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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/11/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Daniela Di Girolamo Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3431 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato ADAMO GIOVANNI
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato FARACI EMANUELE
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte in sostituzione di udienza depositate dal convenuto in data 17/11/2025
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti sono divorziate e hanno ottenuto da questo Tribunale sentenza di divorzio n. 440/2025 pubblicata il 09/04/2025 nella procedura RG n. 5868/2023 con cui, tra le varie cose, è stato disposto l'affido condiviso delle figlie minorenni con collocazione delle stesse presso la madre, all'epoca del giudizio residente in
Mirandola, e sono stati regolamentati i rapporti tra le minori e il padre;
2. Con ricorso del 10/07/2025, ha chiesto l'autorizzazione al Parte_1 trasferimento delle figlie minori e all'iscrizione delle stesse presso istituti scolastici pubblici in Siracusa;
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, opponendosi alle richieste formulate dall'attrice e chiedendo il collocamento delle figlie presso di sé;
4. All'esito dell'udienza del 12/11/2025, anche su invito del G.I, le parti hanno chiesto un rinvio per trattative;
5. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Il sig. autorizza la sig.ra a Controparte_1 Parte_1 trasferire la residenza delle due figlie minori e da Mirandola a Per_1 Per_2
Siracusa e ad iscriverle rispettivamente presso una scuola secondaria pubblica ed una scuola primaria pubblica site nella città di Siracusa;
2) La sig.ra è consapevole che le figlie hanno il diritto di Parte_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori;
3) La sig.ra , per compensare il sig. degli sforzi Pt_1 CP_1 economici non indifferenti che sarà costretto ad affrontare per raggiungere ogni quindici giorni le due figlie in Sicilia, ed in considerazione che la sig.ra Pt_1 non avrà spese di locazione col trasferimento, dà il consenso a che sia ridotto l'attuale assegno di mantenimento delle figlie a complessivi €. 400,00 (€. 200,00 per ciascuna delle figlie), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dalle linee guida del
Tribunale di Siracusa:
pagina 2 di 4 4) Le parti concordemente stabiliscono che le spese di viaggio per i trasferimenti delle figlie nel periodo natalizio e durante le ferie estive dalla Sicilia in Lombardia saranno divise al 50 % tra entrambe le parti stesse;
5) Fermo l'affido condiviso e la collocazione prevalente delle figlie con la madre nella abitazione di Siracusa, il padre potrà prendere e tenere con sé le bambine ogni 15 giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio del padre e le esigenze scolastiche delle stesse, per tutto il periodo di soggiorno a Siracusa del sig. con la possibilità di tenerle anche per il pernottamento;
CP_1
6) In occasione delle feste natalizie, i genitori potranno tenere alternativamente negli anni le figlie nei periodi dal 23 dicembre al 29 dicembre compreso e dal 30 dicembre all'Epifania, mentre per le feste pasquali dal giovedì
Santo alla sera di Pasqua e dal lunedì di Pasqua fino alla fine delle vacanze;
7) Il padre avrà, altresì, il diritto di tenere con sé le figlie per un periodo, anche frazionato, di 30 giorni durante le ferie estive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
8) La sig.ra consentirà, se possibile, nei fine-settimana ai Parte_1 nonni paterni, attualmente residenti a [...], di poter tenere presso di loro le figlie anche con possibilità di pernottamento presso di loro. “
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 440/2025 pubblicata il
09/04/2025 nella procedura RG n. 5868/2023:
1. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in pagina 3 di 4 data 19/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Daniela Di Girolamo
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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