Sentenza 21 gennaio 2015
Massime • 1
È ammissibile, ex art. 493, secondo comma, cod. proc. pen., la testimonianza del chiamante in correità che abbia iniziato la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria successivamente all'apertura del dibattimento, essendo evidente l'impossibilità di indicazione tempestiva del dichiarante nella lista testi.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2015, n. 8169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8169 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 21/01/2015
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 151
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 45799/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO BI N. IL 27/07/1990;
OD IO CI N. IL 13/11/1989;
avverso la sentenza n. 2425/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Del Frate Fabio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano condannava il AR ed il OD per i reati di rapina aggravata e di lesioni personali alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione ed Euro 1600 di multa. Veniva contestato ai due di avere partecipato svolgendo la funzione di palo alla rapina alla gioielleria di NI EL;
questi, aggredito con uno spray urticante e colpito più volte con il calcio della pistola, riportava lesioni giudicate guaribili in gg 15.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del AR proponendo cinque motivi di ricorso.
2.1. Si chiedeva che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 353 c.p.p., comma 1 bis e art. 455 c.p.p., comma 1 bis in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., commi 1, 2 e 3. Secondo il ricorrente la disciplina dell'immediato cautelare privava l'imputato della garanzia dell'udienza preliminare senza garantire la contrazione dei tempi processuali. La sottoposizione a misura cautelare produceva inoltre una ingiusta disparità rispetto agli imputati liberi che poetavano godere del rito ordinario.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192, 493 e 468 cod. proc. pen.. Ci si doleva della violazione dell'art. 493 cod. proc. pen. nella parte in cui era stata ammessa la testimonianza del collaboratore Desimio. Questi non era stato inserito nella lista testimoniale in quanto all'epoca della presentazione della lista non era nota la volontà di collaborazione del dichiarante. I motivi terzo quarto e quinto proposti nell'interesse del AR sono coincidenti con i tre motivi dedotti dalla difesa del OD, che di seguito si riportano:
2.3. Vizio di motivazione. Si lamentava il ricorso alla motivazione per relationem che riproponeva il percorso argomentativo effettuato dal giudice di primo grado senza tenere conto delle doglianze avanzate con l'atto di appello relative alla attendibilità del chiamante in correità Desimio ritenute in insanabile contraddizione con quella del coimputato Er UY. Gli elementi raccolti sarebbero insufficienti per dimostrare la responsabilità dell'imputato.
2.4. Vizio di motivazione. Si lamentava la mancata considerazione delle doglianze proposte con l'atto di appello sia in relazione alla scelta della pena base sia con riguardo alla insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 628 c.p., comma 1, n. 3. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della regola di valutazione indicata dall'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla verifica di attendibilità
delle dichiarazioni del chiamante in correità Desimio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La questione di costituzionalità proposta è manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri di costituzionalità invocati. Il principio del contraddittorio fissato nell'art. 111 Cost. che declina il più generale diritto di difesa protetto dall'art. 24 della Carta, prevede che la condanna sia fondata su prove assunte nel contraddittorio delle parti, ma non stabilisce percorsi processuali obbligatori. La lesione dell'art. 111 Cost. non può pertanto essere ricondotta alla contrazione del rito conseguente alla eliminazione della udienza preliminare. Tale udienza non è, infatti, finalizzata alla valutazione della responsabilità, ma solo all'esame della possibile "tenuta" processuale degli elementi di prova raccolti, risolvendosi in un giudizio prognostico sull'utilità della progressione processuale a sostenere l'ipotesi d'accusa. Tale filtro, nel prevedere il controllo giudiziale sulla consistenza degli elementi di prova raccolti durante le indagini, è finalizzato ad evitare dibattimenti inconcludenti e tutela indirettamente anche l'interesse all'economia processuale. Il giudizio immediato sia nella dimensione ordinaria, che in quella "custodiate" prevede il controllo sulla pregnanza degli elementi raccolti oltre che l'ostensione delle fonti di prova (necessaria per lo svolgimento dell'interrogatorio e conseguente alla applicazione della cautela).
Il giudizio sull'"evidenza" della prova costituisce un valido surrogato del giudizio prognostico sulla consistenza degli elementi di prova che si effettua in udienza preliminare;
mentre il diritto di difesa non patisce contrazioni incompatibili con la Carta. La sede privilegiata per lo sviluppo del diritto di difesa, nella sua declinazione di diritto alla formazione della prova in contraddittorio, è infatti il dibattimento. Sul punto le sezioni unite hanno di recente chiarito che la lettura delle norme che disciplinano l'ammissione del giudizio immediato non solo è rispettosa dei principi desumibili dalla Costituzione (artt. 3, 24, 97, 101 e 111), ma appare coerente con il complessivo assetto del processo penale che attribuisce rilevo centrale al dibattimento, quale sede fondamentale di verifica giurisdizionale in cui può esplicarsi con pienezza e nel contraddittorio fra le parti il diritto di difesa (Cass. sez. U, 42979 del 26/06/2014 Ud. (dep. 14/10/2014) Rv. 260018).
Nessuna lesione di tale diritto può pertanto essere generata dalla scelta di contrarre il rito, una volta che siano garantiti l'ostensione degli atti (che garantisce il possibile esercizio del contraddittorio cartolare attraverso la eventuale presentazione di memorie) ed il controllo sulla validità della proposta accusatoria. In questo senso si è espressa di recente anche la Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione che ha chiarito che "dal tenore letterale dell'art. 455 cod. proc. pen. e dalla sua lettura logico sistematica insieme con gli artt. 453 e 454 cod. proc. pen. si evince che il ruolo del giudice per le indagini preliminari assume un rilievo centrale e risolutivo nello sviluppo della sequenza procedimentale che dalla fase delle indagini preliminari è suscettibile di approdo al dibattimento senza il previo contradditorio fra le parti in sede di udienza preliminare. Lo spettro di valutazione affidato al giudice per le indagini preliminari non attiene a profili di ammissibilità formale, ma è ampio e penetrante, in quanto riguarda la verifica della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, fra loro strettamente correlati e funzionali alla fisiologica e corretta dinamica procedimentale. Tale giudizio, pur non svolgendosi nelle forme del contraddittorio camerale (art. 127 cod. proc. pen.), non evocabile in relazione alle forme introduttive di questo tipo di rito in ragione delle sue peculiari connotazioni e della sua ratio giustificativa (Corte cost., ordd. nn. 203 del 2002, 371 del 2002, 127 del 2003, 52 del 2004), non può prescindere dal compiuto esame degli argomenti offerti dalla difesa che, in sede d'interrogatorio o mediante memorie presentate ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., nel contestare la fondatezza dell'accusa, abbia motivatamente censurato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale instaurazione del rito. Lo scrutinio positivo comporta l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, introduttivo della fase del dibattimento. Al contrario, la carenza di taluno dei presupposti indicati dall'art. 453 c.p.p., commi 1 e 1-bis e art. 454 cod. proc. pen. impone al giudice il rigetto della richiesta avanzata dal pubblico ministero cui gli atti devono essere conseguentemente restituiti per le sue ulteriori determinazioni in ordine a differenti modalità di esercizio dell'azione penale" (Cass. sez. U, 42979 del 26/06/2014 Ud. (dep. 14/10/2014) Rv. 260018). La Corte costituzionale si è peraltro già espressa nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella misura in cui sarebbe preclusa alla difesa la possibilità di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero osservando che da un lato i presupposti e la peculiare struttura del giudizio immediato non privano la difesa di esercitare le più opportune iniziative defensionali prima dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio e dall'altro, le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano il giudizio immediato, rendono non evocabili i principi del pieno contraddittorio e della parità delle parti (Corte cost. n. 0371 del 2002, Rv 0027224; Sui principi del "giusto processo", non evocabili in relazione alle forme introduttive del giudizio, anche Corte cost. n. sentenza n. 115/2001 e ordinanza n. 203/2002).
1.2. Può dunque affermarsi che il rispetto del principio del contraddittorio non richiede che il processa debba necessariamente prevedere l'udienza preliminare ogni volta che la condanna sia fondata sulla base di prove formate nel contraddittorio delle parti.
1.3. Anche in relazione alla asserita lesione dell'art. 3 Cost. la questione proposta è manifestamente infondata in quanto nessuna violazione dell'art. 3 Cost. si rinviene, nei termini proposti, in considerazione del fatto che nessuna violazione del principio di uguaglianza può esservi quando il rito si conforma a situazioni processuali diverse quali quelle che caratterizzano l'imputato libero rispetto a quello cautelato.
2. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla violazione dell'art. 493 cod. proc. pen.. Il collegio condivide l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui "se è vero che la situazione di impossibilità che consente, secondo l'art. 493 c.p.p., comma 2, la acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'art. 468 c.p.p. deve essere intesa in senso relativo e non assoluto, potendo essa ricorrere anche in presenza di un contesto di difficile esercizio della facoltà riconosciuta alle parti dall'art. 468 cit., rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito la valutazione delle circostanze addotte dalle parti processuali per dimostrare di non avere potuto indicare tempestivamente le prove nella lista" (Cass. sez. 3, n. 5327 del 15/01/2004, Rv. 227442). Ancora: si è chiarito che se è vero che l'art. 493 c.p.p., comma 3, col prevedere la possibilità di acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'art. 468 c.p.p. quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente, contempla una sorta di rimessione nel termine, è altrettanto vero che si tratta di una speciale procedura rimessiva fondata su un parametro di maggiore ampiezza. Il che consente di ritenere come la situazione di impossibilità non debba essere assoluta, potendo essa ricorrere anche in presenza di un contesto di difficile esercizio della facoltà riconosciuta alle parti dall'art. 468, in un sistema che, coinvolgendo immediatamente razionabilità del diritto alla prova, deve poter consentire all'interessato l'effettivo e concreto esercizio di tale diritto. Ed è certo che la restituzione nel termine - nella conformazione delineata dall'art. 493, comma 3 - permette comunque alla "controparte" di articolare la prova contraria, secondo il modello indicato dall'art. 468 c.p.p., comma 4, da ritenere implicitamente richiamato dall'art. 493 cod. proc. pen., comma 3 (Cass. sez. 6, n. 1450 del 03/12/1993, Rv. 197082). I giudici di merito, in coerenza con le indicate linee ermeneutiche, hanno ammesso la testimonianza del coimputato che ha cominciato la sua collaborazione con la autorità giudiziaria successivamente all'apertura del dibattimento rendendo evidente l'impossibilità di indicazione tempestiva del dichiarante nella lista testi.
3. Le doglianze circa il vizio di motivazione sono manifestamente infondate in quanto il percorso logico argomentativo censurato, diversamente da quanto dedotto, tiene conto delle censure proposte con l'atto di appello. Queste vengono precipuamente affrontate nelle pagg. da 7 a 9 della sentenza impugnata. In particolare viene ampiamente evidenziato il percorso valutativo che ha condotto alla valutazione di attendibilità del Desimio ed alla contestuale valutazione negativa della credibilità del coimputato Er UY:
secondo la Corte territoriale questi ha reso dichiarazioni contraddittorie ed in contrasto con le emergenze processuali. Nella sentenza impugnata si rinvengono puntuali argomentazioni che evidenziano le incongruità della deposizione del Er OU quando fa riferimento ad un soggiorno a Milano il fine settimana, ed ad una notte passata in albergo a Milano, circostanze che risultano in aperto contrasto con le emergenze processuali (pag 8 della sentenza impugnata).
4. Infondato anche il motivo relativo alla carenza di motivazione in ordine alla commisurazione della pena che risulta adeguatamente rideterminata in relazione alla assoluzione per il reato previsto dalla L. n. 110 del 1975, art.
4. L'aggravante delle perone riunite e dell'arma risulta pacificamente integrata dato che il fatto risulta consumato da quattro persone con l'uso di una pistola.
5. Anche il motivo di ricorso relativo alla valutazione di attendibilità del Desimio è manifestamente infondato. La testimonianza del chiamante in correità risulta corroborata da una serie di riscontri individualizzanti che consentono di ritenere ampiamente rispettata la regola di valutazione indicata dall'art. 192 c.p.p., comma 3. La Corte territoriale valorizza infatti sia l'analisi dei tabulati telefonici che le dichiarazioni dei testi EN e AT, che costituiscono validi elementi di conferma alla chiamata in correità.
6. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di Euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2015