Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9832/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 9832/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO Parte_1 C.F._1
RICCARDO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BONATO RICCARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LOMBARDIA, 3 26015 SORESINA presso il difensore avv.
GRASSO ANTONIO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in data 5 agosto 2024, la signora si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Milano chiedendo accogliersi, nei confronti della società le conclusioni di Controparte_1
seguito riportate: “1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento della Ricorrente, conseguentemente,
o altro importo anche maggiore ritenuto di giustizia, nonché condannare il Datore di Lavoro
a pagare al Lavoratore un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad 1.280,43 euro mensili, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
3) in via subordinata alla precedente domanda., accertare e dichiarare l'anzianità di servizio della Lavoratrice presso l'appalto a partire dal giugno 2011, nonché condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 26 mensilità, corrispondenti a 33.291,00 euro (1.280,43 euro mensili x 26 mesi), ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia;
4) in ogni caso: il tutto con interessi maturandi e la rivalutazione dal dovuto al saldo e con rifusione delle anticipazioni di causa e al compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n.55 e con ordinanza esecutiva”.
La parte ricorrente ha riferito:
di aver, dal 1 giugno 2011, lavorato presso l'appalto Il GA sito a Lonate PO, quale dipendente delle varie società che, negli anni si sono succedute nel servizio di pulizie del centro commerciale e, da ultimo, con decorrenza dal 1 maggio 2021, dell'odierna resistente;
di essere stata assunta con inquadramento nel III livello CCNLO Multiservizi con orario part time a 25 ore, orario poi aumentato a 32 ore settimanali;
di aver sempre svolto mansioni di referente di cantiere svolgendo anche mansioni di pulizia unitamente alla collega Testimone_1
che responsabile del personale dell'appalto era la signora;
Parte_2
che, in data 9 febbraio 2024, lei e la collega sono state chiamate a partecipare ad una riunione on line nel corso della quale veniva comunicato loro l'imminente chiusura del supermercato di Lonate PO e l'assenza di altre posizioni disponibili ove ricollocarle;
che in nessuna occasione è stato proposto loro altra posizione lavorativa;
che il 9 febbraio 2024 le era stata inviata lettera di licenziamento;
che il licenziamento era stato prontamente impugnato con messa a disposizione;
che il , in più occasioni, ha pubblicato offerte di lavoro che non le sono mai Parte_3
state sottoposte;
inoltre, ha assunto personale nuovo per mansioni che lei avrebbe potuto ricoprire.
Con il presente ricorso, la signora contesta la legittimità del licenziamento per Pt_1 violazione dell'obbligo di repechage.
2. Si è costituita la società resistente contestando e respingendo le deduzioni avversarie.
In particolare e con riferimento all'unico motivo di impugnazione, la resistente ha allegato di aver offerto alla ricorrente, come anche alla collega alcune sedi di lavoro (“Il Tes_1
GA”, di Milano in Via Ornato;
“Il GA” di RI in Viale dell'industria e “GLS” di
SA Magnago in Via Carabelli) che, tuttavia la signora aveva rifiutato. Pt_1
3. Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 4 marzo 2025, la causa è stata discussa.
4. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
***
5. Nella fattispecie è in discussione il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da alla signora con lettera del 9 febbraio 2024 (doc. 8 ric.) che così recita: CP_1 Pt_1
“Gent.ma signora Parte_1
siamo purtroppo ad informarLa che a seguito della totale cessazione dell'attività produttiva della scrivente azienda presso l'appalto “il GA” in Lonate PO, via Busto Arsizio
n.120, la Sua prestazione lavorativa, nello specifico svolta presso la predetta unità produttiva, non può più essere utilizzata all'interno della stessa.
Il nostro committente, ci ha comunicato tale cessazione e, di conseguenza, la revoca di ogni servizio ivi svolto. La scrivente azienda, considerati gli altri siti produttivi e le attuali risorse già impiegate presso gli stessi, e, rilevato quindi che non è possibile reperire all'interno dell'azienda altra posizione lavorativa ove collocarla, è costretta a licenziarla per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 Legge 604 del 15 luglio 1966.
Il predetto licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, ha effetto dal giorno 25/02/2024
e, pertanto, il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 24/02/2024”.
6. La lavoratrice non contesta la sussistenza del fatto oggettivo, ovvero la cessazione dell'attività lavorativa svolta da presso la committente Il GA presso il sito di CP_1
Lonato PO.
7. Tanto si trova dedotto a pag. 7 del ricorso laddove è scritto: “Alla fine di febbraio 2024, il supermercato Il GA di Lonato PO ha cessato l'attività”.
8. Altri sono i motivi di doglianza ai quali la ricorrente affida l'impugnazione, nello specifico, la violazione dell'obbligo di repechage.
9. In punto di diritto, deve osservarsi che il c.d “obbligo di repechage” concreta uno dei necessari presupposti che legittimano il licenziamento.
10. Come già osservato in precedente di questo Tribunale (sent. N. 759/25 est. Dott.ssa Moglia), emesso in caso del tutto sovrapponibile e relativo al licenziamento della collega Tes_1
che si richiama, condividendolo, anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c.: “Di recente la Corte
Costituzionale (sentenza n. 128/2024) ha rilevato che: “la legittimità del licenziamento per g.m.o. resta anche condizionata dalla necessità che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di collocare il dipendente che licenzia in un posto di lavoro diverso da quello soppresso.
L'onere di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse ( c.d. repechage ) sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo è stato elaborato dalla giurisprudenza alla luce del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una scelta necessitata e trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuosa della scelta datoriale(Cass. Sez. Lav.
2739/2024 ; Cass. 3156/3023; Cass. 23789/ 2019) ( così in motivazione Corte Costituzionale sent. 128/2024 ). Spiega ancora la Corte: “Rimane – beninteso – che, ove sussista il fatto materiale su cui si appoggia la ragione d'impresa allegata dal datore di lavoro, si ricade invece nell'ambito delle
«valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro» (art. 30, comma 1, della legge n. 183 del 2010).
C'è, però, da precisare, come già sopra sottolineato, che la giustificatezza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede anche – secondo la consolidata (e già richiamata) giurisprudenza di legittimità, che sul punto costituisce diritto vivente – che il lavoratore non sia utilmente ricollocabile in azienda in altra posizione lavorativa (obbligo di repechage ). Il licenziamento è pur sempre un'extrema ratio, sì che, quando c'è la possibilità di ricollocamento, ciò è rilevante al fine della valutazione di illegittimità del licenziamento nel senso che la realizzazione della ragione d'impresa, allegata dal datore di lavoro, pur se fondata su un “fatto materiale sussistente”, non avrebbe richiesto, però, necessariamente, nel caso concreto, l'espulsione del lavoratore licenziato.
In tale evenienza, il fatto materiale, allegato come ragione d'impresa, sussiste ma non giustifica il licenziamento perché risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda. Però – in ragione di una scelta di politica del lavoro fatta dal legislatore con il cosiddetto Jobs Act (legge n. 183 del 2014), che ha ridotto la portata della tutela reale – si fuoriesce dall'area della tutela reintegratoria attenuata del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n.
23 del 2015, il cui perimetro applicativo, come nell'ipotesi del licenziamento disciplinare, è segnato dall'“insussistenza del fatto materiale”. Né si riproduce il vizio di illegittimità costituzionale, del quale si è finora argomentato, proprio perché il licenziamento è comunque fondato su un “fatto sussistente”, ancorché il recesso datoriale sia poi illegittimo sotto un profilo diverso (quello della verificata ricollocabilità del lavoratore). La tutela allora è quella solo indennitaria di cui al comma 1 dello stesso art. 3”.
11. Coniugando i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le deduzioni di parte, può quindi concludersi nel senso che, anche per mancanza di qualsivoglia contestazione, il fatto posto alla base della decisione datoriale sussiste.
12. Tuttavia, perché il licenziamento intimato alla signora possa dirsi legittimo è Pt_1
necessario appurare se la lavoratrice potesse essere utilmente ricollocata in altre posizioni. 13. L'obbligo di verificare la ricollocabilità del dipendente è in capo al datore di lavoro, rispetto al quale, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il lavoratore non ha alcun onere di allegazione (Cass. n. 2739/24).
14. Nella fattispecie, la società, al di là di quanto è scritto nella lettera di licenziamento, non ha dedotto l'impossibilità assoluta di ricollocare la lavoratrice. Al contrario ha allegato di averle proposto più di un posto (si tratta dei siti indicati nella parte espositiva della presente), tutti rifiutati dalla ricorrente.
15. Nel corso dell'istruttoria orale, i testi, sentiti in merito all'offerta di altre posizioni lavorative, hanno reso le dichiarazioni che, di seguito, si riportano:
“Mi chiamo n. Milano 29.9.89 e resid. Milano Via Caduti di Parte_2
Marcinelle 14. Indifferente. Lavoro per la convenuta dal giugno 2015 come impiegata, responsabile delle risorse umane.
Confermo l'incontro di circa un anno fa a febbraio 2024, con il sindacalista Phan VAN con la , collegata via audio e la in video. Pt_1 Tes_1
L'incontro aveva a oggetto la chiusura del punto vendita di Lonate PO, che poi è stato chiuso effettivamente, le uniche risorse addette al punto vendita erano la ricorrente e la
Tes_1
Ho proposto alle dipendenti di andare a lavorare in altro punto vendita a Milano Via Ornato del GA, con il maggior numero di ore disponibili, un altro punto vendita del GA in
RI e degli uffici GLS di SA Magnago. Le lavoratrici hanno detto che quello di
Ornato era scomodo trattandosi di orario spezzato e lontano. Quello di RI non andava bene perché erano meno ore e spezzate, quello di SA erano solo 3 ore di mattina da aggiungere a quelle di RI e nemmeno questa soluzione era di loro interesse.
Le lavoratrici hanno detto di lasciar perdere e abbiamo quindi proceduto al licenziamento.
Il sindacalista avrebbe dovuto ma non ha fatto il verbale, glielo avevo chiesto sia a voce sia a mezzo e-mail, ma non mi ha nemmeno risposto”. “Mi chiamo il 19.10.87 e resid. Azzate via Fiume 35, Testimone_2
indifferente.
Ero presente all'incontro di un anno fa, seguivo le lavoratrici sull'appalto anche in precedenza.
Sono stato contattato dalla convenuta che mi ha informato che il punto vendita sarebbe stato chiuso e dovevamo pensare a una ricollocazione delle lavoratrici. L'azienda mi ha detto che
c'erano problemi a ricollocarle nella provincia di i loro appalti erano soprattutto a Tes_2
Milano. Le posizioni informalmente proposte riguardavano un monte ore inferiore.
Le lavoratrici hanno acconsentito a un incontro telematico e l'azienda ha confermato: la chiusura del punto vendita, circostanza poi verificatasi, posizioni presso il GA di
RI e altre posizioni a Milano.
Le lavoratrici in quel momento per ragioni anche personali hanno rifiutato sia per la distanza sia per l'orario ridotto.
L'azienda si è impegnata a dare loro la prelazione in caso di posizioni nella provincia di
Non sono mai stato contattato in merito. Tes_2
E' stato fatto un verbale che è stato condiviso dall'azienda ma non ricordo chi l'ha redatto né dove sia. Non l'ho scritto io, il testo è stato condiviso mi pare ma non ricordo con precisione.
Confermo che all'incontro c'era e non ricordo questa email di aprile 24, a questo Pt_2
punto magari non avevamo concordato un testo e non ho inviato più niente.
Confermo comunque che l'azienda ha fatto le suddette proposte non ritenute accettabili dalle lavoratrici”.
“Mi chiamo n. Monza 15.10.76 e resid. Lonate PO VA via Testimone_1
Oberdan 1, ho un contenzioso analogo in corso.
Ricordo l'incontro di un anno fa con la ricorrente, e . Si è tenuto Pt_2 Testimone_2
da remoto e aveva a oggetto la chiusura del punto vendita e una nostra possibile ricollocazione.
Non mi sono state fatte proposte di lavoro. Alla teste vengono letti i luoghi di Via Ornato, RI e Cls menzionati dai testi precedenti.
La teste dichiara: la stessa ha detto che non andavano bene per noi. Pt_2
Piuttosto che rimanere a casa ci sarei andata.
Ora lavoro per Malpensa al terminal 2”.
16. Nel corso della testimonianza resa nella causa gemella, di cui è stato acquisito il verbale, ha dichiarato: Parte_2
“Sono dipendente della resistente, lo ero anche nel febbraio scorso, con mansioni di impiegata sono la responsabile dell'ufficio del personale.
Confermo di aver partecipato alla riunione del 9 febbraio 2024, confermo che in quella sede alle lavoratrici venne prospettata la possibilità di una ricollocazione nelle tre sedi che mi vengono lette.
Mi viene chiesto se le condizioni di lavoro sarebbero state le medesime sugli altri punti vendita proposti, rispondo dicendo che il monte ore presso il negozio di Milano, sarebbe stato lo stesso, ovvero 32 h settimanali, sugli altri due negozi, il monte ore era inferiore, ricordo per GLS che erano 15 settimanali, le lavoratrici avrebbero potuto essere assegnate agli altri due negozi in maniera da raggiungere il monte ore settimanali. Mi viene chiesto se le altre condizioni retributive fossero diverse, rispondo dicendo di no che le lavoratrici avrebbero conservato le medesime condizioni retributive già godute nel precedente sito lavorativo;
si sarebbe trattato di un trasferimento, il contratto non sarebbe mutato.
Il giudice mi riferisce quanto detto dal rappresentante sindacale che è stato sentito prima di me, escludo che l'azienda avesse prospettato una riduzione della retribuzione che non è possibile, i dipendenti di provengono da vari appalti e le condizioni di assunzione CP_1
sono quelle che loro avevano nei precedenti appalti;
in questo caso, ripeto non era questione di nuova assunzione, ma di trasferimento in altra sede.
La ricorrente ha rifiutato il GA di via Ornato in quanto l'orario previsto era spezzato e il negozio era molto più lontano di quello di provenienza, sicchè avrebbe dovuto recarsi al lavoro per l'apertura, rientrare a casa dopo e poi ritornare al negozio per la chiusura;
le stesse difficoltà sono state prospettate per le altre due sedi. Con la ricorrente, al di fuori della call e in quanto tra di noi vi è sempre stato anche un rapporto di confidenza, abbiamo cercato di verificare se vi fossero altre soluzioni, ma la società aveva posti solo presso clienti più piccoli del GA e per molte meno ore.
Ricordo per esempio di una sede a Balassina che è più vicino a Lonato PO, ma erano poche ore;
la ricorrente non ha accettato la riduzione delle ore.
Per avere il monte ore della signora le uniche possibilità erano il negozio di via Ornato oppure a cavallo nelle altre due sedi. Voglio precisare che prima della call io e ci Tes_1
eravamo sentite ed io le avevo già detto quali sarebbero state le proposte.
Mi viene chiesto se le ragioni che ho indicato prima del rifiuto le abbia riferite io o se sia stata la ricorrente, credo che siamo state tutte e due nel senso che forse anch'io nel fare le proposte ho riferito delle difficoltà e poi la ricorrente ha confermato che vi erano delle difficoltà per cui non poteva accettare.
Prima della riunione, il sindacalista mi ha chiesto di inviargli via email la lettera di licenziamento, meglio la bozza questo perché la voleva controllare, io così ho fatto.
La lettera non sarebbe stata inviata formalmente se in sede di riunione via call si fosse trovato un accordo, tuttavia, preciso che io mi ero già sentita con e con il Tes_1 Tes_1 sindacalista ed io con quest'ultimo, le tre proposte erano già state comunicate in maniera informale e già noi sapevamo che non sarebbero state accettate, quindi la call era stata finalizzata a formalizzare il rifiuto. Così aveva chiesto i sindacalista, Oltre all'ufficializzazione del rifiuto, in occasione della call l'azienda preso atto della risposta delle lavoratrici, disse loro che sarebbe stata inviata la lettera di licenziamento.
Mi viene chiesto se in occasione della call fu la lavoratrice o il sindacalista per lei a rifiutare, questo non lo ricordo, comunque in quella sede vennero ripetute le ragioni del rifiuto che sono quelle già da me dette.
Mi viene chiesto se fu redatto un verbale di questa call, avrebbe dovuto farlo il sindacalista, ma per quanto glielo abbia chiesto, gli ho inviato due email all'indirizzo dal quale mi aveva mandato il link per la call, nulla mi è stato mandato.
Mi viene esibito il doc. sub 11 di parte resistente, riconosco come l'email che ho riferito.
Mi viene fatto notare che questa e-mail è successiva all'impugnazione del licenziamento. Preciso di aver chiesto anche in precedenza il verbale, ma telefonicamente, poi ho inviato
l'email.
La lavoratrice era consapevole che al rifiuto sarebbe conseguito il licenziamento in quanto non vi erano altre alternative.
Le ho inviato la lettera via w.a, poi lei mi ha chiesto di averla per raccomandata perché così il suo commercialista aveva chiesto, cosa che ho fatto.
Prendo visione dei doc. sub 9 e 10, si tratta dei messaggi a cui ho fatto riferimento”.
17. L'istruttoria svolta consente di affermare, come accertato anche dal giudice del giudizio sopra richiamato, che le tre proposte di ricollocazione fatte dalla società non sono state accettate dalla ricorrente.
18. La teste ha sostanzialmente escluso che le offerte fatte prevedessero una riduzione Parte_2
della retribuzione, mentre ha confermato che, si trattava di posizioni per meno ore con necessità, al fine di conservare un orario identico, di lavorare in più siti.
19. Ferme le legittime ragioni che possono aver indotto la lavoratrice a non accettare e che debbono essere rispettate, pur tuttavia, il suo rifiuto non fa venir meno il fatto che la società ha cercato la ricollocazione della lavoratrice. Ricollocazione che, nei siti offerti, non è stata possibile per scelta e rinuncia della ricorrente.
20. Per tale ragione, la società ha proceduto al licenziamento.
21. La decisione datoriale parrebbe in linea con l'insegnamento della Suprema Corte che, di recente, ha statuito: “il datore , prima di intimare il licenziamento è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e , ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori
, a prospettare al prestatore il demansionamento , in attuazione del principio di correttezza e buona fede , potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore …” ( così in motivazione Cass. Sez. Lav.2739 /2024 ).
22. Su richiesta della difesa, questo giudice ha, come disposto anche nel giudizio promosso da invitato la società a depositare la documentazione attestante le nuove Testimone_1
assunzioni. 23. Dalla stessa, come ha evidenziato la difesa di parte ricorrente, nel periodo immediatamente successivo all'intimato licenziamento e ancora nel periodo di preavviso, vi sono state alcune assunzioni.
24. Come già osservato nella sentenza citata n. 759/25, con considerazioni valide anche nel caso in esame, essendo le fattispecie del tutto sovrapponibili, in disparte quelle in località territorialmente distanti in quanto situate in altre Regioni d'Italia, o in province lombarde più lontane di quella di Milano e che, quindi, ragionevolmente, non sarebbero risultate gradite alla ricorrente per le stesse ragioni per le quali non sono state accettate le destinazioni di ci si
è già discusso, risultano delle assunzioni a Varallo Pombia, comune che dista 21 Km da
PO Lonato. Risultano, altresì, assunzioni presso i siti di (giugno 2024), Parte_4
DO (maggio e giugno 2024), (febbraio e giugno 2024). Rispetto alla Parte_5
sentenza sopra richiamata sono indicate date diverse per il fatto che nel file excel viene indicato, quanto alla data di assunzione, prima il mese e poi il giorno. Ciò, come rilevato nel corso della discussione dal difensore della parte ricorrente, ha causato un equivoco nel precedente, il quale, però, non influisce sulla decisione. Ciò che rileva è, infatti, che rispetto alle posizioni lavorative disponibili nei mesi immediatamente precedenti e successivi al licenziamento, comunque vi era per la società un obbligo di offerta.
25. Come osservato nella sentenza richiamata ex art. 118 disp. Att. c.pc. “Non risulta, invero, condivisibile l'assunto della difesa resistente secondo la quale, essendovi stato il rifiuto, le assunzioni successive non rilevano.
Invero, il rifiuto può dirsi rilevante rispetto a quanto viene offerto, giammai verso ciò che non si conosce e che, quindi, non può essere né rifiutato, né accettato.
Alla strega di quanto sopra illustrato e ritenendo che la società, nell'offrire le tre sedi nelle quali la ricorrente avrebbe potuto essere ricollocata non abbia assolto del tutto all'obbligo di repechage, esistendo altre sedi utili, il licenziamento presenta profili di illegittimità.
A nulla poi rileva il fatto che le nuove assunzioni siano avvenute per livelli inferiori in quanto il licenziamento, quale extrema ratio, è decisione che il datore di lavoro deve assumere dopo aver, se necessario, offerto al lavoratore anche possibilità di ricollocazione che prevedano un demansionamento”. 26. Accertata l'illegittimità del licenziamento, la sanzione non può essere, come invocato dalla ricorrente, la reintegrazione, quanto, come insegna la Corte Costituzionale, la sola tutela indennitaria.
27. Nella determinazione della stessa, deve tenersi conto dell'anzianità nell'appalto (dal 2011) che, unitamente, alle dimensioni aziendali (130 addetti al marzo 2024) fanno ritenere equo un importo pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione valida per il calcolo del TFR al tallone mensile d € 1298,19.
28. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex d.m. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società resistente in data 9 febbraio 2024 e, per gli effetti, dichiara risolto, a tale data, il rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente e condanna al pagamento, in favore della CP_1 signora di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione valida per Pt_1 il calcolo del TFR al tallone mensile di € 1.280,43; condanna la società alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 259,00 per spese, € 4.000,00 per compensi, oltre 15% spese gen., IVA e CPA.
Milano, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli