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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 32/2023 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI SELENE, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA TIARINI 4/B 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI SELENE
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANESE UC Controparte_1 C.F._1 e dell'avv. FOPPA VINCENZINI GIORGIA ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2 C/O PEC: MODENA presso il difensore avv. MILANESE Email_1 UC AT
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 2856/2022, pubblicata in data 8 novembre 2022 del Tribunale di Bologna.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da atto di appello;
Per Controparte_1
come da note depositate il 7.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel mese di giugno 2019 ha contattato l'agenzia immobiliare dopo aver Controparte_1 Parte_1 visionato sul sito internet di quest'ultima un fabbricato posto nel Comune di San IO in Persiceto
(BO), alla Via Castelfranco n.54, corredato da alcuni terreni agricoli, che era interessata ad acquistare.
Dopo due visite ai suddetti immobili, in data 2 ottobre 2019 la ha sottoscritto due proposte CP_1 irrevocabili di acquisto indirizzate alla proprietaria contestualmente, ha conferito Parte_2 all'agenzia l'incarico di mediazione relativamente alle predette compravendite. La Parte_1 ha accettato le proposte il giorno successivo, ma è poi deceduta l'8 ottobre 2019. A seguito Pt_2 della lettura del testamento, è emerso che la stessa aveva lasciato gli immobili oggetto delle suddette proposte irrevocabili in legato al Comune di San IO in Persiceto (BO), a favore del quale il notaio incaricato ha quindi provveduto ad effettuare le dovute trascrizioni. La stipula del contratto preliminare di fronte ad un notaio, che nelle intenzioni delle parti come riportate nelle proposte irrevocabili sarebbe dovuta avvenire entro il 30 ottobre 2019, non è quindi mai avvenuta, poiché né il
, né erede universale della hanno mai Controparte_2 CP_3 Pt_2 mostrato interesse a concludere la compravendita.
Successivamente ha proposto ricorso per l'emissione di un decreto ingiuntivo, al fine di Parte_1 ottenere la somma pattuita per la sua attività di mediazione. Il Tribunale di Bologna ha così provveduto il 13 maggio 2021, condannando la al pagamento di 9.150,00 €., oltre interessi come da CP_1 domanda e spese della procedura di ingiunzione.
L'ingiunta ha proposto opposizione, rilevando in via preliminare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, poiché notificato oltre il termine di 60 giorni dall'emissione; nel merito, ha contestato il diritto di credito fatto valere dall'opposta sulla base del fatto che le parti messe in contatto da Parte_1 quest'ultima non fossero mai addivenute alla conclusione di un affare rilevante ai sensi dell'art. 1755
c.c., tale da far quindi maturare il diritto alla provvigione del mediatore, a causa della già menzionata morte della prima della stipula. Inoltre, ha eccepito la nullità per illiceità della causa della Pt_2
pagina 2 di 7 clausola del contratto di compravendita con cui si era convenuto l'affitto del fondo rustico oggetto di trattative ad una società di cui avrebbe fatto parte anche la per un triennio, prima del CP_1 definitivo acquisto da parte di quest'ultima. Ciò poiché la suddetta clausola mirerebbe a dissimulare una compravendita a rate tramite una locazione, al fine di aggirare la disciplina recata dalla legge
590/1985 sul diritto di prelazione del coltivatore diretto e del confinante. Secondo l'opponente tale illiceità si sarebbe estesa a tutto il contratto, rendendolo nullo. si è costituita in giudizio, instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Bologna ha dunque pronunciato la sentenza n. 2856/2022, pubblicata in data 8 novembre 2022. In essa il Giudice di prime cure, dopo aver rilevato preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato, ha esaminato la questione nel merito, essendosi comunque instaurato il rapporto processuale a seguito dell'opposizione. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa creditoria di sostenendo che il vero contratto preliminare tra le parti Parte_1 era quello che di comune accordo esse intendevano stipulare dinnanzi ad un notaio. Le proposte irrevocabili della accettate dalla non integrerebbero dunque un affare concluso, CP_1 Pt_2 rilevante ai sensi dell'art. 1755 c.c. Il Tribunale ha pertanto dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo, ha stabilito che comunque nessun compenso è dovuto alla parte opposta, ed infine ha compensato integralmente le spese di lite.
Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto appello censurando, in primo luogo, il punto Parte_1 della sentenza in cui il Giudice ha sancito l'inefficacia del decreto ingiuntivo: pur ammettendo la tardività della relativa notifica, rileva di averla tentata invano due volte prima della scadenza del Pt_1 termine di cui all'art. 644 c.p.c., di talché non vi sarebbe alcuna presunzione di abbandono del titolo. In secondo luogo, l'appellante critica la ricostruzione della volontà delle parti effettuata nella sentenza di primo grado, sostenendo che le proposte irrevocabili sottoscritte dalle parti costituiscano esse stesse validi contratti preliminari, da cui deriverebbe la conclusione dell'affare, ai sensi dell'art. 1755 c.c.
Conclude quindi chiedendo, in primo luogo, di confermare il decreto ingiuntivo n. 2197/2021 del
Tribunale di Bologna e condannare la al pagamento in suo favore della somma di euro CP_1
9.150,00 oltre agli interessi dal giorno del dovuto al saldo effettivo quale provvigione per la intermediazione prestata nella compravendita degli immobili. In subordine, chiede condannarsi la al pagamento della predetta somma, con vittoria di spese e compensi legali di ingiunzione e CP_1 di entrambi i gradi di giudizio.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame proposto dall'appellante e CP_1 formulando appello incidentale vòlto a far dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di per Parte_1
pagina 3 di 7 aver inserito nella proposta irrevocabile sottoscritta dalle parti la già menzionata clausola affetta da nullità, suscettibile di invalidare l'intero contratto, nonché ad ottenere la riforma della pronuncia impugnata laddove dispone la integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti sono comparse e hanno precisato le conclusioni, dopodiché la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della produzione documentale effettuata dall'appellante in data 8.4.2023 (con oggetto l'istanza di mediazione formulata da in data 24 marzo 2020 nei confronti di e del Controparte_1 CP_3 [...]
). Il documento non era infatti presente nel fascicolo di primo grado e la parte non Controparte_2 ha dimostrato di non averlo potuto produrre prima per causa ad essa non imputabile.
Va poi affrontata la questione relativa all'efficacia del decreto ingiuntivo emesso a favore di Pt_1 il giorno 13 maggio 2021 e validamente notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.
[...]
(primo motivo di appello). Al riguardo, emerge dalle relazioni di notifica agli atti (doc. 5 allegato all'atto d'appello) che, prima dell'ultima notifica tardiva da parte dell'avvocata dell'appellante, effettuata il 23 luglio 2021 (atto ritirato il 29.7.21), vi sono stati altri due tentativi di notifica non andati a buon fine stante l'irreperibilità della destinataria all'indirizzo di residenza, entrambi entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.: il primo, sempre da parte del difensore di , il 25 maggio Pt_1
2021, e il secondo, da parte di un ufficiale giudiziario, il 10 giugno 2021. Ebbene, seguendo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Cassazione, con ordinanza n. 1509 del
21 gennaio 2019, ha affermato che “Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c.,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644
c.p.c.” (conformi Cass. n. 17478 del 23/08/2011, Cass. n. 18791 del 28/08/2009, Cass. n. 11498 del
01/09/2000). Nel caso di specie, il fatto che l'appellante, tramite il suo difensore, abbia tentato due volte di notificare il decreto ingiuntivo all'appellata nei 60 giorni dall'emissione previsti dall'art. 644
c.p.p., ed abbia poi eseguito un terzo tentativo, questa volta andato a buon fine, entro un termine ragionevolmente contenuto (tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori pagina 4 di 7 conseguentemente necessarie), denota che non vi fosse disinteresse nei confronti del suddetto decreto.
Tale titolo va quindi ritenuto efficace.
Venendo al merito (secondo motivo di appello), risulta dagli atti (doc. 4 allegato all'atto di appello) che la ha conferito un incarico di mediazione a in relazione agli immobili siti in San CP_1 Parte_1
IO in Persiceto, via Castelfranco n. 54, di proprietà della defunta In questo Pt_2 documento, l'appellata si impegna pagare la relativa provvigione entro un termine che è indicato in maniera ambigua, poiché sono riportate contestualmente le formule “entro la data del preliminare di compravendita” ed “entro 31 ottobre”, tra loro contrastanti.
Al fine di accertare se a spetti la suddetta provvigione occorre dunque stabilire se, nonostante Pt_1
l'impossibilità di addivenire alla programmata stipula del contratto preliminare di compravendita di fronte al notaio a causa della morte della possa comunque ritenersi che quest'ultima e la Pt_2 abbiano concluso un affare rilevante ai sensi dell'art. 1755 c.c., tenuto conto del consolidato CP_1 indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui detto presupposto è integrato quando tra le parti si sia costituito un vincolo giuridico che, qualora una di esse risulti inadempiente, consente alla controparte di agire per l'esecuzione in forma specifica del negozio ex art. 2932 c.c., oppure per il risarcimento del cosiddetto interesse contrattuale positivo, consistente nell'utilità che il negozio non concluso avrebbe offerto alla parte adempiente. Ciò avviene nel caso in cui si giunga alla conclusione di un contratto preliminare. Diversamente, non vi è conclusione dell'affare qualora tra le parti si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cosiddetto "preliminare di preliminare". In questi casi, invero, a fronte dell'inadempimento di una parte, l'altra ha soltanto il rimedio del risarcimento dell'interesse contrattuale negativo, corrispondente alle spese sostenute e alle occasioni perse a causa delle trattative poi non andate a buon fine (sul punto, si vedano Cass. n. 30083/2019 e Cass., Sez. Un., n. 4628/2015.
Nello stesso senso si è espressa Cass., ordinanza n. 28879 del 05/10/2022).
Per quanto concerne nello specifico il caso in decisione, dalle prove fornite dall'appellante (docc. 2 e 3) emerge che la ha sottoscritto due documenti, accettati dalla controparte contrattuale CP_1
contenenti l'intestazione “proposta di acquisto preliminare di compravendita”. Entrambi Pt_2 dicono espressamente che “la sottoscrizione per accettazione di questa proposta da parte del Venditore determinerà la conclusione di un contratto preliminare di vendita a favore del sottoscritto” (cioè del promittente acquirente), e contengono la descrizione dell'immobile compravenduto, i dati catastali, il prezzo e le modalità di pagamento. Viene garantita per ambedue gli immobili oggetto di trattative l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli e si afferma espressamente che lo stato di fatto del fondo pagina 5 di 7 rustico corrisponde a quanto riportato nelle planimetrie. Infine, in tutti e due i documenti si trova scritto che l'atto da stipulare innanzi al notaio entro il 30 ottobre 2019 è “una scrittura riproduttiva ed integrativa (limitatamente ad elementi meramente accessori)”.
Detti atti dunque, oltre a presentare l'intestazione di contratto preliminare e ad indicare che il successivo atto notarile sarà meramente riproduttivo dei medesimi, presentano tutti i requisiti necessari per valere come contratti preliminari veri e propri, dato il loro contenuto sufficientemente dettagliato relativamente agli elementi essenziali delle due compravendite. Essi sono anche stati successivamente registrati dalla presso l'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2019, come richiesto dalla CP_1
Tariffa Parte 1 Articolo 10 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 per i contratti preliminari.
La natura di contratti preliminari dei suddetti documenti viene inoltre confermata dall'indagine sulla volontà delle parti, come estrinsecatasi anche nei comportamenti successivi alla relativa sottoscrizione.
Risulta infatti dalle prove fornite dall'appellante (in particolare il doc. 11) che la ha fatto CP_1 inviare dalla propria avvocata, in data 6 febbraio 2020, una lettera di diffida nei confronti dell'erede universale della tale e del , legatario Pt_2 CP_3 CP_2 Controparte_2 degli immobili oggetto di trattative tra la e la In questa lettera si afferma CP_1 Pt_2 testualmente che “entrambe le proposte di acquisto venivano accettate e sottoscritte dalla compianta sig.ra in data 03/10/2019 e tale accettazione veniva comunicata alla mia Assistita il Parte_2 giorno seguente, ossia il 04/10/2019, momento in cui si è perfezionato il contratto tra le parti, così come previsto dall'art. 1326 codice civile. Alla luce di quanto sopra riportato è evidente che il legato di cui al testamento pubblico della sig.ra ricevuto dal Notaio di Parte_2 Persona_1
Modena in data 14/12/2018 repertorio n.4, deve intendersi revocato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 686 codice civile.” Vi è infine un invito ai soggetti suddetti a prendere contatti con la CP_1 per definire bonariamente la vicenda.
La stessa ha dunque mostrato di ritenere il documento sottoscritto dalla medesima e dalla CP_1 come un vero e proprio contratto preliminare, e l'atto da stipulare successivamente dal notaio Pt_2 come un mero atto riproduttivo ai fini della trascrizione nei pubblici registri, chiarendo in tal modo quale fosse la comune intenzione delle parti rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c..
La domanda di per il pagamento della provvigione va dunque accolta e, conseguentemente, Parte_1 la pronuncia di primo grado integralmente riformata, come da dispositivo.
Venendo, infine, alla domanda riconvenzionale dell'appellata, mirante a far dichiarare una responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'appellante, essa va rigettata. Invero, il presupposto della norma anzidetta è che vi sia stata soccombenza della parte nei cui confronti viene emessa la condanna. Sulla base di quanto esposto finora, tale presupposto nel caso di specie manca, poiché l'appellante Pt_1
pagina 6 di 7 è risultata vittoriosa. Pt_1
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di appello incidentale, atteso che all'accoglimento dell'appello principale consegue la condanna dell'appellata al pagamento integrale delle CP_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al
DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, € 2.547 per il primo grado di giudizio ed €.
3.966 per il secondo, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso liquidato e agli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale
[...]
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di CP_1 appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello e riformando così la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione svolta da al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna n. 2197/2021 del 13.05.2021 Controparte_1
a favore di Parte_1
II - condanna l'appellata soccombente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite che liquida, a titolo di compensi, in € 2.547 per il primo grado ed €.
3.966 per il presente grado, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato e agli accessori di legge;
III - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di Controparte_1 appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 32/2023 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI SELENE, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA TIARINI 4/B 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI SELENE
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANESE UC Controparte_1 C.F._1 e dell'avv. FOPPA VINCENZINI GIORGIA ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2 C/O PEC: MODENA presso il difensore avv. MILANESE Email_1 UC AT
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 2856/2022, pubblicata in data 8 novembre 2022 del Tribunale di Bologna.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da atto di appello;
Per Controparte_1
come da note depositate il 7.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel mese di giugno 2019 ha contattato l'agenzia immobiliare dopo aver Controparte_1 Parte_1 visionato sul sito internet di quest'ultima un fabbricato posto nel Comune di San IO in Persiceto
(BO), alla Via Castelfranco n.54, corredato da alcuni terreni agricoli, che era interessata ad acquistare.
Dopo due visite ai suddetti immobili, in data 2 ottobre 2019 la ha sottoscritto due proposte CP_1 irrevocabili di acquisto indirizzate alla proprietaria contestualmente, ha conferito Parte_2 all'agenzia l'incarico di mediazione relativamente alle predette compravendite. La Parte_1 ha accettato le proposte il giorno successivo, ma è poi deceduta l'8 ottobre 2019. A seguito Pt_2 della lettura del testamento, è emerso che la stessa aveva lasciato gli immobili oggetto delle suddette proposte irrevocabili in legato al Comune di San IO in Persiceto (BO), a favore del quale il notaio incaricato ha quindi provveduto ad effettuare le dovute trascrizioni. La stipula del contratto preliminare di fronte ad un notaio, che nelle intenzioni delle parti come riportate nelle proposte irrevocabili sarebbe dovuta avvenire entro il 30 ottobre 2019, non è quindi mai avvenuta, poiché né il
, né erede universale della hanno mai Controparte_2 CP_3 Pt_2 mostrato interesse a concludere la compravendita.
Successivamente ha proposto ricorso per l'emissione di un decreto ingiuntivo, al fine di Parte_1 ottenere la somma pattuita per la sua attività di mediazione. Il Tribunale di Bologna ha così provveduto il 13 maggio 2021, condannando la al pagamento di 9.150,00 €., oltre interessi come da CP_1 domanda e spese della procedura di ingiunzione.
L'ingiunta ha proposto opposizione, rilevando in via preliminare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, poiché notificato oltre il termine di 60 giorni dall'emissione; nel merito, ha contestato il diritto di credito fatto valere dall'opposta sulla base del fatto che le parti messe in contatto da Parte_1 quest'ultima non fossero mai addivenute alla conclusione di un affare rilevante ai sensi dell'art. 1755
c.c., tale da far quindi maturare il diritto alla provvigione del mediatore, a causa della già menzionata morte della prima della stipula. Inoltre, ha eccepito la nullità per illiceità della causa della Pt_2
pagina 2 di 7 clausola del contratto di compravendita con cui si era convenuto l'affitto del fondo rustico oggetto di trattative ad una società di cui avrebbe fatto parte anche la per un triennio, prima del CP_1 definitivo acquisto da parte di quest'ultima. Ciò poiché la suddetta clausola mirerebbe a dissimulare una compravendita a rate tramite una locazione, al fine di aggirare la disciplina recata dalla legge
590/1985 sul diritto di prelazione del coltivatore diretto e del confinante. Secondo l'opponente tale illiceità si sarebbe estesa a tutto il contratto, rendendolo nullo. si è costituita in giudizio, instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Bologna ha dunque pronunciato la sentenza n. 2856/2022, pubblicata in data 8 novembre 2022. In essa il Giudice di prime cure, dopo aver rilevato preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato, ha esaminato la questione nel merito, essendosi comunque instaurato il rapporto processuale a seguito dell'opposizione. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa creditoria di sostenendo che il vero contratto preliminare tra le parti Parte_1 era quello che di comune accordo esse intendevano stipulare dinnanzi ad un notaio. Le proposte irrevocabili della accettate dalla non integrerebbero dunque un affare concluso, CP_1 Pt_2 rilevante ai sensi dell'art. 1755 c.c. Il Tribunale ha pertanto dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo, ha stabilito che comunque nessun compenso è dovuto alla parte opposta, ed infine ha compensato integralmente le spese di lite.
Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto appello censurando, in primo luogo, il punto Parte_1 della sentenza in cui il Giudice ha sancito l'inefficacia del decreto ingiuntivo: pur ammettendo la tardività della relativa notifica, rileva di averla tentata invano due volte prima della scadenza del Pt_1 termine di cui all'art. 644 c.p.c., di talché non vi sarebbe alcuna presunzione di abbandono del titolo. In secondo luogo, l'appellante critica la ricostruzione della volontà delle parti effettuata nella sentenza di primo grado, sostenendo che le proposte irrevocabili sottoscritte dalle parti costituiscano esse stesse validi contratti preliminari, da cui deriverebbe la conclusione dell'affare, ai sensi dell'art. 1755 c.c.
Conclude quindi chiedendo, in primo luogo, di confermare il decreto ingiuntivo n. 2197/2021 del
Tribunale di Bologna e condannare la al pagamento in suo favore della somma di euro CP_1
9.150,00 oltre agli interessi dal giorno del dovuto al saldo effettivo quale provvigione per la intermediazione prestata nella compravendita degli immobili. In subordine, chiede condannarsi la al pagamento della predetta somma, con vittoria di spese e compensi legali di ingiunzione e CP_1 di entrambi i gradi di giudizio.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame proposto dall'appellante e CP_1 formulando appello incidentale vòlto a far dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di per Parte_1
pagina 3 di 7 aver inserito nella proposta irrevocabile sottoscritta dalle parti la già menzionata clausola affetta da nullità, suscettibile di invalidare l'intero contratto, nonché ad ottenere la riforma della pronuncia impugnata laddove dispone la integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti sono comparse e hanno precisato le conclusioni, dopodiché la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della produzione documentale effettuata dall'appellante in data 8.4.2023 (con oggetto l'istanza di mediazione formulata da in data 24 marzo 2020 nei confronti di e del Controparte_1 CP_3 [...]
). Il documento non era infatti presente nel fascicolo di primo grado e la parte non Controparte_2 ha dimostrato di non averlo potuto produrre prima per causa ad essa non imputabile.
Va poi affrontata la questione relativa all'efficacia del decreto ingiuntivo emesso a favore di Pt_1 il giorno 13 maggio 2021 e validamente notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.
[...]
(primo motivo di appello). Al riguardo, emerge dalle relazioni di notifica agli atti (doc. 5 allegato all'atto d'appello) che, prima dell'ultima notifica tardiva da parte dell'avvocata dell'appellante, effettuata il 23 luglio 2021 (atto ritirato il 29.7.21), vi sono stati altri due tentativi di notifica non andati a buon fine stante l'irreperibilità della destinataria all'indirizzo di residenza, entrambi entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.: il primo, sempre da parte del difensore di , il 25 maggio Pt_1
2021, e il secondo, da parte di un ufficiale giudiziario, il 10 giugno 2021. Ebbene, seguendo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Cassazione, con ordinanza n. 1509 del
21 gennaio 2019, ha affermato che “Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c.,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644
c.p.c.” (conformi Cass. n. 17478 del 23/08/2011, Cass. n. 18791 del 28/08/2009, Cass. n. 11498 del
01/09/2000). Nel caso di specie, il fatto che l'appellante, tramite il suo difensore, abbia tentato due volte di notificare il decreto ingiuntivo all'appellata nei 60 giorni dall'emissione previsti dall'art. 644
c.p.p., ed abbia poi eseguito un terzo tentativo, questa volta andato a buon fine, entro un termine ragionevolmente contenuto (tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori pagina 4 di 7 conseguentemente necessarie), denota che non vi fosse disinteresse nei confronti del suddetto decreto.
Tale titolo va quindi ritenuto efficace.
Venendo al merito (secondo motivo di appello), risulta dagli atti (doc. 4 allegato all'atto di appello) che la ha conferito un incarico di mediazione a in relazione agli immobili siti in San CP_1 Parte_1
IO in Persiceto, via Castelfranco n. 54, di proprietà della defunta In questo Pt_2 documento, l'appellata si impegna pagare la relativa provvigione entro un termine che è indicato in maniera ambigua, poiché sono riportate contestualmente le formule “entro la data del preliminare di compravendita” ed “entro 31 ottobre”, tra loro contrastanti.
Al fine di accertare se a spetti la suddetta provvigione occorre dunque stabilire se, nonostante Pt_1
l'impossibilità di addivenire alla programmata stipula del contratto preliminare di compravendita di fronte al notaio a causa della morte della possa comunque ritenersi che quest'ultima e la Pt_2 abbiano concluso un affare rilevante ai sensi dell'art. 1755 c.c., tenuto conto del consolidato CP_1 indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui detto presupposto è integrato quando tra le parti si sia costituito un vincolo giuridico che, qualora una di esse risulti inadempiente, consente alla controparte di agire per l'esecuzione in forma specifica del negozio ex art. 2932 c.c., oppure per il risarcimento del cosiddetto interesse contrattuale positivo, consistente nell'utilità che il negozio non concluso avrebbe offerto alla parte adempiente. Ciò avviene nel caso in cui si giunga alla conclusione di un contratto preliminare. Diversamente, non vi è conclusione dell'affare qualora tra le parti si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cosiddetto "preliminare di preliminare". In questi casi, invero, a fronte dell'inadempimento di una parte, l'altra ha soltanto il rimedio del risarcimento dell'interesse contrattuale negativo, corrispondente alle spese sostenute e alle occasioni perse a causa delle trattative poi non andate a buon fine (sul punto, si vedano Cass. n. 30083/2019 e Cass., Sez. Un., n. 4628/2015.
Nello stesso senso si è espressa Cass., ordinanza n. 28879 del 05/10/2022).
Per quanto concerne nello specifico il caso in decisione, dalle prove fornite dall'appellante (docc. 2 e 3) emerge che la ha sottoscritto due documenti, accettati dalla controparte contrattuale CP_1
contenenti l'intestazione “proposta di acquisto preliminare di compravendita”. Entrambi Pt_2 dicono espressamente che “la sottoscrizione per accettazione di questa proposta da parte del Venditore determinerà la conclusione di un contratto preliminare di vendita a favore del sottoscritto” (cioè del promittente acquirente), e contengono la descrizione dell'immobile compravenduto, i dati catastali, il prezzo e le modalità di pagamento. Viene garantita per ambedue gli immobili oggetto di trattative l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli e si afferma espressamente che lo stato di fatto del fondo pagina 5 di 7 rustico corrisponde a quanto riportato nelle planimetrie. Infine, in tutti e due i documenti si trova scritto che l'atto da stipulare innanzi al notaio entro il 30 ottobre 2019 è “una scrittura riproduttiva ed integrativa (limitatamente ad elementi meramente accessori)”.
Detti atti dunque, oltre a presentare l'intestazione di contratto preliminare e ad indicare che il successivo atto notarile sarà meramente riproduttivo dei medesimi, presentano tutti i requisiti necessari per valere come contratti preliminari veri e propri, dato il loro contenuto sufficientemente dettagliato relativamente agli elementi essenziali delle due compravendite. Essi sono anche stati successivamente registrati dalla presso l'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2019, come richiesto dalla CP_1
Tariffa Parte 1 Articolo 10 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 per i contratti preliminari.
La natura di contratti preliminari dei suddetti documenti viene inoltre confermata dall'indagine sulla volontà delle parti, come estrinsecatasi anche nei comportamenti successivi alla relativa sottoscrizione.
Risulta infatti dalle prove fornite dall'appellante (in particolare il doc. 11) che la ha fatto CP_1 inviare dalla propria avvocata, in data 6 febbraio 2020, una lettera di diffida nei confronti dell'erede universale della tale e del , legatario Pt_2 CP_3 CP_2 Controparte_2 degli immobili oggetto di trattative tra la e la In questa lettera si afferma CP_1 Pt_2 testualmente che “entrambe le proposte di acquisto venivano accettate e sottoscritte dalla compianta sig.ra in data 03/10/2019 e tale accettazione veniva comunicata alla mia Assistita il Parte_2 giorno seguente, ossia il 04/10/2019, momento in cui si è perfezionato il contratto tra le parti, così come previsto dall'art. 1326 codice civile. Alla luce di quanto sopra riportato è evidente che il legato di cui al testamento pubblico della sig.ra ricevuto dal Notaio di Parte_2 Persona_1
Modena in data 14/12/2018 repertorio n.4, deve intendersi revocato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 686 codice civile.” Vi è infine un invito ai soggetti suddetti a prendere contatti con la CP_1 per definire bonariamente la vicenda.
La stessa ha dunque mostrato di ritenere il documento sottoscritto dalla medesima e dalla CP_1 come un vero e proprio contratto preliminare, e l'atto da stipulare successivamente dal notaio Pt_2 come un mero atto riproduttivo ai fini della trascrizione nei pubblici registri, chiarendo in tal modo quale fosse la comune intenzione delle parti rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c..
La domanda di per il pagamento della provvigione va dunque accolta e, conseguentemente, Parte_1 la pronuncia di primo grado integralmente riformata, come da dispositivo.
Venendo, infine, alla domanda riconvenzionale dell'appellata, mirante a far dichiarare una responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'appellante, essa va rigettata. Invero, il presupposto della norma anzidetta è che vi sia stata soccombenza della parte nei cui confronti viene emessa la condanna. Sulla base di quanto esposto finora, tale presupposto nel caso di specie manca, poiché l'appellante Pt_1
pagina 6 di 7 è risultata vittoriosa. Pt_1
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di appello incidentale, atteso che all'accoglimento dell'appello principale consegue la condanna dell'appellata al pagamento integrale delle CP_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al
DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, € 2.547 per il primo grado di giudizio ed €.
3.966 per il secondo, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso liquidato e agli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale
[...]
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di CP_1 appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello e riformando così la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione svolta da al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna n. 2197/2021 del 13.05.2021 Controparte_1
a favore di Parte_1
II - condanna l'appellata soccombente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite che liquida, a titolo di compensi, in € 2.547 per il primo grado ed €.
3.966 per il presente grado, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato e agli accessori di legge;
III - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di Controparte_1 appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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