Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, potendo quest'ultima intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l'ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva. (Fattispecie relativa ad una sentenza di condanna intervenuta in primo grado per i reati di spaccio di droga, in cui non era stata disposta la confisca obbligatoria di beni, sequestrati ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. 356 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2013, n. 8533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8533 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/01/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 60
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI PP - rel. Consigliere - N. 35356/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZH IR N. IL 06/06/1982;
avverso l'ordinanza n. 119/2012 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 03/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 9.7.2012 il Tribunale del riesame di Bologna, adito a norma dell'art. 324 c.p.p., confermava il sequestro preventivo, funzionale alla confisca ex L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, di un immobile, di una autovettura e di una motociclo disposto in data 8.6.2012 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna nei confronti di GR MI, imputato del reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina a D'VA PP per quantitativi di grammi 50, 100, 200 e 500, commessa nel periodo compreso tra giugno 2009 e aprile 2010, condannato nel giudizio abbreviato di primo grado con sentenza del 27.6.2012 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.
Il Tribunale del riesame rigettava la preliminare eccezione secondo cui il sequestro preventivo aveva perso efficacia non avendo il giudice di primo grado disposto la confisca dei beni sequestrati a norma dell'art. 323 c.p.p., comma 3, osservando che l'inefficacia interviene soltanto nell'ipotesi di sentenza di condanna definitiva. Nel merito affermava la sussistenza del requisito della sproporzione tra il reddito dichiarato dall'imputato e dalla moglie ed i beni sequestrati.
Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione reiterando l'eccezione di perdita di efficacia del sequestro preventivo in ragione del fatto che con la sentenza di condanna il Giudice dell'udienza preliminare non ha disposto alcuna confisca e contesta la correttezza giuridica della contraria interpretazione adottata dal Tribunale del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'art. 323 c.p.p., comma 3 prevede la perdita di efficacia della misura cautelare reale allorché l'intero procedimento penale si sia definitivamente concluso con la pronuncia di sentenza di condanna e tuttavia non sia stata disposta la confisca delle cose sottoposte a sequestro preventivo. Diversamente, qualora si sia in presenza di una sentenza non definitiva deve escludersi l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, dovendosi considerare che la misura della confisca alla quale è preordinato il sequestro preventivo può intervenire anche nel successivo grado del giudizio di merito e, ricorrendo l'ipotesi di confisca obbligatoria (come nel caso in esame di sequestro finalizzato alla confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies) anche in sede esecutiva, (in senso conforme Sez. 6, n. 40388
del 26/05/2009, P.M. in proc. Armenise, Rv. 245473; Sez. 3, n. 6462 del 14/12/2007 - dep. 11/02/2008, Oriente, Rv. 239289). A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna GR RM al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013