Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2014, n. 19615
CASS
Sentenza 11 marzo 2014

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Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo di reato, deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima la motivazione di decreto di convalida emesso a norma dell'art. 355 cod. proc. pen. sintetizzata nell'espressione di stile "quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato trattandosi di cose sulle quali il reato è stato commesso").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2014, n. 19615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19615
Data del deposito : 11 marzo 2014

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