Articolo 2 della Legge 20 novembre 1970, n. 963
Articolo 1Articolo 3
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29 dicembre 1970
Art. 2. (Forme di avanzamento al grado di maresciallo ordinario e idoneita' negli esperimenti)

L' articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 40 , e' sostituito come segue:
"I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianita' mediante appositi esperimenti e per due terzi a scelta per esami.
Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo ordinario constano di una prova scritta e di una prova orale di cultura tecnico-professionale.
La commissione cui e' devoluto il giudizio sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo ordinario e' nominata dal comandante generale ed e' composta da un colonnello, presidente, da due ufficiali superiori, membri, e da un capitano, con funzioni di segretario.
Conseguono l'idoneita' negli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo ordinario i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova orale il punteggio minimo di dieci ventesimi.
Sono esentati dagli esperimenti i brigadieri che abbiano partecipato agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario ed abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi in ciascuna delle prove orali degli esami anzidetti.
La promozione a maresciallo ordinario e' conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' che contino almeno tre anni di grado ed a quelli giudicati idonei all'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1970