Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2014, n. 13839
CASS
Sentenza 12 marzo 2014

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Il sequestro probatorio di documento sospettato di falsità e costituente corpo del reato non richiede che siano esplicitate le specifiche finalità probatorie che ne abbiano consentito l'adozione, in quanto esso è funzionale a garantire i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen., cioè la dichiarazione di falsità del detto documento e la sua cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze, ovvero, se del caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dello stesso, con la prescrizione del modo in cui deve essere eseguita, attività il cui svolgimento implica che il giudice disponga del documento oggetto di falsificazione, dovendone disporne l'acquisizione qualora esso non sia presente in atti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2014, n. 13839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13839
Data del deposito : 12 marzo 2014

Testo completo