Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/1988, n. 6992
CASS
Sentenza 8 aprile 1988

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Ad integrare l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta, nella ipotesi della distrazione, è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di commettere i fatti di distrazione, avendo essi in se stessi la sostanza della frode, senza che sia necessario alcun intento o alcuna previsione specifica di arrecare un pregiudizio economico al patrimonio dell'impresa in maniera tale da provocarne la decozione, e conseguentemente ai creditori della stessa, che sul patrimonio aziendale fondano la garanzia per il soddisfacimento delle loro ragioni creditorie. ( V mass n 103287).*

In tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di "operazioni dolose", ai sensi dell'art. 223 n. 2 legge fallimentare, non corrisponde concettualmente a quella di fatti costituenti reato, comprendendo essa, invece, qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni lo stato di decozione della società, con pregiudizio della medesima, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati. ( Conf mass n 105541).*

Nel caso di procedimento per bancarotta, è legittimo il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. pen., qualora l'imputato non abbia prodotto, in osservanza di un preciso Onere di allegazione, l'atto di opposizione al fallimento così che il giudice non possa valutarne i motivi e, quindi, stabilire se sia apparentemente fondato. ( Conf mass n 167834).*

La sentenza del giudice di merito che ha applicato una causa estintiva del reato (nella specie: amnistia), escludendo che ricorra una delle ipotesi di assoluzione previste dal secondo comma dell'art. 152 cod. proc. pen., non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe in contrasto con il principio della immediata applicazione della causa estintiva, a meno che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata non si possa ricavare direttamente la prova evidente dell'innocenza dell'imputato ovvero della carenza assoluta di prove a suo carico o della non punibilità dello stesso. ( Conf mass n 175312).*

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di cui all'art. 216, decimo comma n. 1 e 2 legge fallimentare - una volta verificatosi il fallimento (o lo stato di insolvenza giudizialmente accertato) dell'ente sociale - non è richiesto alcun evento ulteriore oltre la distrazione dei beni, il riconoscimento di passività inesistenti o le falsificazioni contabili commessi allo scopo di recare a sè e ad altri un vantaggio o di arrecare pregiudizio ai creditori.*

Qualora il giudice di primo grado abbia utilizzato nella sentenza deposizioni testimoniali dibattimentali rese in un diverso procedimento connesso e separato, senza aver dato lettura degli Atti contenenti tali deposizioni, ai sensi dell'art. 144 bis cod. proc. pen., legittimamente il giudice di appello attua la sanatoria prevista dall'art. 522, terzo comma stesso codice, mediante la lettura degli Atti anzidetti, senza procedere alla nuova escussione dei testimoni. In tal caso, infatti, non si tratta di rinnovare Atti probatori nulli, essendo le deposizioni testimoniali intrinsecamente valide, ma di colmare in rito la lacuna costituita dalla mancata lettura degli Atti, che impedisce solo l'acquisizione e l'utilizzabilità delle testimonianze rese nel procedimento separato.*

Commentario1

  • 1Danno e pericolo nella bancarotta cd. "riparata"
    Pietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza in analisi costituisce un recentissimo arresto della Cassazione in tema di bancarotta c.d. 'riparata'. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, l'imputato era stato condannato in primo ed in secondo grado per bancarotta fraudolenta per dissipazione, consistita nell'aver utilizzato - in qualità di amministratore della società poi fallita - parte dei proventi derivanti dalla cessione di un cespite aziendale per scopi extrasociali. Avverso la condanna d'appello l'imputato ricorre in Cassazione lamentando una serie di vizi di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva preso posizione su alcuni punti fondamentali della controversia, fra i quali l'assunto difensivo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/1988, n. 6992
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6992
Data del deposito : 8 aprile 1988

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