Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2016, n. 11935
CASS
Sentenza 10 novembre 2016

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Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, allo scopo di garantire, in conformità agli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che la misura sia soggetta ad un permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all'"an" ed alla durata della stessa, in modo da assicurare un ragionevole rapporto di proporzionalità fra mezzo impiegato (spossessamento del bene) e fine endoprocessuale perseguito (accertamento del fatto reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2016, n. 11935
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11935
    Data del deposito : 10 novembre 2016

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