Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2015, n. 50175
CASS
Sentenza 25 novembre 2015

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Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa"; esso implica, tuttavia, che siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto in modo da dar conto della relazione di immediatezza descritta nell'art. 253 cod. proc. pen. fra la cosa oggetto di sequestro e l'illecito penale.

Il sequestro del corpo del reato di cui all'art. 253 cod. proc. pen. ha carattere obbligatorio perchè mira a sottrarre all'indagato la disponibilità delle cose sulle quali, o mediante le quali, il reato è stato commesso, nonché di quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, e si distingue dal sequestro delle cose pertinenti al reato, che è invece posto a tutela delle esigenze probatorie, ed è facoltativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2015, n. 50175
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50175
    Data del deposito : 25 novembre 2015

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