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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/12/2024, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 585/2024 promossa con ricorso depositato in data 19.04.2024 da
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_1
Ripatransone (AP) alla Via delle Palme n. 5, codice fiscale , in C.F._1 proprio, assistita dal IG. codice fiscale , in Parte_2 C.F._2 qualità di amministratore di sostegno della medesima, nominato con decreto di questo
Tribunale del 13.07.2015 nel procedimento N. 330/2015 R.G., ed in forza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare del 7.11.2023 N. 9864/2023 Cron. resa nel procedimento N. 330/2015-4 R.G., rappresentatati e difesi dall'Avv. Stefano Quevedo del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO , nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 alla Rua della Campana n. 1, codice fiscale - contumace C.F._3
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 02.05.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il IG. e la IG.ra in Controparte_1 Parte_1
Offida (AP) il 5 ottobre 2002, registrato presso il Comune medesimo al N. 46, Parte
II, Serie A, del Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2002, disponendo altresì, anche in via provvisoria ed immediata all'esito dell'udienza di comparizione, il contributo da parte del IG. al mantenimento della coniuge IG.ra Controparte_1 [...]
nell'importo di Euro 300,00 mensili, soggetto ad automatico aggiornamento Pt_1 annuale pari al tasso di aumento del costo della vita accertato dall'Istat per le famiglie di operai ed impiegati, nonché adottando ogni opportuno provvedimento”
PER IL RESISTENTE: Il resistente non si è costituito nel presente giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 12.12.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 5.10.2002, in Offida (AP), aveva contratto matrimonio concordatario con il IG. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
C.F._3
- il matrimonio veniva registrato presso il Comune di Offida (AP) al N. 46, Parte 2,
Serie A, del Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2002;
- dall'unione coniugale nasceva la figlia in San Benedetto del Tronto in data Per_1
26.06.2003, la quale già dal 21.02.2007, in ragione delle patologie neuropsichiatriche della madre, veniva affidata ai Servizi sociali e collocata presso gli zii ex matre IG.ri e , ove la IG.ra poteva continuare a visitare Parte_2 Persona_2 Parte_1
periodicamente la figlia;
- successivamente, a seguito della separazione personale degli zii, la figlia Per_1
veniva affidata ad altra famiglia (procedimento Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona N. 472/2007 V.G.) e, anche per l'aperto ostruzionismo del padre, la madre non riusciva più ad avere contatti con la bambina;
- allo stato la madre non conosceva le condizioni di vita della figlia, ma dal certificato cumulativo anagrafico si deduceva che la stessa potesse essere stata adottata, avendo sia il cognome di origine che quello del IG. , nella cui famiglia Persona_3
anagrafica risultava iscritta;
- con Decreto del 24.03.2009, n. 2648 Cron., emesso da questo Tribunale nel procedimento N. 2740/2008 R.G.A.C., veniva omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi convenute nel ricorso;
- con Decreto del 13.07.2017, reso nel procedimento N. 330/2015 R.G.V.G., veniva disposta l'apertura dell'Amministrazione di sostegno in favore della IG.ra
[...]
, con nomina nella funzione del fratello IG. ; Pt_1 Parte_2
- la ricorrente, dopo un lungo percorso socio-educativo-riabilitativo presso la
C.o.S.E.R. “La mia Casa” di Ascoli Piceno iniziato in data 02.01.2012, era attualmente inserita in un programma denominato “Abito a casa mia” (ai sensi della Legge
112/2016) implementato da presso un appartamento, appositamente Parte_3
adibito per il programma, sito in Grottammare (AP) alla Via Tirreno n. 23, ove ella viveva assieme ad altri diversamente abili sotto il controllo continuativo dell'assistenza sociale, con una spesa locatizia di circa euro 300,00 mensili oltre vitto;
- la IG.ra doveva altresì sostenere le spese di vitto, cura della persona e mediche Pt_1
non coperte dal SSN;
- dalla data della separazione ad oggi la convivenza non era più ripresa, essendo venuta definitivamente meno la comunione morale e materiale tra i coniugi, tant'è che ciascuno conduceva una vita propria e la ricorrente non aveva alcuna notizia del coniuge;
- dal 17.03.2009, data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione, era ampiamente decorso il termine semestrale di cui alla Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 3, come modificato dalla
Legge 6 maggio 2015 n. 55;
- ricorrevano, dunque, tutti i presupposti di legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- in forza delle condizioni di separazione il IG. era tenuto al versamento in CP_1
favore della moglie dell'importo di euro 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della medesima, che la ricorrente riferiva non esserle in realtà mai stato versato;
- la IG.ra dichiarava altresì di non conoscere nulla circa l'attuale condizione Pt_1
economica del IG. , il quale, tuttavia, all'epoca della separazione Controparte_1
era lavoratore dipendente con il ruolo di guardia giurata ed aveva uno stipendio netto di circa euro 1.150,00 mensili;
- il resistente, sebbene più volte sollecitato dall'Amministratore di sostegno della ricorrente, si era sempre opposto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, auspicata invece dalla IG.ra , la quale era stata autorizzata Parte_1
dal Giudice Tutelare alla presente azione.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 27.04.2024, il Presidente deIGnava, quale relatore, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 10.10.2024, differita al 12.12.2024 su istanza del ricorrente, il quale rappresentava difficoltà nell'effettuare la notificazione alla controparte.
All'udienza del 12.12.2024 il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia del resistente;
veniva disposta la discussione orale della causa in cui la ricorrente si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, fatta eccezione per le istanze relative alla figlia che si intendevano rinunciate;
all'esito, la causa veniva rimessa al Per_1
Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
In merito all'assegno divorzile – dovendo in tal modo essere qualificata in questa sede la domanda di mantenimento proposta dalla – va rilevato quanto segue. Pt_1
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione che l'assegno divorzile può essere riconosciuto solo se il richiedente sia privo di mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, con onere della prova sul punto a carico di chi richiede l'assegno (Cass, n. 21234 del 9/8/2019; n. 38362 del
3/12/2021). L'assegno di divorzio ha infatti funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, e il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte
"manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. Sez. un.
18287 del 11/07/2018; Cass. N. 9144 del 31/3/2023).
La funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, la Suprema Corte ha già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass.
13420/2023; Cass. 19306/2023; Cass., sez. I, 21/05/2024, n.14179).
Nel caso di specie, la ricorrente risulta beneficiaria di amministrazione di sostegno in quanto “soffre di grave deficit intellettivo”. “La persona, a causa delle condizioni di salute accertate, si trova nella impossibilità, di provvedere ai propri interessi. La persona, come è emerso dall'istruttoria compiuta, a causa delle condizioni di salute in cui versa, è priva dell'adeguata capacità di comprendere con pienezza i propri bisogni
e di predisporre i mezzi necessari a soddisfarli”. “Gli effetti, allo stato degli atti non appaiono suscettibili di miglioramento nel breve-medio-lungo periodo. La persona in particolare non appare in grado di gestire pienamente il proprio patrimonio e i propri interessi non patrimoniali”, come rilevato nel decreto di modifica del decreto ex art. 405 c.c. emesso dal Giudice Tutelare presso questo Tribunale in data 22.02.2024.
La IG.ra pertanto, anche in considerazione delle spese che deve sostenere sia Pt_1
per la locazione che per la propria salute – quando non coperte dal SSN –, essendo titolare della sola pensione di invalidità e non avendo, per ovvie ragioni, capacità lavorativa, non è in grado di procurarsi autonomamente i mezzi per sostenere un'esistenza di vita dignitosa.
D'altra parte, il in sede di separazione, probabilmente in quanto consapevole CP_1
della condizione psico-fisica della moglie, si era obbligato a corrispondere all'ex coniuge un assegno di mantenimento pari a euro 300,00 mensili.
La domanda per l'assegno divorzile proposta dalla ricorrente deve, per tali motivi, essere accolta, ritenendosi congruo, quanto alla misura del contributo a carico dell'ex coniuge, l'importo già concordato dalle parti nel ricorso per la separazione consensuale.
Tenuto conto della contumacia del resistente e della natura necessitata del presente procedimento, si ritiene di dover compensare integralmente, tra le parti, le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IG.ri , nata il [...] a [...], codice fiscale Parte_1
, e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
codice fiscale , unitisi in matrimonio in data 05.10.2002 in C.F._3
Offida (AP);
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Offida (AP), per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2002, parte 2 serie A n. 46;
3) pone a carico del IG. , in favore della ricorrente, entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, di un assegno divorzile di importo pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-VITA a decorrere dal mese di gennaio
2026;
4) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 23/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 585/2024 promossa con ricorso depositato in data 19.04.2024 da
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_1
Ripatransone (AP) alla Via delle Palme n. 5, codice fiscale , in C.F._1 proprio, assistita dal IG. codice fiscale , in Parte_2 C.F._2 qualità di amministratore di sostegno della medesima, nominato con decreto di questo
Tribunale del 13.07.2015 nel procedimento N. 330/2015 R.G., ed in forza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare del 7.11.2023 N. 9864/2023 Cron. resa nel procedimento N. 330/2015-4 R.G., rappresentatati e difesi dall'Avv. Stefano Quevedo del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO , nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 alla Rua della Campana n. 1, codice fiscale - contumace C.F._3
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 02.05.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il IG. e la IG.ra in Controparte_1 Parte_1
Offida (AP) il 5 ottobre 2002, registrato presso il Comune medesimo al N. 46, Parte
II, Serie A, del Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2002, disponendo altresì, anche in via provvisoria ed immediata all'esito dell'udienza di comparizione, il contributo da parte del IG. al mantenimento della coniuge IG.ra Controparte_1 [...]
nell'importo di Euro 300,00 mensili, soggetto ad automatico aggiornamento Pt_1 annuale pari al tasso di aumento del costo della vita accertato dall'Istat per le famiglie di operai ed impiegati, nonché adottando ogni opportuno provvedimento”
PER IL RESISTENTE: Il resistente non si è costituito nel presente giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 12.12.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 5.10.2002, in Offida (AP), aveva contratto matrimonio concordatario con il IG. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
C.F._3
- il matrimonio veniva registrato presso il Comune di Offida (AP) al N. 46, Parte 2,
Serie A, del Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2002;
- dall'unione coniugale nasceva la figlia in San Benedetto del Tronto in data Per_1
26.06.2003, la quale già dal 21.02.2007, in ragione delle patologie neuropsichiatriche della madre, veniva affidata ai Servizi sociali e collocata presso gli zii ex matre IG.ri e , ove la IG.ra poteva continuare a visitare Parte_2 Persona_2 Parte_1
periodicamente la figlia;
- successivamente, a seguito della separazione personale degli zii, la figlia Per_1
veniva affidata ad altra famiglia (procedimento Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona N. 472/2007 V.G.) e, anche per l'aperto ostruzionismo del padre, la madre non riusciva più ad avere contatti con la bambina;
- allo stato la madre non conosceva le condizioni di vita della figlia, ma dal certificato cumulativo anagrafico si deduceva che la stessa potesse essere stata adottata, avendo sia il cognome di origine che quello del IG. , nella cui famiglia Persona_3
anagrafica risultava iscritta;
- con Decreto del 24.03.2009, n. 2648 Cron., emesso da questo Tribunale nel procedimento N. 2740/2008 R.G.A.C., veniva omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi convenute nel ricorso;
- con Decreto del 13.07.2017, reso nel procedimento N. 330/2015 R.G.V.G., veniva disposta l'apertura dell'Amministrazione di sostegno in favore della IG.ra
[...]
, con nomina nella funzione del fratello IG. ; Pt_1 Parte_2
- la ricorrente, dopo un lungo percorso socio-educativo-riabilitativo presso la
C.o.S.E.R. “La mia Casa” di Ascoli Piceno iniziato in data 02.01.2012, era attualmente inserita in un programma denominato “Abito a casa mia” (ai sensi della Legge
112/2016) implementato da presso un appartamento, appositamente Parte_3
adibito per il programma, sito in Grottammare (AP) alla Via Tirreno n. 23, ove ella viveva assieme ad altri diversamente abili sotto il controllo continuativo dell'assistenza sociale, con una spesa locatizia di circa euro 300,00 mensili oltre vitto;
- la IG.ra doveva altresì sostenere le spese di vitto, cura della persona e mediche Pt_1
non coperte dal SSN;
- dalla data della separazione ad oggi la convivenza non era più ripresa, essendo venuta definitivamente meno la comunione morale e materiale tra i coniugi, tant'è che ciascuno conduceva una vita propria e la ricorrente non aveva alcuna notizia del coniuge;
- dal 17.03.2009, data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione, era ampiamente decorso il termine semestrale di cui alla Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 3, come modificato dalla
Legge 6 maggio 2015 n. 55;
- ricorrevano, dunque, tutti i presupposti di legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- in forza delle condizioni di separazione il IG. era tenuto al versamento in CP_1
favore della moglie dell'importo di euro 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della medesima, che la ricorrente riferiva non esserle in realtà mai stato versato;
- la IG.ra dichiarava altresì di non conoscere nulla circa l'attuale condizione Pt_1
economica del IG. , il quale, tuttavia, all'epoca della separazione Controparte_1
era lavoratore dipendente con il ruolo di guardia giurata ed aveva uno stipendio netto di circa euro 1.150,00 mensili;
- il resistente, sebbene più volte sollecitato dall'Amministratore di sostegno della ricorrente, si era sempre opposto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, auspicata invece dalla IG.ra , la quale era stata autorizzata Parte_1
dal Giudice Tutelare alla presente azione.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 27.04.2024, il Presidente deIGnava, quale relatore, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 10.10.2024, differita al 12.12.2024 su istanza del ricorrente, il quale rappresentava difficoltà nell'effettuare la notificazione alla controparte.
All'udienza del 12.12.2024 il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia del resistente;
veniva disposta la discussione orale della causa in cui la ricorrente si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, fatta eccezione per le istanze relative alla figlia che si intendevano rinunciate;
all'esito, la causa veniva rimessa al Per_1
Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
In merito all'assegno divorzile – dovendo in tal modo essere qualificata in questa sede la domanda di mantenimento proposta dalla – va rilevato quanto segue. Pt_1
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione che l'assegno divorzile può essere riconosciuto solo se il richiedente sia privo di mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, con onere della prova sul punto a carico di chi richiede l'assegno (Cass, n. 21234 del 9/8/2019; n. 38362 del
3/12/2021). L'assegno di divorzio ha infatti funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, e il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte
"manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. Sez. un.
18287 del 11/07/2018; Cass. N. 9144 del 31/3/2023).
La funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, la Suprema Corte ha già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass.
13420/2023; Cass. 19306/2023; Cass., sez. I, 21/05/2024, n.14179).
Nel caso di specie, la ricorrente risulta beneficiaria di amministrazione di sostegno in quanto “soffre di grave deficit intellettivo”. “La persona, a causa delle condizioni di salute accertate, si trova nella impossibilità, di provvedere ai propri interessi. La persona, come è emerso dall'istruttoria compiuta, a causa delle condizioni di salute in cui versa, è priva dell'adeguata capacità di comprendere con pienezza i propri bisogni
e di predisporre i mezzi necessari a soddisfarli”. “Gli effetti, allo stato degli atti non appaiono suscettibili di miglioramento nel breve-medio-lungo periodo. La persona in particolare non appare in grado di gestire pienamente il proprio patrimonio e i propri interessi non patrimoniali”, come rilevato nel decreto di modifica del decreto ex art. 405 c.c. emesso dal Giudice Tutelare presso questo Tribunale in data 22.02.2024.
La IG.ra pertanto, anche in considerazione delle spese che deve sostenere sia Pt_1
per la locazione che per la propria salute – quando non coperte dal SSN –, essendo titolare della sola pensione di invalidità e non avendo, per ovvie ragioni, capacità lavorativa, non è in grado di procurarsi autonomamente i mezzi per sostenere un'esistenza di vita dignitosa.
D'altra parte, il in sede di separazione, probabilmente in quanto consapevole CP_1
della condizione psico-fisica della moglie, si era obbligato a corrispondere all'ex coniuge un assegno di mantenimento pari a euro 300,00 mensili.
La domanda per l'assegno divorzile proposta dalla ricorrente deve, per tali motivi, essere accolta, ritenendosi congruo, quanto alla misura del contributo a carico dell'ex coniuge, l'importo già concordato dalle parti nel ricorso per la separazione consensuale.
Tenuto conto della contumacia del resistente e della natura necessitata del presente procedimento, si ritiene di dover compensare integralmente, tra le parti, le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IG.ri , nata il [...] a [...], codice fiscale Parte_1
, e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
codice fiscale , unitisi in matrimonio in data 05.10.2002 in C.F._3
Offida (AP);
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Offida (AP), per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2002, parte 2 serie A n. 46;
3) pone a carico del IG. , in favore della ricorrente, entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, di un assegno divorzile di importo pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-VITA a decorrere dal mese di gennaio
2026;
4) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 23/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo