Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
Il decreto di sequestro emesso ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen. deve contenere, a pena di nullità, idonea motivazione in ordine alle esigenze probatorie che rendono necessario assicurare la cosa al procedimento, posto che le stesse non possono ritenersi intrinseche nella natura di "corpo del reato" del bene sottratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2015, n. 45034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45034 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
45 0 34/15 341 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da . Sent. n. sez.1780 Saverio Felice Mannino - Presidente - : CC 24/09/2015- Silvio Amoresano R.G.N. 30148/2015 Chiara Graziosi Aldo Aceto Relatore - Alessandro Maria Andronio DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente IL 10 NOV 2015 SENTENZA Luana Motion༦ ༤ IL CANCELUI RE sul ricorso proposto da LO AF, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 03/06/2015 del Tribunale del riesame di Benevento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. AF LO ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 03/06/2015 del Tribunale di Benevento che ha respinto l'istanza di riesame del decreto del 13/05/2015 del Procuratore della Repubblica presso quello stesso Tribunale che, sulla ipotizzata sussistenza, per quanto qui rileva, del reato di cui all'art. 30, lett. a), legge 11 febbraio 1992, n. 157, aveva convalidato il sequestro del fucile cal. 12 marca Benelli di sua proprietà, e della relativa cartucciera, contenente 26 cartucce a pallini, effettuato di iniziativa dalla polizia giudiziaria che l'11/05/2015, in epoca di chiusura generale della caccia, l'aveva sorpreso mentre esplodeva tre colpi di arma da fuoco in direzione di campi coltivati.
1.1.Con unico, articolato motivo eccepisce la nullità del decreto di sequestro per difetto di motivazione e per violazione degli artt. 253, 324, cod. proc. pen., 28 e 30, legge n. 157 del 1992, 2 e 111, Cost.. Lamenta, al riguardo, che il Tribunale ha dichiaratamente omesso di prendere in considerazione, ancorché ai soli fini della sussistenza del "fumus commissi delicti", la memoria, le investigazioni difensive e la consulenza tecnica prodotti. Deduce, in particolare, che l'obbligo del Giudice del riesame di effettuare il controllo di legalità del provvedimento impugnato non è circoscritto ai soli elementi in base ai quali esso è stato adottato, ma deve riguardare anche gli elementi addotti dalla difesa, esplicitando le ragioni per le quali ritiene di disattenderli. E ciò non al fine di instaurare un processo nel processo, bensì per evitare che il giudizio resti su un piano di astrattezza e di ipoteticità invece di confrontarsi con gli elementi di fatto che il caso concreto offre, ivi compresa la eventuale sussistenza di cause di giustificazione. La produzione difensiva, prosegue, era finalizzata a dimostrare l'impossibilità e l'insussistenza del reato contestato e comunque che il fatto era stato compiuto per legittima difesa ai sensi dell'art. 52, cod. pen.. Si trattava, infatti, di spari in aria finalizzati a spaventare le cornacchie che stavano mangiando i semi di mais appena piantati sui propri terreni, danneggiati dal comportamento degli animali, come da consulenza tecnica agronomica prodotta e non valutata. La condotta non era diretta all'abbattimento di volatili e dunque non costituiva esercizio venatorio ai sensi dell'art. 12, comma 2 legge n. 157 del 1992, essendo peraltro noto che le cornacchie non sono oggetto di caccia, né sono state rinvenute carcasse di volatili. Si era trattato, dunque, di una reazione legittima al pericolo di danno ingiusto e proporzionato ad esso e comunque di una condotta assolutamente inidonea a offendere il bene protetto poiché gli spari, come detto, erano rivolti in aria e non contro i volatili. Inoltre, conclude, nel caso in esame manca qualsiasi indicazione delle ragioni probatorie che giustificano il sequestro non solo del fucile, ma anche della cartucciera. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato.
3.Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che i 2 سے questi non deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza . svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; Sez. 6, n. 731 del 03/03/1998, Campo, Rv. 210406; Sez. 6, n. 793, del 01/03/1999, Moninaro Sonni, Rv. 213679; Sez. 1, n. 4496 del 25/06/1999, Visconti, Rv. 214032; Sez. 2, n. 47402 del 21/10/2003, Di Gioia, Rv. 227580; Sez. 6, n. 12118 del 27/01/2004, Piscopo, Rv. 228227; Sez. 3, n. 33873 del 07/04/2006, Moroni, Rv. 234782; Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011, Misseri, Rv. 250397; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053).
3.1.Il controllo di legalità non può naturalmente prescindere dalle specifiche allegazioni del difensore che può presentare direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito quando il giudice debba adottare una decisione con l'intervento della parte privata (art. 391-octies, comma 1, cod. proc. pen.). Ciò però non muta la natura del giudizio di riesame che, pur non potendosi limitare ad un esame cartolare della vicenda, resta comunque circoscritto alla necessità di accertare la sola sussistenza indiziaria del reato che giustifica il vincolo, senza instaurare, come detto, un processo nel processo. Le allegazioni difensive, dunque, rilevano nella misura in cui minano alla radice la sussistenza stessa dell'indizio di reato, senza che sia necessario a tal fine spingere l'indagine oltre quel che appare all'evidenza e tantomeno proporre ricostruzioni alternative del medesimo fatto (si vedano, sulla rilevanza degli elementi difensivi in sede di riesame, Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, Ioio, Rv. 254216; Sez. 6, n. 13919 del 28/02/2005, Baccarini, Rv. 232033; Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Palermiti, Rv. 239760).
3.2.Le allegazioni difensive che il ricorrente lamenta non esser state prese in considerazione non confutano quel che "ictu oculi" appariva al momento dell'adozione del sequestro;
non privano la condotta della sua valenza indiziaria, semplicemente ne forniscono una diversa spiegazione che sconfina, attraverso la sollecitazione dell'esame anche degli elementi soggettivi (il movente), in un 3 L • inammissibile accertamento di gravità indiziaria, se non di vera e propria colpevolezza.
3.3.Come autorevolmente insegnato da questa Corte, l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da : provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal F caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro, l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa sia pure di portata possibilistica e non univoca · di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ai fini dell'adozione del sequestro probatorio è sufficiente l'indizio. Il che equivale a dire (e ad accettare sul piano processuale) che l'unico fatto che lo integra può avere (e il più delle volte ha) una polivalenza probatoria che può essere superata solo con l'applicazione dei criteri di giudizio tipici della cognizione piena o comunque della cautela personale (cfr. sul punto Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Maggi, Rv. 259551, secondo la quale la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare). Appare invece chiaro che le censure del ricorrente puntano a superare l'ambiguità dell'indizio al fine di escluderne la sua univocità e gravità, proponendo così un metro di giudizio estraneo alla fase cautelare reale.
4.E' invece fondata la censura relativa alla mancata indicazione delle ragioni probatorie del sequestro del fucile e della cartucciera che il Tribunale ha ritenuto sufficientemente indicate con il riferimento alla pertinenzialità del bene rispetto al reato ipotizzato e con la confisca obbligatoria prevista dall'art. 28, legge n. 157 del 1992. 4.1.Il decreto del pubblico ministero motiva la convalida del sequestro sul نیا rilievo che trattasi di cose costituenti corpo di reato>>.
4.2. Così facendo, però, ha totalmente omesso di indicare le esigenze probatorie che rendevano necessario assicurare la cosa al procedimento e che qualificavano come "probatorio" il sequestro dichiaratamente operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 321, cod. proc. pen.; esigenze che non possono ritenersi intrinseche alla natura di corpo del reato>> del bene sottratto.
4.3.Il Collegio non ritiene di doversi discostare, sul punto, dall'insegnamento secondo il quale anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti>> (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711).
4.4. Non si condivide il diverso orientamento secondo il quale, invece, il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla [sola] sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa">> (così Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013, Di Nino, Rv. 257302).
4.5.Tale principio contrasta, ad avviso del Collegio, con il chiaro dettato letterale dell'art. 262, commi 1 e 3, cod. proc. pen. (infra), e con la considerazione logica che, così interpretando l'art. 253, cod. proc. pen., l'autonoma previsione di uno strumento volto ad assicurare al procedimento/ processo le cose di cui è consentita la confisca (il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2°, cod. proc. pen.) non avrebbe ragion d'essere, potendo tale finalità essere assolta dal sequestro probatorio del corpo di reato.
4.6.Il fatto che il sequestro del corpo del reato possa essere mantenuto a fini preventivi, quando siano cessate le esigenze probatorie (art. 262, comma 3, cod. proc. pen.), dimostra, invece, che la finalità probatoria deve sempre sorreggere il decreto di sequestro probatorio, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato>>. 5 4.7.Non è l'oggetto che fa la differenza, ma il fine: dell'accertamento del fatto nel caso del sequestro probatorio;
della "cautela" nel caso del sequestro preventivo.
4.8. La diversità del fine spiega, sul piano della disciplina processuale: a) la diversità dell'organo giudiziario competente ad emettere il provvedimento (PM titolare delle indagini nel caso del sequestro probatorio;
giudice terzo, disinteressato alle esigenze investigative di ricostruzione del fatto ed indifferente alle determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale nel caso del sequestro preventivo); b) la sufficienza, ai fini del consolidamento del vincolo, della sola convalida del PM nel caso del sequestro probatorio disposto in via : d'urgenza dalla PG;
c) la necessità della convalida e di un autonomo decreto di sequestro in caso di sequestro preventivo disposto d'urgenza dal PM o dalla PG;
d) le diverse conseguenze in caso di sequestro disposto da AG territorialmente incompetente (pressoché nulle, ai sensi degli artt. 54-bis e 54-ter, cod. proc. pen., in caso di sequestro probatorio;
soggezione dell'atto al regime di inefficacia differita di cui all'art. 27, cod. proc. pen., in caso di sequestro preventivo); e) il diverso regime di impugnazione dei due provvedimenti (non essendo previsto l'appello avverso i provvedimenti in materia di sequestro probatorio).
4.9.Nel caso in esame, peraltro, la polizia giudiziaria aveva operato il sequestro ai sensi dell'a 4.10.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e con essa il decreto di convalida del sequestro. Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (Sez U, n. 5876 del 2004, cit.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. il 13/05/2015 e ordina la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto. Così deciso il 24/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente : Aldo Aceto Saverio Felice Mannino Alola Acel Ярашили 6 IL CANCELLIERE Luana Marjani