Sentenza 23 gennaio 2012
Massime • 1
Il delitto di tentata sostituzione di persona non è assorbito in quello di possesso di documenti d'identità falsi, sussistendo invece concorso materiale tra i due reati, qualora l'agente, oltre ad aver esibito una carta d'identità falsificata, a richiesta degli operanti abbia declinato generalità non veritiere cercando di accreditare un'identità diversa da quella reale.
Commentari • 3
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La massima Non integra il delitto di calunnia l'utilizzo di una carta di identità falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell'ambito del rapporto con l'autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire (Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la …
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Indice: 1) Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? 2) Quando si configura il reato di sostituzione di persona? 3. Qual è l'elemento psicologico del reato? 4. Il concorso di persone nel reato di sostituzione di persona 5. Le cause di giustificazione del reato 6. Il tentativo nel reato di sostituzione di persona 7. I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? La sostituzione di persona è reato procedibile d'ufficio, e di competenza del tribunale in composizione monocratica. Il delitto di sostituzione di persona è un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce altro delitto contro la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2012, n. 14350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14350 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 20/01/2012
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 185
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 11944/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NN NO N. IL 09/12/1976;
avverso la sentenza n. 3376/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 12/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta P. che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione MA BR avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 12 novembre 2010 con la quale - previa esclusione delle aggravanti contestate- è stata confermata la condanna inflitta in primo grado in ordine ai reati di possesso di un documento falso, valido per l'espatrio (art. 497 bis c.p., comma 1) e tentata sostituzione di persona (artt. 56 e 494 c.p.), reati accertati dalla Polizia di frontiera di Domodossola,
al posto di confine con la Svizzera, sul treno Milano- Parigi, nel dicembre 2009.
Deduce l'assorbimento del reato di cui all'art. 494 c.p. in quello di cui all'art. 497 bis c.p.. Il ricorso è infondato.
Dall'esame della sentenza impugnata si ricava che la questione era stata posta al giudice dell'appello e non sembra essere stata da questi affrontata in maniera espressa.
Non è peraltro qui in discussione la configurazione del reato di possesso di documento falso, valido per l'espatrio, in relazione alfa fattispecie concreta, relativa ad una carta di identità, essendo la questione stata già risolta affermativa da copiosa giurisprudenza di legittimità (v, tra le molte, Rv. 237714).
Si richiede invece il riconoscimento dell'assorbimento in esso della fattispecie di sostituzione di persona che, nella specie, sarebbe stata posta in essere (nella forma solo tentata) proprio facendo uso ed esibendo la carta di identità falsa.
Ebbene, è indubbio che il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 "bis" cod. pen.) con riguardo al bene protetto, tutela l'affidabilità
dell'identificazione personale (Rv. 246846) analogamente al reato di sostituzione di persona che è collocato, come l'altro, nel capo 4^ (del libro 2^, tit. 7^) dedicato alle falsità personali. È noto anche che, per la giurisprudenza di questa Corte, l'assorbimento del reato di sostituzione di persona, previsto testualmente dal reato di cui all'art. 494 cod. pen., ad opera di altro reato, si determina ogni qual volta la sostituzione contestata sia stata posta in essere con la stessa condotta materiale integrante il diverso reato. Ed infatti, se la diversa ipotesi delittuosa ledesse anche la pubblica fede, opererebbe la clausola di riserva di cui all'art. 494 cod. pen., destinata a valere anche al di là del principio di specialità ("se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica).
Sussiste, cioè, concorso materiale tra gli stessi reati nel caso in cui la sostituzione venga realizzata con un'ulteriore e diversa condotta rispetto a quella che ha integrato l'altra fattispecie delittuosa (Rv. 225945).
Nel caso in esame risulta che il prevenuto non si è limitato ad esibire la falsa carta di identità ma, in più, richiesto di declinare le proprie generalità, ha reiteratamente e quindi anche oralmente, tentato di accreditare una identità diversa da quella reale. Non ricorrono per questo i presupposti del richiesto assorbimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2012