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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4099/2021 R.G. , vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. P.P. Zaccaria presso il cui Parte_1 C.F._1 studio a Ostuni in Corso Vittorio Emanuele II n. 50 è elettivamente domiciliato;
ricorrente
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. M. Quarato ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in alla via CP_1
De Leo n. 3;
resistente
Fatto e Diritto
Con ricorso regolarmente depositato, il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 193 del 19.10.2021, notificata il 25.10.2021, di importo pari ad euro
610,65 emessa dalla Provincia di in persona del Dirigente Dott. riguardante CP_1 Parte_2 il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 202A/2018 emesso dal Comando della polizia Locale di Ostuni e notificato il 3.06.2019 per la violazione avvenuta il 5.10.2018, dell'art. 192 del D. Lgs. 152/06; domandando l'annullamento del predetto atto e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o connesso, ivi compreso il verbale di accertamento di violazione amministrativa n.
202A/2018.
Con tale verbale all'odierno opponente era stato contestato quanto segue: “in data 14 novembre
2018, alle ore 16,30, in Ostuni, negli uffici del Comando di Polizia in intestazione, siti in via Filangieri civ. 59, la sottoscritta Agente di polizia Locale , ha visionato la sequenza di fotogrammi Persona_1 che riportano il comportamento tenuto dal trasgressore a bordo del veicolo marca/modello Lancia, immatricolato con targa BR796CX. La relativa documentazione fotografica è visibile dagli aventi diritto presso questo Ufficio di P.L., nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. Del 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. nonché del regolamento Europeo UE n. 2016/679)”.
Le generalità del trasgressore sono state acquisite mediante nota prot. n. 57083 del 29.11.2018, con riferimento alla richiesta d'informazioni inoltrata, preventivamente, con nota del 20.11.2018. In seguito i suddetti riscontri si è accertato che” il Sig. nato a [...] [...], in Parte_1 CP_1 qualità di trasgressore/obbligato in solido “ha violato le disposizioni di cui all'art. 192 c. 1 del D. Lgs. N. 162 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. In data 26.06.2019 il ricorrente ha presentato una memoria difensiva alla di – organo competente a valutare le deduzioni difensive e ad CP_1 CP_1 irrogare l'eventuale sanzione amministrativa ex art. 262 del D. lgs 152/06.
In data 25.10.2021 è stato notificato al ricorrente l'ordinanza ingiunzione n. 193 del 19.10.2021, di importo pari ad euro 610,65 emessa dalla Provincia di in persona del Dirigente Dott. CP_1
Parte_2
In data 27.06.2023 si è costituita la depositando una memoria di Controparte_1 costituzione con la quale ha formulato i propri mezzi istruttori, chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 1.03.2024, a scioglimento della riserva, il Giudice del Tribunale di Brindisi, dando atto della tardiva costituzione della ha rigettato le richieste istruttorie dalla stessa Controparte_1 formulate.
All'udienza del 19.03.2025, sulla discussione delle parti, la causa viene decisa con sentenza e resa lettura con il contestuale deposito della motivazione.
Parte ricorrente contesta la mancata notifica di preventiva contestazione e la conseguente lesione del diritti di difesa .
In punto di diritto - la mancata contestazione della violazione implica l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa: (Cass. 5400/2006 “In tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine per la contestazione (non immediata) stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 produce l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio).
Invero, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione” (Cass. n. 14862/2022).
Come evidenziato dalla giurisprudenza, la suddetta norma garantisce, dunque, il principio di ragionevole durata dell'accertamento ispettivo, laddove il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla conclusione dell'accertamento, tenendo conto delle caratteristiche e della complessità del caso concreto, nonché della necessità che tali indagini, pur in difetto di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo, sanzionando con la decadenza per tardività un'irragionevole dilazione dei tempi, posto che la possibilità di non contestare immediatamente la violazione allorquando si necessiti di una valutazione che sposti il dies a quo dal fatto al momento dell'accertamento non esclude l'amministrazione dall'operare in tempi ragionevoli. Ebbene, nel caso di specie il verbale è stato notificato all'opponente il 3.6.2019 mentre l'accertamento del fatto è avvenuto in data 29.11.2018 allorquando la Polizia Municipale ha acquisito la piena conoscenza dell'illecito, ne consegue che il termine di 90 giorni per la notifica del verbale sarebbe abbondantemente spirato.
Tanto premesso, il primo motivo sui cui si fonda l'opposizione proposta dal risulta Pt_1 fondato, in quanto il ritardo di oltre sette mesi con cui il Comando di Polizia Locale di Ostuni ha provveduto alla notifica del verbale di accertamento n. 202A/2018 appare del tutto ingiustificato. Gli ulteriori motivi di opposizione restano assorbiti.
Alla luce delle predette considerazioni l'ordinanza ingiunzione opposta va, pertanto, annullata. Non può, invece, essere accolta la domanda con cui il ha chiesto l'annullamento del verbale Pt_1 di accertamento che ne costituisce il presupposto in quanto atto endoprocedimentale non suscettibile d'autonomo annullamento. Ciò emerge dalla L. n. 689/1981, che prevede, all'art. 22, unicamente l'opposizione all'ordinanza ingiunzione e non anche un mezzo di impugnazione dell'atto di accertamento che ne costituisce il presupposto e dall'art. 6 del D. L.vo n. 150/2011 che nel disciplinare il relativo procedimento stabilisce, al comma 6, che con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice possa annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, senza prevedere, altresì, l'annullamento del predetto atto.
Per effetto di tale esito del giudizio, le spese di lite, da porre a carico della convenuta, seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettatati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria , ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
p.q.m.
Il Tribunale , in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Vittoria
Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4099/21 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta e assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione, annullando, per l'effetto, l'ordinanza impugnata;
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente, che liquida in complessivi € 331,00, oltre 15% per rimb. forf., CAP. e IVA, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Brindisi, 19 marzo 2025
Il gop dott.ssa Vittoria Uggenti