Sentenza 3 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato (art. 253 cod. proc. pen.), è illegittima l'ordinanza con la quale il giudice del riesame ometta di motivare sulla funzione probatoria delle cose sottoposte a sequestro, che è, invece, dovuta, non essendo, a tal fine, sufficiente una mera possibile utilità probatoria, considerato che, a norma dell'art. 253 succitato, il sequestro deve riguardare le cose necessarie per l'accertamento dei fatti e che, d'altro canto, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2004, n. 17711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17711 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 03/12/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 1737
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 028915/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE AR N. IL 31/08/1961;
avverso ORDINANZA del 02/07/2004 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LATTANZI GIORGIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi Consolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la dichiarazione della perdita di efficacia del decreto di sequestro e l'adozione dei provvedimenti consequenziali. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
MA CH ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del 2 luglio 2004 con la quale il Tribunale di Roma ha confermato un decreto di sequestro probatorio relativo a tre assegni circolari di euro 10.000,00 ciascuno.
Il tribunale, dopo aver rilevato che il decreto di sequestro in questione riguardava anche altri assegni e che rispetto a uno di questi il giudice del riesame aveva già provveduto confermando il decreto, ha richiamato il contenuto della precedente ordinanza del 14 maggio 2004, affermando che "la posizione del terzo di buona fede, che ha la materiale disponibilità degli assegni non può essere di ostacolo alle primarie e insopprimibili esigenze probatorie, anche perché il terzo può sempre far valere in altra sede le proprie ragioni".
Secondo l'ordinanza richiamata la AN VE di Firenze e la Emil AN di OG erano state tratte in errore con una falsa fideiussione ed avevano accordato un imponente finanziamento, con una parte del quale era stato disposto un bonifico di euro 1.600.000,00, e in base a questo poi la AN S. LO Imi aveva emesso 160 assegni circolari dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno. Il pubblico ministero aveva disposto il sequestro sia degli assegni, sia delle somme dagli stessi riportate e il tribunale ha ritenuto che gli assegni fossero cose pertinenti al reato e che l'esigenza probatoria fosse "quella evidentemente relativa alla posizione oggettiva e soggettiva di chi ha impartito l'ordine di formazione dei titoli, essendo l'attività di disposizione del profitto di un reato un elemento valorizzabile nella strategia dell'accusa". Non era di ostacolo al sequestro la circostanza che i tre assegni erano stati girati a un terzo in buona fede.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la "violazione ed erronea applicazione degli artt. 309 commi 9 e 10 e 324 commi 5 e 7 c.p.p.", perché il tribunale non ha deciso nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti ma ha chiesto la trasmissione di altri atti risultati inutili.
Il motivo è privo di fondamento.
Il tribunale ha rilevato con ragione che nel riesame relativo ai sequestri non è applicabile il quinto comma dell'art. 309 c.p.p., relativo al termine dato al p.m. per trasmettere gli atti al tribunale, e quindi ha richiesto un'ulteriore trasmissione di atti. In questa sede non si può valutare l'opportunità della richiesta e si deve quindi riconoscere che, essendo la decisione di riesame intervenuta nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti richiesti, non si è verificata la perdita di efficacia stabilita dall'art. 309 comma 10 c.p.p.. Il secondo e il terzo motivo sono collegati.
Con essi, nell'ordine, il ricorrente ha dedotto: 1) la mancanza di motivazione del decreto del p.m. sulle esigenze probatorie che dovrebbero essere perseguite con il sequestro;
2) la mancanza delle condizioni legittimanti il sequestro probatorio in quanto la truffa si era già consumata prima dell'emissione degli assegni circolari e questi quindi, specie nel momento in cui erano stati ricevuti da terze persone in buona fede, non potevano costituire corpo del reato o cose pertinenti al reato.
Il secondo motivo, logicamente pregiudiziale, è infondato. È vero infatti che, come ha riconosciuto l'ordinanza del 14 maggio 2004, alla quale quella impugnata ha fatto rinvio, il profitto si sarebbe realizzato attraverso il bonifico bancario, ma ciò non significa che gli assegni circolari successivamente emessi siano privi di pertinenza con il reato. Infatti il concetto di "cose pertinenti al reato" è assai più ampio di quello di "corpo del reato" e non richiede un rapporto di immediatezza con l'illecito penale ma comprende le cose che servono, anche indirettamente, ad accertarne la consumazione, il suo autore e le circostanze del reato, con riferimento ad ogni possibile collegamento, individuabile caso per caso, tra le cose stesse e l'accertamento dell'illecito. E sotto questo aspetto non può negarsi che gli assegni circolari immediatamente ottenuti utilizzando la somma oggetto del bonifico siano cose pertinenti al reato e possano assumere rilevanza per accertare le relative responsabilità.
È invece fondato, nei limiti che si diranno, il motivo con il quale è stata dedotta una sostanziale mancanza di motivazione circa le esigenze probatorie che il sequestro dovrebbe soddisfare. Innanzi tutto occorre rilevare che il pubblico ministero ha disposto il sequestro degli assegni circolari e "delle somme riportate negli assegni circolari" e che sotto questo aspetto il provvedimento è chiaramente illegittimo, perché è diretto a imporre a carico del portatore dell'assegno un vincolo di carattere giuridico che di per sè non può avere alcuna funzione probatoria.
Per quanto invece riguarda il titolo di credito nella sua materialità, come documento, l'ordinanza del 14 maggio 2004 ha ritenuto che l'esigenza probatoria da soddisfare fosse "quella evidentemente relativa alla posizione oggettiva e soggettiva di chi ha impartito l'ordine di formazione dei titoli, essendo l'attività di disposizione del profitto di un reato un elemento valorizzabile nella strategia dell'accusa". Ed effettivamente non può escludersi che l'assegno, nei suoi aspetti documentali, possa svolgere una qualche funzione probatoria, ma va considerato che il sequestro deve riguardare le cose "necessarie per l'accertamento dei fatti" e che "quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto". Occorre dunque non una mera possibile utilità probatoria ma una sua necessità e su questa la motivazione dell'ordinanza impugnata nulla dice.
È da aggiungere che il requisito della "necessità" deve essere inteso in senso particolarmente rigoroso quando la cosa da sequestrare appartiene a terzi estranei al reato, i quali dal sequestro possono ricevere un ingiustificato pregiudizio, e che il ricorrente, con consistenti argomenti, ha rilevato che attraverso la documentazione bancaria già sequestrata e attraverso le copie degli assegni possono ottenersi tutti i dati probatori desumibili da questi ultimi.
Perciò l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame che tenga conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2005