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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona di G.U dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3113/2021 R.G., avente ad oggetto “Azione di restituzione” e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresento e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. Giancarlo Mazzei e Avv. Francesco Mazzei;
attore
E
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marco Dragone;
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Carmela Malandrino;
convenuti
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
29.10.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.7.2021, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Avellino e Controparte_1 Controparte_2 all'uopo esponendo: - di essere cointestatario, insieme alla sorella di 10 buoni Controparte_1 fruttiferi postali trentennali recanti nn. 801303006, 801304006, 801305006,
801306006, 801307006, 801308006, 801309006, 801310006, 801315006 e
801316006, del valore nominale di € 5.000,00 cadauno, emessi il 18/05/2001 dall'Ufficio Postale di Sorbo di Montella;
- che tali buoni erano sempre stati nel possesso dell'attore fino a quando, nel settembre 2008, venivano sottratti da che tuttora li detiene, Controparte_1 rifiutandone la restituzione;
- che in data 26/10/2008 l'attore aveva presentato querela nei confronti di per il reato di appropriazione indebita;
Controparte_1
- che con sentenza n.° 382 del 17/02/2015 il Tribunale Penale di Avellino dichiarava la responsabile del reato ascritto;
Controparte_1
- che promuoveva appello innanzi alla Corte di appello di Controparte_1
Napoli, che con sentenza n.° 4468/2019 del 13/06/2019, depositata il
20/06/2019, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
- che sebbene tenuta, non provvedeva alla restituzione dei Controparte_1 buoni ma, come desumibile dalla lettera di datata Controparte_2
22/03/2021, la stessa ne aveva richiesto il rimborso;
- che, con ricorso ex art. 700 c.p.c, esso attore aveva chiesto di inibire il rimborso dei buoni ma il Tribunale di Avellino, adito in sede cautelare, aveva rigettato il ricorso per difetto di periculum in mora.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva all'adito Tribunale di: “- 1) accertare e dichiarare che l'attore ha diritto alla materiale restituzione dei buoni fruttiferi postali trentennali dettagliatamente elencati nella premessa di questo atto;
2) per lo effetto, condannare la convenuta alla materiale restituzione in favore dell'attore dei buoni Controparte_1 fruttiferi postali trentennali elencati in premessa;
3) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ivi compreso quello morale, nella somma che, ad istruttoria espletata, risulterà dovuta;
4) accertare e dichiarare, in via gradata, che l'attore, quale cointestatario dei buoni postali indicati in premessa, è titolare sugli stessi di una quota di diritto pari alla metà dell'intero o, subordinatamente, di una identica quota sul loro controvalore;
5) ordinare a
[...] di mantenere per l'attore la materialità cartacea dei buoni fino alla Controparte_2 scadenza come originariamente convenuta, procedendo al rimborso in favore della cointestataria di una somma pari alla metà del controvalore al Controparte_1 momento dell'effettivo rimborso;
6) in via gradata rispetto alla richiesta che precede e per la ipotesi che la stessa non possa essere, per qualsiasi ragione, accolta e/o attuata, ordinare a di corrispondere all'attore il controvalore dei buoni Controparte_2 postali indicati in premessa, nella somma corrispondente alla metà dell'intero al momento dell'effettivo rimborso, comprensiva degli interessi maturati, disponendosi lo scioglimento della comunione ex art. 1111 c.c.; 7) in via ulteriormente gradata e per la denegata ipotesi che provveda, nelle more, all'integrale rimborso Controparte_2 dei buoni in favore di , condannare e Controparte_1 Controparte_2 CP_1
, con vincolo solidale, alla corresponsione in favore dell'attore, della somma
[...] corrispondente al 50% dei buoni postali, con gli interessi maturati;
8) condannare i
2 convenuti, in ogni caso, al risarcimento, in favore dell'attore, di tutti i danni, nella somma, che, ad istruttoria espletata, risulterà dovuta;
9) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione all'avv. Francesco Mazzei, antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 23.11.2021 si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per omessa esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e/o per mancato esperimento della negoziazione assistita nonchè la nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli artt. 163, terzo comma, n. 3) e 4) e 164
c.p.c. per l'assoluta genericità della determinazione di entrambe le domande risarcitorie.
Contestava la fondatezza della pretesa in ragione del carattere lecito della condotta posta da essa convenuta quale cointestataria dei buoni, come tale avente pieno diritto di detenere i buoni e di negoziarli, trattandosi di buono con pari facoltà di rimborso dell'intera somma. Deduceva di aver riscosso legittimamente i buoni fruttiferi postali indicati dall'attore. Inoltre, eccepiva l'assenza di una comunione con la parte attrice, in quanto alla fattispecie era applicabile l'art. 1298 c.c. inerente le obbligazioni solidali.
Infine, eccepiva in compensazione le molteplici ragioni creditorie vantate dalla stessa nei confronti di derivanti dalle vicende ereditarie e dalla gestione dei Parte_1 beni immobili in comproprietà.
Tanto premesso, così concludeva: - “in via preliminare, - dichiarare Controparte_1 la improcedibilità della avversa domanda per non aver esperito preliminarmente il procedimento di mediazione obbligatoria previsto in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari e, per gli effetti, adottare, all'uopo, ogni opportuno e necessario provvedimento di rito;
- accertare e dichiarare la nullità dell'avverso atto introduttivo per violazione del combinato disposto degli artt. 163, terzo comma, n. 3) e 4) e 164
c.p.c. per l'assoluta genericità di ciascuna domanda risarcitoria sollevata;
- dichiarare la improcedibilità di ogni avversa domanda di risarcimento dei danni per non aver esperito preliminarmente il procedimento di negoziazione assistita, e per gli effetti, adottare all'uopo ogni opportuno e necessario provvedimento di rito;
- in via ancora preliminare, - si chiede al G.I. di voler far rendere a parte attrice in sede di udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., in riscontro e sulla base dei fatti dedotti in comparsa, i chiarimenti necessari rispetto alla formulazione di ciascuna domanda attorea;
nel merito, - rigettare ogni avversa domanda attorea, in quanto nulla, generica ed infondata;
nel merito ed in via gradata - accertare e dichiarare che l'importo dei buoni postali fruttiferi per cui è causa deve essere diviso in base alle quote ereditarie
ed, in accoglimento della eccezione di compensazione sollevata da parte CP_1 convenuta, operare la compensazione tra i crediti di ciascuna parte processuale per come risulteranno accertati e quantificati all'esito del presente giudizio;
- condannare la controparte al pagamento delle spese, competenze, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge..”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.11.2021 si costitutiva, altresì, in giudizio eccependo la violazione del principio del “ne bis in Controparte_2 idem”, avendo l'attore agito in sede cautelare per le medesime doglianze ottenendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo
3 i buoni in parola titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ed essendo CP_2 mero collocatore sul mercato e tesoriere delle somme depositate. Deduceva la propria totale estraneità alla vicenda in quanto relativa ai rapporti tra cointestatari dei buoni.
Assumeva infine di aver provveduto legittimamente al rimborso dei buoni in data
23.7.2021 in favore della cointestataria, in seguito al rigetto dell'istanza cautelare avanzata dall'attore.
Tanto premesso, così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_2 adito, contrariis rejetis, accertata la natura di terzietà nei confronti delle parti/cointestatarie, rigettare qualsiasi domanda contro che non Controparte_2 ha alcuna responsabilità nei lamentati fatti dannosi. Con vittoria di spese e compenso”
Ammessi ed espletati gli interrogatori formali di e , Parte_1 Controparte_1 acquisita documentazione a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso nei confronti di , all'udienza del 29.10.2024, sulle conclusioni precisate dalle CP_2 parti nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di improcedibilità delle domande sollevate da parte convenuta in relazione al mancato esperimento del Controparte_1 procedimento di mediazione obbligatoria ovvero di negoziazione assistita.
Quanto alla mediazione obbligatoria, deve rilevarsi che la controversia in esame – sia che sia abbia riguardo all'azione risarcitoria da reato promossa in via principale sia che si abbia riguardo all'azione di regresso correlata alla cointestazione dei buoni in parola e, dunque, diretta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente riscosse da promossa in via gradata – non rientra nell'ambito di applicazione del Controparte_1
D.Lgs. 28/2010, non vertendosi né in materia successoria né in ambito di contenzioso correlato a contratti bancari, assicurativi o finanziari.
Parimenti, quanto alla negoziazione assistita, il valore dichiarato della controversia – ovverosia indeterminabile – esclude la ricorrenza della condizione di procedibilità.
2. Sempre in via preliminare, va rigettata la generica eccezione di nullità dell'atto introduttivo, atteso che dalla lettura dello stesso è agevole desumere la sussistenza dei requisiti minimi prescritti dalla legge per quanto attiene all'editio actionis dell'azione risarcitoria promossa in via principale e dell'azione di regresso promossa in via subordinata, sotto il profilo sia del petitum (restituzione buoni e risarcimento danni/ripetizione di somme), che della causa petendi (fatto illecito/indebita riscossione), ragion per cui non è ravvisabile alcuna violazione del combinato disposto degli artt. 163
e 164 c.p.c.
3. Nel merito, va esaminata in primo luogo la domanda attorea proposta, in via principale, con cui chiede la condanna di alla Parte_1 Controparte_1 restituzione materiale dei buoni fruttiferi, di cui la convenuta si è appropriata, e la condanna della medesima convenuta al risarcimento del danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
4 Preliminarmente, quanto al valore da attribuire all'accertamento compiuto in sede penale, deve evidenziarsi che, all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza penale n. 382/2015 emessa in data 17.2.2015 dal Tribunale di Avellino, la Corte di
Appello di Napoli, con la sentenza n. 4468/2019, non impugnata, pur dichiarando non doversi procedere nei confronti di per il reato a lei ascritto perché Controparte_1 estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con cui l'odierna convenuta era stata condannata al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, ovvero , da liquidarsi Parte_1 in separata sede.
Deve dunque farsi applicazione del principio di diritto per cui qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e tale pronuncia non sia stata impugnata, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze derivanti dal fatto (Cass.
11467/2020; Cass. 2083/2013).
Nella specie, dunque, la sentenza del giudice penale spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputata che non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonchè la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile.
Orbene, dalle risultanze del processo penale è incontrovertibilmente emerso che la
, nel 2008, sottrasse dalla cassaforte di famiglia, ove erano custoditi, Controparte_1 buoni fruttiferi postali del valore di euro 5.000,00, emessi nel 2001 dall'Ufficio
Postale di Sorbo di Montella e cointestati alle odierne parti in causa.
Va peraltro sottolineato che sin dalla comparsa di risposta ha Controparte_1 ammesso di aver “riscosso legittimamente i buoni fruttiferi postali nn. 801303006,
801304006, 801305006, 801306006, 801307006, 801308006, 801309006, 801310006,
801315006 e 801316006 del valore nominale di € 5.000,00 cadauno, emessi il 18.05.2001 dall'Ufficio Postale di Sorbo di Montella”.
Tuttavia, con riferimento all'entità del pregiudizio, occorre evidenziare che, secondo quanto emerso dalla documentazione prodotta da in data 19.1.2024, CP_2 nell'anno 2021 sono stati rimborsati in favore della solo 8 dei 10 Controparte_1 buoni indicati in citazione, in quanto i buoni n. 801303006 e 801304006 sono stati incassati in epoca antecedente alla denunciata appropriazione indebita, ovvero il
9.2.2005, e quindi di essi non può tenersi conto.
5 Risulta dunque accertato, all'esito dell'istruttoria espletata, che il 23.7.2021 CP_1 ha incassato 8 buoni fruttiferi, cointestati con il fratello , per
[...] Parte_1 un valore di euro 105.692,16 (ossia euro 13.211,52x 8).
si è dunque appropriata della metà dell'importo totale, pari ad euro Controparte_1
52.846,08, spettante, in qualità di creditore-cointestatario dei titoli, a Parte_1
.
[...]
Tale importo rappresenta la misura del danno patrimoniale, ossia della perdita economica, subito dall'odierno attore in conseguenza del fatto illecito commesso.
Va peraltro precisato che – pur volendosi prescindere dal profilo dell'illecito –
ha diritto di ottenere in regresso la somma predetta ai sensi dell'art. Parte_1
1298 c.c.
Non risultano comprovati ulteriori danni oltre quello patrimoniale già riconosciuto.
La convenuta va dunque condannata alla corresponsione di tale importo a titolo risarcitorio.
Trattandosi di debito di valore, a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno dal 23.7.2021 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulle somme così ottenute andranno poi calcolati gli interessi legali da tale momento fino all'effettivo saldo.
Attesa l'intervenuta riscossione dei titoli, non può essere accordato il risarcimento in forma specifica mediante la materiale restituzione dei buoni fruttiferi, divenuta, nelle more, non più possibile.
Il credito risarcitorio riconosciuto all'attore non può essere paralizzato dall'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta in relazione a presunti crediti vantati nell'ambito della gestione del patrimonio comune.
Va infatti rammentato che “La compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, secondo comma, cod. civ., è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass.
21923/2009).
Nel caso in esame, difetta il requisito della certezza del controcredito vantato, oltre che della facile e pronta liquidità dello stesso, ragion per cui non si è dato corso alla relativa istruttoria, reiterandosi nella presente sede il giudizio di inammissibilità delle prove richieste da parte convenuta.
Le ulteriori domande avanzate in via gradata dall'attore devono ritenersi assorbite dall'accoglimento della domanda proposta in via principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e la convenuta CP_1
Considerato che le domande proposte nei confronti di risultano
[...] CP_2
6 assorbite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale nel rapporto tra l'attore e la società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nell'ambito del giudizio recante n. 3113/2021 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
Euro 52.846,08, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in Euro 518,00, per spese vive e Euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Mazzei, dichiaratosi antistatario;
3) compensa interamente le spese nel rapporto tra l'attore e . CP_2
Così deciso in Avellino, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona di G.U dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3113/2021 R.G., avente ad oggetto “Azione di restituzione” e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresento e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. Giancarlo Mazzei e Avv. Francesco Mazzei;
attore
E
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marco Dragone;
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Carmela Malandrino;
convenuti
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
29.10.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.7.2021, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Avellino e Controparte_1 Controparte_2 all'uopo esponendo: - di essere cointestatario, insieme alla sorella di 10 buoni Controparte_1 fruttiferi postali trentennali recanti nn. 801303006, 801304006, 801305006,
801306006, 801307006, 801308006, 801309006, 801310006, 801315006 e
801316006, del valore nominale di € 5.000,00 cadauno, emessi il 18/05/2001 dall'Ufficio Postale di Sorbo di Montella;
- che tali buoni erano sempre stati nel possesso dell'attore fino a quando, nel settembre 2008, venivano sottratti da che tuttora li detiene, Controparte_1 rifiutandone la restituzione;
- che in data 26/10/2008 l'attore aveva presentato querela nei confronti di per il reato di appropriazione indebita;
Controparte_1
- che con sentenza n.° 382 del 17/02/2015 il Tribunale Penale di Avellino dichiarava la responsabile del reato ascritto;
Controparte_1
- che promuoveva appello innanzi alla Corte di appello di Controparte_1
Napoli, che con sentenza n.° 4468/2019 del 13/06/2019, depositata il
20/06/2019, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
- che sebbene tenuta, non provvedeva alla restituzione dei Controparte_1 buoni ma, come desumibile dalla lettera di datata Controparte_2
22/03/2021, la stessa ne aveva richiesto il rimborso;
- che, con ricorso ex art. 700 c.p.c, esso attore aveva chiesto di inibire il rimborso dei buoni ma il Tribunale di Avellino, adito in sede cautelare, aveva rigettato il ricorso per difetto di periculum in mora.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva all'adito Tribunale di: “- 1) accertare e dichiarare che l'attore ha diritto alla materiale restituzione dei buoni fruttiferi postali trentennali dettagliatamente elencati nella premessa di questo atto;
2) per lo effetto, condannare la convenuta alla materiale restituzione in favore dell'attore dei buoni Controparte_1 fruttiferi postali trentennali elencati in premessa;
3) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ivi compreso quello morale, nella somma che, ad istruttoria espletata, risulterà dovuta;
4) accertare e dichiarare, in via gradata, che l'attore, quale cointestatario dei buoni postali indicati in premessa, è titolare sugli stessi di una quota di diritto pari alla metà dell'intero o, subordinatamente, di una identica quota sul loro controvalore;
5) ordinare a
[...] di mantenere per l'attore la materialità cartacea dei buoni fino alla Controparte_2 scadenza come originariamente convenuta, procedendo al rimborso in favore della cointestataria di una somma pari alla metà del controvalore al Controparte_1 momento dell'effettivo rimborso;
6) in via gradata rispetto alla richiesta che precede e per la ipotesi che la stessa non possa essere, per qualsiasi ragione, accolta e/o attuata, ordinare a di corrispondere all'attore il controvalore dei buoni Controparte_2 postali indicati in premessa, nella somma corrispondente alla metà dell'intero al momento dell'effettivo rimborso, comprensiva degli interessi maturati, disponendosi lo scioglimento della comunione ex art. 1111 c.c.; 7) in via ulteriormente gradata e per la denegata ipotesi che provveda, nelle more, all'integrale rimborso Controparte_2 dei buoni in favore di , condannare e Controparte_1 Controparte_2 CP_1
, con vincolo solidale, alla corresponsione in favore dell'attore, della somma
[...] corrispondente al 50% dei buoni postali, con gli interessi maturati;
8) condannare i
2 convenuti, in ogni caso, al risarcimento, in favore dell'attore, di tutti i danni, nella somma, che, ad istruttoria espletata, risulterà dovuta;
9) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione all'avv. Francesco Mazzei, antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 23.11.2021 si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per omessa esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e/o per mancato esperimento della negoziazione assistita nonchè la nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli artt. 163, terzo comma, n. 3) e 4) e 164
c.p.c. per l'assoluta genericità della determinazione di entrambe le domande risarcitorie.
Contestava la fondatezza della pretesa in ragione del carattere lecito della condotta posta da essa convenuta quale cointestataria dei buoni, come tale avente pieno diritto di detenere i buoni e di negoziarli, trattandosi di buono con pari facoltà di rimborso dell'intera somma. Deduceva di aver riscosso legittimamente i buoni fruttiferi postali indicati dall'attore. Inoltre, eccepiva l'assenza di una comunione con la parte attrice, in quanto alla fattispecie era applicabile l'art. 1298 c.c. inerente le obbligazioni solidali.
Infine, eccepiva in compensazione le molteplici ragioni creditorie vantate dalla stessa nei confronti di derivanti dalle vicende ereditarie e dalla gestione dei Parte_1 beni immobili in comproprietà.
Tanto premesso, così concludeva: - “in via preliminare, - dichiarare Controparte_1 la improcedibilità della avversa domanda per non aver esperito preliminarmente il procedimento di mediazione obbligatoria previsto in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari e, per gli effetti, adottare, all'uopo, ogni opportuno e necessario provvedimento di rito;
- accertare e dichiarare la nullità dell'avverso atto introduttivo per violazione del combinato disposto degli artt. 163, terzo comma, n. 3) e 4) e 164
c.p.c. per l'assoluta genericità di ciascuna domanda risarcitoria sollevata;
- dichiarare la improcedibilità di ogni avversa domanda di risarcimento dei danni per non aver esperito preliminarmente il procedimento di negoziazione assistita, e per gli effetti, adottare all'uopo ogni opportuno e necessario provvedimento di rito;
- in via ancora preliminare, - si chiede al G.I. di voler far rendere a parte attrice in sede di udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., in riscontro e sulla base dei fatti dedotti in comparsa, i chiarimenti necessari rispetto alla formulazione di ciascuna domanda attorea;
nel merito, - rigettare ogni avversa domanda attorea, in quanto nulla, generica ed infondata;
nel merito ed in via gradata - accertare e dichiarare che l'importo dei buoni postali fruttiferi per cui è causa deve essere diviso in base alle quote ereditarie
ed, in accoglimento della eccezione di compensazione sollevata da parte CP_1 convenuta, operare la compensazione tra i crediti di ciascuna parte processuale per come risulteranno accertati e quantificati all'esito del presente giudizio;
- condannare la controparte al pagamento delle spese, competenze, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge..”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.11.2021 si costitutiva, altresì, in giudizio eccependo la violazione del principio del “ne bis in Controparte_2 idem”, avendo l'attore agito in sede cautelare per le medesime doglianze ottenendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo
3 i buoni in parola titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ed essendo CP_2 mero collocatore sul mercato e tesoriere delle somme depositate. Deduceva la propria totale estraneità alla vicenda in quanto relativa ai rapporti tra cointestatari dei buoni.
Assumeva infine di aver provveduto legittimamente al rimborso dei buoni in data
23.7.2021 in favore della cointestataria, in seguito al rigetto dell'istanza cautelare avanzata dall'attore.
Tanto premesso, così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_2 adito, contrariis rejetis, accertata la natura di terzietà nei confronti delle parti/cointestatarie, rigettare qualsiasi domanda contro che non Controparte_2 ha alcuna responsabilità nei lamentati fatti dannosi. Con vittoria di spese e compenso”
Ammessi ed espletati gli interrogatori formali di e , Parte_1 Controparte_1 acquisita documentazione a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso nei confronti di , all'udienza del 29.10.2024, sulle conclusioni precisate dalle CP_2 parti nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di improcedibilità delle domande sollevate da parte convenuta in relazione al mancato esperimento del Controparte_1 procedimento di mediazione obbligatoria ovvero di negoziazione assistita.
Quanto alla mediazione obbligatoria, deve rilevarsi che la controversia in esame – sia che sia abbia riguardo all'azione risarcitoria da reato promossa in via principale sia che si abbia riguardo all'azione di regresso correlata alla cointestazione dei buoni in parola e, dunque, diretta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente riscosse da promossa in via gradata – non rientra nell'ambito di applicazione del Controparte_1
D.Lgs. 28/2010, non vertendosi né in materia successoria né in ambito di contenzioso correlato a contratti bancari, assicurativi o finanziari.
Parimenti, quanto alla negoziazione assistita, il valore dichiarato della controversia – ovverosia indeterminabile – esclude la ricorrenza della condizione di procedibilità.
2. Sempre in via preliminare, va rigettata la generica eccezione di nullità dell'atto introduttivo, atteso che dalla lettura dello stesso è agevole desumere la sussistenza dei requisiti minimi prescritti dalla legge per quanto attiene all'editio actionis dell'azione risarcitoria promossa in via principale e dell'azione di regresso promossa in via subordinata, sotto il profilo sia del petitum (restituzione buoni e risarcimento danni/ripetizione di somme), che della causa petendi (fatto illecito/indebita riscossione), ragion per cui non è ravvisabile alcuna violazione del combinato disposto degli artt. 163
e 164 c.p.c.
3. Nel merito, va esaminata in primo luogo la domanda attorea proposta, in via principale, con cui chiede la condanna di alla Parte_1 Controparte_1 restituzione materiale dei buoni fruttiferi, di cui la convenuta si è appropriata, e la condanna della medesima convenuta al risarcimento del danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
4 Preliminarmente, quanto al valore da attribuire all'accertamento compiuto in sede penale, deve evidenziarsi che, all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza penale n. 382/2015 emessa in data 17.2.2015 dal Tribunale di Avellino, la Corte di
Appello di Napoli, con la sentenza n. 4468/2019, non impugnata, pur dichiarando non doversi procedere nei confronti di per il reato a lei ascritto perché Controparte_1 estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con cui l'odierna convenuta era stata condannata al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, ovvero , da liquidarsi Parte_1 in separata sede.
Deve dunque farsi applicazione del principio di diritto per cui qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e tale pronuncia non sia stata impugnata, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze derivanti dal fatto (Cass.
11467/2020; Cass. 2083/2013).
Nella specie, dunque, la sentenza del giudice penale spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputata che non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonchè la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile.
Orbene, dalle risultanze del processo penale è incontrovertibilmente emerso che la
, nel 2008, sottrasse dalla cassaforte di famiglia, ove erano custoditi, Controparte_1 buoni fruttiferi postali del valore di euro 5.000,00, emessi nel 2001 dall'Ufficio
Postale di Sorbo di Montella e cointestati alle odierne parti in causa.
Va peraltro sottolineato che sin dalla comparsa di risposta ha Controparte_1 ammesso di aver “riscosso legittimamente i buoni fruttiferi postali nn. 801303006,
801304006, 801305006, 801306006, 801307006, 801308006, 801309006, 801310006,
801315006 e 801316006 del valore nominale di € 5.000,00 cadauno, emessi il 18.05.2001 dall'Ufficio Postale di Sorbo di Montella”.
Tuttavia, con riferimento all'entità del pregiudizio, occorre evidenziare che, secondo quanto emerso dalla documentazione prodotta da in data 19.1.2024, CP_2 nell'anno 2021 sono stati rimborsati in favore della solo 8 dei 10 Controparte_1 buoni indicati in citazione, in quanto i buoni n. 801303006 e 801304006 sono stati incassati in epoca antecedente alla denunciata appropriazione indebita, ovvero il
9.2.2005, e quindi di essi non può tenersi conto.
5 Risulta dunque accertato, all'esito dell'istruttoria espletata, che il 23.7.2021 CP_1 ha incassato 8 buoni fruttiferi, cointestati con il fratello , per
[...] Parte_1 un valore di euro 105.692,16 (ossia euro 13.211,52x 8).
si è dunque appropriata della metà dell'importo totale, pari ad euro Controparte_1
52.846,08, spettante, in qualità di creditore-cointestatario dei titoli, a Parte_1
.
[...]
Tale importo rappresenta la misura del danno patrimoniale, ossia della perdita economica, subito dall'odierno attore in conseguenza del fatto illecito commesso.
Va peraltro precisato che – pur volendosi prescindere dal profilo dell'illecito –
ha diritto di ottenere in regresso la somma predetta ai sensi dell'art. Parte_1
1298 c.c.
Non risultano comprovati ulteriori danni oltre quello patrimoniale già riconosciuto.
La convenuta va dunque condannata alla corresponsione di tale importo a titolo risarcitorio.
Trattandosi di debito di valore, a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno dal 23.7.2021 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulle somme così ottenute andranno poi calcolati gli interessi legali da tale momento fino all'effettivo saldo.
Attesa l'intervenuta riscossione dei titoli, non può essere accordato il risarcimento in forma specifica mediante la materiale restituzione dei buoni fruttiferi, divenuta, nelle more, non più possibile.
Il credito risarcitorio riconosciuto all'attore non può essere paralizzato dall'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta in relazione a presunti crediti vantati nell'ambito della gestione del patrimonio comune.
Va infatti rammentato che “La compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, secondo comma, cod. civ., è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass.
21923/2009).
Nel caso in esame, difetta il requisito della certezza del controcredito vantato, oltre che della facile e pronta liquidità dello stesso, ragion per cui non si è dato corso alla relativa istruttoria, reiterandosi nella presente sede il giudizio di inammissibilità delle prove richieste da parte convenuta.
Le ulteriori domande avanzate in via gradata dall'attore devono ritenersi assorbite dall'accoglimento della domanda proposta in via principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e la convenuta CP_1
Considerato che le domande proposte nei confronti di risultano
[...] CP_2
6 assorbite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale nel rapporto tra l'attore e la società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nell'ambito del giudizio recante n. 3113/2021 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
Euro 52.846,08, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in Euro 518,00, per spese vive e Euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Mazzei, dichiaratosi antistatario;
3) compensa interamente le spese nel rapporto tra l'attore e . CP_2
Così deciso in Avellino, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
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