Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2004, n. 17711
CASS
Sentenza 3 dicembre 2004

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In tema di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato (art. 253 cod. proc. pen.), è illegittima l'ordinanza con la quale il giudice del riesame ometta di motivare sulla funzione probatoria delle cose sottoposte a sequestro, che è, invece, dovuta, non essendo, a tal fine, sufficiente una mera possibile utilità probatoria, considerato che, a norma dell'art. 253 succitato, il sequestro deve riguardare le cose necessarie per l'accertamento dei fatti e che, d'altro canto, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2004, n. 17711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17711
    Data del deposito : 3 dicembre 2004

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