Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1003
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Sentenza 4 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli, riguarda un ricorso per l'impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La parte ricorrente ha richiesto l'accertamento della nullità del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e, in via subordinata, un'indennità risarcitoria. La lavoratrice ha contestato la legittimità del licenziamento, sostenendo la violazione dell'obbligo di repechage, ovvero la mancata offerta di altre posizioni lavorative disponibili.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l'illegittimità del licenziamento. Nella motivazione, ha evidenziato che, sebbene la società avesse offerto alcune posizioni alternative, queste non soddisfacevano l'obbligo di ricollocazione, in quanto non erano state proposte opzioni adeguate e non era stata dimostrata l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice in mansioni equivalenti. Pertanto, il giudice ha ritenuto che il licenziamento fosse illegittimo e ha condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione, escludendo la reintegrazione in quanto non prevista dalla normativa vigente. Le spese processuali sono state liquidate a favore della parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1003
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 1003
    Data del deposito : 4 marzo 2025

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