Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
FPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti
- Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice rel./est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8302 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. C.F. 1 Parte 1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AURICCHIO
RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. C.F. 2 CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. IMPROTA
EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/05/2024, Parte 1 e CP 1
- premesso di aver intrattenuto una relazione dalla quale è nato a [...] il [...] il
ノ · rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente figlio Persona 1 alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
срс.
Acquisito il parere del Pm, all'udienza cartolare del 19.12.2024 dinanzi al Giudice
Relatore, le parti, con note di trattazione scritta sottoscritte, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento. Il Tribunale riservava la causa al Collegio per la decisione.
In particolare chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1) Il figlio minore Persona 1 è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
I genitori devono comunicarsi - quando hanno con sè il figlio - lo spostamento in altre località.
È autorizzato ad entrambe i genitori il rilascio del passaporto personale valido per l'espatrio nonché ogni suo successivo rinnovo.
2) In relazione al diritto di visita, previo accordo con la madre, il padre potrà vedere/tenere con sè il figlio tutte le volte che potrà compatibilmente con le esigenze e l'età del minore nonché con le proprie necessità lavorative.
In ogni caso, anche di mancato accordo, viene stabilito il seguente calendario al fine dell'espletamento del diritto/dovere di visita:
- martedì e giovedì dalle 16:30 alle 19:30, nonché il sabato o la domenica (alternati di settimana in settimana) dalle 09:30 alle 21:00.
- da 24 al 31 Dicembre con un genitore e dal 1 al 6 Gennaio con l'altro, alternati di anno in anno;
- il giorno di Pasqua con un genitore, e il Lunedì in Albis con l'altro alternati di anno in anno;
- 15 giorni consecutivi ad Agosto (o nel mese estivo prescelto) con un genitore e 15 giorni con l'altro alternati di anno in anno.
In caso di malattia del minore, tenuto conto della gravità della medesima, il padre potrà
sempre fargli visita. 3) In relazione agli aspetti economici: il padre, tenuto conto del proprio reddito
(€1000,00 circa lordi mensili), provvederà a versare alla madre €225,00 mensili
(duecentoventicinque/00) per il mantenimento del figlio minore. Inoltre ad integrazione del predetto assegno di mantenimento il sig. rinuncia integralmente alla Parte 1
propria quota del 50% (pari ad €100,00 mensili circa) di Assegno Unico ed universale per i figli introdotto dal D.L. 230/2021 in favore della madre, acconsentendo ed autorizzando dunque che ella ne faccia richiesta all'ente erogatore della prestazione e ne ottenga il pagamento integrale del 100%. Il sig. inoltre, provvederà al Parte 1
,
versamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole (previa esibizione dei giustificativi di spesa), secondo lo schema previsto dal protocollo familiare del
29.11.2017 redatto dal Consiglio Nazionale Forense, cui si rimanda."
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/12/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino