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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/01/2024, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
nella persona dei giudici
Claudia PEDRELLI Presidente
Daniela CAVALIERE Giudice
Andrea POSTIGLIONE Relatore
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 64443 R.G.A.C. dell'anno 2019 vertente
TRA
c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F._2 Pt_3
, c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 11, , c.f.: elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_4 C.F._4
Telematico OM (avv. UCCHEDDU FRANCESCA di ROMA) rappresentati e difesi dall'avv.
RONDINELLI MICHELE di Livorno, per procura a margine dell'atto di citazione;
parte attrice
E
1 c.f. con sede in PIAZZA SALIMBENI N.3 Controparte_1 P.IVA_1
53100 SIENA ITALIA contumace
Convenuta
con sede legale in OM, via Piemonte n.38, codice fiscale, partita I.V.A. Controparte_2
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OM , iscritta al n.35412.6 P.IVA_2 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla ai sensi del regolamento del 7 giugno Org_1
2017, e per essa la con sede legale in Via Aldo Moro, 13-15, iscritta nel CP_3 CP_1
Registro delle Imprese di al numero e codice fiscale nella sua qualità di CP_1 P.IVA_3
procuratore con rappresentanza, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Nidiaci di Firenze ed elettivamente domiciliata presso e nel Suo studio, in Firenze, Corso Italia 8 A
Intervenuta
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: come da citazione e comparsa di risposta.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte attrice agiva in giudizio davanti al Tribunale delle Imprese di Firenze per la declaratoria della nullità delle fideiussioni prestate dagli attori in data 12 aprile 2012 a favore della rilasciate Org_2
omnibus per l'importo massimo di euro 280.000, successivamente variato. Parte attrice agiva inoltre per l'accertamento di diverse patologie afferenti i rapporti bancari in essere con la società Org_3
(debitore principale).
[...]
La causa veniva iscritta al n. 17515/2018 RG del Tribunale di Firenze Sezione Imprese.
In data 20.5.2019 si costituiva costituita ai Controparte_4
sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede in OM (RM) Via Piemonte n. 38,
P. Iva – precisando di essere l'attuale titolare del credito in oggetto meglio indicato in P.IVA_2
forza del Contratto di Cessione di Crediti stipulato in data 20 dicembre 2017.
All'udienza del 22.5.2019 il Giudice sollevava la questione della competenza del Tribunale di
Firenze, in relazione al disposto di cui all'art. 4 co. 1ter del Lgs 168/2003.
All'udienza del 3.7.2019 il Giudice si riservava ed in data 10.7.2019, a scioglimento della riserva, il
Giudice così pronunciava: “dichiara l'incompetenza del giudice adito, per essere competente la
Sezione Imprese del Tribunale di OM;
assegna il termine di giorni sessanta per la riassunzione della causa;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.”.
Nessuna delle parti ha prodotto in giudizio la sentenza del giudice di Firenze sicché è da ritenersi che
2 l'incompetenza del giudice a quo sia stata pronunciata esclusivamente per la specifica questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Tale interpretazione del collegio è corroborata dalle conclusioni rassegnate dall'attrice nell'atto di riassunzione dell'8 ottobre 2019 nelle quali non è contenuto alcun riferimento alle denunciate patologie dei rapporti bancari intrattenuti dalla debitrice principale ed anzi la domanda appare limitata alla declaratoria della nullità delle fideiussioni, ovvero delle singole clausole colpite dal provvedimento di , senza alcun Org_1
accenno a ulteriori questioni (“accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni per cui è causa per
i motivi di cui in narrativa;
IN SUBORDINE: b. accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2
– 6 – 8 contenute nelle fideiussioni di cui è causa e per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione
e/o l'invalidità delle fideiussioni per i motivi di cui in narrativa”).
Ciò premesso, anche davanti al tribunale delle imprese di OM si costituiva la cessionaria CP_3
per mezzo della mandataria . CP_2
La causa veniva istruita mediante assegnazione dei termini di legge e poi spedita in decisione.
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La domanda non è fondata, se non in minima parte.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla
[...]
in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e Org_1
20 L. n. 287 del 1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri all' , con la L. n. 262 del 2005, a Org_4
far tempo dal 12 gennaio 2016, avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
La nella sua qualità pro tempore di autorità di vigilanza sulla concorrenza e sul Org_1 mercato finanziario (oggi deferita all' ) ha quindi espresso un parere negativo (con riferimento Org_4
agli artt. 2, 6 e 8) in relazione allo schema contrattuale uniforme predisposto dall'associazione bancaria italiana ABI e da alcune associazioni di consumatori avente ad oggetto uno schema di
“fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie”.
Lo schema standard era costituito da 13 articoli che contemplavano variamente gli obblighi del fideiussore (2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), gli obblighi della banca (art. 5) e particolari disposizioni per i fideiussori che rivestivano la qualifica di consumatori.
3 Contr I dubbi della i appuntavano in particolare sulle clausole di reviviscenza della fideiussione (art.
2” il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”) ovvero sulla permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8 “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate), ovvero sulle deroghe all'art. 1957 c.c. (art. 6 : “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
Nel provvedimento citato la , fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione Org_1
contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.:
“l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo 1957 c.c….l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
In particolare il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione” e quindi una violazione dell'art. 2a della legge 287/90 che, ricordiamo qui, vieta, sotto pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
Emerge quindi la necessità e lo scrupolo di verificare se, nel caso concreto, il contratto sottoposto dall'istituto di credito agli odierni garanti sia, o meno, conforme allo schema anzidetto ed abbia inciso sulla libertà contrattuale dei sottoscrittori;
naturalmente lo scrutinio sulla conformità della garanzia prestata allo schema ABI necessita dell'esistenza in atti della prova (vedi Cass. 13846-19) che lo schema contrattuale cui è acceduto il garante sia corrispondente a quello derivante dal predetto illecito e che lo schema rientri nel periodo di vigenza dell'accertamento anticoncorrenziale.
In relazione a tale profilo, posto quindi, che le intese vietate e quindi nulle sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
4 concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”, allorquando lo schema contrattuale della singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice non appaia speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla , non può parlarsi di schema ricognitivo di intesa concorrenziale. Org_1
Va poi evidenziato che l'eventuale nullità delle clausole contrattuali recettive di un accordo anticoncorrenziale, si badi bene, lungi dal travolgere automaticamente l'intero contratto (la nullità si cui si tratta ha solo per oggetto la deroga all'art. 1957 c.c. e la sopravvivenza del vincolo fideiussorio all'estinzione dell'obbligazione principale) deve essere poi necessariamente coniugata con quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 41994-2021 e sancito dall'art. 1419 c.c. il quale prevede che la nullità di alcune clausole contrattuali travolge il contratto nella sua interezza solo se risulta che il contraente non l'avrebbe stipulato in loro assenza (e si dubita qui che le fidejussioni siano state stipulate dal garante solo in ragione di clausole a sé sfavorevoli) sicchè, conseguenza della nullità, almeno nell'ipotesi oggi in esame, sarebbe semmai la possibilità di invocare l'eccezione di cui all'art. 1957
c.c. avendo parte attrice correttamente formulato domanda subordinata di nullità delle singole clausole conformi al modello.
Nel caso di specie sono stati forniti sufficienti elementi di prova sul fatto che le fideiussioni sottoscritte da , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Pt_4
(docc. 11,12,13 e 14) fossero conformi in tutte le parti con lo schema ABI, che vi sia
[...]
stata a monte di tale fideiussione un'intesa tra i principali soggetti bancari (vedi provvedimento ABI
In atti); e quindi, conformemente alle conclusioni così come rettificate in udienza di precisazione delle conclusioni, non sarà quindi la declaratoria della nullità dell'intero contratto bensì delle clausole abusive corrispondenti a quelle dello schema ABI.
L'effetto non potrà tuttavia essere quello liberatorio del fideiussore, dovendosi considerare che la revoca degli affidamenti è avvenuta con lettera del 07.04.2017 (con la quale la banca dava atto della chiusura dei conti a far data dal 07.12.16) spedita nella medesima data ai debitori e che nella stessa
Orga data del 07.04.2017 veniva depositato presso il Tribunale di Firenze da parte di ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute, e quindi sicuramente entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Detto decreto veniva emesso il 25 luglio 2017 con il n. 3734 RG Trib. Firenze (doc. 2 fascicolo monitorio).
L'esito del giudizio che vede parte attrice vittoriosa nella sola domanda di accertamento della nullità parziale delle clausole e soccombente rispetto alle restanti domande, considerato anche che parte attrice non appare conseguire dalla domanda giudiziale al momento alcun risultato utile, consiglia la
5 compensazione delle spese di lite per solo un quarto.
Restanti spese a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il tribunale delle imprese di OM definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe in parziale accoglimento della domanda attorea, ogni altra domanda rigettata e disattesa,
- accerta e dichiara la nullità delle clausole 2, 6, 8 del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dagli attori con la in data 12.04.2012; Controparte_1
- rigetta le restanti domande,
- Condanna in solido con e Parte_1 Parte_3 Parte_2
a rifondere a per mezzo della mandataria Parte_4 CP_3 [...]
i ¾ delle spese di lite, spese liquidate nell'intero per complessivi euro 14.500,00 di CP_2
cui euro 3.000,00 per lo studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.
- compensa fra le parti le restanti sese di giudizio.
OM il 11/01/2024
Il Presidente L'estensore
Claudia Pedrelli Andrea Postiglione
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