Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 1
È legittimo il sequestro, ex art. 253 cod. proc. pen., di un sistema informatico, motivato in relazione alla sua rilevanza probatoria per il possibile contenuto di documentazione direttamente inerente alla condotta criminosa per cui si procede. (Fattispecie di sequestro probatorio di "Ipad", nell'ambito di indagini per reati fiscali).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2014, n. 19886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19886 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/04/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 1046
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 36076/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI CE N. IL 18/06/1974;
RI ON IN N. IL 27/02/1980;
avverso l'ordinanza n. 23/2012 TRIB. LIBERTÀ di MANTO VA, del 24/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Romano Giulio, rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv.ti Villini Angelo di Mantova e Caprio Maria di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 settembre 2012 il Tribunale di Mantova ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NI NC e da AN MO IM - indagati per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
8 - avverso decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale in data 25 luglio 2012. 2. Sono stati proposti due ricorsi, uno personalmente dalla AN e uno dal difensore del NI, di contenuto analogo. Ogni ricorso infatti presenta due motivi: il primo riguarda la violazione del D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2012, per non essere stato sospeso il procedimento in relazione alla normativa riguardante il sisma del 2012; il secondo denuncia violazione degli artt. 253, 324 e 309 c.p.p., in quanto il decreto di sequestro probatorio non avrebbe adeguata motivazione e al riguardo l'ordinanza fornirebbe una motivazione apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I due ricorsi, che possono essere valutati congiuntamente per la già evidenziata sostanziale identità di contenuto, sono manifestamente infondati.
3.1 Il primo motivo adduce che il procedimento incidentale cautelare doveva essere sospeso perché il D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 6, convertito con modificazioni in L. n. 122 del 2012, stabilisce che, nel periodo di cui al comma 1 dello stesso articolo, negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, "sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché il termine per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato in grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012" applicandosi poi nel procedimento di esecuzione e in quello di sorveglianza l'art. 240 bis att. disp. c.p.p., in quanto compatibile. Il comma 7, dello stesso articolo stabilisce poi che nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o uno dei difensori risiedesse nei comuni colpiti dal sisma sono sospesi sino al 31 luglio 2012 i termini imposti dal codice di rito a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni, e che, se una delle parti è contumace o se è assente una parte o un difensore, il giudice deve d'ufficio rinviare a data successiva al 31 luglio 2012, salvo quanto stabilito dal seguente comma 8, il quale stabilisce, tra l'altro, che la sospensione dei due commi precedenti non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari significa ad avviso dei ricorrenti che le indagini preliminari non rimangono sospese bensì lo rimangono i loro termini di fase: avrebbero dovuto pertanto restare sospesi i termini specifici dell'impugnazione cautelare "a nulla rilevando che ad attivare il procedimento incidentale cautelare fosse stato proprio il difensore dell'indagato": ne deriva che è nulla la pronuncia resa in pendenza della sospensione dei termini.
Nelle modalità appena esposte il primo motivo dei due ricorsi ripropone una questione presentata al Tribunale avendo il difensore - ne da atto l'ordinanza stessa - all'udienza del 31 luglio 2012 preliminarmente avanzato istanza di sospensione D.L. n. 74 del 2012, ex art. 6, comma 6, convertito con modificazioni in L. n. 122 del 2012, e L. n. 134 del 2012, art. 67 septies, (quest'ultima norma ha esteso la disciplina di cui al D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 6, ai Tribunali di Mantova e di Ferrara), propugnando una "ampia accezione, comprensiva anche del procedimento cautelare", della sospensione dei processi ivi prevista. È condivisibile quanto il Tribunale afferma, laddove rileva che trattasi di normativa inclusa tra gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma, per tutelare sia un corretto espletamento della giurisdizione sia l'esercizio dei diritti delle parti qualora questo possa essere ostacolato dall'evento naturale. Da un lato, quindi, la normativa è applicabile in caso di esercizio dell'azione penale anteriore al 20 maggio 2012, cioè ai processi avviati prima di tale data, dall'altro, per quanto concerne la fase procedimentale dell'attività giurisdizionale, nei limiti di uno specifico dettato che non include la sospensione dei procedimenti cautelari, i quali costituiscono d'altronde un subprocedimento dotato di autonomia sia che si verifichi nell'ambito della fase procedimentale sia che si esplichi nella fase processuale. Non è pertanto sussistente alcuna violazione di legge nel senso denunciato dal motivo dei due ricorsi in esame.
3.2 Il secondo motivo adduce che il PM non ha adempiuto all'obbligo di motivazione ex art. 253 c.p.p., comma 1, e che tale obbligo non poteva essere assolto in via suppletiva dal Tribunale, in quanto trattasi di identificazione del reato su cui il PM intende indagare, identificazione che non può essere effettuata dal giudicante. Deve anzitutto rilevarsi che il motivo è dapprima conformato in modo inammissibilmente generico, in quanto non indica specificamente in che cosa consisterebbe, in concreto, la "mancanza assoluta" di motivazione o la "motivazione meramente apparente" del decreto di sequestro, non raggiungendo così la necessaria autosufficienza della doglianza, bensì limitandosi ad asserire che nel caso in esame vi sarebbe "mero riferimento a norme di legge". Premesso che oggetto del sequestro probatorio sono stati, invero, come evidenzia l'ordinanza impugnata, documentazione e un apparecchio Ipad con relativo caricatore nell'ambito di un'indagine per il reato di cui all'art. 110 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, e che nello stesso motivo in esame si da atto che la contestazione mossa ai ricorrenti imputa loro di avere in concorso, l'AN quale legale rappresentante e il NI quale amministratore di fatto di Petrolpolimeri Srl, emesso fatture per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti nei confronti di Grabriplast Spool Srl., la doglianza appena sintetizzata, peraltro, per così dire contraddice sè stessa, in quanto in seguito è lo stesso motivo che riconosce che nel decreto di sequestro probatorio, all'indicazione delle norme violate e al richiamo al "paradigma precettuale dettato dalle disposizioni contestate", la motivazione aggiunge ulteriori elementi ("in base a quanto evidenziato in atti ed in particolare da ultimo dalla annotazione di p.g. della Guardia di Finanza di Mantova del 25/7/2012 e relativi allegati (in particolare s.i.t. Perdomini) emergono seri indizi di delitto di cui in premessa ed appare necessario acquisire agli atti del procedimento quanto ivi descritto e segnatamente per la AN la documentazione già descritta nell'allegato verbale di perquisizione e sequestro del 15/7/2012 Nucleo Polizia Tributaria di Trieste e per NI l'IPAD e relativo caricatore di cui al verbale del NPT di Trieste"). Ad avviso dei ricorrenti, una siffatta motivazione sarebbe stata erroneamente ritenuta sufficiente nell'ordinanza impugnata, che non avrebbe considerato che il decreto di sequestro probatorio, a pena di nullità, deve essere adeguatamente motivato sulla finalità perseguita. Non è contestabile, sul piano astratto, la necessità di adeguata motivazione ex art. 253 c.p.p., pur dovendosi dare atto, si nota incidenter, che riguardo al contenuto di tale motivazione sussiste una apparente discrasia nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, affiancandosi all'orientamento che esige motivazione anche sulla finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti (tra gli arresti più recenti: Cass. sez. 5^, 15 marzo 2013 n. 46788;
Cass. sez. 3^, 6 marzo 2013 n. 13044; Cass. sez. 2^, 13 luglio 2012 n. 32941; Cass. sez. 5^, 7 ottobre 2010-20 gennaio 2011 n. 1769;
Cass. sez. 6^, 12 febbraio 2008 n. 21736; v. altresì Cass. sez. 2^, 9 giugno 2004 n. 35615 e Cass. sez. 2^, 25 febbraio 2004 n. 9556), un ulteriore orientamento che reputa sufficiente motivare sulla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non occorrendo invece farlo sulla necessità di acquisire la suddetta res per accertare i fatti, dal momento che l'esigenza probatoria del corpus delicti risiede in re ipsa nella qualità della res (Cass. sez. 2^, 3 luglio 2013 n. 31950;
Cass. sez. 2^, 2 luglio 2013 n. 43444; Cass. sez. 4^, 2 marzo 2010 n. 11843; Cass. sez. 4^, 15 gennaio 2010 n. 8662). A ben guardare, non vi è affatto una contrapposizione reale tra i suddetti orientamenti, poiché il secondo, con un approccio evidentemente conservativo rispetto al provvedimento di sequestro, valorizza appieno l'istituto motivazionale, considerando il suo contenuto logicamente implicito, dal momento che la relazione che connette il bene sequestrato con la fattispecie criminosa non può non implicare anche un effetto probatorio del suo sequestro, ovvero quel che il primo orientamento, osservandolo soltanto da un punto di vista diverso e, per così dire, preventivo, intende come finalità per l'accertamento dei fatti. Sul piano concreto, poi, non è fondata la censura sulla considerazione come sufficiente della motivazione del decreto di sequestro da parte dell'ordinanza impugnata. Osserva infatti il Tribunale che in detta motivazione "si è dato conto, oltre che della sussistenza degli indizi del reato fiscale ravvisato, anche della imprescindibile necessità di acquisire documenti già individuati dalla GdF di Trieste nel corso della perquisizione eseguita il 17/5/2012, sia in relazione ai documenti cartacei, sia al supporto informatico, IPAD con relativo caricatore, in quanto oggetto che può contenere altri documenti utili per il prosieguo delle indagini". Ciò corrisponde al contenuto della motivazione come si è visto essere stata riportata negli stessi ricorsi, avendo il PM indicato sulla base di quali elementi sussistono "seri indizi" del delitto contestato (richiamando specificamente l'annotazione della Guardia di Finanza di Mantova del 25 luglio 2012 e le allegate s.i.t. Perdomini) ed essendo logicamente implicito che la necessità probatoria dell'acquisizione della documentazione su supporto cartaceo e su supporto informatico discende direttamente dalla conformazione del condotta criminosa contestata agli attuali ricorrenti, ovvero dalla emissione di fatture per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti. Anche il secondo motivo risulta pertanto manifestamente infondato.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ogni ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014