositato e notificato, la ha Parte_2 convenuto in giudizio , nella sua qualità di titolare della ditta individuale “ Controparte_3 [...]
in concordato preventivo, nonché l'assuntrice del concordato , CP_3 Controparte_4
esponendo di aver maturato crediti, nei confronti del convenuto principale , Controparte_3
derivanti da 3 contratti di locazione, aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale siti in Ortona.
In particolare, un primo contratto, stipulato in data 15/12/2001 con la CAF s.r.l. (che ha poi ceduto il credito alla ricorrente, con atto notificato al debitore ceduto in data 23/7/2013), aveva ad oggetto un immobile sito in piazza della Repubblica n. 3; un altro contratto, stipulato con l'odierna ricorrente in data 31/12/2004, riguardava un immobile sito in via Cavour n. 36/38; infine, un terzo contratto, anch'esso stipulato con l'odierna ricorrente in data 30/4/2005, aveva ad oggetto un immobile sito in via
Cavour n. 40.
La convenuta principale, con ricorso depositato in data 4/6/2018, ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
dopo una prima proposta non approvata dai creditori, il debitore ha formulato una nuova proposta di concordato in continuità aziendale, che è stata poi omologata con decreto di questo Tribunale del 9/2/2021; tale proposta ha previsto la cessione dell'azienda ad un assuntore, ed infatti, con atto per Notaio del 31.5.2021, l'altra convenuta “ Per_1 Controparte_4
ha acquisito l'azienda della nella qualità di assuntrice del concordato.
[...] Controparte_3
Tuttavia, il primo piano di riparto predisposto dalla predetta assuntrice non ha incluso, tra i crediti riconosciuti, quelli della ricorrente in prededuzione ed in via privilegiata, per cui la ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 36 L.F.; a questo punto, il Commissario Giudiziale ha proposto l'accantonamento del credito prededucibile di € 202.164,89; tale proposta è stata accolta dal giudice delegato, il quale, tuttavia, ha dichiarato inammissibile le richieste della ricorrente con decreto del
27/10/2022 (confermato in sede di reclamo), in quanto, in sede di concordato preventivo, una volta pagina 2 di 7 intervenuta l'omologa del piano, non è possibile proporre azioni di accertamento dei crediti, che possono essere esperite solo mediante un giudizio ordinario.
In questa sede, la ricorrente ha richiesto l'accertamento dei crediti per canoni non pagati per totali €
202.164,89 in prededuzione (in quanto maturati nel corso della procedura), € 100.280,79 in via privilegiata ex art. 2764 c.c., ed € 78.196,34 in via chirografaria (per l'individuazione delle singole poste creditorie, si richiama integralmente quanto indicato nel ricorso alle pagg. 7 ed 8).
Si è costituita la sola assuntrice del concordato, sollevando alcune eccezioni sulle avverse pretese.
In primo luogo, la resistente ha dedotto che l'unico immobile consegnato alla stessa in seguito all'acquisizione dell'azienda è quello sito in piazza della Repubblica, con 3 accessi dai civici 3, 4 e 5.
Rappresenta inoltre, che tale immobile non è mai stato di proprietà della CAF s.r.l., ed è stato oggetto di una procedura esecutiva immobiliare. La convenuta eccepisce anche l'inefficacia della cessione per i crediti maturati successivamente alla stessa.
Quanto agli immobili di via Cavour, la resistente ha esposto che gli stessi non le sono mai stati consegnati;
inoltre, con riferimento all'immobile sito in via Cavour 40, l'assuntrice evidenzia che anche quest'ultimo non era di proprietà della locatrice, ed era oggetto di procedura di esecuzione immobiliare al momento della stipula del contratto di locazione.
Per ciò che concerne la prededucibilità, la resistente eccepisce l'impossibilità di ritenere prededucibili i crediti maturati fino alla data della seconda proposta, che è stata quella omologata dal tribunale. In ogni caso, esclude la prededucibilità dei crediti relativi agli immobili di via Cavour, in quanto, non essendo destinati all'attività farmaceutica, non possono considerarsi strumentali alla procedura. Per ciò che concerne il privilegio ex art. 2764 c.c., la resistente evidenzia che lo stesso può essere riconosciuto solo nei limiti del valore dei beni mobili rinvenuti all'interno del locale di piazza della Repubblica, pari a complessivi € 29.232,00 (come da atto di cessione del Notaio . Per_1
Chiarito questo, si rileva che la domanda di pagamento dei canoni di locazione è fondata e va accolta.
Preliminarmente si osserva che non è in alcun modo contestata la stipulazione dei 3 contratti, né il mancato pagamento dei canoni nei periodi indicati. Sul punto, la nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/2001 ha affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il pagina 3 di 7 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.”
Di conseguenza, avendo il creditore dimostrato i tioli dei suoi crediti (i contratti di locazione di cui ai documenti n. 3, 5 e 6 allegati al ricorso), l'onere della prova di fatti estintivi o modificativi incombe sui convenuti.
Detto ciò, si osserva che le eccezioni proposte da parte convenuta non sono fondate.
In primo luogo, si rileva che nei 2 contratti relativi agli immobili di via Cavour, l'odierna ricorrente ha espressamente chiarito di aver agito nella qualità di sub-locatrice, per cui non assume alcun rilievo il fatto che la ricorrente non fosse proprietaria dell'immobile locato, del quale, in ogni caso, non è stato contestato il godimento da parte del conduttore. Inoltre, non è decisiva neanche la circostanza della sussistenza di procedura esecutiva immobiliare, in quanto il contratto non è stato concluso dall'esecutato, ma dal conduttore nella qualità di sub-locatore; secondo la giurisprudenza, il contratto stipulato durante una procedura esecutiva è nullo, ma solo se stipulato dall'esecutato (cfr. Cass. Sent. n.
25368/2023, secondo cui “il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art.
1189 c.c.”).
Nessun rilievo assume inoltre la circostanza che gli immobili di via Cavour non sono stati consegnati all'assuntrice, in quanto i crediti sono maturati in un periodo antecedente al trasferimento d'azienda.
Per ciò che concerne il primo contratto di locazione relativo al locale di piazza della Repubblica, si rileva che, analogamente agli altri immobili, non è contestata la circostanza dell'effettivo godimento dell'immobile da parte cel conduttore , per cui anche qui alcun inadempimento è Controparte_3
addebitabile alla locatrice CAF s.r.l. (cedente del credito), non assumendo alcun rilievo il fatto che la stessa non fosse proprietaria.
Infatti, l'art. 1575 c.c. stabilisce, tra le obbligazioni del conduttore, quello di consegnare il bene e di garantirne il godimento durante la locazione, obblighi che, nel caso di specie, risultano essere stati pacificamente adempiuti;
sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in materia di
pagina 4 di 7 locazione di cosa altrui, l'estinzione del diritto personale di godimento in capo al concedente non determina l'automatico scioglimento del contratto di locazione del quale, pertanto, permangono inalterati gli effetti obbligatori, con la conseguenza che l'utilizzatore non può invocare la risoluzione del contratto per inadempimento se non riceve, dal terzo proprietario, alcuna molestia ovvero se ricevendola, venga garantito dal concedente” (cfr. Cass. Sent. n. 25339/2024).
Anche l'eccezione relativa all'inoperatività della cessione alla ricorrente da parte dell'originaria locatrice CAF per i canoni successivi non può trovare accoglimento, alla luce del chiaro tenore letterale dell'atto di cessione sottoscritto dalla cedente che fa riferimento ai canoni scaduti e da scadere (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
Per ciò che concerne le eccezioni relative alla prededucibilità dei crediti, si osserva che le stesse sono parimenti infondate.
Preliminarmente, va rilevato che non assume rilievo, ai fini della prededucibilità, il fatto che la prima proposta non sia stata approvata, in quanto la seconda proposta è stata avanzata e poi omologata nell'ambito della medesima procedura, per cui il privilegio va riconosciuto fin dall'apertura della procedura concorsuale;
sul punto, si rileva che la giurisprudenza ammette la prededucibilità anche in relazione a crediti sorti in procedure diverse collegabili al medesimo dissesto (cfr. Cass. Sent. n.
15724/2019, secondo cui “la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale;
tale fenomeno funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall'una all'altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell'ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell'altro che al primo sia conseguito”).
Inoltre, anche l'eccezione relativa alla non prededucibilità dei canoni maturati per gli immobili di via
Cavour, non consegnati alla resistente, non è fondata.
Infatti, ciò che rileva ai fini del privilegio è la strumentalità del credito rispetto agli scopi della procedura, tra cui rientra anche quello di garantire la continuazione dell'impresa (trattandosi, appunto di concordato in continuità).
pagina 5 di 7 L'art. 111 comma 2 l. fall. prevede che “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”.
In una fattispecie simile a quella odierna, attinente a crediti maturati da fornitori dell'impresa in concordato in continuità, la giurisprudenza di merito ne ha riconosciuto la prededucibilità, in quanto necessari a garantire gli scopi della procedura (cfr. Trib. Vasto, sentenza del 5/2/2025).
Nel caso di specie, è pacifico che l'esercizio dell'attività commerciale della è Controparte_3
stato reso possibile anche in virtù di tutti i 3 contratti di locazione, come chiarito dalla relazione della dott.ssa del 31/7/2019 (cfr. allegato 2 al ricorso), nella quale si evidenzia che l'attività si Per_2 svolge anche nei locali concessi in locazione. Anche in questo caso, si evidenzia l'assoluta irrilevanza della mancata consegna degli immobili all'assuntrice, in quanto i contratti sono cessati anteriormente al trasferimento di azienda.
In relazione al privilegio ex art. 2764 c.c., si rileva che la ricorrente non ha provato la sussistenza dei relativi presupposti.
Infatti, la norma richiamata, al primo comma, afferma che il privilegio sussiste solo sui “frutti dell'anno
e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato”. La giurisprudenza di merito ha chiarito che “avendo la prelazione prevista dall'art.
2764 c.c. in relazione ai crediti del locatore natura di privilegio speciale gravante sui beni che servono
a fornire l'immobile e sui frutti, il riconoscimento del privilegio in questione presuppone
l'individuazione e descrizione da parte del creditore dei beni su cui dovrebbe gravare (cfr. Trib.
Milano, sent. n. 6901/2011).
Nel caso di specie, l'attrice ha invocato genericamente il privilegio, senza indicare i beni sui quali lo stesso è stato richiesto, per cui la domanda, sul punto, non può trovare accoglimento.
In merito alle spese, si osserva che vi sono giusti motivi per la dichiarazione di non ripetibilità nei rapporti tra la ricorrente e , il quale non ha svolto difese e non ha in alcun modo Controparte_3
contribuito a determinare la necessità di promuovere il presente giudizio
Nei rapporti con la convenuta costituita, le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo in base ai valori medi, per le cause di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 per le 4 fasi.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:
1) in accoglimento delle domande dell'attrice, accerta la sussistenza dei seguenti crediti nei confronti di : Controparte_3
- € 202.164,89 in prededuzione ex art. 111 comma 2 l. fall.;
- € 178.477,13 in via chirografaria.
2) condanna la al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese Controparte_4 processuali, quantificate in € 14.103,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed € 786,00 per spese vive.
3) dichiara non ripetibili le spese nei confronti del convenuto . Controparte_3
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Ortona, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2024promossa da:
La , con sede in Pescara (C.F. /P.IVA: , in persona del CP_1 Parte_1 P.IVA_1
liquidatore e legale rap presentante in carica sig. ( ), in proprio e CP_2 C.F._1 quale cessionaria del credito della C.A.F. s.r.l. di cui infra, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Di
Palma ( , elettivamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_2
del predetto avvocato, giusta procura in atti
ATTRICE
Contro
( C.F.: ) con sede legale Controparte_3 C.F._3
in Ortona alla Piazza della Repubblica n 5
CONVENUTA contumace
Contro
C.F. ), con sede in Civitaquana (PE) c.so V. Emanuele II n. Controparte_4 P.IVA_2
2, in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante dr. , domiciliata in Controparte_5
Pescara – via Venezia n. 4 presso lo studio dell'avv. Duilio Manella che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;
CONVENUTA ASSUNTRICE DEL
CONCORDATO
pagina 1 di 7 Oggetto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note conclusive depositate telematicamente e note in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente depositato e notificato, la ha Parte_2 convenuto in giudizio , nella sua qualità di titolare della ditta individuale “ Controparte_3 [...]
in concordato preventivo, nonché l'assuntrice del concordato , CP_3 Controparte_4
esponendo di aver maturato crediti, nei confronti del convenuto principale , Controparte_3
derivanti da 3 contratti di locazione, aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale siti in Ortona.
In particolare, un primo contratto, stipulato in data 15/12/2001 con la CAF s.r.l. (che ha poi ceduto il credito alla ricorrente, con atto notificato al debitore ceduto in data 23/7/2013), aveva ad oggetto un immobile sito in piazza della Repubblica n. 3; un altro contratto, stipulato con l'odierna ricorrente in data 31/12/2004, riguardava un immobile sito in via Cavour n. 36/38; infine, un terzo contratto, anch'esso stipulato con l'odierna ricorrente in data 30/4/2005, aveva ad oggetto un immobile sito in via
Cavour n. 40.
La convenuta principale, con ricorso depositato in data 4/6/2018, ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
dopo una prima proposta non approvata dai creditori, il debitore ha formulato una nuova proposta di concordato in continuità aziendale, che è stata poi omologata con decreto di questo Tribunale del 9/2/2021; tale proposta ha previsto la cessione dell'azienda ad un assuntore, ed infatti, con atto per Notaio del 31.5.2021, l'altra convenuta “ Per_1 Controparte_4
ha acquisito l'azienda della nella qualità di assuntrice del concordato.
[...] Controparte_3
Tuttavia, il primo piano di riparto predisposto dalla predetta assuntrice non ha incluso, tra i crediti riconosciuti, quelli della ricorrente in prededuzione ed in via privilegiata, per cui la ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 36 L.F.; a questo punto, il Commissario Giudiziale ha proposto l'accantonamento del credito prededucibile di € 202.164,89; tale proposta è stata accolta dal giudice delegato, il quale, tuttavia, ha dichiarato inammissibile le richieste della ricorrente con decreto del
27/10/2022 (confermato in sede di reclamo), in quanto, in sede di concordato preventivo, una volta pagina 2 di 7 intervenuta l'omologa del piano, non è possibile proporre azioni di accertamento dei crediti, che possono essere esperite solo mediante un giudizio ordinario.
In questa sede, la ricorrente ha richiesto l'accertamento dei crediti per canoni non pagati per totali €
202.164,89 in prededuzione (in quanto maturati nel corso della procedura), € 100.280,79 in via privilegiata ex art. 2764 c.c., ed € 78.196,34 in via chirografaria (per l'individuazione delle singole poste creditorie, si richiama integralmente quanto indicato nel ricorso alle pagg. 7 ed 8).
Si è costituita la sola assuntrice del concordato, sollevando alcune eccezioni sulle avverse pretese.
In primo luogo, la resistente ha dedotto che l'unico immobile consegnato alla stessa in seguito all'acquisizione dell'azienda è quello sito in piazza della Repubblica, con 3 accessi dai civici 3, 4 e 5.
Rappresenta inoltre, che tale immobile non è mai stato di proprietà della CAF s.r.l., ed è stato oggetto di una procedura esecutiva immobiliare. La convenuta eccepisce anche l'inefficacia della cessione per i crediti maturati successivamente alla stessa.
Quanto agli immobili di via Cavour, la resistente ha esposto che gli stessi non le sono mai stati consegnati;
inoltre, con riferimento all'immobile sito in via Cavour 40, l'assuntrice evidenzia che anche quest'ultimo non era di proprietà della locatrice, ed era oggetto di procedura di esecuzione immobiliare al momento della stipula del contratto di locazione.
Per ciò che concerne la prededucibilità, la resistente eccepisce l'impossibilità di ritenere prededucibili i crediti maturati fino alla data della seconda proposta, che è stata quella omologata dal tribunale. In ogni caso, esclude la prededucibilità dei crediti relativi agli immobili di via Cavour, in quanto, non essendo destinati all'attività farmaceutica, non possono considerarsi strumentali alla procedura. Per ciò che concerne il privilegio ex art. 2764 c.c., la resistente evidenzia che lo stesso può essere riconosciuto solo nei limiti del valore dei beni mobili rinvenuti all'interno del locale di piazza della Repubblica, pari a complessivi € 29.232,00 (come da atto di cessione del Notaio . Per_1
Chiarito questo, si rileva che la domanda di pagamento dei canoni di locazione è fondata e va accolta.
Preliminarmente si osserva che non è in alcun modo contestata la stipulazione dei 3 contratti, né il mancato pagamento dei canoni nei periodi indicati. Sul punto, la nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/2001 ha affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il pagina 3 di 7 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.”
Di conseguenza, avendo il creditore dimostrato i tioli dei suoi crediti (i contratti di locazione di cui ai documenti n. 3, 5 e 6 allegati al ricorso), l'onere della prova di fatti estintivi o modificativi incombe sui convenuti.
Detto ciò, si osserva che le eccezioni proposte da parte convenuta non sono fondate.
In primo luogo, si rileva che nei 2 contratti relativi agli immobili di via Cavour, l'odierna ricorrente ha espressamente chiarito di aver agito nella qualità di sub-locatrice, per cui non assume alcun rilievo il fatto che la ricorrente non fosse proprietaria dell'immobile locato, del quale, in ogni caso, non è stato contestato il godimento da parte del conduttore. Inoltre, non è decisiva neanche la circostanza della sussistenza di procedura esecutiva immobiliare, in quanto il contratto non è stato concluso dall'esecutato, ma dal conduttore nella qualità di sub-locatore; secondo la giurisprudenza, il contratto stipulato durante una procedura esecutiva è nullo, ma solo se stipulato dall'esecutato (cfr. Cass. Sent. n.
25368/2023, secondo cui “il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art.
1189 c.c.”).
Nessun rilievo assume inoltre la circostanza che gli immobili di via Cavour non sono stati consegnati all'assuntrice, in quanto i crediti sono maturati in un periodo antecedente al trasferimento d'azienda.
Per ciò che concerne il primo contratto di locazione relativo al locale di piazza della Repubblica, si rileva che, analogamente agli altri immobili, non è contestata la circostanza dell'effettivo godimento dell'immobile da parte cel conduttore , per cui anche qui alcun inadempimento è Controparte_3
addebitabile alla locatrice CAF s.r.l. (cedente del credito), non assumendo alcun rilievo il fatto che la stessa non fosse proprietaria.
Infatti, l'art. 1575 c.c. stabilisce, tra le obbligazioni del conduttore, quello di consegnare il bene e di garantirne il godimento durante la locazione, obblighi che, nel caso di specie, risultano essere stati pacificamente adempiuti;
sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in materia di
pagina 4 di 7 locazione di cosa altrui, l'estinzione del diritto personale di godimento in capo al concedente non determina l'automatico scioglimento del contratto di locazione del quale, pertanto, permangono inalterati gli effetti obbligatori, con la conseguenza che l'utilizzatore non può invocare la risoluzione del contratto per inadempimento se non riceve, dal terzo proprietario, alcuna molestia ovvero se ricevendola, venga garantito dal concedente” (cfr. Cass. Sent. n. 25339/2024).
Anche l'eccezione relativa all'inoperatività della cessione alla ricorrente da parte dell'originaria locatrice CAF per i canoni successivi non può trovare accoglimento, alla luce del chiaro tenore letterale dell'atto di cessione sottoscritto dalla cedente che fa riferimento ai canoni scaduti e da scadere (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
Per ciò che concerne le eccezioni relative alla prededucibilità dei crediti, si osserva che le stesse sono parimenti infondate.
Preliminarmente, va rilevato che non assume rilievo, ai fini della prededucibilità, il fatto che la prima proposta non sia stata approvata, in quanto la seconda proposta è stata avanzata e poi omologata nell'ambito della medesima procedura, per cui il privilegio va riconosciuto fin dall'apertura della procedura concorsuale;
sul punto, si rileva che la giurisprudenza ammette la prededucibilità anche in relazione a crediti sorti in procedure diverse collegabili al medesimo dissesto (cfr. Cass. Sent. n.
15724/2019, secondo cui “la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale;
tale fenomeno funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall'una all'altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell'ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell'altro che al primo sia conseguito”).
Inoltre, anche l'eccezione relativa alla non prededucibilità dei canoni maturati per gli immobili di via
Cavour, non consegnati alla resistente, non è fondata.
Infatti, ciò che rileva ai fini del privilegio è la strumentalità del credito rispetto agli scopi della procedura, tra cui rientra anche quello di garantire la continuazione dell'impresa (trattandosi, appunto di concordato in continuità).
pagina 5 di 7 L'art. 111 comma 2 l. fall. prevede che “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”.
In una fattispecie simile a quella odierna, attinente a crediti maturati da fornitori dell'impresa in concordato in continuità, la giurisprudenza di merito ne ha riconosciuto la prededucibilità, in quanto necessari a garantire gli scopi della procedura (cfr. Trib. Vasto, sentenza del 5/2/2025).
Nel caso di specie, è pacifico che l'esercizio dell'attività commerciale della è Controparte_3
stato reso possibile anche in virtù di tutti i 3 contratti di locazione, come chiarito dalla relazione della dott.ssa del 31/7/2019 (cfr. allegato 2 al ricorso), nella quale si evidenzia che l'attività si Per_2 svolge anche nei locali concessi in locazione. Anche in questo caso, si evidenzia l'assoluta irrilevanza della mancata consegna degli immobili all'assuntrice, in quanto i contratti sono cessati anteriormente al trasferimento di azienda.
In relazione al privilegio ex art. 2764 c.c., si rileva che la ricorrente non ha provato la sussistenza dei relativi presupposti.
Infatti, la norma richiamata, al primo comma, afferma che il privilegio sussiste solo sui “frutti dell'anno
e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato”. La giurisprudenza di merito ha chiarito che “avendo la prelazione prevista dall'art.
2764 c.c. in relazione ai crediti del locatore natura di privilegio speciale gravante sui beni che servono
a fornire l'immobile e sui frutti, il riconoscimento del privilegio in questione presuppone
l'individuazione e descrizione da parte del creditore dei beni su cui dovrebbe gravare (cfr. Trib.
Milano, sent. n. 6901/2011).
Nel caso di specie, l'attrice ha invocato genericamente il privilegio, senza indicare i beni sui quali lo stesso è stato richiesto, per cui la domanda, sul punto, non può trovare accoglimento.
In merito alle spese, si osserva che vi sono giusti motivi per la dichiarazione di non ripetibilità nei rapporti tra la ricorrente e , il quale non ha svolto difese e non ha in alcun modo Controparte_3
contribuito a determinare la necessità di promuovere il presente giudizio
Nei rapporti con la convenuta costituita, le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo in base ai valori medi, per le cause di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 per le 4 fasi.
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P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:
1) in accoglimento delle domande dell'attrice, accerta la sussistenza dei seguenti crediti nei confronti di : Controparte_3
- € 202.164,89 in prededuzione ex art. 111 comma 2 l. fall.;
- € 178.477,13 in via chirografaria.
2) condanna la al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese Controparte_4 processuali, quantificate in € 14.103,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed € 786,00 per spese vive.
3) dichiara non ripetibili le spese nei confronti del convenuto . Controparte_3
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Ortona, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
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