Sentenza 10 novembre 2016
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, allo scopo di garantire, in conformità agli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che la misura sia soggetta ad un permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all'"an" ed alla durata della stessa, in modo da assicurare un ragionevole rapporto di proporzionalità fra mezzo impiegato (spossessamento del bene) e fine endoprocessuale perseguito (accertamento del fatto reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2016, n. 11935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11935 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2016 |
Testo completo
1 1935-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2494 Luca Ramacci -Presidente - -CC 10/11/2016 Donatella Galterio R.G.N. 49116/2015 -Relatore - Aldo Aceto Giovanni Liberati Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FI NA, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 07/09/2015 del Tribunale di Macerata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto il ricorso;
dato atto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, in ossequio all'ordinanza di questa Corte del 12/04/2016, ha trasmesso copia del decreto di convalida del sequestro probatorio. RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra NA FI ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 07/09/2015 del Tribunale di Macerata che ha respinto la domanda di riesame del decreto del 25/07/2015 del Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale che, sulla ipotizzata sussistenza del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, aveva convalidato il sequestro probatorio di due fatture emesse nel 2103 nei suoi confronti dalla società SSD Folgore Falerone S.r.l.>> a fronte di fatture per operazioni inesistenti.
1.1.Con il primo motivo eccepisce la nullità del decreto di convalida del sequestro per la omessa descrizione della condotta ipotizzata, del tempo e del luogo della sua consumazione, nonché per la mancata indicazione delle esigenze probatorie e per vizio di omessa motivazione sul punto da parte dell'ordinanza.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata che ha indebitamente colmato la lacunosa indicazione delle esigenze probatorie con una motivazione propria. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato.
3.E' assorbente il profilo relativo alla omessa indicazione delle ragioni investigative che giustificano l'apprensione delle due fatture.
3.1.La motivazione del decreto di sequestro assolve all'onere di spiegare all'interessato le ragioni per le quali è necessario sottrarre il bene (corpo di reato o cosa ad esso pertinente) alla sua disponibilità: il fine è "l'accertamento dei fatti", il rapporto di strumentalità rispetto ad esso è connotato in termini di "necessità" (e non di mera opportunità o utilità; cfr. sul punto Sez. 5, n. 17711 del 03/12/2004, Cerchi, Rv. 232282).
3.2.La qualificazione del bene come "corpo del reato" (o di cosa ad esso pertinente) non si identifica con la "necessità" del sequestro probatorio e non esaurisce l'onere motivazionale sul punto: occorre indicare quale sia la necessità che giustifica la temporanea compressione del diritto di proprietà (o comunque di godimento) del bene sottratto all'interessato.
3.3.Il Collegio non ritiene di doversi discostare, al riguardo, dall'insegnamento secondo il quale anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti>> (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711, significativamente richiamata in motivazione da Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso). Il decreto di sequestro probatorio deve indicare le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene "per l'accertamento dei fatti" inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 c.p.p., in funzione cioè dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell'autore >>. Ciò perché la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e art. 1 2 primo Protocollo addizionale C.e.d.u. postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale e di concreta idoneità in ordine all'an alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene e il fine endoprocessuale perseguito l'accertamento del fatto di reato - (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi e. U.K.)>> (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391).
3.4.Non si condivide, pertanto, il diverso orientamento (accolto dal PG requirente e fatto proprio dal Tribunale del riesame) secondo il quale il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla [sola] sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa">> (così, da ultimo, Sez. 2, n. 50175 del 25/11/2015, Scarafile, Rv. 265525).
3.5. Tale principio contrasta, ad avviso del Collegio, con il chiaro dettato letterale dell'art. 262, commi 1 e 3, cod. proc. pen. (infra), e con la considerazione logica che, così interpretando l'art. 253, cod. proc. pen., l'autonoma previsione di uno strumento volto ad assicurare al procedimento/ processo le cose di cui è consentita la confisca (il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2°, cod. proc. pen.) non avrebbe ragion d'essere, potendo tale finalità essere assolta dal sequestro probatorio del corpo di reato.
3.6.Il fatto che il sequestro del corpo del reato possa essere mantenuto a fini preventivi, quando siano cessate le esigenze probatorie (art. 262, comma 3, cod. proc. pen.), dimostra, invece, che la finalità probatoria deve sempre sorreggere il decreto di sequestro probatorio, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato>>.
3.7.Non è l'oggetto che fa la differenza, ma il fine: dell'accertamento del fatto nel caso del sequestro probatorio;
della "cautela" nel caso del sequestro preventivo.
3.8.La diversità del fine spiega, sul piano della disciplina processuale: a) la diversità dell'organo giudiziario competente ad emettere il provvedimento (PM titolare delle indagini nel caso del sequestro probatorio;
giudice terzo, disinteressato alle esigenze investigative di ricostruzione del fatto ed indifferente alle determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale nel caso del 3 sequestro preventivo); b) la sufficienza, ai fini del consolidamento del vincolo, della sola convalida del PM nel caso del sequestro probatorio disposto in via d'urgenza dalla PG;
c) la necessità della convalida e di un autonomo decreto di sequestro in caso di sequestro preventivo disposto d'urgenza dal PM o dalla PG;
d) le diverse conseguenze in caso di sequestro disposto da AG territorialmente incompetente (pressoché nulle, ai sensi degli artt. 54-bis e 54-ter, cod. proc. pen., in caso di sequestro probatorio;
soggezione dell'atto al regime di inefficacia differita di cui all'art. 27, cod. proc. pen., in caso di sequestro preventivo); e) il diverso regime di impugnazione dei due provvedimenti (non essendo previsto l'appello avverso i provvedimenti in materia di sequestro probatorio).
3.9.Non esistono criteri predeterminati e oggettivi in base ai quali valutare le motivazioni di volta in volta assunte per stabilire se assolvano o meno all'onere motivazionale preteso dall'art. 253, comma 1, cod. proc. pen.. Di certo non sono ammissibili mere formule di stile, magari contenute in timbri o moduli prestampati, adattabili a qualsiasi caso, in quanto tali prive di qualsiasi riferimento alle concrete e specifiche esigenze probatorie (Sez. 3, n. 19615 del 11/03/2014, Gamba;
Rv. 259647; Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, Liuzzo, Rv. 250959).
3.10.In taluni casi anche la sintetica indicazione della "necessità di proseguire le indagini" è stata ritenuta adeguata e sufficiente quando sia di immediata percezione la "diretta" connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo della attività investigativa (Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614, in un caso di sequestro di merce contraffatta;
Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949, in ipotesi di reato di importazione, senza autorizzazione, di principi farmacologicamente attivi, e con riferimento a sostanze che si ipotizzava avessero tale natura;
Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv. 260205, in un caso di sequestro di documento sospettato di falsità).
3.11.In altro caso è stato ritenuto legittimo il sequestro di un iPad effettuato nell'ambito di indagini per reati fiscali e motivato in considerazione della sua rilevanza probatoria per il possibile contenuto di documentazione direttamente inerente alla condotta criminosa per la quale si procedeva (Sez. 3, n. 19886 del 16/04/2014, Garritani, Rv. 261506).
3.12.In altre circostanze questa Corte ha evocato il rispetto del principio di proporzionalità tra il segreto professionale riconosciuto al giornalista professionista a tutela della libertà di informazione, e quella di assicurare l'accertamento dei fatti oggetto di indagine penale, per affermare che l'ordine di esibizione rivolto al giornalista ai sensi dell'art. 256 cod. proc. pen., e l'eventuale successivo provvedimento di sequestro probatorio impone che tali provvedimenti siano specificamente motivati anche quanto alla specifica individuazione della 4 "res" da sottoporre a vincolo ed all'assoluta necessità di apprendere la stessa ai fini dell'accertamento della notizia di reato (Sez. 6, n. 31735 del 15/04/2014, Minniti, Rv. 260068; Sez. 6, n. 40380 del 31/05/2007, Sarzanini, Rv. 237917; Sez. 2, n. 48587 del 09/12/2011, Massari, Rv. 252054).
3.13.La latitudine dell'onere motivazionale va dunque valutata caso per caso, avuto riguardo alla natura del bene appreso, agli interessi e ai diritti coinvolti e alle specifiche esigenze investigative che l'ablazione del bene tende a soddisfare;
ed è ovvio che quanto più sono sacrificati diritti costituzionali inviolabili e/o non comprimibili, quanto più non sono di intuitiva evidenza la connessione tra il bene sequestrato, l'ipotesi di reato per la quale si procede e le esigenze investigative, tanto più ampio è l'onere del Pubblico Ministero di spiegare quale sia la necessità di acquisire al procedimento quello specifico bene.
3.14.Nel caso di specie il decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria si attesta sulla mera constatazione della natura di corpo del reato>> dei documenti sequestrati, in assenza di qualsiasi indicazione delle esigenze probatorie che presiedevano, per esempio, alla necessità di acquisire l'originale piuttosto che la copia conforme.
3.15.Il Tribunale del riesame, pertanto, non avrebbe potuto integrare tali insanabili lacune con l'autonoma ricostruzione dei fatti e della condotta concretamente ascrivibile alla ricorrente e la individuazione delle esigenze probatorie del sequestro, ostandovi il chiaro disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 325, comma 7, cod. proc. pen., come modificati dall'art. 11, legge 16 aprile 2015, n. 47 (in questo senso, Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 26678, secondo cui nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice in quanto compatibili con la struttura e la funzione del - provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa).
3.16.La motivazione del provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria può essere integrata dal giudice del riesame con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, purché dal testo del provvedimento impugnato si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato e le esigenze probatorie siano state indicate, seppure in maniera generica. 5 3.17.Ne consegue che l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del pubblico ministero del 25/07/2015 devono essere annullati senza rinvio, con conseguente restituzione alla ricorrente dei documenti sequestrati.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro probatorio del 25/07/2015. Ordina la restituzione all'avente diritto delle fatture sequestrate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso il 10/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Ramacci Aldo Aceto Holo Acel DEPO RTATA KL 13 MAR 2317 ERE IL GI ani 6