Sentenza 25 novembre 2015
Massime • 2
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa"; esso implica, tuttavia, che siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto in modo da dar conto della relazione di immediatezza descritta nell'art. 253 cod. proc. pen. fra la cosa oggetto di sequestro e l'illecito penale.
Il sequestro del corpo del reato di cui all'art. 253 cod. proc. pen. ha carattere obbligatorio perchè mira a sottrarre all'indagato la disponibilità delle cose sulle quali, o mediante le quali, il reato è stato commesso, nonché di quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, e si distingue dal sequestro delle cose pertinenti al reato, che è invece posto a tutela delle esigenze probatorie, ed è facoltativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2015, n. 50175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50175 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2015 |
Testo completo
V 50 17 5/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 25.11.2015 Sentenza n. 2232/2015 Reg. gen. n. 34681/2015 composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott.ssa Giovanna Verga Consigliere dott. ND Pellegrino Consigliere est. dott. Sergio Beltrani Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di AF DA, n. a Torino il 17.06.1987, rappresentato e assistito dall'avv. Cosimo Palumbo, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, n. 500115/2015, in data 19.06.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. ND Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in 19.06.2015, il Tribunale di Torino, rigettava il gravame proposto nell'interesse di AF DA avverso il 1 . decreto di convalida del sequestro probatorio della somma di euro 870,00, in relazione all'ipotizzato reato di riciclaggio, emesso dal pubblico ministero in data 15.04.2015, confermando il provvedimento impugnato.
1.1. AF DA veniva fermato in data 13.04.2015 mentre si trovava a bordo di autovettura di proprietà di TI IU (madre del ricorrente), condotto in quel frangente da OL MA LI ND, auto a bordo della quale si trovava anche MA ND.
1.2. Nel corso del controllo, gli operanti della Guardia di Finanza notavano sul tappetino posteriore del mezzo la presenza di due cacciaviti quali ipotetici mezzi di effrazione e/o utensili per eventualmente montare/smontare doppi fondi idonei all'eventuale occultamento di sostanza stupefacente;
dal momento che i soggetti controllati avevano precedenti per detenzione di sostanza stupefacente, gli operanti procedevano all'ispezione del mezzo, delle persone e dei bagagli;
a seguito della perquisizione, lo AF veniva trovato in possesso della somma di euro 870,00 (mentre sul MA veniva rinvenuta la somma di euro 16.644,00). Tali somme venivano poste sotto sequestro ipotizzandosi il reato di riciclaggio.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 19.06.2015, nell'interesse di AF DA, viene proposto ricorso per cassazione lamentandosi violazione di legge in relazione agli artt. 355, comma 2 e 125, comma 3 cod. proc. pen. e chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento con conseguente restituzione del bene all'avente diritto. In particolare, lamenta il ricorrente come il Tribunale avesse confermato un provvedimento composto da formule di stile e totalmente sprovvisto dell'indicazione delle esigenze probatorie ravvisate;
nel provvedimento, inoltre, non si rinviene nemmeno l'ipotesi di reato configurabile né la data di presunta commissione delle stesso;
infine, l'originaria carenza di motivazione del provvedimento impositivo della cautela reale non può trovare alcuna integrazione ad opera del Tribunale del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile.
2. Va preliminarmente ricordato come il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, sent. n. 43068 del 13/10/2009, dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093). Nella nozione di violazione di legge - per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen. rientrano sia la mancanza assoluta di motivazione sia la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto entrambe le ipotesi sono correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non vi rientra l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, sent. n. 7472 del 21/01/2009, dep. 20/02/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).
3. Inoltre, in materia di misure cautelari reali, in sede di legittimità così come in sede di riesame, non è consentito verificare la sussistenza del reato ma solo accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato, in termini di sommarietà e provvisorietà propri della fase delle indagini preliminari.
3.1. La misura cautelare reale attiene infatti a "cose" che vengono rappresentate con un tasso di "pericolosità", collegandosi con un reato, e la conservazione del sequestro volto a limitare la "libera disponibilità" delle stesse prescinde da qualsiasi verifica in merito - alla fondatezza dell'accusa, la quale introdurrebbe nel procedimento incidentale un "thema decidendi" coinvolgente l'oggetto del procedimento principale (cfr., ex multis, Sez. U, sent. n. 7 del 23/02/2000, dep. 04/05/2000; Sez. 3, sent. n. 23214 del 10/02/2004, dep. 18/05/2004).
3.2. Fermo quanto precede, del tutto congruo e totalmente esente da 3 vizi appare l'ampio apparato argomentativo del Tribunale (il cui provvedimento non va ad integrare il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 15.04.2015 né risulta a sua volta bisognevole di lettura integrata con quest'ultimo provvedimento) secondo cui l'accertamento della sussistenza del fumus delicti commissi va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono in una prospettiva di ragionevole- probabilità di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
3.3. Invero, si legge nel provvedimento impugnato, come "nell'annotazione di polizia giudiziaria del 15.5.2015, si dà atto come tale controllo sia avvenuto nell'ambito delle indagini relative al proc. RG n. 26664/2014, da cui era emerso, dalla consultazione delle banche dati delle compagnie aeree e di navigazione e dall'attività di o.c.p., che AF e MA si sarebbero recati in Sardegna nel giorno del 10 aprile, utilizzando il mezzo aereo e avrebbero fatto ritorno il giorno 13 aprile via mare (giorno del controllo), ipotizzandosi che in tale occasione gli indagati avrebbero potuto prendere contatti per la vendita di sostanza stupefacente. Invero, nel corso del predetto procedimento, era emerso come MA in ripetute occasioni era stato destinatario di controlli in Sardegna, così come emergeva un precedente viaggio tra i giorni 28 e 31 marzo 2015, svolto sempre da AF e MA, con le medesime modalità ...; l'attività di p.c.p. permetteva di appurare che ad attendere i due viaggiatori al porto di Genova si trovava CO OL MA con l'autovettura Fiat Abarth in uso a AF. Anche in occasione del rientro del 13 aprile, altro servizio di o.c.p. permetteva di appurare che AF e MA scendevano separatamente dalla nave, e che quando arrivavano nella sala arrivi, dove si trovava CO OL, i due lo ignoravano, per poi ricongiungersi tutti e tre nel parcheggio del porto, dove si trovava la vettura. I controlli svolti all'arrivo della Fiat 500 in Torino hanno dato gli esiti di cui si è detto ...". Da qui la conclusione assunta dal Tribunale secondo cui gli elementi probatori acquisiti consentono l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. "in quanto le circostanze stesse in cui sono avvenuti i ripetuti viaggi in Sardegna di cui si sono resi protagonisti MA e AF, a breve distanza di tempo unitamente al *** comportamento mantenuto dai prevenuti al loro arrivo a Genova, denotano un comportamento anomalo e prudente, da parte degli indagati, in quanto intenti in una attività illecita che, legittimamente, gli operanti hanno ipotizzato riferibile ad una vendita di sostanza stupefacente. Tale conclusione, del resto, è fondata su quanto accertato dagli operanti al momento dell'ispezione, atteso che le due unità cinofile hanno segnalato la medesima fonte odorosa circa la presenza eventuale di sostanza stupefacente proveniente dal lato posteriore dell'autovettura oggetto di controllo e, oltretutto, sono stati reperiti strumenti utili a creare un doppiofondo sul veicolo": il tutto ha fatto ritenere i giudici di merito ampliamente plausibile il fatto che il denaro detenuto dallo AF costituisse corpo del reato in contestazione.
4. Detta motivazione è da ritenersi del tutto idonea con riferimento alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non richiedendosi a tali fini una motivazione sulla necessità del vincolo reale anche in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa" (cfr., Sez. 2, sent. n. 15801 del 25/03/2015, dep. 16/04/2015, Bellante, Rv. 263759).
4.1. Questa Corte, infatti, ha osservato che l'art. 245, cod. proc. pen., al comma 1 stabilisce che l'Autorità Giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessaria per l'accertamento dei fatti". Il comma 2 stabilisce, invece, che sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Invero, già dal testo letterale della legge, risulta, anche da un punto di vista grammaticale, che, in tema di sequestro probatorio, "necessarie per l'accertamento dei fatti", sono solo le cose pertinenti al reato;
in tal caso, solo se ed in quanto necessarie a fini probatori, determinate cose potranno essere qualificate "come pertinenti al reato" e, dunque, essere oggetto del provvedimento di sequestro.
4.2. Dette valutazioni non sono, al contrario, richieste per il "corpo 5 del reato", e, quindi, per le cose individuate dal legislatore, nell'art. 253 cod. proc. pen., comma 2; per esse, infatti, il rapporto con il reato non è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tante che in via generale ne è prevista la confisca. Può, quindi, riconfermarsi il principio fissato dalla giurisprudenza secondo cui in tema di misure cautelari reali, costituisce sequestro penale obbligatorio quello del corpo del reato che mira a sottrarre all'indagato tutte le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto e il prezzo. Sotto tale aspetto, il sequestro del corpo di reato non ha nulla a che vedere con il sequestro delle cose pertinenti al reato, che è, invece, facoltativo e presuppone la tutela delle esigenze probatorie.
4.3. Ciò stabilito, va ancora precisato che, in tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, se è vero che non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa, è anche vero che, ai fini della qualificazione come corpo di reato delle cose in sequestro, il provvedimento deve dare concretamente conto della relazione di immediatezza descritta nell'art. 253 cod. proc. pen., comma 2 tra la res e l'illecito penale. Ne consegue che, nel provvedimento di sequestro probatorio del corpo di reato, non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, ma occorre anche che sia individuato il rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e che, quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare (cfr., Cass. 31950/2013 Rv. 255556; Cass. 43444/2013 Rv. 257302; Cass. 23212/2014 Rv. 259579; Cass. 8662/2010 Rv. 246850). Questa Corte, ritiene di adeguarsi al suddetto orientamento giurisprudenziale, condividendo nuovi ed ulteriori argomenti evidenziati rispetto a quelli addotti dalle sezioni unite di questa Corte (sent. n. 5876 del 28/01/2004).
4.4. Fermo quanto precede, deve ritenersi che la motivazione addotta sul punto dal Tribunale, in considerazione della natura del provvedimento, più che sufficiente in ordine al fumus di entrambi del delitto contestato: da qui l'inammissibilità del ricorso.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25.11.2015 Il Consigliere estensore Presidente Dott. ND Pellegrino Dott. Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 DIC. 2015 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 7