Sentenza 8 aprile 1988
Massime • 6
Ad integrare l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta, nella ipotesi della distrazione, è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di commettere i fatti di distrazione, avendo essi in se stessi la sostanza della frode, senza che sia necessario alcun intento o alcuna previsione specifica di arrecare un pregiudizio economico al patrimonio dell'impresa in maniera tale da provocarne la decozione, e conseguentemente ai creditori della stessa, che sul patrimonio aziendale fondano la garanzia per il soddisfacimento delle loro ragioni creditorie. ( V mass n 103287).*
In tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di "operazioni dolose", ai sensi dell'art. 223 n. 2 legge fallimentare, non corrisponde concettualmente a quella di fatti costituenti reato, comprendendo essa, invece, qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni lo stato di decozione della società, con pregiudizio della medesima, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati. ( Conf mass n 105541).*
Nel caso di procedimento per bancarotta, è legittimo il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. pen., qualora l'imputato non abbia prodotto, in osservanza di un preciso Onere di allegazione, l'atto di opposizione al fallimento così che il giudice non possa valutarne i motivi e, quindi, stabilire se sia apparentemente fondato. ( Conf mass n 167834).*
La sentenza del giudice di merito che ha applicato una causa estintiva del reato (nella specie: amnistia), escludendo che ricorra una delle ipotesi di assoluzione previste dal secondo comma dell'art. 152 cod. proc. pen., non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe in contrasto con il principio della immediata applicazione della causa estintiva, a meno che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata non si possa ricavare direttamente la prova evidente dell'innocenza dell'imputato ovvero della carenza assoluta di prove a suo carico o della non punibilità dello stesso. ( Conf mass n 175312).*
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di cui all'art. 216, decimo comma n. 1 e 2 legge fallimentare - una volta verificatosi il fallimento (o lo stato di insolvenza giudizialmente accertato) dell'ente sociale - non è richiesto alcun evento ulteriore oltre la distrazione dei beni, il riconoscimento di passività inesistenti o le falsificazioni contabili commessi allo scopo di recare a sè e ad altri un vantaggio o di arrecare pregiudizio ai creditori.*
Qualora il giudice di primo grado abbia utilizzato nella sentenza deposizioni testimoniali dibattimentali rese in un diverso procedimento connesso e separato, senza aver dato lettura degli Atti contenenti tali deposizioni, ai sensi dell'art. 144 bis cod. proc. pen., legittimamente il giudice di appello attua la sanatoria prevista dall'art. 522, terzo comma stesso codice, mediante la lettura degli Atti anzidetti, senza procedere alla nuova escussione dei testimoni. In tal caso, infatti, non si tratta di rinnovare Atti probatori nulli, essendo le deposizioni testimoniali intrinsecamente valide, ma di colmare in rito la lacuna costituita dalla mancata lettura degli Atti, che impedisce solo l'acquisizione e l'utilizzabilità delle testimonianze rese nel procedimento separato.*
Commentario • 1
- 1. Danno e pericolo nella bancarotta cd. "riparata"Pietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza in analisi costituisce un recentissimo arresto della Cassazione in tema di bancarotta c.d. 'riparata'. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, l'imputato era stato condannato in primo ed in secondo grado per bancarotta fraudolenta per dissipazione, consistita nell'aver utilizzato - in qualità di amministratore della società poi fallita - parte dei proventi derivanti dalla cessione di un cespite aziendale per scopi extrasociali. Avverso la condanna d'appello l'imputato ricorre in Cassazione lamentando una serie di vizi di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva preso posizione su alcuni punti fondamentali della controversia, fra i quali l'assunto difensivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/1988, n. 6992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6992 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1988 |
Testo completo
9 L
9 6 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 8.4.1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA V^
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 613
Dott. MOFFA GIOAN Presidente
1. Dott. CATALANO ANTONIO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> RA OR
-> N. 25075/87
3. AL LO
->
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
(iff ) Copla 4. >> ND IU NZ
Rilasciata copia legale ha pronunciato la seguente al Sig. QUERQUES SENTENZA MOOTT. 1988 IL CANCELLCANCELLIER sul ricorso proposto da 1) PP SQ n. a Ravenna il 25.3.1947; 2) OT IU n. a Napoli il 9.5.1940.
3) PR FR n. a Messina il 4.1.1932; 4) PP GI
AN n. a Napoli il 26.4.1918; 5) AB IU n. a
Napoli il 13.10.1931; 6) GN DI n. a Napoli il 27.4.
E SUPREMA DI CASSAZIONE 1949; 7) IA AN n. a Napoli il 20.6.1943; 8) CA.
UFFICIO COPIE NANTE GAETANO n. a Pozzuoli 1'10.1941; 9) CI EF n.
a Marigliano il 9.7.1907; 10) CI EN n. a Napoli ata copia studio T il 4.12.1932; 11) OL NO n. a Napoli il 2.12.1932; 12) AR PA GU n. a Napoli il 9.8.1933; 13) LL IT 16.000 IO n. a Trieste il 17.12.1924; 14) LL MAIO n. a 8 MAG 1989 Napoli il 15.3.1957; 15) PROCURATORE GENERALE c/ PP
LI XXXXX XXXXXXXXX SQ, OT E CI
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5.3.1987 UFFICIO COPIE
Fasciata copia studio
12 PANELLA
78000ugpor diritus L7800 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere "12 FEB 1902,
Mod 82
A. Spinoel Rome CASSAZIONE CORTE SUPRENT
PIE UFFICI
Alle r. Castaldi
per Cirici
24 GIU, 294 Patel IL GANCELLIER dito, per la parte civile, l'avv. Vice
Carnas e Λ
i
Nerpili CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UPPE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Richieste a studio dal SPASPARRO Generale dr. STAGLIANO' per diriti 12,40 che ha concluso per conf. al dispositivo. 1
-
BOIJ 20 IL
Uditi i difensor i OL ON, AL CE,
AN AR, MO BO, ZI EP, EF Re-
nato, NO NZ e RU LU,า T
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A conclusione di una lunga e complessa istruttoria, con procedimento n. 548/2/81 discenden-
te da una sentenza del Tribunale civile di Napoli
dichiarativa dello stato di insolvenza della S.p.A.
* Lloyd EN AL, emanata il 10.1.1979, ai sensi DEart. 202 R.D. 16.2.1942 n.267, successi-
vamente alla liquidazione coatta amministrativa cui l'anzidetta società era stata sottoposta, Grappo-
ne SQ, socio e amministratore delegato,
gli altri amministratori avvicendatisi nel tempo;
OT NO, RI NO, GN AU,
NO IO, AN AV, IG
EP e LI RI, il socio e coammini-
stratore di fatto TE AN e il sindaco
AG UC, ed altri amministratori e sin-
daci, che qui non vale nominare, venivano rinviati al giudizio del Tribunale di Napoli, loro contestan➜
dosi: 1) di aver distratto beni ed attività azienda- li e tutti gli introiti che, a vario titolo, avreb-
bero dovuto confluire nelle casse sociali;
2) di aver riconosciuto passività inesistenti e 3) di aver commesso fatti di falsità in bilancio e di bancarot➡
ta fraudolenta documentale, ai sensi degli artt.
110 C.P 216 e 223, 1° e 2° comma, n. 1 L. Fall.,
e con le aggravanti prevedute dall'art.219 L. Fall.
addebitate a tutti, tranne che al NO, al Pan-
sini, al IG e al LI.
Con distinto ed autonomo procedimento,
portante il n. 6185/13/81, poscia riunito al prece-
dente, procedimento che faceva seguito all accerta- 4 - mento dello stato di insolvenza della S.P.A. Banca
di Credito Campano, compiuto dal Tribunale civile di Napoli con sentenza del 13/14.5.1980, Caccia-
puoti EN, amministratore delegato fino al 3.4.
1978, nonché gestore unico e proprietario, anche per interposta persona del detto istituto di credi-
to veniva penalmente perseguito e poi tratto al giudizio del Tribunale di Napoli per rispondere di molteplici fatti di bancarotta fraudolenta pa-
trimoniale, ai sensi degli artt. 216, 1° comma,
n. 1, 223, 2° comma n. 2 e 219 L. Fall., fra i qua-
li erano compresi la distrazione di varie somme,
prelevate dalle casse della banca e corrisposte poi a persone addette al proprio personale servi-
zio a titolo di stipendio o di salario (capo a) n.4)
nonché di aver cagionato il dissesto della socie-
tà per effetto di una operazione dolosa, consisten te nel cedere la proprietà della banca (recte: il pacchetto azionario maggioritario) a AP Giant
pasquale, con il quale regolava direttamente i pagamenti, pur sapendo che trattavasi di persona
.priva di adeguati mezzi finanziari, ed operando al fine di conseguire un prezzo notevolmente superio-
re a quello ottenibile sul mercato, con la consa-
pevolezza che l'acquirente AP avrebbe assunt to liquidità sullo stesso Istituto di credito cedu- 5
-
to (capo a) n. 5).
A seguito dello stesso procedimento n.6185/
13/81 il AP SQ, PR ED, Mot-
tola NO, AP AN e TE AN,
il primo nella qualità di amministratore di fatto ed effettivo proprietario, e gli altri come colla-
boratori, soci di fatto o prestanomi di esso Grappor
ne SQ, venivano rinviati al giudizio del-
lo stesso Tribunale, per aver distratto attività
della società, fra cui l'importo di circa lire 9
miliardi, ottenuto dalla negoziazione di assegni e titoli privi di copertura, così operando finanziat menti in proprio favore, anche per interposta persof onde far conseguire al AP SQ na,
l'acquisto della proprietà della banca e al Caccia-
puoti il relativo prezzo di vendita;
il tutto ai sensi degli artt. 110 C.P., 216, 1° comma n. 1, 223
2° comma n. 2 e 219 L. Fall. (capo b), nonché per aver emesso, in concorso, vari assegni a vuoto di rilevante importo, ai sensi degli artt. 110 C.P.
e 116 R.D. 21.12.1933 n.1376 (capo d)) e il Grappo
ne SQ e il TE per aver material-
mente falsificato vari assegni bancari (capo e).
A definizione degli anzidetti riuniti prot 6 cedimenti, il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 11.1.1982, oltre a condannare il principale imputato AP SQ quale colpevole della maggior parte dei reati contestatigli, affer-
mava la penale responsabilità: 1) del OT e del TE in ordine ai reati di concorso nel-
la bancarotta fraudolenta di non meno di lire 29
miliardi in danno della società Lloyd EN Ital
liana e di concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della Banca di Credito Campa.
no; 2) del RI e dello GN in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale e falso in bilancio in danno della Lloyd EN Ita-
liana, escluse le aggravanti contestate;
3) del
AC circa il reato a lui ascritto sotto il capo a) n. 5 del procedimento n. 6185/13/81, con esclusione DEaggravante e 4) dello PR e del AP AN circa il reato di bancarot-
ta fraudolenta patrimoniale in danno della Banca
di Credito Campano;
con la unificazione degli il-
leciti per continuazione relativamente al OT
e al TE e con la concessione delle atte-
nuanti generiche al RI e allo GN. Con-
seguentemente il Tribunale, condannava il Motto-
la e il TE alla pena di 7 anni e 6 mesi di
7 - reclusione ciascuno, il RI e lo GN a quel la di 2 anni di reclusione ciascuno, il AC
a quella di 5 anni di reclusione, lo PR a quel la di 5 anni e 6 mesi di reclusione e il AP
AN a quella di 4 anni e 2 mesi di reclusione.
Il tutto con le pene accessorie del caso, con la sot
spensione condizionale della pena e la non menzione
della condanna per il RI e con l'applicazione del condono nei limiti consentiti dal D.P.R. 1981 n
744 per gli altri condannati, oltre al risarcimen-
to del danno (da liquidarsi in separata sede) do-
vuto dal OT, dal TE, dal RI e dal-
lo GN (oltre che dal AP SQ)
in favore della S.P.A. Lloyd EN AL,
in liquidazione coatta amministrativa, costituita-
si parte civile.
Con la stessa sentenza il Tribunale as-
solveva il AC dalla imputazione di distra-
zione bancarottiera in danno della Banca di Credi-
to campano di cui al capo a) n. 4 per insufficienza di prove e da tutte le altre imputazioni con for-
mule di piena innocenza, ed assolveva altresì il
IG dai reati ascrittigli con formula dubi-
tativa. Proscioglieva infine il RI e lo ANfa-
gna per i residui fatti di bancarotta, l'AG, il NO, il AN e il LI per i fatti loro ascritti, sussunti tutti sotto la fatti-
specie delittuosa di che all'art. 224 n. 2 L. Fall.
e il TE per i reati di emissione di assegni a vuoto e di falsità in assegni, nonché il OT,
lo PR e il AP AN per il concorso nella emissione di assegni a vuoto, per essere tut-
ti i reati anzidetti estinti per amnistia.
Con successiva sentenza in data del
31.10.1984 lo stesso Tribunale di Napoli portava a conclusione altri due procedimenti, contrassegna.
ti rispettivamente dai nn. 7191/14/83 e 397/1/83,
instauratisi autonomamente e successivamente riuni ti, relativi a vari altri reati di bancarotta, di truffa e di illeciti societari ex artt. 2621 e 2624
Cod. civ., nei quali figuravano quali imputati, a volte in concorso, a volte singolarmente, il Grap-
pone SQ, AV EP, i già nomi-
nati prevenuti TE, AC ed LI
zo ed altri ancora che qui non interessa menziona re;
all'AG in particolare si contestava
di avere in concorso con il AP Gianpasqua-
le, consumato atti di bancarotta fraudolenta pa-
trimoniale, mediante distrazione di beni ed atti-
vità aziendali, relativi alla S.P.A. Nuova Immo- 1biliare Capri, dichiarata fallita assieme ad altre 6
società controllate dal AP SQ, con sentenze emanate fra il giugno 1979 e il gennaio
1980, essendo esso AG amministratore di diritto e il AP socio di maggioranza ed ammi-
nistratore di fatto della detta società.
Con la ripetuka sentenza 31.10.1984 il prefato Tribunale, oltre a condannare per vari rea-
ti contestati il AP SQ e l'Avitabi-
le EP, dichiarava il TE colpevole di tutti i reati addebitatigli, unificati sotto il vincolo della continuazione (tranne che per una imputazione di truffa dalla quale lo assolveva per insufficienza di prove), e lo condannava alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e lire 2.500.000
di multa, con le pene accessorie del caso, l'appli-
cazione del condono nei limiti consentiti e il ri-
sarcimento dei danni verso le parti civili (soc.
SAPA, fallimento della soc. Magioralfra e Istitu-
to Bancario San Paolo di Torino), mentre affermava altresì la colpevolezza DEAG in ordine ai reati ascrittigli, unificati per continuazione,
mesi di clucondannandolo alla pena di 3 anni e 2 mes;
sione e lire 1 milione di multa, oltre alle pene accessorie, all'applicazione del condono nella mi- 10 sura consentita e al ristoro dei danni verso le parti civili, soc. SAPA e Istituto bancario San
Paolo di Torino.
Entrambe le sentenze del Tribunale di Na+
poli 11.1.1982 e 31.10.1984 venivano gravate d'ap-
pello dal P.M. e dagli imputati e i due procedimen+
ti di secondo grado che ne scaturivano venivano riuniti in un unico giudizio di appello, all'esito del quale la Corte di Appello di Napoli, con sen-
tenza del 5.3.1987, oltre a varie provvidenze e pro-
nunzie nei confronti del AP SQ e
DEAV e di altri imputati, proscioglieva il TE, l'AG e il AC da vari reati minori perché estinti per prescrizione,
proscioglieva il RI dal reato di bancarotta sem-
plice ex art. 224 L. Fall., così qualificato il fatto a lui ascritto sotto il capo a) n. 3 del proc.
n. 548/2/81, per estinzione da amnistia, con revo-
ca della pronunzia di risarcimento del danno ver-
so la parte civile soc. Lloyd EN AL,
assolveva lo. PR e il AP AN dalle imputazioni di emissione di assegno a vuoto per non aver commesso il fatto, assolveva il AC
dall'addebito di bancarotta fraudolenta di cui al capo a) n. 5 del proc. n. 6185/13/81 perché il fat- to non costituisce reato, e ritenuta la continua- 11 -
zione fra i reati posti a carico del TE nei processi definiti con le due sentenze del Tribuna-
le, nonché concesse allo PR, al AP Gio-
vanni e all'AG le circostanze di cui all'art
62 bis C.P., considerate prevalenti sulle aggravan.
ti contestate ai primi due, riduceva la pena del
TE a 5 anni e 10 mesi di reclusione, quel-
la del OT a 5 anni e 6 mesi di reclusione,
quella dello PR e del AP AN a 3 anni di reclusione ciascuno e quella DEImpagliaz-
ZO a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Ordinava la sospensione condizionale della pena in favore dello
GN ed emanava le ncessarie provvidenze di condanna alle spese processuali e alla rivalga di quelle spettanti alle parti civili. Confermava nel resto le sentenze impugnate.
Hanno proposto ricorso per Cassazione
il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
di Napoli nei confronti del AP SQ,
del IG e del AC, nonché gli im-
putati AP SQ, OT NO, Caran-
nante AN, RI NO, GN AU,
AG UC, NO IO, AN
AV, IG EP, LI RI, -12
- AC EN, PR ED, AP Gio- vanni e AV EP.
Il AP SQ e l'AV
non hanno presentato motivi a sostegno del mezzo.
Il Procuratore Generale ha rinunciato all'impu-
gnazione nei confronti del AP SQ
e del IG.
Quanto al ricorso proposto nei confronti del AC, il Procuratore Generale chiede l'annullamento della sentenza della Corte di merito nella parte relativa all'assoluzione DEimputato
perché il fatto non costituisce reato, dall'adde-
bito di cui al capo a) n. 5 del proc. 6185/13/81
e ciò per violazione degli artt. 223 cpv. n.2 L.
Fall. e 524 n. 3, 475 n. 3 C.P.P., sostenendo,
con varie argomentazioni, che i giudici DEappel
lo avrebbero errato nell'interpretazione DEanzi
detto art. 223 cpv. n. 2 L. Fall., laddove all'espres-
sione "operazioni dolose" era stato attribuito il significato di reati, e che nell'iter logico da lo ro seguito avrebbero pretermesso o non conveniente mente apprezzato diverse risultanze di fatto, che se adeguatamente valutate avrebbero dovuto indur- re a confermare la statuizione di colpevolezza pronunciata in prime cure. Il OT, con un unico motivo, denunzia 13
-
la sentenza della Corte napoletana per violazione degli artt. 524 e 475 C.P.P., in quanto la di lui colpevolezza, sia in ordine ai fatti di bancarotta fraudolenta in danno della Lloyd EN AL,
sia in ordine ai fatti di bancarotta fraudolenta in danno della Banca di credito campano, sarebbe stata fondata su mere illazioni e petizioni di principio,
essendosi peraltro trascurato di considerare, circa
l'accusa di bancarotta concernente l'Istituto di credito, che la sua attività si era limitata a dei riscontri formali di documenti, dopo che le opera-
zioni di negoziazione degli assegni, attraverso le quali il delitto s'era consumato, erano già state sostanzialmente effettuate da altri.
Il TE, pure con un unico moti-
sostiene il vizio di mancanza di motivazione della sentenza impugnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, le quali, in ri- ferimento a vari elementi ritualmente rappresentati con i motivi di appello, avrebbero dovuto essere invece concesse.
Il RI affida invece il suo ricorso e due motivi: con il primo assume che i giudici del la sentenza impugnata avrebbero violato l'art. 524 14 n. 1 in relazione all'art. 475 n. 3 C.P.P. e sa-
rebbero incorsi in una falsa applicazione DEart. 224, 2° comma L. Fall., pronunciando il proscio-
glimento per estinzione del considerato reato per amnistia, quando le circostanze di fatto evidenzia-
vano a sufficienza l'insussistenza sia DEelement
to soggettivo (ala colpa) sia del nesso di causa-
lità fra la condotta e l'evento; con il secondo motivo pone in rilievo il difetto di motivazione e la contraddittorietà esistente fra dispositivo motivazione, nella parte in cui la decisione censu+
rata, in conseguenza del proscioglimento aveva bent sì revocato la statuizione di condanna al ristoro del danno verso la parte civile, ma aveva omesso di provvedere egualmente in ordine alle _ misure
cautelari, alle spese e alle pene accessorie.
Con un unico articolato motivo lo AN-
AG deduce l'omessa e contraddittoria motiva-
zione della sentenza impugnata in punto di ri-
conosciuta responsabilità a titolo di concomBO
reato di bancarotta fraudolenta in danno della so-
cietà Lloyd EN AL, risultando ch'egli
_ di fatto era rimasto sempre estraneo alla gestio-
ne DEimpresa, succube com'era della guida au-
toritaria del AP SQ;
quanto meno 15 il ricorrente aggiunge nella sua condotta si
sarebbe dovuto ravvisare l'ipotesi colposa di che all'art. 224 L. Fall.
Motivi analoghi sono presentati dall'AG,
in riferimento però al reato di bancarotta fraudo-
lenta per fatti inerenti al fallimento della S.p.A.
Nuova Immobiliare Capri, in particolare sostenendo-
si che in qualità di amministratore di diritto egli si sarebbe limitato a firmare numerosi atti socie-
tari, senza tuttavia partecipare consapevolmente alle attività di frode riferibili al AP Gian-
pasquale, che era l'amministratore di fatto, e che,
comunque, la sua condotta di natura colposa si sa-
rebbe dovuta ricondurre sotto la fattispecie legale di cui all'art. 224 L. Fall.
Un duplice ordine di motivi contraddistin gue il ricorso del NO e del Pansini: essi
censurano, infatti, la sentenza della Corte terri-
toriale in primo luogo per violazione degli artt.
522, 445 e 477 C.P.P in relazione all'art.524
. ' n. 3 stesso codice, in quanto rispetto all'accusa originaria il reato di cui all'art.224 L. Fall., ri tenuto in sentenza dai giudici del merito, non sa-
rebbe stato mai contestato, nei suoi elementi essen:
ziali, neppure nell'interrogatorio istruttorio, ad -16 - essi ricorrenti, e, in secondo luogo, per violazio ne degli artt. 474 n. 4, 475 n. 3 e 524 nn. 1 e 3
C.P.P. e art. 224 L. Fall., sostenendosi la man- canza e l'erroneità della motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del nesso causale fra condotta ed evento.
Il IG lamenta violazione degli artt. 524 n. 1 e 475 n. 3 C.P.P. in relazione agli artt. 110 C.P. e 216 L. Fall. relativamente all'as soluzione per insufficienza di prove dal reato di concorso in bancarotta fraudolenta in danno della
Lloyd EN AL, al rilievo che sulla scorta delle risultanze probatorie e delle ragioni che contrassegnavano la decisione denunziata in suo favore si sarebbe dovuto adottare la formula di piena innocenza.
Il LI, invece, oltre ad una assolutamente vaga e generica censura di carenza-
di motivazione, si duole che la sentenza impugna-
27
non abbia confermato in modo specifico il pro-
scioglimento per amnistia pronunciato dai primi giudici nei suoi confronti.
Il AC, a suo volta, svolge motivi unicamente in ordine al reato di cui al
capo a) n. 4 del proc. 6185/13/81, e cioé in or- dine alla distrazione bancarottiera commessa median- 17
te erogazione di stipendi e di salari ai suoi priva-
ti dipendenti con denaro della Banca di Credito campano, instando per l'annullamento della senten-
za censurata in quanto mancante di motivazione sul motivo specifico d'appello con il quale, in luogo
DEassoluzione con formula del dubbio, si era chie-
sta l'assoluzione con formula piena.
Il mezzo dello PR si fonda su tre motivi%3 con il primo egli si fa a sostenere la vio+
lazione DEart. 524 n. 1 in relazione all'art. 475 n. 3 C.P.P. e l'erronea mancata applicazione
DEart. 19 stesso codice, laddove la sentenza cen-
surata aveva ritenuto che non ricorressero le con-
dizioni per la sospensione obbligatoria del proce-
dimento a causa di pregiudiziale di stato, in ri-
ferimento alla opposizione proposta in sede civile,
avverso la sentenza dichiarativa di insolvenza del-
la Banca di credito campano;
con il secondo denunzia il difetto e la contraddittorietà del decisum im-
pugnato, in punto di riconosciuta sussistenza del concorso in bancarotta fraudolenta addebitato ad est so ricorrente, concorso che sulla scorta di varie emergenze processuali e di altri argomenti logici avrebbe dovuto essere invece escluso;
con il terzo +18 -
si duole altresì che i giudici della Corte napole tana avevano utilizzato come prova a suo carico le dichiarazioni dei coimputati AC, AP
AN e OT, da considerare, del tutto inat tendibili, e che gli stessi erratamente non aveva-
no avvertito la necessità di disporre la rinnova-
zione del dibattimento ed indagini peritali come era stato loro chiesto, al fine di accertare cir-
costanze rilevanti in ordine alla verifica di penale responsabilità.
Il AP AN infine articola anch'egli in un triplice ordine di motive la pro-
pria impugnazione. Con la prima censura deduce la nullità sia della sentenza di primo grado sia di
_quella d'appello per avere il primo giudice uti-
lizzato, senza che si fosse data preventiva letta- ra ex art. 144 bis C.P.P. deposizioni testimonia-
li rese nel dibattimento del processo relativo ai fatti di bancarotta consumati in danno della Lloy
EN AL, nel quale nod figurava come putato esso AP e che solo in un successivo
momento era stato riunito a quello svolgentesi a carico di esso medesimo ricorrente, e per avere poi i giudici di secondo grado violato l'art. 522,
3° comma, C.P.P., con determinazione di una nulli tà di carattere insanabile, poiché di fronte alla 19
-
alternativa di rinnovare l'escussione dei testimoni o di espungere dal procedimento gli atti nulli, ave-
vano scelto una terza via, impossibile ed illegitti ma, quella della lettura delle deposizioni de quibus.
Con il secondo motivo assume la nullità
della sentenza impugnata in punto di ritenuta sussi stenza DEelemento psicologico nel concorso in bancarotta fraudolenta contestatogli, quando, a tutto concedere, si sarebbe potuto in estrema ipo-
tesi parlare di agevolazione colposa, la quale tut- tavia non era configurabile per lo stridente contra-
sto con l'art. 110 C.P., richiedente nei reati do-
losi l'estremo del dolo in tutti i compartecipi.
Con il terzo motivo infine, scandito su
un diffuso riscontro delle emergenze processuali e su varie considerazioni d'ordine logico, censura la motivazione della decisione della Corte di merito in quanto affetta dal vizio di mera apparenza e di contraddittorietà sempre in ordine al riconoscimen-
to di penale responsabilità e anche in riferimento al diniego della rinnovazione del dibattimento ri-
tualmente richiesta.
Il difensore del RI ha presentato met meria illustrativa. 20 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente debbono essere dichia ti inammissibili il ricorso del Procuratore General
presso la Corte di merito nei confronti del Grap
pone SQ e del IG per sopravve -
nuta rinuncia all'impugnazione e quelli del AP
SQ e DEAV per mancata presen-
tazione dei motivi.
A declaratoria di inammissibilità deve inoltre soggiocare il ricorso del difensore del Vec-
chiarelli per tardività della dichiarazione di im-
pugnazione, atteso che questo, in riferimento al giorno DEudienza dibattimentale del 5.3.1987,
conclusiva del giudizio di appello, nel quale fu emanata la sentenza impugnata, é stata effettuata
1'11.4.1987, e cioé dopo che il termine di cui al-
l'art. 199, 1° parte C.P.P era ormai irrimedia-
bilmente decorso. A nulla rilevando che non fosse ancora spirato il termine per proporre ricorso ne:
confronti DEimputato contumace, destinatario dell'estratto della sentenza ex art. 500 C.P.P., giacché la speciale decorrenza del termine dal gior-
no di notificazione della sentenza al contumace stabilita esclusivamente nei confronti DEim-
putato, come risulta indiscutibilmente dalla for- mulazione del 3° comma DEart. 199 C.P.P., e non
- 21
-
può estendersi al difensore, il quale, anche quan-
do abbia svolto il suo ministero in favore DEim-
putato contumace, é tenuto ad esercitare la facol-
tà di impugnazione nel termine perentorio di tre giorni, decorrente dalla pronuncia della decisione che si intende impugnare. Non senza aggiungere che,
nel ricorso proposto dal difensore del Vecchiarel-
li, ulteriore ragione di inammissibilità si consta-
ta nella estrema genericità dei motivi depositati a suo sostegno.
Ciò premesso, osserva la Corte che dei motivi, che contraddistinguono gli altri ricorsi che ne occupano, sono da ritenere fondati quelli dedotti dal AC e dal IG, mentre
merita solo parziale accoglimento l'impugnazione del
RI, e, più precisamente, limitatamente alla seconda ragione di censura.
Per converso destituiti di fondamento si rivelano tutte le altre impugnative.
Per convincersi del buon fondamento del mezzo pro-
posto dal AC é sufficiente rilevare che costui aveva, con specifico motivo, mosso doglianza davanti ai giudici di secondo grado in ordine all'as-
soluzione per insufficienza di prove dalla imputa- 22
- zione ascrittagli di bancarotta fraudolenta per distrazione di varie somme prelevate dalla cassa della Banca di credito campano e corrisposte a persone addette al proprio personale servizio, a titolo di stipendio o di salario (capo a) n. 4
del proc. n. 6185/13/81), instando affinché si adottasse in suo favore, in virtù della revisio prio-
ris istantiae, la formula di piena innocenza.
Ciò nonostante la Corte di Appello napo-
letang ha pretermesso totalmente l'esame DEanzi-
detto mativo di gravame, astenendosi dal pronunziar- si su di esso e limitandosi a confermare generica-
mente nel dispositivo della propria decisione tutte le statuizioni del primo giudice sfuggite alla riforma.
Appar quindi evidente il vizio di man-
canza di motivazione, che rende nulla la decisio-
ne sul punto, ai sensi DEart. 475 n. 3 C.P.P.,
che ne impone l'annullamento, con rinvio ad altra
Sezione della stessa Corte territoriale per nuovo esame.
L'accoglimento del ricorso del Miglia-
rotti é reso invece necessario dalla constatazio-
no che i giudici del merito, nel pronunciare l'as-
soluzione DEimputato per insufficienza di prove, о hanno attribuito valore di indizi di colpevolezza
- 23
a circostanze e parametri logici inducenti tutt'al più a sospetti o a supposizioni, oppure hanno pre- SO in consi derazione elementi di fatto, la cui va-
lenza probatoria di carico, per l'analisi da essi stessi sviluppata, risultava neutralizzata dalle circostanze contrarie emerse a favore del prevenu-
to.
Invero, dopo aver rilevato che nessun significato accusatorio poteva attribuirsi al fatto che il com-
mercialista IG fin dal 1975 avesse pre-
stato la sua opera professionale nell'ambito della società assicuratrice Lloyd EN AL, go-
dendo della fiducia del AP SQ, la sentenza impugnata considera come indizio a carico
DEimputato la predisposizione del bilancio 1975,
nel quale erano state riscontrate omissioni concer-
nenti la contabilizzazione degli interessi sui ti-
toli, dei fitti percepiti e delle cambiali riscos-
se, nonché errate valutazioni circa le riserve te-
cniche, e tuttavia finisce per svalutarne completa-
mente il contenuto probatorio sfavorevole, quando riconosce non solo che si trattò di una semplice.
bozza di bilancio, che non ebbe alcun seguito uffi-
ciale poiché non fu ritenuto idoneo o soddisfacente -2
4 - dal AP SQ, tant'è che la redazione del documento fu poi affidata ad altro incaricato,
ma anche e soprattutto che in ordine agli errori e
alle omissioni contenuti nell'elaborato del Miglia-
rotti la responsabilità dovesse assegnarsi agli am-
ministratori della società, o perché questi aveva-
no fornito al commercialista i falsi dati conta-
bili (come era avvenuto, per la valutazione delle riserve tecniche la cui paternità risaliva allo AN-
AG AU) peperché essi avevano omesso di tra
smettere le indicazioni da trascrivere nel redi-
gendo elaborato
Medesimamente, per quanto concerne la circostanza che il IG, dopo essere entrato a far par-
te del Consiglio di Amministrazione della Lloyd Cen-
tauro AL, partecipò all'approvazione del bilancio falso da altri compilato, l'indizio, che peraltro,in forza delle argomentazioni svolte dai giudici DEappello, risulta circoscritto ad un semplice contegno omissivo, costituito dall'iner-
zia nell'eseguire i dovuti approfonditi control-
li, impostigli dalla qualità di coamministratore,
scolora e si stempera, perdendo i contorni di elemento di incolpabilità, allorché gli stessi giu-
dici non possono fare a meno di considerare la brevità del tempo intercorso tra la data di
- 25 assun-
zione della carica di amministratore (18.5.1976),
quella del deposito del bilancio (25.5.1976) e quella DEapprovazione dello stesso (9.6.1976), e
conseguentemente l'estrema difficoltà di potere in così ristretto ambito temporale provvedere ad una accurata e non sbrigativa analisi di una situazione contabile-patrimoniale tanto complessa qual era quella che concerneva la Lloyd EN AL.
Vero é che la sentenza impugnata ritie-
ne di poter inferire dubbi sul concorso delittuoso
del IG nella bancarotta documentale dal fatto che egli nel 1976 lavorò ad un progetto di ristrutturazione della compagnia assicuratrice,
ma una tale perplessità avrebbe senso se si fosse
dato conto del contenuto di quel progetto e se di
esso si fossero comunque accertati elementi tali su cui fondare supposizioni congetturali avvaloranti quei dubbi. Nulla di tutto ciò, invece, é dato ri-
levare
Ché, anzi, dalla lettura della sentenza di primo grado, che legittimamente si integra con quella impugnata per la coincidenza della soluzione ter-
minativa, balza evidente il rilievo che il program-
ma di ristrutturazione aziendale predisposto dal -26 IG presentava tutti i crismi della rego.
larità ed assolutamente non induceva a considerare il commercialista in complicità con il AP.
SQ (vedi in tal senso sentenza del Tribu-
nale di Napoli p.206 aff.3290).
Quanto, poi, all'entrata nel Collegio sindacale della Lloyd EN AL dei collaboratori di studio del IG, (il ZI IO e il
LO CE), é pur sempre la sentenza im-
pugnata che ne svaluta radicalmente l'impronta ac-
cusatori laddove pone in evidenza che non era ri-
sultato in alcun modo accertato che la nomina a sin-
daci dei predetti collaboratori fosse stata propi-
ziata dal IG con l'intento di conseguire scopi illeciti (di guisa che l'ipotesi che vi si
potesse scorgere un indice di comportamento crimi-
noso restava ancorata al simulacro di un semplice sospetto), ed é ancora la medesima sentenza che non trascura di osservare che sia il ZI che il Cas-
piello non avevano mai detto "di esser tati isti-
gati dal loro datore di lavoro ad esercitare la carica di sindaci in maniera assente o compiacente,
cosa che invece l'imputato sicuramente avrebbe do-
vuto fare se la sua intenzione fosse stata quella di assecondare il AP attraverso i suoi colla- boratori, fatti appositamente nominare sindaci". 27
-
In definitiva, apparendo l'assoluzione con formula di dubbio, pronunciata dai giudici del merito, fondata su ipotesi non assurgentí a digni-
tà di indizi accusatori sia pure incompleti, ovve- ro su parametri indiziari che gli stessi giudici del merito hanno ritenuto soccombenti di fronte ai contrapposti elementi di discarico, la formula assolutoria richiesta dal caso non era quella della insufficienza delle prove, ma quella più ampiamente liberatoria della non commissione del fatto, for-
mula che, pertanto, deve essere qui adottata, pre-
vio annullamento senza rinvio in parte qua della decisione impugnata.
Il primo motivo del ricorso del RI
deve essere disatteso, poiché non si caratterizza
per fondatezza.
Questa Corte ha già avuto l'occasione di afferma-
ren ed il principio giurisprudenziale deve aver- si ar _ consolidato, che la sentenza del giu-
dice di merito, la quale pronunci il proscioglimen to DEimputato per essersi il reato estinto per amnistia, о per altra causa di estinzione, e re-
spinga l'istanza del prevenuto, volta a consegui re l'assoluzione con formula piena, non é sindaca- - bile in sede di legittimità sotto il profilo della 28
nullità discendente dalla violazione DEart.475
n.3 C.P.P. E ciò perché l'eventuale accoglimento del ricorso per Cassazione imporrebbe una pronunzi di annullamento con rinvio, per difetto di motiva-
zione della sentenza, incompatibile con la previ-
sione di cui all'art. 152 cpv. C.P.P., a tenore del-
la quale la declaratoria della causa estintiva del reato deve essere emanata immediatamente e senza indugi di sorta, a meno che non si possa dalla stes-
sa sentenza impugnata ricavare direttamente la pro-
va evidente della insussistenza del fatto della in-
nocenza DEimputato o della non punibilità dello stesso, owero non risulti egualmente lampante che manca assolutamente la prova che il fatto sussista.
o costituisca reato o che l'imputato l'abbia com-
messo.
A questa stregua va rilevato che i giudici della
Corte di merito, nel dichiarare estinto per amni
stia il reato di cui all'art. 224 n. 2 L. Fall., ad-
debitato al RI, hanno pure escluso che al pre-
venuto potesse essere riservato un trattamento as-
solutorio più favorevole.
Ond'é che non può condividersi l'assunto del ri-
corrente, secondo il quale dal contenuto della de- nunziata sentenza emergerebbero elementi di inoppu-
- 2.9
-
gnabile evidenza dai quali sarebbe consentito trar-
re la persuasione che, contrariamente alla soluzio-
ne adottata, ricorressero le condizioni per esclu-
dere la sussistenza degli estremi del reato adde-
bitatogli, sotto il profilo della mancanza della colpa e DEassenza del nesso di causalità.
I giudici della Corte di merito, sulla scorta delle emergenze processuali, compiutamente e adeguatamente valutate, hanno reso ampio conto del loro decisum e in particolar modo hanno consi-
derato come l'elemento soggettivo del delitto ascrit-
to al RI si identificasse nella negligenza manit festata nell'espletamento delle proprio funzioni di componente del Consiglio di amministrazione della società Lloyd EN AL, stante che egli aveva presenziato all'approvazione dei bilanci (dal contenuto fraudolento) senza averli prima, neppure sommariamente, esaminati, sapendo che la sua firma in qualità di coamministratore era richiesta per la tutela degli interessi sociali e serviva a garan-
tire l'autenticità dei bilanci, e riposasse altresì
sul mancato rispetto delle specifiche norme che disciplinano le attività e le funzioni degli ammi-
nistratori nelle società per azioni (artt. 2381,. 30
- 2423, 2425 e 2392 Cod. civ.).
E a proposito del nesso eziologico gli stessi giu-
dici non hanno potuto dubitare che la condotta dell l'imputato avesse contribuito al verificarsi, o,
per lo meno, all'aggravarsi del dissesto della società, osservando, con motivazione logica e non apodittica (come la qualifica il ricorrente), che e il RI, fin dal primo momento, avesse esercita-
to il potere-dovere di gestione e di controllo ¿
a lui spettante, "il AP SQ non avrebbe potuto occultare nei bilanci la reale si-
tuazione di dissesto economico della Lloyd Centau-
ro AL, sempre crescente negli anni e non avrebbe potuto portare a termine il suo programma di delittuoso saccheggio della società", o quan to mono, sarebbe stato costretto a limitarne l'en-
tità.
Appare quindi chiaro ed indiscettabile che, in mancanza di una motivazione che di per sé enunci circostanze e valutazioni di fatto postulanti l'ado-
zione di formule terminative di assoluzione nel merito, la sentenza denunziata, nella parte in cui ha prosciolto il RI dalla imputazione ex art. 2 L. Fall. é insuscettibile di annullamento 224 n.
sensi auspicati dal ricorrente con il primo nei - 31 - motivo di censura.
Viceversa fondata, come si é più innanzi detto, é
la seconda prospettazione censoria contenuta nel ricorso del RI.
Invero la denunziata sentenza, nel dichiarare di non doversi procedere nei confronti DEimputato
per estinzione del reato da aministia ha ritenuto di dovere espressamente revocare la statuizione di con+
danna al risarcimento del danno in favore della parte civile, società Lloyd EN AL in liquida-
zione coatta amministrativa, emanata in primo gra-
do dal Tribunale a carico del RI, conseguente-
mente alla condanna penale per la bancarotta frau-
dolenta documentale derubricata poi in appello, sent za peraltro provvedere analogamente in ordine alla condanna alle pene accessorie e al pagamento delle spese processuali contenuta pure nella decisione del Tribunale (va detto per inciso che il ricorren-
te lamenta altresì una mancata revoca di non meglio precisate misure cautelari, delle quali non v'é traccia in atti), occupandos altresì, ex professo la medesima sentenza denunziata del problema della necessità della decisione DEappello agli effetti civili e risolvendolo negativamente per la ritenu-
ta inapplicabilità nella fattispecie DEart. 12 -32
L. 1978 n.405.
Ora é fuor di dubbio che la pronuncia della Corte
di merito é errata, poiché il dichiarato proscio-
glimento DEimputato, a seguito della meno gra-
ve qualificazione giuridica assegnata al fatto, to-
gliendo di seggio la decisione di condanna del pri mo giudice in ordine all'originaria accusa di ban-
carotta fraudolenta documentale, veniva a sostitui si in tote a tale decisione e conseguentemente ed implicitamente aveva la capacità di eliminare anche le pronunce di condanna alle pene accessorie, e al
pagamento delle spese processuali, serz'uopo di al-
cun'altra formale statuizione in proposito.
Tuttavia l'intervenuta decisione di revoca della condanna al ristoro del danno alla parte civile e la contrapposta generica conferma di ogni altra pronunzia del Tribunale contenuta nella medesima sentenza di appello ha generato l'ingiusta conse-
guenza di una situazione processuale abnorme co
trassegnata per un vero da una revoca dan
na al risarcimento del danno verso la parte civile espressamente pronunciata (quantunque superflua-
mente pronunciata), e per altro verso da una confer-
ma di tutte le altre decisioni del giudice del pri mo giudizio non assoggettate a riforma, nella quale, in patente antitesi all'anzidetta revoca e in con-
- 33
traddittorietà logica con la medesima, dovrebbero ritenersi comprese anche l'applicazione delle pe-
ne accessorie e la condanna al pagamento delle spe-
se.
Palese é, pertanto, il vizio che affetta la sentenza impugnata, a rimedio del quale deve necessariamente soccorrere il mezzo DEannulla-
mento senza rinvio sul denunziato punto, con cor-
relativa eliminazione delle anzidette pene acces-
sorie e della condanna alle spese.
Ber quanto poi concerne il ricorso del
Procuratore Generale in ordine all'assoluzione del AC dal delitto di bancarotta fraudo-
lenta ex art, 223 cpy. n. 2, 1. Fall., di cui al capo a) n. 5 del proc. n. 6185/13/81, consumatosi,
secondo la contestazione DEaccusa, mediante l'0+
perazione dolosa della cessione del pacchetto a-
zionario maggioritario della Banca di Credito cam-
pang-al AP SQ, con la consapevolez-
za delle condizioni economiche precarie DEacqui-
rente e della volontà di costui di prelevare ille-
citamente fondi liquidi dalla banca, nonché con lo scopo di conseguire a proprio profitto un prezzo no-
tevolmente superiore a quello di mercato, é da con- 34 dividere sotto l'aspetto giuridico la critica svolth dal ricorrente all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale all'espressio-
ne "operazioni dolose" di cui al predetto art.223
cpv. n. 2, L. Fall. debba attribuirsi il significa-
to di illeciti penalmente sanzionati.
Infatti, in virtù della-interpretazione esegetica già operata da questa Corte, contrariamente a quan-
to ritenuto dai giudici della Corte napoletana, la nozione di operazioni dolose, ai sensi della su mentovata norma, non può corrispondere concettual- mente a quella di fatti costituenti reato, compren-
dendo essa invece qualsiasi comportamento del tito-
lare del potere sociale, che, concretandosi in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o lla violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità,
cagioni lo stato di decozione della società, con pregiudizio della medesima, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati (Cass. Sez. V 9.10.1984
ric..Gerli; Cass. Sez. V 3.7.1967 ric. Ambrosio).
Epperò, malgrado l'inesattezza ermeneutica, la sentenza impugnata resiste per quanto riflette il considerato punto ad ogni avversa censura e non
si rivela passibile di annullamento secondo le ra-
gioni prospettate dal ricorrente Procuratore Gene- rale. E ciò perché i giudici della decisione denun- 35
ziata, con motivazione esauriente ed immune da vi-
zi logico-giuridici sindacabili in sede di legit-
timità, hanno ritenuto che il AC di nessuna operazione mon che lecita si sia reso responsabile,
poiché, a parte il non trascurabile rilievo che egli non poteva considerarsi destinatario della norma di cui all'art. 223, cpv. n. 2 L. Fall., per l'evidente ragione che nella vendita del pacchetto azionario al AP egli aveva agito uti socius,
titolare delle azioni compravendute, e non già quale amministratore, in nessun caso poteva dirsi che avesse approfittato della qualità di amministra-
tore contestualmente rivestita, allo scopo (come si era ipotizzato nella sentenza di prime cure) di fornire a chi era in trattativa per l'acquisto informazioni idonee a facilitare il contratto di compravendita. I detti giudici hanno in proposito perspicuamente osservato, sulla base delle emergen-
ze probatorio acquisite agli atti, come il Grap-
pone SQ, già titolare del 10% delle azioni del banco, fosse perfettamente al corrente della situazione patrimoniale DEistituto di cred dito e come lo stesso, essendo intervenuto a finant ziare l'operazione un esponente di spicco del mondo 38 per cassazione e, per ciò stesso, debbono restare estrane alla cognizione del Supremo Collegio, se correttamente eseguite, la valutazione delle prove,
la scelta fra le diverse versioni afferentiaalla condotta del prevenuto, l'interpretazione dei fatti ed ogni e qualsiasi indagine sull'attendibilità
delle prove valutate.
Palesemente infondato é inoltre il ricor so del OT.
Il ricorrente sostiene che l'affermazio-
ne di penale responsabilità che lo riguarda é sta-
ta fondata dai giudici del merito su mere illazio-
ni e petizioni di principio.
In verità, giusta l'apprezzamento degli anzidetti giudici, dire che egli fungesse da braccio destro del AP SQ o che ne fosse l'alter ego o l'esecutore e collaboratore principale nei stoi disegni criminosi, per quanto concerne i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documen-
tale relativi alla Lloyd EN AL, signi-
fica esprimere un apprezzamento sintetico.
Secondo la ricostruzione dei fatti meticolosamente operata dai giudici del merito risulta indiscuti-
bilmente accertato che il OT relativamente alla Lloyd EN AL non si limitè a pre- ad effetto tra la vendita delle azioni e lo stato 37
-
di insolvenza della banca, concludendo, tuttavia,
per la negativa, giacché in forza della premessa che il AC, al momento della vendita, era
convinto di trattare con un operatore economico attivo, avente alle spalle un finanziatore economi-
camente potente, qual era il Teruzzi, essi hanno tratto il logico corollario che l'evento dovesse ritenersi verificato per l'autonoma sopravvenienza di ca se indipendenti dalla volontà del AC
e al di fuori del campo delle sue possibili previ-
sioni.
Ora, a fronte di una motivazione tanto dif-
fusa e particolareggiata, perfettamente aderente alle carte processuali e che soprattutto svolge il ragionamento che sorregge la ratio decidendi con argomentazioni e sollogismi logici rigorosissimi,
si rivelano del tutto inconsistenti e prive di in-
cidenza le osservazioni e le sottili critiche mos-
se dal Procuratore Generale ricorrente, le quali,
oltre tutto, mascherando sostanzialmente la pretesa di un riesame delle valutazioni di fatto già adeguata-
mente compiute dai giudica DEappello, debbono in questa sede essere disattese in radice, giacché
non possono formare oggetto di motivo di ricorso - per cassazione e, per ciò stesso, debbono restare 38
estrane alla cognizione del SUpremo Collegio, se correttamente eseguite, la valutazione delle prove,
la scelta fra le diverse versioni afferenti alla condotta del prevenuto, l'interpretazione dei fatti ed ogni e qualsiasi indagine sull'attendibilità
delle prove valutate.
Palesemente infondato é inoltre il ricor so del OT,
Il ricorrente sostiene che l'affermazio-
ne di penale responsabilità che lo riguarda é sta-
ta fondata dai giudici del merito su mere illazio-
ni e petizioni di principio.
In verità, giusta l'apprezzamento degli anzidetti
-giudici, dire che egli fungesse da braccio destro del AP SQ o che ne fosse l'alter ego o l'esecutore e collaboratore principale nei stoi disegni criminosi, per quanto concerne i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documen-
tale relativi alla Lloyd EN AL, signi-
fica esprimere un apprezzamento sintetico.
Secondo la ricostruzione dei fatti meticolosamente operata dai giudici del merito risulta indiscuti-
bilmente accertato che il OT relativamente alle Lloyd EN AL non si limitè a pre- stare la sua opera di consulente legale e ammini-
- 39
strativo, ma partecipò con AP SQ a tutta una lunga serie di attività illecite.
Ed invero, egli, oltre che partecipare all'acquisto
DEImmobiliare Molveno e all'affare AN IO '
e prendere parte attiva ai consiglio di amministra-
Izione della società, esaltando le capacità impren-
ditoriali del AP, provvide personalmente al-
la riscossione degli interessi prodotti dai titoli depositati presso la Banca d'Italia senza che detta operazione venisse registrata nella contabilità
( e ciò, é significativo sottolineare, anche quan-
do ricopriva ancora la carica di amministratore delegato). Inoltre, sulla base delle stesse ammis-
sioni DEimputato, i giudici del merito hanno da-
to atto che il OT si interessò DEacquisto
DEimmobile di Molveno per il prezzo di 600 650
milioni di lire, convenuto come pagabile con cambia-
li, mentre venne registrato in contabilità come corrisposto in contanti, attribuendosi peraltro in bilancio allo stesso immobile il valore di 1 miliar-
do di lire, ed hanno altresì evidenziato come, sem-
pre su ammissioni del prevenuto, fosse rimasto accer-
tato che fra le poste attive del bilancio della
Lloyd EN AL era stata riportata la par- 4
0 - tecipazione alla società Service AL anche in epoca successiva al fallimento di tale società,
ed ancora che con l'acquiescenza del prevenuto si era omesso di registrare in contabilità i premi di competenza DEagenzia di Roma, dei quali il Grap
pone SQ aveva ottenuto l'anticipazione
DEagente, mediante rilascio di effetti cambiari
Ve n'era quindi a sufficienza perché gli anzidetti giudici concludessero, come in realtà hanno corrett tamente concluso, che sussistesse irrefragabile la prova non solo della consapevolezza del OT,
in ordine all'effettiva situazione economica del-
la Lloyd EN AL e ai comportamenti frau-
dolenti che ne determinarono il dissesto, ma anche e soprattutto della sua attiva partecipazio ne a numerose operazioni di distrazione patrimo-
niale e di falsificazione di bilanci poste in es-
sere dal AP SQ.
E relativamente al dolo, se é vero che l'elemento
_soggettivo della bancarotta fraudolenta per di-
strazione di beni é il dolo generico, desumibile dalla coscienza e volontà degli atti di distra-
zione, senza che occorra anche l'animus nocendi,
se é vero altresì che, al contrario per la sussi stenza del reato di bancarotta fraudolenta docu- mentale la legge richiede anche che la condotta di 41
sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili, indicati negli artt. 2214 e segg. Cod. civ., sia stata rivolta a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero a cagionare un nocumento ai creditori, esat-
tamente i giudici del merito hanno ritenuto che nel la fattispecie non facesse difetto l'estremo psico-
logico de quo. E ciò sia nei predetti episodi di bancarotta patrimoniale, giacché in ordine ai fatti di distrazione, deliberatamente commessi dal AP
SQ, il OT non solo manifestò col sud comportamento la sua piena consapevolezza, ma con-
tribui pure in varie occasioni alla loro realizza-
zione (riscossione degli interessi maturati sui titoli depositati presso la Banca d'Italia ed epi-
sodio relativo all'acquisto DEimmobile di Molve- no) e sia ne ti patr di bancarotta fraudolenta documentale, risultando le falsificazioni di bilan-
cio concernere operazioni conosciute e volute dal
OT anche in contemplazione del fine perseguito, che era quello di un illecito arricchimento con dan no dei creditori, e che di fatto fu possibile rag-
giungere mercé la riscossione di somme non versate nelle casse sociali né registrate in contabilità, - mediante l'artifizio insito nel mascherare come 42 av-
venuti per contanti acquisti regolati con pagamenti in cambiali, ovvero mediante l'alterazione DEat
tivo del patrimonio societario connesso alla sopra valutazione di immobili e all'inserzione fra le po-
ste attive del bilancio di quote di partecipazione a società fallite.
Né di certo può censurarsi la sentenza impugnata in ordine alla riconosciuta esistenza del nesso di causalità fra condotta ed evento.
Una volta verificatosi il fallimento
(ovvero nel caso che ne occupa lo stato di insol-
venza giudizialmente accertato) DEente sociale,
che é elemento costitutivo del reato, per la puni-
bilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui all'art. 216, 1° comma n, 1 e
2 L. Fall,, non é richiesto alcun evento ulteriorej oltre la distrazione dei beni, il riconoscimento di passività inesistenti o le falsificazioni con-
tabili commessi allo scopo di recare a sé edad al-
tri un vantaggio o di arrecare pregiudizio ai cre-
ditori.
A medesima conclusione di rigetto deve poi per enirsi per quanto attiene alle censure svolte dal OT circa l'imputazione di bancarotta ine rente alla Banca di credito campano.
- 43
-
In realtà il ricorrente non nega, nel suo ricorso, di aver autorizzato, sia pure per un limi-
tato periodo di tempo, durante il quale aveva rico-
perto la carico di amministratore delegato DEIsts-
tuto di credito, la negoziazione di assegni bancari]
privi di copertura, secondo una operazione di più
gigantesche dimensioni, che aveva consentito al
AP SQ, per il tramite di prestano-
mi, negoziatori dei titoli emessi a vuoto, di pre-
levare ingenti quantità di denaro dalla banca, pro-
sciugandone la liquidità. Afferma, però, che egli si era limitato ad apporre delle firme su moduli
a stampa, le quali benché fossero formalmente neces sarie per l'operazione di negoziazione degli asse-
gni, di fatto facevano seguito a dei meri riscon-
tri contabili, che intervenivano dopo che il pre-
lievo del denaro si era già verificato e che erano indispensabili soltanto per l'ulteriore corso for-
male DEoperazione.
Osserva la Corte che una prospettazione di tal genere non é stata mai rappresentata in pre-
cedenza dal ricorrente e tanto meno specificamente sottoposta all'esame dei giudici di secondo grado con i motivi di gravame. Ond'é che la stessa non 44
può trovare qui ingresso per il divieto del novum in cassazione, in riferimento a questioni di fatto non devolute ai giudici DEappello.
D'altro canto non può farsi a meno di ri-
levare che l'imputazione di bancarotta fraudolenta nei confronti del OT é imputazione di concor- so, e allorquandodo si ammette che l'attività del-
l'imputato, consistente in un riscontro formale del-
l'operazione di negoziazione degli assegni, costi-
tuiva tuttavia adempimento necessario per l'ulte-
tiore corso della operazione bancaria, con ciò stes-
so si finisce per ammettere anche che una tale con+
dotta veniva ad inserirsi efficacemente nella serie de molteplici comportamenti diretti a realizzare e ad assicurare l'illecita distrazione, preventivar mente concordata o quanto meno volontariamente ac-
cettata. E non basta: poiché una siffatta condot-
ta concorrente veniva in ogni caso ad anteporsi al momento culminante e consumativo del reato, il
-quale, com'é ormai jus receptum, non si identifica nei singoli fatti di distrazione, occultamento,
dissimulazione, distruzione o dissipamento di be-
ni, ma nella dichiarazione di fallimento, ovvero per restare aderenti alla fattispecie in esame di
società assoggettate alla diversa procedura di liquidazione coatta amministrativa, nell'accertamen 45
to giudiziale dello stato di insolvenza DEimprent
ditore commerciale.
Con la irrecusabile conseguenza della im-
possibilità di concepire l'azione delittuosa del
OT come concursus subsequens o come attività
posteriore al reato, stante che questo, al momento in cui l'imputato agì, non poteva considerarsi on-
tologicamente perfezionato in tutti i suoi elemen-
ti, facendo ancora difetto quello essenziale della dichiarazione dello stato di insolvenza.
Procedendo, quindi, alla disamina del ricorso proposto dal TE, va rileva to che
la censura mossa alla sentenza impugnata, nal sen-
so che questa avrebbe errato nel rigettare la ri-
chiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché avrebbe lasciato neglette varie situazioni di fatto inducenti a quella concessione,
° per converso avrebbe fondato il diniego su element ti insignificanti e inconferenti, si rivela priva del benché minimo fondamento.
I giudici DEappello, invero, hanno re-
spinto la richiesta, chiarendo che il giudizio ne-
gativo, circa il riconoscimento del concorso delle
attenuanti prevedute dall'art.62 bis C.P., proce- - 46 deva dalla constatazione della molteplicità e gra-
vità dei fatti di bancarotta, realizzati dall'im-
putato per un lungo periodo di tempo, così da inferirne una pervicace determinazione criminosa,
finalizzata ad un illecito arricchimento in danno dei terzi.
E poiché trattasi di giudizio di merito adeguata-
mente espresso, fondato su elementi conveniente-
mente apprezzati, quali la pluralità e la gravità
dei fatti, la continuità della condotta criminosa e la particolare pervicacia del dolo in tal guisa dimostrata, esso si sottrae ad ogni sindacato in questa sede, senza che, d'altro canto, sia dato opporre la mancata valutazione di altre situazio-
ni o elementi di fatto, essendo noto, per giuri-
sprudenza costante di questa Corte, che sia nello accoglimento che nel rigetto DEistanza DEim-
putato diretta ad ottenere le circostanze attenuan-
ti generiche è sufficiente che il giudice prenda in esame quelli fra gli elementi di cui all'art. 133 C.P., che a suo giudizio ritenga prevalenti ed idonei per concedere o per negare le attenuan-
ti in questione,
Inconsistente é pure l'impugnazione del lo ANfogna. In buona sostanza il ricorrente deduce la sua estrat 47
la co- neità ai fatti di bancarotta documentale e strizione che contraddistinguerebbe il suo operato,
essendo stato dipendente del AP SQ
ed assumendo che la propria condotta sarebbe stata dettata dalla necessità di non avversare l'attivi-
tà delittuosa del suo datore di lavoro per non cor-
rere rischi di licenziamento, così che quanto meno sotto il profilo psicologico il fatto a lui adde-
bitato avrebbe dovuto essere inquadrato nella ipo-
tesi colposa preveduta dall'art.224, cpv. n. 2 L.
Fall.
Epperò, contrariamente a quanto asserisce il ricor-
rente, la sentenza impugnata, con motivazione ade-
guata e non discostantesi dalle risultanze proces-
suali, ha posto in chiara luce come lo GN,
amico di famiglia del AP SQ, parte-
cipò alla gestione della Lloyd EN AL,
prima in qualità di addetto all'ufficio sinistri e poi quale membro del Consiglio di Amministrazio-
ne, venendosi quindi a trovare nella possibilità di conoscere meglio di ogni altro le reali condizio- ni economiche della società e gli espedienti frau-
do enti del AP SQ. E on é finita qui: poiché la medesima sentenza, 48 alla stregua delle prove e degli elementi emersi a carico del prevenuto, ha potuto ritenere accerta-
to com'egli "avesse concorso nella falsificazione dei bilanci sociali, con la chiara coscienza di procurare ad altri un ingiusto profitto e con cor-
relativo pregiudizio per la massa dei creditori" 2
traendone inel/uttabile il convincimento che, in ordine all'addebito di bancarotta fraudolenta do-
cumentale, la di lui penale responsabilità a titolo di concorso non potesse essere revocata in dubbio*
a cagione DEaccertato suo comportamento diret-
tamente commissivo e indiscutibilmente cosciente e volontario. Al quale comportamento, hanno poi sog-
giunto i giudici della Corte di merito, si era pure accompagnata una responsabilità commissiva median-
te omissione, ai sensi DEart. 40,2° comma,comma C.P,,
essendo risultato che egli, nella sua veste di mem+
bro del consiglio di amministrazione, si era anche sottratto volontariamente ai doveri di controllo,
impostigli dalla legge (artt. 2392 e segg. e 2423
segg. Cod. civ.), come fra l'altro si evinceva dalle stesse dichiarazioni da lui rese al G.I.,
laddove aveva riconosciuto di essere stato perfetta-
mente consapevole che il meccanismo di liquidazio-
ne dei sinistri era del tutto insoddisfacente. che non avrebbe voluto firmare il bilancio 1977 per- 49
-
ché sapeva che la situazione patrimoniale DEazien-
da era diventata precaria.. e di essersi indotto alla firma per riscuotere gli stipendi dei quali era creditore.
Ed allora risultando l'affermazione di colpevolezza dello ANfogna in ordine all'imputa-
zione ascrittagli affidata non già a ragionamenti astratti o modellati sul filo di giudizi preconcet-
ti, ma ancorata ad una esatta valutazione delle emer-
genze probatorie, diligentemente esaminate, la pre-
tesa di annullamento della decisione impugnata in parte qua non può subire altra sorte che quella
DEinsuccesso.
Le linee argomentative del ricorso dello
AG riecheggiano quelle che connotano il ricorso dello GN.
1
Infate anche l'AG sostiene di essersi inserito nell'amministrazione della socie-
tà Nuova Immobiliare Capri per volere esclusivo del suo datore di lavoro il AP SQ)
senza la possibilità di rendersi conto degli atti societari, ai quali avrebbe passivamente partecipa-
to, inconsapevole degli illeciti che vi si sotten-
devano, così che l'impugnata sentenza sarebbe vizia- 50 ta da omessa o contraddittoria motivazione per non aver escluso la di lui colpevolezza, o, quanto me-
no, per non aver sussunto il fatto di bancarotta ascrittogli sotto il modello delittuoso meno gra-
ve DEagevolazione colposa preveduta dall'art. 224, cpv. n. 2 L. Fall.
Ma i denunziati vizi per nulla si colgo-
no nella sentenza della Corte napoletana, poiché
questa, con dettagliata disamina degli elementi di prova acquisiti al giudizio e con motivazione lim-
pida e logicamente incontrovertibile, ha rilevato come l'elemento psicologico del reato addebitato al ricorrente non potesse in alcun modo revocarsi in
dubbio, essendo risultato che l'AG, an-
corché dominato dalla personalità del AP Gian-
pasquale, aveva collaborato attivamente con lui,
firmando le cambiali, gli atti di fideiussione e i bilanci sociali, e rendendosi perfettamente con-
to che si trattava di operazioni illecite, giacchi egli stesso aveva riferito al curater NT
Be (e il particolare é talmente eloquente che non ha bisogno di commenti) di essersi prestato al gio-
co per non turbare la suscettibilità del AP
I motivi del AN e del NO,
da esaminare congiuntamente in quanto congiunta- - 51 mente presentati in un unico atto redatti, non ap-e paiono meritevoli di accoglimento per l'infondatez-
za che essi appalesano.
Quanto alla prima ragione di censura va rilevato
che il principio della relazione tra la sentenza e l'accusa contestata, di cui all'art. 477 C.P.P.,
risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto (inteso come fatto umano giuridicamente rilevante) rispetto al quale non abbia potuto difendersi. Così che, mentre si ha immutazione del fatto se ricorra una modificazio-
ne essenziale dello stesso, con effettivo nocumen-
to per il diritto della difesa, viceversa deve escludersi la violazione del principio in argomen-
to allorquando sia ritenuto in sentenza un fatto di contenuto ed intensità minori di quello conte-
stato, ovvero un fatto che, quantunque non corri-
spondente alla originaria contestazione DEac-
cusa, sia stato tuttavia prospettato dallo stesso imputato quale elemento di discolpa, potendo in tal caso il prevenuto provvedere ad approntare le opportune difese.
Orbene, nella specie non pare dubbio che inquadra-
re il fatto di bancarotta fraudolenta documentale originariamente addebitato al AN e al Pelle- 52 grino nel paradigma legale del meno grave reato di natura colposa preveduto dall'art. 224 n. 2 L.
Fall. fosse operazione che il Tribunale, in primo grado poteva effettuare, attenendo essa all'eserci zio della facoltà del giudice di attribuire al rea-
to l'esatta qualificazione giuridica, ed essendo tale facoltà in connessione e dipendenza logico-
giuridica non solo con l'imputazione primitiva, at-
teso il rapporto a maiori ad minus esistente fra una contestazione accusatoria che nella falsificazione dei bilanci e dei documenti contabili impingeva macroscopicamente sulla violazione dei doveri de-
gli amministratori relativamente a quegli atti so-
ciali e una pronuncia terminativa di condanna,
conclusiva del giudizio cognitivo, che riscontra-
va pur sempre nel comportamento dei prevenuti una inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge, sebbene di entità meno grave e con ridimen-
sionamento del contenuto e DEaspetto psicolo-
gico, ma anche con le prospettazioni difensive degli imputati, i quali, palesandro in sede istrut toria, sia pure genericamente, il loro disinteres-
se alla conduzione amministrativa della società
Lloyd EN AL, avevano finito per confe-
rire alla impostatione difensiva da loro assunta connotati collimanti con la realtà di fatto accerta- 53
ta dai giudici del giudizio e con il nomen juris a tale realtà da quegli stessi giudici attribuito.
Circa invece il secondo motivo di censura trattandosi di imputati prosciolti dai giudici del merito per estinzione del reato loro addebitato da amnistia, valgono qui le considerazioni svolte nel corso della disamina del ricorso del coimputato
RI. Vale a dire che in presenza di una causa estintiva del reato non sono rilevabili nel giudizio di cas-
sazione eventuali vizi di motivazione poiché ciò
determinerebbe l'esigenza processuale del rinvio al giudice di merito, il quale é di per sé incompa- tibile con il principio secondo cui non é possi-
bile la prosecuzione di un procedimento penale, nel quale si é già verificata la causa di estinzione del reato. Salva, beninteso, l'ipotesi che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata siano ricavabili illico et immediate elementi comprovan-
ti la insussistenza del fatto, o la non commissio-
ne da parte DEimputato o la non punibilità del-
lo stesso, in base ai quali poter pronunciare l'an-
nullamento senza rinvio ex art. 539 n. 1 prima pre-
visione, C.P.P. Ma una tale evenienza non può certo 54 - verificarsi nel caso in esame, poiché gli elemen-
ti che si rinvengono nella motivazione della deci-
sione impugnata sono tutti contrari ai ricorrenti.
Così é a dire, in particolare, per quanto attiene all'estremo soggettivo del reato (negligenza e vio-
lazione dei doveri di amministratori), avendo i giu dici della Corte d'Appello napoletana osservato che "nel momento in cui il AN e il Pellegri-
no hanno preso piena coscienza del caos amministrat tivo e delle gravi irregolarità contabili, con le quali la Lloyd EN AL veniva gestita,
hanno finito con il tradire colpevolmente il com-
pito loro affidato, in quanto, invece di limitar-
si a rassegnare le dimissioni, avrebbero dovuto far valere i poteri derivanti dalla loro carica,
rappresentando in sede di assemblea consiliare la reale situazione della società e i comportamenti tenuti dall'amministratore delegato".
E così é a dire pure a proposito del nesso causa+
le, poiché, argomenta sempre la sentenza impugna-
ta, "se fin dal 1974 il AN e il NO,
-nelle loro qualità di amministratori avessero attentamente esaminato il bilancio, avrebbero facilmente individuato le falsità in esso conte-
nute e avrebbero impedito al AP di conti- nuare nel suo programma criminoso, così come il
- 55
compito loro affidato imponeva, nell'interesse sia della società che dei terzi".
Né vale obiettare che la condotta colposa posta a carico dei ricorrenti non sarebbe punibile in quan-
to si troverebbe inserita, quale condotta concor-
rente indiretta, in una serie di cause dolose dirett tamente responsabili DEevento, nella quale la compartecipazione a titolo di colpa sarebbe concet-
tualmente e giuridicamente impossibile.
Come si evince dalla relazione del Guarda
sigilli alla legge fallimentare (par. 57) l'art. 224 L. Fall. imputa a titolo di colpa agli ammini-
stratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori delle società sottoposte a fallimento
( o a liquidazione coatta amministrativa per il richiamo di cui all'art. 203 1° comma, 2° previsio-
ne, L. Fall.) il concorrere a cagionare od ad ag-
gravare l'insolvenza delle società, con inosservan-]
za di qualsiasi obbligo ad essi imposto dalla leg-
ge, quando, coerentemente al principio di causali-
tà accolto nel codice penale, la condotta colposa sostanziatasi nella detta inosservanza, abbia co-
stituito la causa о una delle cause del dissesto o DEaggravamento di esso. Pertanto nella specie 56
- non é a parlarsi di partecipazione colposa a delit to doloso, ma di concorso di cause indipendenti, le une dolose e le altre colpose, perfettamente conce-
pibile sul piano dogmatico ed in linea con il prin-
cipio della interdipendenza delle cause stabilite dall'art. 41 C.P., in virtù del quale tutti i re-
sponsabili delle diverse cause produttive DEeven-
to sono punibili, anche quelli la cui condotta
antigiuridica sia contemplata dalla legge, come nella specie, quale condotta di agevolazione col-
posa, avendo la stessa contribuito, ancorché con apporto causale autonomo, al verificarsi DEevent
to.
Non meritevoli di accoglimento si rivelano inoltre i motivi del ricorso proposto dallo PR;
ché,
anzi, il primo motivo é addirittura inammissibile.
A parte il rilievo che l'opposizione avverso la sentenza del Tribunale civile di Napoli, dichia-
rativa dello stato di insolvenza della Banca di
-credito campano, in riferimento alla quale il ri-
corrente ha instato e insta per la sospensione del procedimento penale da pregiudiziale di sta-
to ex art. 19 C.P.P., risulta essere stata riget-
tata con sentenza dello stesso Tribunale in data
25.2.1986, secondo quanto hanno rilevato i giu- dici della Corte di merito (cfr. sentenza impugna-
- 57
ta a pag. 200) ed il ricorrente di fronte a tale net gativa decisione non si é dato carico, com'era suo onere (Cass. Sez. V 7.11.1984 ric. Rivetti), non solo di dimostrare ma neppure di allegare che la stessa decisione sia stata per avventura gravata
'd'appello, indicandone eventualmente i motivi, l'inam-
missibilità del considerato motivo discende in li- mine dalla indiscussa e indiscutibile inoppugnabi-
lità del provvedimento che rigetta l'istanza di 50-
spensione, salvo il caso, non ricorrente nella fat-
tispecie, che la denegata sospensione incida sullo stato di custodia cautelare DEimputato (Cass. Sez.
Un. 28.1.1984 ric. Genghini;
Cass. Sez. V 15.1. 1985
ric. Ortolani;
Cass. Sez. V 23.1.1985 ric. Carboni;
Cass. Sez. III 23.9.1983, ric. Cole;
Cass. Sez. III
19.10.1965 ric. Mini%3B Cass. Sez. III 6.11.1964 ric.
Evisi).
Circa poi il secondo motivo lo PR
denunzia la sentenza impugnata di difetto e contrad-
dittorietà di motivazione nonché di travisamento del fatto, poiché: 1) dopo aver ritenuto errata la deci-
sione di primo grado di considerare esso ricorrente cosciente compartecipe dei disegni del AP Gian
pasquale, ne aveva valutato il comportamento come 58 dolosamente concausativo del perpetrarsi degli at-
ti di distrazione e 2) aveva assimilato la di lui posizione a quella degli altri correi, non valutan-
do adeguatamente il fatto che le autorizzazioni alla negoziazione degli assegni (a vuoto) da lui ri- lasciate non recavano sull'apposito modulo la clau sola dello smobilizzo o della immediata disponibi-
lità del danaro, avendo egli avuto cura di cancel-
larle con un tratto di penna;
e 3) era stata consi- derata come un suo significativo defilarsi di fronte al precipitare degli eventi sia la circostanza che egli aveva "bloccato" la propria firma di autoriz-
zazione, per essersi reso conto che nonostante
la sua manifestata volontà di non concedere alcuna disponibilità immediata ai portatori degli assegni a vuoto, tale disponibilità continuava ad essere concessa dai direttori delle filiali, e sia la cin-
costanza ulteriore, consistita nell'attivarsi con apposite circolari e missive dirette ad impedire l'illecita negoziazione.
Epperò i vizi denunziati non sussistono.
Con limpido e diffusa argomentare la Cor-
te napoletana ha spiegato a sufficienza e con
rigore logico il proprio ragionamento, osservan-
co: 1) che se era vero che lo PR, quando ini- ziò ad interessarsi della Banca di credito campano 59
non aveva in mente di condurla al dissesto, era
d'altra parte innegabile, alla stregua delle risul-
tanze processuali, come egli intendesse assecon-
dare comunque le operazioni irregolari ed illecite in favore del AP SQ, il che di per sé non escludeva il concorso nel delitto di banca-
rotta fraudolenta per distrazione di beni, doven- do ritenersi estraneo alla configurabilità del do-
lo in siffatto reato la volontà di arrecare pregiu-
dizio ai creditori o di determinare l'insolvenza della società, ed essendo invece sufficiente che egli avesse partecipato con coscienza e volontà a
trasferire, senza legittima giustificazione, beni o attività della banca a favore di terzi, o che
avesse consentito che tutto ciò avvenisse senza frapporre ostacoli, malgrado l'obbligo di inter-
venire derivante dalla carica di amministratore da lui ricoperta (art. 40, 2° comma, C.P.); 2)
che nei primi sei giorni di attività quale ammini-
stratore delegato era riuscito ad autorizzare la negoziazione di diversi assegni in favore di pre-
stanomi del AP SQ (TE, Avit
tabile, AG e Maione), causando una perdi- ta per la banca di ben 2.300.000.000 di lire e che 1
al depennamento sul modulo della clausola di imme-
diato smobilizzo del denaro non poteva annetterst alcuna valenza probatoria a favore del prevenuto,
essendosi accertato, attraverso le prove acquisite al procedimento, che fin dai tempi DEamministra-
zione AC le autorizzazioni alla negozia-
zione degli assegni consentivano l'immediata dispo-
nibilità della moneta, ancorché non ricorresse la clausola di smobilizzo immediato, cosa che lo Spriz-
zi per nulla ignorava, com'era dato evincere dalle sue dichiarazioni alla seduta del consiglio di am-
ministrazione del 21,4,1978 e 3) che, se vergament avesse avuto l'intenzione di arginare la pratica in atto di autorizzazione alla pronta disponibilità
delle somme negoziate contro assegni (che si rive-
lavano poi privi di copertura), non si sarebbe dovut to limitare a quei depennamenti, ma avrebbe dovuto inviare circolari idonee e precise a tutti i compe:
tenti uffici della banca, ed avrebbe dovuto inol-
tre rimuovere dai loro incarichi amei funzionari che non si fossero attenuti immediatamente agli ordini ricevuti, mentre, in un inutile tentativo di coprire le proprie responsabilità, si era limi tato a mandare al Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione due lettere, l'una del 17.4.1978, con la quale aveva evidenziato le carenze delle dispo- 61
-
nibilità, dovute, a suo dire, a disguidi postali ed al sistema di negoziazione degli assegni, senza, però,
spiegare quali fossero gli errori emendabili del si- stema, e l'altra del 18.4.1978, con la quale aveva fatto presente che il sistema delle negoziazioni an-
dava modificato, senza tuttavia formulare alcuna precisa indicazione in merito, mentre nel corso del
Consiglio di Amministrazione del 21.4.1978 aveva finito addirittura col promuovere l'approvazione di una delibera, con la quale era stata disposta
la conferma di quanto si era fino ad allora opera-
to per mezzo DEillecita negoziazione degli as-
segni.
E le osservazioni della Corte di merito esposte con rigore logico-giuridico, in perfetta corrispon-
denza alle emergenze promananti dalle carte proces.
suali, tutte compiutamente valutate, non meritano alcuna censura in questa sede.
Quanto poi al terzo motivo del ricorso dello Spriz-
zi, per disattenderlo basta considerare che l'at-
tendibilità delle dichiarazioni dei coimputati Cac
ciapuoti, OT e AP AN é sostenuta da un giudizio di merito congruamente espresso e
collaudato al vaglio del riscontro di vari elemen- -62
ti di prova scaturenti dal processo, ond'é che tale giudizio sfugge al sindacato di legittimità,
mentre in ordine alla doglianza relativa alla man-
cata rinnovazione parziale del dibattimento, richie-
sta in sede d'appello, ai fini DEassunzione di prove anche peritali, volte ad accertare meglio la questione inerente alla claudola di smobilizzo immediato del denaro in tema di negoziazione de-
gli assegni, a parte ogni altre possibile rilievo circa la superfluità del rinnovo delle indagini invocato, trattasi di doglianza inammissibile, stan-
te che l'istanza di rinnovazione parziale del dibat-
timento, unitamente a tutte le altre analoghe istan-
ze presentate dagli imputati con i motivi di ap-
pello o nel corso del giudizio di secondo grado,
risulta essere stata delibata e decisa dalla Corte
di merito con apposita ordinanza dibattimentale
DE11.12.1986, non impugnata espressamente dal ricorrente con la sua dichiarazione di ricorso.
Resta infine da esaminar, l'impugnazio-
ne del AP AN,
Il primo motivo é infondato.
Invero le nullità che in grado di appello impongo-
no la regressione del processo, ai sensi dell'art.
522, 1° e 2° comma, C.P.P., sono soltanto quelle 63 di ordine generale ex art. 185 C.P.P. e quelle con-
seguenti alle omesse contestazioni suppletive di cui all'art.445 C.P.P.
Per contro non determinano siffatta retrocessione le nullità concernenti gli atti probatori, le qua-
li possono riverberarsi sulla sentenza, profilando-
ne un vizio di motivazione, ai sensi DEart.475 n
3 C.P.P., allorquando la decisione dipenda sostan-
zialmente degli atti invalidi contemplati (Cass.
Sez. III, 2.5.1963 n.1310 ric. Puzone).
E lo stesso art. 522, 3° comma, C.P.P., che configura un'alternativa tra rinnovazione DEatto nullo e decisione di merito, una volta dichiarata la nulli-
tà, qualora si riconosca che l'atto nullo non for-
nisce elementi necessari al giudizio, offre il riscon-
tro che le nullità, in esso previste, attengono esclusivamente agli atti processuali concernenti la prove e non esigono la regressione del processo, pro-
(prio perché estranee all'area dei vizi catalogati ne-
gli artt. 185 e 445 C.P.P..
Ma nel caso in esame non si velte neppure in tema di nullità degli atti probatori, sibbene di irri- tualità e quindi di invalidità del loro procedimen-
to di acquisizione e di utilizzazione ai fini del decidere, essendo pacifico che i giudici di primo 64
grado, senza procedere preventivamente alla lettura preveduta dall'art. 144 bis C.P.P. per gli atti dei procedimenti separati, hanno preso in esame,
per il giudizio di condanna nei confronti del ri-
corrente, deposizioni testimoniali rese nella fa-
se dibattimentale del procedimento per bancarotta fraudolenta relativo alla società Lloyd EN
Italiane prima che questo fosse riunito per connes sione all'altro procedimento per bancarotta rela-
tivo alla Banca di credito campano, nel quale e soltanto nel quale figurava come imputato il Grap-
pone AN.
Tuttavia l'invalidità DEoperazione dif acquisizione ed utilizzazione delle anzidette de-
posizioni é stata fronteggiata dalla Corte di Ap-
pello di Napoli, ricorrendo essa stessa alla let-
tura dei verbali dibattimentali contenenti quelle testimonianze.
E ad avviso di questa Corte ciò é avvenuto legit-
timamente.
- Invero non si contesta in ricorso che gli atti letti siano intrinsecamente immuni da vizi, di guisa che non pertinente si rivela la censura di non identificabilità della lettura di tali atti con la rinnovazione prevista dall'art.522, 3° Com - 65 - ma C.P.P.
I giudici di secondo grado certamente non hanno inteso rinnovare gli atti probatori, la cui efficacia e perfezione ex se non era stata mai po-
sta né poteva essere mai posta in discussione, e che,
quindi, non dovevano in alcun modo essere emendati,
ma hanno inteso soltanto rimuovere gli effetti del-
1'invalidità del procedimento inerente alla loro acquisizione ed utilizzazione.
E si sono, pertanto, limitati a rendere esplicitoe formale tale procedimento, uniformandosi al detta-
to normativo di cui all'art. 144 bis C.P.P., che prer vede la piena legittimità della lettura di atti come quelli in esame, relativi ad un processo con-
nesso, i quali, trattandosi di depositi testimonia-
li resi in dibattimento non soggiacevano neppure alle condizioni fissate negli artt. 462 e 463 C.P.P
per la lettura delle disposizioni rese in istrutto-
ria (Cass. Sez. I 6.4.1982, n. 728 ric. Pirrone).
In altri termini e in conclusiva sinte-
si, non procedendo l'inutilizzabilità delle depo-
sizioni testimoniali rese in dibattimento nel proces-
so connesso e non ancora riunito da una ragione
26 di invalidità intus ma da un motivo di irritualità
ab extra, per effetto cioé di un elemento proces- -66
-
suale esterno mancante (la lettura degli atti che le racchiudevano, di per sé pienamente validi) non occorreva fatalu#luggallala rinnovazione mediante la ricostituzione ex novo degli atti, ma più sempli-
cemente era sufficiente provvedere all'aggiunta della formalità che faceva difetto (la lettura appunto disposta dalla Corte di merito), risultan-
done così validamente colmata la lacuna che ne impediva l'efficacia e l'utilizzazione nel proces-
So.
D'altro canto non può farsi a meno di
rilevare che la sanatoria operata dai giudici del-
l'appello é stata disposta col previo ed espresso consenso DEimputato e che questi non ha nep-
pure impugnate, con il ricorso, l'ordinanza dibat-
timentale in data 11.12.1986, che quella lettura ordinò, dal che deve cogliersi ulteriore motivo per ritenere che la censura qui considerata oltre che infondata si addimostra addirittura inammis-
sibile.
Con il secondo motivo il ricorrente censura poi la sentenza impugnata, deducendone la nullità per erronea applicazione della legge fallimentare in punto di riconosciuta sussisten-
za DEelemento psicologico, e a tal proposito si fa a sostenere che ai fini del dolo, atto ad in- 67
tegrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale con-
testatagli, egli avrebbe dovuto almeno prevedere la concreta ipotesi di un dissesto della banca, poit ché soltanto tale concreta previsione avrebbe po-
tuto fargli balenare la eventualità della sottrazio ne di beni ai creditori, essendo del tutto irrilevanti l'eventuale consapevolezza degli illeciti finanzia-
menti procuratisi dal foglio SQ e il suo
eventuale dovere di prevedere il dissesto della ban ca per effetto di tali finanziamenti.
L'assunto non può essere condiviso.
Nel solco di un orientamento interpretativo costan-
te ed uniforme questa Corte deve ancora una volta affermare il principio che nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la distrazione consiste in qualsiasi atto mediante il quale l'imprenditore commerciale faccia uscire dal suo patrimonio, senza alcuna contropartita, о senza una contropartita tuttic reperibile, parte dei propri beni, sottraendoli alla garanzia dei creditori e impedendone l'appren-
sione da parte degli organi della procedura concor-
suale, e che sotto il profilo soggettivo é suffi- ciente la coscienza e la volontà DEagente di com- mettere i fatti di distrazione, avendo questo in -68 se stesso la sostanza della frode, senza che sia necessario alcun intento o alcuna previsione spe-
cifica di arrecare un pregiudizio economico al patrimonio DEimpresa in maniera tale da provocar-
, e conseguentemente ai creditori ne la decozione della stessa, che sul patrimonio aziendale fondano la garanzia per il soddisfacimento delle loro ra-
gioni creditorie. Per modo che, avendo i giudici del meri-
to convenientemente accertato che il AP Gio-
vanni (al pari dello PR, del OT e del
TE) intese, con le autorizzazioni alla
negoziazione degli assegni bancari (privi di coper-
tura), consentire finanziamenti in favore del figlio SQ, accordati in maniera illecita,
in quanto al di fuori delle procedure previste dalla legge e dallo statuto della banca, nella pie-
na consapevolezza DEimpossibilità del recupero del denaro illecitamente erogato, con ciò stesso si é data dimostrazione appagante della sussisten-
za del delitto di bancarotta fraudolenta per distra-
zione contestato, anche per quanto concerne l'estrie-
mo psicologico, il quale, come si é detto, null'al-
tro richiede che il fatto della distrazione co-
sciente e volontario, senza bisogno di alcun al- tro fine o previsione specifica ulteriore. 69
Il terzo motivo dedotto del AP
AN é quello più articolato, con esso in par-
ticolare denunziandosi il vizio di motivazione ap-
parente e contraddittoria della decisione della Cor-
te napoletana, secondo uno sviluppo di critiche che giusta il compendio sintetico che ne segue, si ap-
puntano in ordine:
a) alla mancata rinnovazione del dibattimento, ri-
tualmente chiesta in secondo grado, ai fini della escussione del teste Giammarcaro su circostanze di fatto concernenti la solidità economica della ban-
ca; b) alle testimonianze relative all'attività
svolta da esso ricorrente presso l'agenzia della
Lloyd EN AL e alla consapevolezza del-
le difficoltà finanziarie di tale società (che.
avrebbero poi indotto il AP SQ ad
"impadronirsi" DEistituto di credito per saccheg giar la liquidità); c) all'omessa considerazione della rilevanza della relazione DEamministrato-
re delegato PR al Comitato esecutivo in data
21.4.1978 e della conseguente delibera di approva-
zione, laddove si era affermata la esistenza di garanzie sufficienti e si era disposta la prose-
cuzione delle autorizzazioni alle negoziazioni de- -70 gli assegni;
d) alla sostituzione dolosa del fi-
glio SQ ad esso ricorrente nel richiamo degli assegni scoperti, indicativa della volontà di nascondere ad esso AP AN la circo-
stanza che si trattava di chéques emessi a vuoto
ed e) alle assicurazioni degli ispettori DEIsti-
tuto di vigilanza, che stavano svolgendo indagini nella banca, assicurazioni che non potevano non tranquillizzare esso medesimo ricorrente.
Ora sgombrato il campo della deduzione sub. a), manifestamente inammissibile, per non ave- re il ricorrente impugnato espressamente con la di chiarazione di ricorso l'ordinanza dibattimentale,
11.12.1986, con la quale i giudici di appello re-
spinsero formalmente l'istanza di rinnovazione del dibattimento, tutte le altre censure si appalesa-
no destituite di fondamento, avendo la sentenza im pugnata non già trascurato ma preso in debita con-
siderazione tutte le circostanze come sopra rap-
presentate dal ricorrente, finendo però col ripu-
diarne la valenza probatoria di discarico, per mez-
zo di diffuse e puntuali argomentazioni, le qua-
li lungi dal manifestare i vizi denunziati, appaio no di impeccabile rigore logico e sicuramente in-
censurabili in sede di giudizio di legittimità. Ed invero, quanto alla deduzione sub. b) i giudici w 71 -
della Corte territoriale, al pari di quelli di pri-
mo grado, hanno giustamente rilevato che la prova della consapevolezza del AP AN circa l'effettiva situazione finanziaria della Lloyd Centau-
ro AL provenisse non solo e non tanto dalle testimonianze in proposito acquisite, ma dalle di-
chiarazioni di esso stesso imputato, che aveva det-
to di essersi rifiutato di entrare nel consiglio di amministrazione della compagnia assicuratrice, sa-
pendo che questa era molto "chiacchierata" nonché
dai riscontri di fatto, donde risultava che le dif-
ficoltà economiche della Lloyd EN AL,
le quali avevano perfino formato oggetto di inchie-
ste giornalistiche, dovevano considerarsi di pubbli-
co dominio.
E così pure per ciò che riguarda la censura sub. c)
i giudici DEappello, dopo aver evidenziato co-
me lo PR, durante la relazione del 21.4.1978,
avesse assunto un atteggiamento tutt'altro che linea re, caratterizzato dalle false comunicazioni circa l'aumento dei depositi e dai pretesti circa il calo
Hella liquidità e conclusosi con l'incredibile invi-
to ad approvare tutte le pregresse illecite opera-
zioni, hanno correttamente ritenuto che da un simile 72 comportamento non poteva sostenersi che il AP
AN fosse stato indotto in errore, poiché egli non poteva non comprendere che consentire la nego-
ziazione di assegni bancari per somme ingenti di denaro a favore di persone che non erano in grado di far fronte ai relativi pagamenti a null'altra conseguenza poteva condurre se non all'aggravamen-
to della precaria situazione di liquidità già segna-
lata dall'amministratore delegato. Ché, anzi, han-
no perspicuamente aggiunto i giudici della Corte
di merito, lo stesso atteggiamento dello PR,
che, fiutando ormai il pericolo, aveva cessato di
rilasciare autorizzazioni e si era assentato con-
tinuamente dalla sede, non poteva non rafforzare nel AP AN la consapevolezza della illi-
ceità DEoperazione.
Ciò nondimeno il AP AN, hanno infine
Cosservato gli anzidetti giudici pur di consentire.
al figlio di continuare nel suo piano criminoso di autofinanziamento e di spoliazione sistematica del la banca, si mise personalmente a rendere possibi-
li quelle stesse operazioni che l'amministratore delegato non intendeva più autorizzare, e ancor
ché ciò comportasse palesi violazioni delle leggi e DEart. 23 dello statuto bancario. - 73 Circa poi l'episodio della sostituzione del Grappo-
-
ne SQ al padre AN nel richiamo de-
gli assegni scoperti, i giudici del merito, di front te alla congerie degli elementi sfavorevoli all'im-
putato non hanno potuto attribuire significativo ri lievo alla circostanza ed in proposito hanno esat-
tamente considerato che, essendosi addebitato al ricorrente il fatto concernente l'autorizzazione alla negoziazione degli chéques in favore del figlio
SQ o di suoi prestanomi (quasi tutti privi di patrimonio attivo), in tal modo contribuendo a distrarre notevoli quantità di denaro in danno del-
la banca e del ceto creditorio ai fini di tale ad-
debito non valesse ad escludere o a dimostrare la sua responsabilità e fosse quindi inconferente sta-
bilire se egli si fosse limitato a collaborare nel-
la fase delle autorizzazioni alle negoziazioni o se si fosse anche più o meno attivato in quella suc cessiva del richiamo degli assegni.
Infine circa la censura afferente alle assicura-
zioni degli ispettori della Banca d'Italia i giu-
dici DEappello, con motivazione altrettanto ade-
guata ed immune da vizi logico giuridici sindacabi.
li in questa sede, hanno posto in chiara evidenza che i funzionari che stavano eseguendo quelle inve- -74 stigazioni non erano tenuti per legge a svolgere alcun sindacato in corso di ispezione, ma erano so+ lo tenuti a contestare le infrazioni, dopo però cheQueste fossero state definitivamente accerta- te, e che gli stessi, avessero o non avessero fat-
to dichiarazioni o commenti, certamente non pote- vano a quel momento sapere che le persone a cui gli assegni venivano negoziati per centinaia di milio-
ni di lire, con l'autorizzazione del Presidente
della banca, erano dei nullatenenti, "fiduciari"
del AP SQ.
La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi del AP SQ, DEAvitabi-
le e del LI e i rigetti delle impugna-
zioni del OT, del TE, dello ANfa-
gna, DEAG, del AN, del Pellegri- no, dello PR e del AP AN comporta che tutti costoro siano condannati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno sia
condannato al versamento di una somma alla Cassa
delle Ammende, che può qui prudenzialmente sta-
bilirsi nella misura di lire 500.000.
Il AP SQ, il OT,
_lo AN AG e il TE, per i quali in sede di merito é stata pronunciata condanna al ristoro del danno verso la parte civile, S.p.a; Lloyd 75
-
EN AL, in liquidazione coatta ammini-
strativa, intervenuta nel giudizio di cassazione,
sono tenuti alla rivalsa in solido delle spese in favore della detta parte civile, spese che qui si liquidano in complessive lire 2.200.000, di cui lire 1.000.000 per esborsi e lire 1.200.000 per onorario al difensore.
A loro volta il AP SQ,
1'AV, l'ZZ e il Carannante debbono
essere condannati in solido al rimborso delle spese verso l'intervenuta parte civile, Istituto Banca-
rio San Paolo di Torino, spese che qui si liquida- no in complessive lire 2.200.000, di cui lire
1.000.000 per esborsi e lire 1.200.000 per onora-
rio al difensore.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissi-
bili il ricorso del Procuratore Generale nei con-
fronti del IG EP e del AP Gian-
pasquale e quelli del AP SQ, DEAvi-
tabile e del LI. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del IG in ordine al reato ascrit-
togli per non aver commesso il fatto e nei confron -76 -
ti del RI NO limitatamente alla condanna alle spese processuali e alle pene accessorie che elimina.
Annulla altresì la sentenza impugnata net confronti del AC EN in ordine al rea-
to di cui al capo a) n. 4 del procedimento n. 6185
13/81, con rinvio ad altra Sezione della Corte
di Appello di Napoli per nuovo esame.
Rigetta nel resto il ricorso del RI, quello del Procuratore Generale nei confronti del Caccia-
puoti, nonché i ricorsi del OT NO, del
TE AN, dello GN AU, dello
PR ED, del AP AN, DEImpa
gliazzo UC, del AN AV e del Pelle-
grino IO.
Condanna il AP SQ, l'Av
tabile, il LI, il OT, il Carannan-
te, lo GN, lo PR, il AP AN
1'AG, il AN e il NO al pagar mento in solido delle spese processuali, e ciascu-
no al pagamento di lire 500.000 alla Cassa delle
Ammende.
Condanna, altresì, il AP Gianpa-
squale, il OT, lo GN e il Carannante
al pagamento in sclido delle spese in favore del harte civile la S.p.A. Lloyd EN AL in liquidazione
- 77
- coatta amministrativa, spese che si liquidano in
Lire 2.200.000, di cui lire 1.200.000 per onorario.
Condanna il AP SQ, l'Avi-
tabile, l'AG e il TE al pagamento in solido delle spese verso la parte civile, Isti-
tuto bancario San Paolo di Torino, spese che si li-
quidano in complessive lire 2.200.000 di cui Lire
1.000.000 per esborsi e lire 1.200.000 per onorario
Roma, 8.4.1988.
IL PRESIDENTE
Ecc. dott. GIOAN MOFFA
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. LO AL
Deville Cestit Depositato in Cancelleria
IL
15 GIU. 1988
IL LI