Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio può essere sorretto anche da motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti enunciata mediante formule sintetiche qualora sia di immediata percezione la "diretta" connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo della attività investigativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente adempiuto l'obbligo di motivazione del sequestro di merce verosimilmente contraffatta con l'utilizzo della espressione sintetica relativa alla "necessità di proseguire le indagini").
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2014, n. 52619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52619 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 11/11/2014
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2129
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 33228/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE BA N. IL 07/06/1974;
avverso l'ordinanza n. 317/2014 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 14/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio per il rigetto. Udito il difensore Avv. Angù Francesco foro di Roma che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 Il Tribunale di Salerno sezione per il riesame confermava il sequestro probatorio di merce verosimilmente contraffatta rinvenute il 17 giugno 2014 nella disponibilità dell'indagato.
2. Ricorreva avverso tale ordinanza il difensore che deduceva un unico motivo di ricorso dolendosi della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Si deduceva che il decreto di sequestro probatorio non era sorretto da adeguata motivazione anche con riferimento alla assenza di valutazioni in ordine alla necessità di imporre un sequestro preventivo. Si rimarcava che la motivazione non poteva essere integrata in sede di riesame e ci si doleva, inoltre, del fatto che non fosse stata censurata la mancata allegazione al decreto di convalida del processo verbale di sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, quanto alla dedotta violazione di legge, è infondato. Il motivo relativo al vizio di motivazione è, invece, inammissibile dato che il ricorso per cassazione nella materia delle cautele reali può essere proposto solo per violazione di legge.
1.1. La Corte di cassazione ha chiarito la necessità che il decreto di convalida sia corredato da una motivazione idonea a dimostrare sia l'esistenza del presupposto del vincolo che la finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali (SS. UU. n. 5876, 13 febbraio 2004,Cass. sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014 Co, Rv. 260241). Si registra tuttavia una interpretazione non sempre omogenea in relazione al grado di approfondimento richiesto per ritenere adempiuto l'onere di motivazione.
1.2. Secondo parte della giurisprudenza della Corte di cassazione il decreto di convalida del sequestro probatorio può essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Cass., sez. 3, 29990 n. del 24/06/2014 Cc, Rv. 259949). Così si è ritenuto sufficientemente argomentato il provvedimento nel quale il Pubblico Ministero richiami per relationem, ai fini dell'individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza necessità di riprodurli;
è stata esclusa, in tale ipotesi, una eventuale lesione del diritto di difesa, che risulta garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del pubblico ministero e dal successivo deposito ex art. 324 c.p.p., comma 6. (Sez. 3 n. 20769, 3 giugno 2010; Sez. 2 n. 38603 18 ottobre 2007; Sez. 5 n. 7278, 28 febbraio 2006; Sez. 5 n. 2108, 8 giugno 2000). È stato, cioè, ritenuto sufficiente che il provvedimento di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero o il decreto di sequestro probatorio contengano, quantomeno, una indicazione, ancorché essenziale e sintetica, delle esigenze probatorie che giustificano il vincolo.
Sviluppando tali linee interpretative in materia di contraffazione di marchi, la Corte di Cassazione ha ritenuto, con riguardo al sequestro probatorio di merce presuntivamente contraffatta, che il decreto deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa" (Cass., sez. 2, n. 23212 del 09/04/2014 Rv. 259579).
1.3. Tale ultimo approdo non è condiviso da quella parte della giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui è nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria su cose costituenti corpo di reato, in difetto di idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, ritenendo meramente apparente la motivazione sintetizzata nell'espressione "trattandosi di corpo del reato di cui all'art. 474 c.p." (Cass. sez. 3 n. 37187 del 06/05/2014 Cc. Rv. 260241; Cass. sez. 2, n. 9556 del 25/02/2004, Rv. 228389; Cass. Sez. 6, n. 21736 del 12/02/2008, Rv. 240353).
1.4. Le disomogeneità interpretative che si registrano rispetto alla motivazione delle finalità investigative cui il sequestro probatorio deve essere finalizzato, il collegio ritiene che il grado di approfondimento della motivazione sul punto debba essere coerente con le caratteristiche del caso concreto ed avere, in ogni caso, adeguata capacità dimostrativa in ordine alle ragioni che sorreggono il vincolo probatorio.
Sicché laddove il nesso tra vincolo reale e finalità investigativa ha i caratteri dell'evidenza l'onere motivazione può ritenersi assolto anche attraverso il ricorso a formule sintetiche, essendo di immediata percezione la connessione probatoria tra il vincolo ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa. L'onere deve essere adempiuto invece in modo più specifico ed approfondito ove il nesso non sia di immediata evidenza in quanto il vincolo riguardi beni che hanno un collegamento indiretto con il fatto per il cui si procede. Tale interpretazione è coerente con il fatto che in tema di sequestro probatorio, il rapporto di pertinenza fra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato per cui si procede non può essere sempre considerato in termini di relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di ricerca ed apprensione ogni elemento utile a ricostruire i fatti che anche in forma indiretta possono contribuire al giudizio sul merito della contestazione (Cass. sez. 3, n. 13641 del 12/02/2002, Rv. 221275). Il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può cioè insistere su beni che hanno con il fatto un collegamento di evidenza variabile: il che impone un adeguamento degli oneri motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso che avvince la res vincolata al fatto che si accerta. Sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devono essere sempre indicate nel provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la motivazione sia idonea a dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la motivazione deve essere modulata in relazione al caso concreto:
sicché sarà necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il nesso tra la res vincolata ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di immediata evidenza, come nel caso del sequestro di merce contraffatta.
1.5 Nel caso di specie, concernente proprio il vincolo di merci presuntivamente contraffatte l'obbligo di motivazione sia ritiene correttamente adempiuto anche attraverso l'utilizzo della contestata formula sintetica come quella che indica la "necessità di proseguire le indagini", tenuto conto che la natura dei beni vincolati ed il tipo di reato per cui si procede, rende evidente la necessità di disporre della merce per effettuare le verifiche relative alla contraffazione;
il che consente un alleggerimento degli oneri motivazionali che incombono sul pubblico ministero.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014