Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
Il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio può essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate. (Fattispecie in cui, in relazione a convalida di sequestro probatorio effettuato per il reato di importazione, senza autorizzazione, di principi farmacologicamente attivi, e con riferimento a sostanze che si ipotizzava avessero tale natura, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sintetizzata nell'espressione "quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato o comunque cosa pertinente al reato, in quanto trattasi di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini volte a stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 29990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29990 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/06/2014
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 1817
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 7703/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB AN N. IL 02/02/1964;
avverso l'ordinanza n. 16/2013 TRIB. LIBERTÀ di VERCELLI, del 28/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. P. Canevelli, annullamento senza rinvio con dissequestro e restituzione;
Udito il difensore Avv. A. Biffani.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 28.11.2013 ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del Pubblico Ministero in data 25.10.2013, relativo al sequestro probatorio di alcune sostanze, effettuato il 24.10.2013 da personale del Comando Carabinieri N.A.S. di Torino presso lo stabilimento "SICOR s.r.l." di Santhià, della quale è legale rappresentante MB FA, ipotizzandosi la violazione del D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 147, in relazione all'art. 50 del medesimo decreto, per l'importazione, senza autorizzazione, di principi farmacologicamente attivi (UI, UI LF ed ST LF) ed all'art.55 del decreto per la produzione, senza autorizzazione, di alcuni lotti di altre sostanze (ES e ON). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia, Avv.ti Giovanni VERUSIO e Alberto BIFFANI.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che il decreto di convalida del Pubblico Ministero avrebbe dovuto essere dichiarato nullo perché privo di motivazione, per essere quella predisposta mediante formule di stile del tutto generiche, meramente apparente.
Rileva, in particolare, la mancanza dell'indicazione dei presupposti di necessità ed urgenza del sequestro, della ricorrenza, nei fatti contestati, di una violazione di legge, della pertinenzialità al reato e delle finalità probatorie.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta ancora la violazione di legge, osservando che il Tribunale avrebbe illegittimamente provveduto all'integrazione della motivazione mancante, poiché ciò presuppone comunque l'esistenza di un provvedimento valido e come tale non poteva considerarsi il decreto di convalida, perché privo di valida motivazione.
Aggiunge che il Tribunale non avrebbe risposto alla specifica censura concernente il requisito della necessità ed urgenza del sequestro, insussistente nella fattispecie, in quanto le sostanze sequestrate non potevano essere alterate, disperse o modificate, essendovi, al contrario, l'interesse dell'azienda alla loro conservazione, avendo fatto richiesta di autorizzazione all'importazione. Censura inoltre l'affermazione del Tribunale, secondo il quale il sequestro sarebbe giustificato anche dalla soggezione delle sostanze a confisca obbligatoria, potendosi applicare il disposto dell'art. 240 c.p., comma 4 in quanto le sostanze non apparterrebbero all'indagato, bensì alla "SICOR s.r.l.", unica legittimata a richiedere le domande di autorizzazione rilevanti ai fini della richiamata disposizione.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del reato ipotizzato per la convalida del sequestro, rilevando l'illogicità del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, il quale avrebbe utilizzato, per giustificare la sussistenza del fumus, le argomentazioni sviluppate sul punto dalla difesa.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. In data 9 giugno 2014 ha depositato in cancelleria motivi nuovi, ribadendo la insussistenza del fumus e di esigenze probatorie per la convalida ed il mantenimento del vincolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è infondato.
Risulta dal provvedimento impugnato che il procedimento penale trae origine da una comunicazione di notizia di reato redatta da personale del N.A.S. Carabinieri a seguito di ispezione eseguita presso uno stabilimento della società rappresentata dall'indagato, all'esito della quale si accertava, sulla base della documentazione esibita, che alcune sostanze (UI, UI LF ed ST LF), rinvenute nel deposito "materie prime" e "prodotti finiti" e definite dai verbalizzanti come principi farmacologicamente attivi, erano state acquisite dal Messico negli anni 2010, 2011, 2012 e nell'aprile 2013 senza la necessaria autorizzazione dell'AIFA per l'importazione (richiesta soltanto il 28 marzo 2013), mentre altre sostanze (vari lotti di ES e ON) erano stati prodotte senza l'autorizzazione da parte dell'AIFA. Ipotizzandosi i reati in precedenza indicati, il Pubblico Ministero ha convalidato il sequestro probatorio, operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria, con la seguente motivazione, riportata in ricorso "ritenuto che quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato o comunque cosa pertinente al reato, in particolare trattasi di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini (volte a stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato)".
Nel primo motivo di ricorso il ricorrente contesta la validità della motivazione redatta dal Pubblico Ministero, ritenendola meramente apparente, affermando che il Tribunale avrebbe dovuto annullarlo. Null'altro aggiunge sul punto il ricorrente, omettendo pertanto qualsiasi riferimento al contenuto del provvedimento impugnato e rivolgendo direttamente le proprie censure al decreto di convalida del Pubblico Ministero, mentre nel secondo motivo di ricorso concentra la propria attenzione sulle argomentazioni sviluppate dai giudici del riesame, cosicché i motivi di ricorso possono essere unitariamente esaminati.
6. Ciò premesso, deve ricordarsi che il sequestro probatorio ha finalità istruttorie e, segnatamente, quella di assicurare l'acquisizione delle fonti di prova e che, con riferimento alla motivazione che deve corredarlo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito come anche tale tipologia di sequestro debba essere sorretta, a pena di nullità, da idonea motivazione circa il presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (SS. UU. n. 5876, 13 febbraio 2004). Il Pubblico Ministero deve dunque fornire il provvedimento con il quale dispone o convalida il sequestro di adeguata motivazione nei termini innanzi specificati (Sez. 6^ n. 21736, 29 maggio 2008). Con riferimento a tale motivazione (e considerati i principi fissati dalle SS. UU. nella pronuncia in precedenza richiamata) si è ritenuto sufficientemente argomentato il provvedimento nel quale il Pubblico Ministero richiami per relationem, ai fini dell'individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza necessità di riprodurli ed è stata esclusa, in tale ipotesi, una eventuale lesione del diritto di difesa, che risulta garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 c.p.p., comma 6 (Sez. 3^ n. 20769, 3 giugno 2010; Sez. 2^ n. 38603 18 ottobre
2007; Sez. 5^ n. 7278, 28 febbraio 2006; Sez. 5^ n. 2108, 8 giugno 2000). In definitiva, è necessario che il provvedimento di convalida di sequestro probatorio effettuato dal Pubblico Ministero o il decreto di sequestro probatorio dallo stesso emesso contengano, quantomeno, una indicazione, ancorché essenziale e sintetica, delle esigenze probatorie che giustificano il vincolo.
Tali esigenze, peraltro, non presuppongono necessariamente che il rapporto di pertinenza fra le cose sequestrate ed il reato per cui si procede debba essere considerato in termini esclusivi di relazione immediata, poiché può assumere rilievo e, conseguentemente, essere oggetto di ricerca ed apprensione ogni elemento utile a ricostruire i fatti che, anche in forma indiretta, possa contribuire al giudizio sul merito della contestazione (Sez. 3^ n. 13641, 10 aprile 2002). È ben vero, come osservato in ricorso, che questa Corte ha già avuto modo di rilevare la nullità, per vizio di motivazione apparente, del decreto di convalida del sequestro probatorio redatto su un modulo prestampato e recante mere formule di stile adattabili a qualsiasi caso, in quanto tali prive di qualsiasi riferimento alle concrete e specifiche esigenze probatorie, nella fattispecie indicate barrando le rispettive caselle, contenenti frasi preconfezionate e generiche (Sez. 3^ n. 25236, 23 giugno 2011) ma la illegittimità rilevata non riguarda la forma, bensì l'effettivo contenuto del provvedimento e la sua idoneità a giustificare la finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti.
7. Per tali ragioni non può dirsi a priori esclusa la possibilità di utilizzare anche moduli prestampati per la convalida del sequestro probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria, in quanto ciò che assume rilievo è, in ogni caso, la presenza di una adeguata motivazione, tanto è vero che, in analoghe ipotesi, come si è già detto, si è ritenuto sufficientemente argomentato il provvedimento corredato da richiami per relationem.
Tali principi sono stati ricordati anche in altra occasione (Sez. 3^ n. 45851, 23 novembre 2012, non massimata) osservando che l'utilizzazione di moduli prestampati può anche adeguatamente soddisfare le esigenze di motivazione allorquando la predisposizione sia stata effettuata con riferimento a specifiche tipologie di reati, rispetto ai quali si ricorre a protocolli di indagine standardizzati e la motivazione si risolverebbe nella mera ripetizione di quanto indicato, in precedenti occasioni, per casi identici e che il ricorso a tale sistema, il quale può essere giustificato dalla organizzazione dell'ufficio di Procura e dall'urgenza, non può comunque costituire un pretesto per ovviare all'imprescindibile esigenza di adeguata motivazione ripetutamente ed indiscutibilmente affermata da questa Corte, anche a Sezioni Unite e ad un rigoroso controllo che tenga conto della particolarità del singolo caso. Il provvedimento di convalida del sequestro non richiede, infine, la completa formulazione di un capo di imputazione in quanto, avuto riguardo alla fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2^ n. 38603, 18 ottobre 2007).
8. Si tratta, invero, di dati giustificativi che vanno considerati unitamente a quanto specificato nel verbale cui fanno riferimento e con il quale il provvedimento di convalida si integra, poiché, come si è già detto, ciò che rileva non è tanto la forma, quanto, piuttosto, l'effettivo contenuto dell'atto, dal quale deve risultare la corretta osservanza dell'onere di motivazione.
Dunque, anche l'utilizzazione di formule estremamente sintetiche o prestampate non inficia, di per sè, la validità del provvedimento di convalida del sequestro probatorio quando, avuto anche riguardo agli atti in esso richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate.
9. Ciò posto, va osservato che correttamente il Tribunale ha delimitato l'ambito della sua cognizione, ricordando come questa Corte abbia escluso che in essa rientri la verifica delle ragioni di urgenza del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, trattandosi di accertamento già svolto all'atto della convalida e dovendo il giudice del riesame limitarsi a controllare se il sequestro sia giustificato, o meno, in relazione alle esigenze probatorie (Sez. 6^ n. 49984, 21 dicembre 2012; Sez. 3^ n. 44470, 19 novembre 2009; Sez. 3^ n. 2727, 25 settembre 2000). Nel far ciò, i giudici del riesame non hanno integrato la motivazione del provvedimento del Pubblico Ministero, come sostenuto in ricorso, avendo invece fornito, del tutto correttamente, una risposta al ricorrente che richiedeva una valutazione non dovuta. 10. Del resto, alla luce dei motivi in precedenza richiamati, il provvedimento di convalida non poteva certo dirsi carente di motivazione poiché il provvedimento consentiva la conoscenza degli estremi del reato per il quale si procede ed il rapporto di pertinenzialità tra l'oggetto del sequestro e il fatto reato ipotizzato individuato dal Pubblico Ministero.
Invero, il decreto di sequestro (e contestuale informazione di garanzia) reca un esplicito richiamo al verbale di sequestro redatto dalla polizia giudiziaria, con l'espressa indicazione "...verbale medesimo che si intende qui integralmente riportato", oltre all'indicazione delle norme che si assumevano violate, con luogo e data dell'accertamento e precisi riferimenti all'autorità (NAS CC Torino) oltre alla ulteriore motivazione testualmente riportata in ricorso e della quale si è già detto.
L'atto presentava, pertanto, tutti i requisiti richiesti come definiti nei richiamati precedenti giurisprudenziali. 11. Con riferimento alle censure sviluppate nel terzo motivo di ricorso deve osservarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (v., ad es., Sez. 5^ n. 24589, 20 giugno 2011; Sez. 3^ n. 33873, 9 ottobre 2006; Sez. 2^ n. 44399, 12 novembre 2004; Sez. VI n. 12118, 12 maggio 2004; Sez. 3^ n. 19766, 29 aprile 2003; Sez. 1^ n. 4496, 27 luglio 1999; Sez. 6^ n. 731, 9 aprile 1998) e la valutazione della legittimità del vincolo reale non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (così Sez. 3^ n. 15177, 14 aprile 2011). Si è poi ulteriormente specificato che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio deve essere valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli artt. 352 e 355 c.p.p., e considerando che, versandosi in tema di "assicurazione delle fonti di prova" spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo (così Sez. 3^ n. 28151, 27 giugno 2013). 12. Ciò posto, deve rilevarsi che nonostante si dichiari in ricorso che il motivo in esame è rivolto alla formulazione di doglianze concernenti la violazione di legge, esso in realtà si risolve nella formulazione di rilievi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, come è noto, non è consentito proporre in questa sede, in quanto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge (SS.UU. n. 5876, 13 febbraio 2004. V. anche Sez. 6^ n. 6589, 11 febbraio 2013; Sez. 5^ n. 35532, 1 ottobre 2010; Sez. 6^ n. 7472, 20 febbraio 2009; Sez. 5^ n. 8434, 28 febbraio 2007). Va in ogni caso rilevato che, nella fattispecie, i giudici del riesame hanno comunque fatto buon uso dei suddetti principi giurisprudenziali, procedendo ad una adeguata ricostruzione dei fatti come risultanti dalla comunicazione della notizia di reato e rilevando la sussistenza dei reati ipotizzati dal pubblico ministero restando nell'ambito di cognizione come sopra delineato. 13. Il Tribunale ha, inoltre, opportunamente riconosciuto la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui individua le esigenze probatorie nella necessità di procedere a stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato.
Oggetto del sequestro sono infatti sostanze chimiche importate o prodotte dalla società del ricorrente senza il prescritto titolo abilitativo.
Risulta pertanto del tutto evidente l'esigenza di verificare l'esatta natura, consistenza e quantità delle sostanze sequestrate anche attraverso verifiche di natura tecnica e del tutto correttamente il Tribunale ha evidenziato come tale esigenza risultasse dimostrata anche dalle articolate argomentazioni sviluppate in due pareri pro ventate prodotti dalla difesa e volti a dimostrare come alcune delle sostanze sequestrate non fossero qualificabili quali medicinali o materie prime farmacologicamente attive e, i quanto tali, sottratte alla disciplina ritenuta applicabile dall'organo dell'accusa. Peraltro i giudici del riesame, diversamente da quanto affermato in ricorso, non si sono limitati ad affermare la legittimità della convalida solo sulla base delle allegazioni difensive perché, dopo aver autonomamente valutato la validità delle argomentazioni del Pubblico Ministero, riconoscendo la necessità, in ragione della tipologia delle cose sequestrate, di approfondite verifiche anche, ma non esclusivamente, di natura tecnica, ha rinvenuto nella documentazione prodotta una implicita conferma di quanto appena affermato.
14. La correttezza delle argomentazioni sviluppate dai giudici del riesame in punto di sussistenza delle esigenze probatorie consente, inoltre, di superare l'ulteriore questione, prospettata in ricorso, sulla confiscabilità o meno dei beni, in quanto, in ogni caso, la permanenza del vincolo risulta giustificata dalla riconosciuta necessità di successivi accertamenti.
15. Dunque la valutazione del Tribunale risulta giuridicamente corretta e contenuta entro i limiti delineati dalla richiamata giurisprudenza.
Le argomentazioni dianzi esposte vanno poi richiamate anche con riferimento a quanto rilevato con i motivi nuovi, nei quali le censure già formulate in ricorso sono state ribadite con riferimento alla sussistenza del fumus ed ai presupposti per il mantenimento del vincolo sui beni, che devono ritenersi, come si è già detto, opportunamente e legittimamente valutati dai giudici del riesame. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2014