Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2015, n. 8169
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Sentenza 21 gennaio 2015

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È ammissibile, ex art. 493, secondo comma, cod. proc. pen., la testimonianza del chiamante in correità che abbia iniziato la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria successivamente all'apertura del dibattimento, essendo evidente l'impossibilità di indicazione tempestiva del dichiarante nella lista testi.

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 maggio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2015, n. 8169
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8169
Data del deposito : 21 gennaio 2015

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