Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 1
Il sequestro probatorio di documento sospettato di falsità e costituente corpo del reato non richiede che siano esplicitate le specifiche finalità probatorie che ne abbiano consentito l'adozione, in quanto esso è funzionale a garantire i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen., cioè la dichiarazione di falsità del detto documento e la sua cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze, ovvero, se del caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dello stesso, con la prescrizione del modo in cui deve essere eseguita, attività il cui svolgimento implica che il giudice disponga del documento oggetto di falsificazione, dovendone disporne l'acquisizione qualora esso non sia presente in atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2014, n. 13839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13839 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 12/03/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 312
Dott. PISTORELLI L. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 48239/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
nel procedimento nei confronti di:
AL FA, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza dell'1/10/2013 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1 ottobre 2013 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, annullava il decreto di convalida del sequestro adottato dal pubblico ministero nel procedimento a carico di AL FA per il reato di falsificazione della carta di circolazione di un motociclo, nonché disponeva la restituzione di quanto già assoggettato al vincolo cautelare.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Lecce deducendo violazione di legge. In particolare il pubblico ministero ricorrente eccepisce l'irrilevanza del presunto difetto di motivazione in merito alle esigenze probatorie rilevato dal Tribunale, atteso che il bene oggetto di sequestro, la carta di circolazione falsificata, era destinato a confisca obbligatoria, circostanza comunque ostativa alla invece disposta restituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Oggetto del sequestro annullato dal provvedimento impugnato era la carta di circolazione del motociclo dell'indagato, che, nella prospettazione accusatoria, sarebbe stata contraffatta mediante l'apposizione di falsi adesivi attestanti l'avvenuta revisione del mezzo. Non è in dubbio, quindi, che la cosa sequestrata fosse il corpo del reato contestato, dovendosi intendere come tale, ai sensi dell'art. 253 c.p.p., comma 2, anche la cosa sulla quale il reato viene commesso.
1.2 Non è invece del tutto corretto che la carta di circolazione oggetto di contraffazione fosse destinata alla confisca obbligatoria, circostanza da cui il pubblico ministero inferisce la superfluità di qualsiasi motivazione del provvedimento di sequestro sulle esigenze probatorie perseguite attraverso il vincolo cautelare. Ed infatti, nell'ipotesi di falso documentale i provvedimenti da adottare all'esito del giudizio sono quelli previsti dall'art. 537 c.p.p. e cioè la dichiarazione della falsità del documento e la sua cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze, ovvero, se del caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dello stesso, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. 1.3 È peraltro evidente che il sequestro del documento sospettato di falsità e costituente il corpo del reato è funzionale proprio a garantire l'adozione di tali provvedimenti, così come nell'ipotesi di cosa intrinsecamente criminosa alla sua confisca obbligatoria. Come già sottolineato da questa Corte, infatti, il giudice, per poter svolgere tutte le attività imposte dal citato art. 537, deve disporre del documento oggetto di falsificazione e, qualora lo stesso non sia presente in atti, deve disporne l'acquisizione (Sez. 3^, n. 42162 del 9 luglio 2013, P.C. in proc. Di Silvestre Rv. 256902). A maggior ragione dunque deve ritenersi comunque legittimo il sequestro operato nelle fasi antecedenti al giudizio dello stesso documento, senza necessità che il relativo documento espliciti le specifiche finalità probatorie che ne abbiano reso opportuna l'adozione, esattamente come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito con riguardo al sequestro del corpo del reato destinato a confisca obbligatoria e non solo facoltativa (Sez. 4^, n. 8662 del 15 gennaio 2010, Bettoni, Rv. 246850). Ne consegue altresì che il documento falso, una volta sequestrato, non può essere restituito prima dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p.. Provvedimenti che devono essere adottati anche in assenza dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, ma soltanto sul presupposto dell'avvenuto accertamento della falsità del documento, tanto da conseguire anche in caso di sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato (Sez. 5^, n. 48680 del 23 ottobre 2012, Abdelkhalki, Rv. 254076) o di assoluzione (Sez. 1^, n. 20237 del 22 aprile 2013, Abate, Rv. 256175).
2. Appare a questo punto evidente l'errore in cui è incorsa l'ordinanza impugnata, che non ha fatto buon governo dei principi sopra ricordati annullando il decreto di sequestro della carta di circolazione di cui era stata contestata la falsità (contestazione non confutata dal Tribunale del riesame) e disponendone altresì la restituzione, compromettendo così la possibilità che all'esito del giudizio vengano adottati i provvedimenti richiesti dall'art. 537 c.p.p. e senza nemmeno porsi il problema della natura del bene in sequestro, tanto da aver addirittura motivato in relazione a cose diverse da quelle sequestrate nel presente procedimento (nella specie una somma di danaro, un assegno e la fotocopia di una busta paga).
3. Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame, il quale si atterrà ai principi formulati da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014