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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/12/2024, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 991 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 06/12/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv SALCICCIA LUCA il quale chiede la decisione con vittoria di spese di lite e per l'avv. D'AMORE in sostituzione dell'avv. DI GREGORIO PIER CP_1
PAOLO il quale contesta la CTU e ne chiede il rinnovo. Si riporta alla memoria in atti.
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 991 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. SALCICCIA LUCA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE con l'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO Controparte_2
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento aggravamento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2023 , - assumendo di aver inoltrato Parte_3
all' domanda di aggravamento della malattia professionale consistente in ” CP_1
ipoacusia percettiva bilaterale” e lamentando che l' aveva confermato la CP_3
lesione dell'integrità psico-fisica nella stessa misura del 14% – adiva l'intestato
- 2 - Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento della rendita per un'inabilità permanente nella misura pari al 45% o comunque superiore al
16%.
L' si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato. CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha concluso che “il sig. Persona_1 Pt_1
è affetto da: - ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale di origine
[...]
professionale. - In considerazione di quanto riportato nelle considerazioni medico- legali è da ritenere che si configura una menomazione dell'integrità psico-fisica complessivamente stimabile nella misura del 48% (quarantotto per cento) dalla domanda di aggravamento del 17/05/22. - Agli atti non risultano precedenti riconoscimenti di altre tecnopatie”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda di aggravamento, oltre agli interessi legali come per legge-
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Le spese di
C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente è affetto da una riduzione dell'integrità psico-fisica di origine professionale quantificabile nella misura del 48% a decorrere dalla domanda di aggravamento;
- 3 - - condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_1
commisurata alla suddetta percentuale di inabilità (48%), con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento, oltre agli interessi legali come per legge;
- condanna, inoltre, l' al pagamento in favore del difensore antistatario di CP_1
parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 2.600,00, oltre iva cpa e spese generali, e le compensa per la restante frazione;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 6 dicembre 2024
Il Giudice Onorario
dott. Massimo Valenza
- 4 -