Sentenza 9 maggio 2003
Massime • 1
Il reato di indebita utilizzazione di carta di credito o di pagamento, di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, assorbe il reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 cod.pen., ogni qual volta la sostituzione contestata sia stata posta in essere con la stessa condotta materiale integrante il primo reato. Ed infatti, l'ipotesi delittuosa dell'indebito utilizzo del mezzo di pagamento lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l'art. 494 cod.pen. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità("se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica). Sussiste, invece, concorso materiale tra gli stessi reati nel caso in cui la sostituzione sia stata realizzata con un'ulteriore e diversa condotta rispetto a quella che ha integrato l'altra fattispecie delittuosa. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza in quanto non risultava la sostituzione di persona fosse stata realizzata con ulteriore comportamento rispetto a quello consistente nella mera utilizzazione indebita della
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2003, n. 24816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24816 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Franco Marrone Presidente
Dott. Renato Calabrese Consigliere
Dott. Francesco Pizzuti "
Dott. Pierfrancesco Marini "
Dott. Giuliana Ferrua "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE GI nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 15/7/02 dalla Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott.Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 8/11/00 il Tribunale di Casale Monferrato dichiarava FE GI responsabile di 2 episodi di indebita utilizzazione di una carta di credito di cui non era titolare (capo A) e di sostituzione di persona operata nell'ambito dei suddetti episodi (capo C): con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 6 lo condannava a pena ritenuta di giustizia;
dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riguardo ai residui addebiti (capi B e D).
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Torino con pronuncia 15/7/02, avverso la quale ha ora proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizio motivazionale in ordine al negato assorbimento tra il reato di cui all'art. 494 c.p. e quello di cui all'art. 12 D.L. 143/91. La censura è fondata.
Invero l'art. 494 c.p.p. - là ove recita: "se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica" - pone una clausola di riserva destinata ad operare al di là del principio di specialità: ne deriva che, qualora la stessa azione abbia al contempo realizzato oltre alla sostituzione di persona un ulteriore delitto che a sua volta offenda il bene dell'affidamento della collettività, si verifica assorbimento della prima violazione nella seconda, dovendosi ritenere possibile solo il concorso materiale tra reati che si realizza nel caso in cui la sostituzione sia stata posta in essere con una ulteriore e diversa condotta rispetto a quella che ha integrato l'altra fattispecie criminosa. (per analoghe affermazioni in tema di sostituzione di persona e falsità documentale: Cass. 21/11/80 n. 12246 RV. 145730; Cass. 27/4/98 n. 0 4981 RV. 210600). D'altro canto va riconosciuto che il reato previsto dall'art. 12 D.L. 143/91 lede oltre il patrimonio, altresì la pubblica fede e che pertanto esso può costituire ipotesi assorbente ai sensi della citata clausola.
Orbene, nel caso in esame, la sostituzione risulta essere stata contestata ed accertata quale implicitamente posta in essere con l'utilizzo indebito della carta e non già come operata con ulteriore comportamento, quale la presentazione di carta di identità o l'attribuzione a sè stesso di determinate generalità:
ne consegue l'operatività della clausola di cui sopra. S'impone dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitamente al reato sub C con eliminazione della relativa pena;
a siffatta eliminazione può provvedere direttamente questa Corte in quanto dalla decisione di primo grado, applicativa dell'aumento, emerge l'intento dei giudici di stabilire quest'ultimo in 1 mese di reclusione e lire 50.000 di multa.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato sub C (sostituzione di persona, art. 494 c.p.) perché assorbito da quello sub A ed elimina la relativa pena pari ad 1 mese di reclusione e lire 50.000 di multa.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 GIUGNO 2003.